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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone
Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n.68/2020 e discussa all'udienza del 06.11.2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Leone, opponente Pt_1
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Summa e dall'avv. Controparte_1
TA MA, opposta oggetto: opposizione a precetto
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.01.2020 l' ha proposto opposizione al precetto Pt_1 notificato, intimante il pagamento di €.18.60,81 a titolo di ricostituzione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1457/19 avendo così statuito:“dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione VO indicata in premessa, tenuto conto della rivalutazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.lgs n.
503/1992; condanna l' al pagamento delle eventuali differenze sui ratei di pensione Pt_1 maturate dal 2013, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”. Per conseguenza la parte ricorrente concludeva per il rigetto dell'atto di precetto per difetto di un valido titolo esecutivo e per la mancata sussistenza di alcun credito di parte precettante.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Istruita la causa con l'ammissione di due Consulenze Tecniche d'Ufficio, dopo la rinnovazione dele operazioni peritali a seguito di una prima Consulenza ammessa, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte, l'odierno giudizio,
a seguito di delega ricevuta dal dott. del 14.04.2025, è addivenuto all'udienza Per_1 di discussione ed il Giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
L'opposizione è fondata.
In applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (Cass. n. 8219/2004; Cass. n.24047/2009).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In sostanza, spetta al ricorrente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Diversamente, l'opposto ha la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.
Ciò premesso, quanto alle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che, essendo il titolo esecutivo di provenienza giudiziale, l'opponente può solo contestare la regolarità formale o l'esistenza stessa di tale titolo, ma non può mettere in discussione in questa sede il suo contenuto decisorio.
Costituisce, infatti, un principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado
d'appello” (Cass. Civ. n.22402/2008).
Più nello specifico, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo medesimo non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo e che, in ogni caso, non è consentito all'opponente contestare, né al giudice dell'esecuzione verificare, la correttezza nel merito delle pronunce giudiziali azionate esecutivamente. Se tali eccezioni sono state proposte nel giudizio di merito e non ritenute fondate dal giudice che ha emesso il titolo, il debitore non potrà, con l'atto di opposizione all'esecuzione contestare la correttezza della pronuncia giudiziale, essendo allo stesso riservato il diritto di azionare gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
Tuttavia, nel caso di specie l' non ha fatto valere motivi di merito inammissibili in Pt_1 detta fase, ma inerendo, a proprio dire, il precetto ad una sentenza non già di condanna bensì accertativa di un diritto, ha contestato la sussistenza di un titolo esecutivo, nonché il quantum portato ad esecuzione.
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.
n.11066/2012), “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n.
1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”. E comunque la Suprema Corte, in seguito, ha precisato che “È ammissibile
l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma
2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti
d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” (Cass. n. 19641/2015).
Nella fattispecie in esame, si deve rilevare che con sentenza n. 1457/19 il Tribunale di
Brindisi ha così statuito:“ dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione VO indicata in premessa, tenuto conto della rivalutazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.lgs n. 503/1992; condanna l' al pagamento delle eventuali Pt_1 differenze sui ratei di pensione maturate dal 2013, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”. (...)”.
Tanto è sufficiente a ritenere destituita di fondamento l'eccezione di relativa alla Pt_1 inidoneità del titolo esecutivo.
E infatti, la sentenza, passata in giudicato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione e condannato la parte convenuta al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, né alcuna indagine di merito supplementare, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge ed essendo quindi l'ente erogatore in grado di conoscere e determinare, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare della prestazione e l'entità del credito per i ratei maturati
(Cass. Sez. Lav. sent. n.9389/2001 e Cass. SS.UU. n.11066/2012), come peraltro si evince dall'accertamento compiuto dal CTU nominati, dott. ai fini della Persona_2 quantificazione di quanto dovuto all'opposto.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo, in merito alla contestazione dell'istituto previdenziale circa la quantificazione delle somme riportate nel precetto, il Giudice ha ammesso, dapprima il rag. con provvedimento del CP_2
18.11.21 ed in corsa di giudizio, a seguito alle contestazioni sollevate da parte opposta, ha disposto, con provvedimento del 23.03.23, la rinnovazione delle operazioni peritali nominando, a tal uopo, il dott. il quale, all'esito di una disamina della Persona_2 documentazione prodotta dalle parti, ha quantificato l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza accertando che il credito vantato dalla parte opposta non risulta corrispondente alla somma indicata nell'atto di precetto, pari ad €.18.860,81, bensì risulta essere pari ad €.18.400,64, al netto dei compensi legali maturati per la sentenza e per l'atto di precetto notificato. Tale dato istruttorio determina, ex se, la fondatezza dell'opposizione all'atto di precetto.
