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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 323/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.SS RB AO Presidente dott. AleSSndro Petronzi Giudice dott.SS Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promoSS con ricorso depositato il 10.2.2025, da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]15 22072 - CERMENATE con l'Avv. GIORGIO NESCIS e l'Avv. stabilito CALDARELLA LUCA
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]15 22072 - CERMENATE con l'Avv. GIORGIO NESCIS e l'Avv. stabilito CALDARELLA LUCA
sposati in LU AC, in data 8.5.2004
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LU AC - anno 2004, atto n. 2, parte
I) con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato l'[...] Parte_3
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nato il [...] Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Cermenate (CO), Via Venticinque Aprile 15, resterà assegnata alla signora Pt_1 con cui continuerà ad abitare il figlio il quale frequenterà liberamente il padre accordandosi Pt_3 direttamente con quest'ultimo in base ai rispettivi impegni.
3. Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale con la sottoscrizione del presente atto, asportando Pt_2
i propri beni personali.
4. Il signor , dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, contribuirà al mantenimento del figlio Pt_2
con la somma mensile di € 350,00= (trecentocinquantaeuro,00=) soggetta a rivalutazione annuale Pt_3 secondo gli indici Istat, da versarsi alla signora a mezzo bonifico bancario (Iban: IT Pt_1
13N0200809500000421592758 intestato ad presso Unicredit S.p.a.) in via anticipata entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità, e ciò sino alla effettiva indipendenza economica del figlio.
5. Il signor sosterrà integralmente, nella misura del 100%, le spese straordinarie del figlio Pt_2 Pt_3 come da Protocollo in vigore del Tribunale di Como già in possesso del signor . Pt_2
6. Le parti concordano che l'assegno unico erogato dall' in base alla legislatura italiana verrà percepito CP_1 integralmente dalla signora ammontante alla somma di Euro 221,00= circa, mentre il signor Pt_1 Pt_2 percepirà integralmente l'assegno familiare erogato dall'ente previdenziale svizzero in base alla legislatura
Svizzera se dovuto.
7. I coniugi sosterranno le rate del mutuo della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno sino alla relativa estinzione.
8. La signora si impegna ad intestarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso le utenze Pt_1 della casa familiare. La signora sarà infatti onerata dal pagamento delle utenze e spese ordinarie della Pt_1 casa coniugale, mentre le spese straordinarie della casa coniugale rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti/autosufficienti e che ciascuno provvederà al proprio mantenimento, rinunciando così reciprocamente al contributo al proprio mantenimento a carico dell'altro coniuge.
10. I coniugi danno altresì atto di aver regolato ogni altra questione di carattere economico/patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a tali titoli ad eccezione della casa coniugale che rimane in comproprietà.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 sposati in data 8.5.2004, in LU AC (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LU AC - anno 2004, atto n. 2, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) SPESE COMPENSATE.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, paSSta in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LU AC, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.SS Martina Roberta Manenti dott.SS RB AO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.SS RB AO Presidente dott. AleSSndro Petronzi Giudice dott.SS Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promoSS con ricorso depositato il 10.2.2025, da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]15 22072 - CERMENATE con l'Avv. GIORGIO NESCIS e l'Avv. stabilito CALDARELLA LUCA
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]15 22072 - CERMENATE con l'Avv. GIORGIO NESCIS e l'Avv. stabilito CALDARELLA LUCA
sposati in LU AC, in data 8.5.2004
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LU AC - anno 2004, atto n. 2, parte
I) con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato l'[...] Parte_3
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nato il [...] Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Cermenate (CO), Via Venticinque Aprile 15, resterà assegnata alla signora Pt_1 con cui continuerà ad abitare il figlio il quale frequenterà liberamente il padre accordandosi Pt_3 direttamente con quest'ultimo in base ai rispettivi impegni.
3. Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale con la sottoscrizione del presente atto, asportando Pt_2
i propri beni personali.
4. Il signor , dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, contribuirà al mantenimento del figlio Pt_2
con la somma mensile di € 350,00= (trecentocinquantaeuro,00=) soggetta a rivalutazione annuale Pt_3 secondo gli indici Istat, da versarsi alla signora a mezzo bonifico bancario (Iban: IT Pt_1
13N0200809500000421592758 intestato ad presso Unicredit S.p.a.) in via anticipata entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità, e ciò sino alla effettiva indipendenza economica del figlio.
5. Il signor sosterrà integralmente, nella misura del 100%, le spese straordinarie del figlio Pt_2 Pt_3 come da Protocollo in vigore del Tribunale di Como già in possesso del signor . Pt_2
6. Le parti concordano che l'assegno unico erogato dall' in base alla legislatura italiana verrà percepito CP_1 integralmente dalla signora ammontante alla somma di Euro 221,00= circa, mentre il signor Pt_1 Pt_2 percepirà integralmente l'assegno familiare erogato dall'ente previdenziale svizzero in base alla legislatura
Svizzera se dovuto.
7. I coniugi sosterranno le rate del mutuo della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno sino alla relativa estinzione.
8. La signora si impegna ad intestarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso le utenze Pt_1 della casa familiare. La signora sarà infatti onerata dal pagamento delle utenze e spese ordinarie della Pt_1 casa coniugale, mentre le spese straordinarie della casa coniugale rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti/autosufficienti e che ciascuno provvederà al proprio mantenimento, rinunciando così reciprocamente al contributo al proprio mantenimento a carico dell'altro coniuge.
10. I coniugi danno altresì atto di aver regolato ogni altra questione di carattere economico/patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a tali titoli ad eccezione della casa coniugale che rimane in comproprietà.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 sposati in data 8.5.2004, in LU AC (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LU AC - anno 2004, atto n. 2, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) SPESE COMPENSATE.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, paSSta in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LU AC, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.SS Martina Roberta Manenti dott.SS RB AO