Inoltre non merita accoglimento la richiesta, di parte opposta, di condanna dell' al Pt_1 pagamento della somma dovuta €.590,00 e relative alle “competenze” legali, che devono essere intese come per Legge quali compensi legali, in ragione del fatto che gli avvocati Summa e MA hanno formulato nell'atto di precetto la richiesta della somma di €. 567,00 laddove in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazione la somma che avrebbero potuto rivendicare per l'atto di precetto è pari ad €.225,00. Da tanto deriva il necessitato accoglimento dell'atto di opposizione anche in ordine alla richiesta dei compensi derivanti dall'atto di precetto.
Diversamente statuendo, le somme inerenti alle spese di lite inerenti ai compensi liquidati nella sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto meritano di essere riconosciuti non risultando prova dell'effettivo pagamento degli stessi da parte dell' . Pt_1
Inoltre, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, non ravvisando la malafede o la colpa grave dell'istituto in considerazione anche della complessità della disciplina applicabile.
Infine, le spese di lite meritano di essere riconosciute in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 con applicazione dei minimi in ragione della natura del giudizio e del carattere seriale dello stesso tra le parti, e meritano di essere compensate nella misura di un terzo tra le parti in ragione della differenza accertata tra la somma indicata nel precetto da e quella effettivamente riconosciuta allo stesso in Controparte_1 ragione della CTU ammessa.
Inoltre, in ordine alle spese di precetto, per quanto in precedenza specificato non risultano dovute nella misura invocata da parte degli avvocati Summa e MA, a differenza dei compensi maturati derivanti dalle spese di lite inerenti al giudizio esitato nella sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto impugnato.
Le spese delle CC.TT.UU. ammesse, in ragione della sussistenza di un debito a carico dell'istituto, meritano di essere poste a carico dell' . Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Avv.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 10.01.2020 da nei confronti di , così Pt_1 Controparte_1 provvede:
- dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto e pertanto, la nullità delle spese richieste dagli avvocati Cosimo Summa e TA MA in sede di precetto;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo pari ad Pt_1 Controparte_1
€.18.400,64, oltre interessi legali data del precetto sino all'effettivo soddisfo del credito;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo condannando l al Pt_1 pagamento della somma di €.1.700,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in solido nei confronti degli avvocati Cosimo Summa e TA MA;
- spese di CC.TT.UU. a carico dell' . Pt_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 06.11.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone
Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n.68/2020 e discussa all'udienza del 06.11.2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Leone, opponente Pt_1
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Summa e dall'avv. Controparte_1
TA MA, opposta oggetto: opposizione a precetto
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.01.2020 l' ha proposto opposizione al precetto Pt_1 notificato, intimante il pagamento di €.18.60,81 a titolo di ricostituzione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1457/19 avendo così statuito:“dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione VO indicata in premessa, tenuto conto della rivalutazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.lgs n.
503/1992; condanna l' al pagamento delle eventuali differenze sui ratei di pensione Pt_1 maturate dal 2013, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”. Per conseguenza la parte ricorrente concludeva per il rigetto dell'atto di precetto per difetto di un valido titolo esecutivo e per la mancata sussistenza di alcun credito di parte precettante.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Istruita la causa con l'ammissione di due Consulenze Tecniche d'Ufficio, dopo la rinnovazione dele operazioni peritali a seguito di una prima Consulenza ammessa, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte, l'odierno giudizio,
a seguito di delega ricevuta dal dott. del 14.04.2025, è addivenuto all'udienza Per_1 di discussione ed il Giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
L'opposizione è fondata.
In applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (Cass. n. 8219/2004; Cass. n.24047/2009).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In sostanza, spetta al ricorrente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Diversamente, l'opposto ha la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.
Ciò premesso, quanto alle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che, essendo il titolo esecutivo di provenienza giudiziale, l'opponente può solo contestare la regolarità formale o l'esistenza stessa di tale titolo, ma non può mettere in discussione in questa sede il suo contenuto decisorio.
Costituisce, infatti, un principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado
d'appello” (Cass. Civ. n.22402/2008).
Più nello specifico, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo medesimo non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo e che, in ogni caso, non è consentito all'opponente contestare, né al giudice dell'esecuzione verificare, la correttezza nel merito delle pronunce giudiziali azionate esecutivamente. Se tali eccezioni sono state proposte nel giudizio di merito e non ritenute fondate dal giudice che ha emesso il titolo, il debitore non potrà, con l'atto di opposizione all'esecuzione contestare la correttezza della pronuncia giudiziale, essendo allo stesso riservato il diritto di azionare gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
Tuttavia, nel caso di specie l' non ha fatto valere motivi di merito inammissibili in Pt_1 detta fase, ma inerendo, a proprio dire, il precetto ad una sentenza non già di condanna bensì accertativa di un diritto, ha contestato la sussistenza di un titolo esecutivo, nonché il quantum portato ad esecuzione.
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.
n.11066/2012), “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n.
1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”. E comunque la Suprema Corte, in seguito, ha precisato che “È ammissibile
l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma
2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti
d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” (Cass. n. 19641/2015).
Nella fattispecie in esame, si deve rilevare che con sentenza n. 1457/19 il Tribunale di
Brindisi ha così statuito:“ dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione VO indicata in premessa, tenuto conto della rivalutazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.lgs n. 503/1992; condanna l' al pagamento delle eventuali Pt_1 differenze sui ratei di pensione maturate dal 2013, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”. (...)”.
Tanto è sufficiente a ritenere destituita di fondamento l'eccezione di relativa alla Pt_1 inidoneità del titolo esecutivo.
E infatti, la sentenza, passata in giudicato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione e condannato la parte convenuta al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, né alcuna indagine di merito supplementare, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge ed essendo quindi l'ente erogatore in grado di conoscere e determinare, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare della prestazione e l'entità del credito per i ratei maturati
(Cass. Sez. Lav. sent. n.9389/2001 e Cass. SS.UU. n.11066/2012), come peraltro si evince dall'accertamento compiuto dal CTU nominati, dott. ai fini della Persona_2 quantificazione di quanto dovuto all'opposto.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo, in merito alla contestazione dell'istituto previdenziale circa la quantificazione delle somme riportate nel precetto, il Giudice ha ammesso, dapprima il rag. con provvedimento del CP_2
18.11.21 ed in corsa di giudizio, a seguito alle contestazioni sollevate da parte opposta, ha disposto, con provvedimento del 23.03.23, la rinnovazione delle operazioni peritali nominando, a tal uopo, il dott. il quale, all'esito di una disamina della Persona_2 documentazione prodotta dalle parti, ha quantificato l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza accertando che il credito vantato dalla parte opposta non risulta corrispondente alla somma indicata nell'atto di precetto, pari ad €.18.860,81, bensì risulta essere pari ad €.18.400,64, al netto dei compensi legali maturati per la sentenza e per l'atto di precetto notificato. Tale dato istruttorio determina, ex se, la fondatezza dell'opposizione all'atto di precetto.
Inoltre non merita accoglimento la richiesta, di parte opposta, di condanna dell' al Pt_1 pagamento della somma dovuta €.590,00 e relative alle “competenze” legali, che devono essere intese come per Legge quali compensi legali, in ragione del fatto che gli avvocati Summa e MA hanno formulato nell'atto di precetto la richiesta della somma di €. 567,00 laddove in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazione la somma che avrebbero potuto rivendicare per l'atto di precetto è pari ad €.225,00. Da tanto deriva il necessitato accoglimento dell'atto di opposizione anche in ordine alla richiesta dei compensi derivanti dall'atto di precetto.
Diversamente statuendo, le somme inerenti alle spese di lite inerenti ai compensi liquidati nella sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto meritano di essere riconosciuti non risultando prova dell'effettivo pagamento degli stessi da parte dell' . Pt_1
Inoltre, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, non ravvisando la malafede o la colpa grave dell'istituto in considerazione anche della complessità della disciplina applicabile.
Infine, le spese di lite meritano di essere riconosciute in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 con applicazione dei minimi in ragione della natura del giudizio e del carattere seriale dello stesso tra le parti, e meritano di essere compensate nella misura di un terzo tra le parti in ragione della differenza accertata tra la somma indicata nel precetto da e quella effettivamente riconosciuta allo stesso in Controparte_1 ragione della CTU ammessa.
Inoltre, in ordine alle spese di precetto, per quanto in precedenza specificato non risultano dovute nella misura invocata da parte degli avvocati Summa e MA, a differenza dei compensi maturati derivanti dalle spese di lite inerenti al giudizio esitato nella sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto impugnato.
Le spese delle CC.TT.UU. ammesse, in ragione della sussistenza di un debito a carico dell'istituto, meritano di essere poste a carico dell' . Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Avv.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 10.01.2020 da nei confronti di , così Pt_1 Controparte_1 provvede:
- dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto e pertanto, la nullità delle spese richieste dagli avvocati Cosimo Summa e TA MA in sede di precetto;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo pari ad Pt_1 Controparte_1
€.18.400,64, oltre interessi legali data del precetto sino all'effettivo soddisfo del credito;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo condannando l al Pt_1 pagamento della somma di €.1.700,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in solido nei confronti degli avvocati Cosimo Summa e TA MA;
- spese di CC.TT.UU. a carico dell' . Pt_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 06.11.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA