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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4912 /2025 IA IG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Presidente
Dott. Giudice
Dott. Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]43 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DE BELLIS PAOLO (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in a e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]43 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. NEGRI FEDERICA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in TAGLIOLO MONFERRATO il 25/07/2015 che è stato
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale e coniugi
Parte_3
[...]
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_4 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2)Nella casa coniugale, sita in Genova, via Prà, 43/5B, di proprietà comune dei coniugi, resterà a vivere il marito, che si accolla l'intera rata del mutuo, rinunciando ad ogni diritto di ripetizione della quota spettante alla sig.ra . Pt_1
La sig.ra si è provvisoriamente trasferita con la figlia presso l'abitazione della Pt_1 Per_1 propria madre, sig.ra , in Genova, via Ventimiglia, 40/19 in attesa di reperire una Parte_5 sistemazione abitativa idonea per sé e la figlia;
La stessa si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
3)La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e la sua collocazione Per_1 abitativa sarà presso la madre;
il padre terrà con sé la figlia per complessivi 8 pernottamenti mensili, da effettuarsi a week end alternati ( dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera dopo cena, entro le ore 21) e con 4 pernottamenti al mese infrasettimanali;
a causa dei turni di lavoro del padre e di una settimana al mese in cui egli è reperibile, i pernottamenti della figlia presso il padre avverranno
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 tenendo conto di tali impegni lavorativi paterni;
Ad esclusione di gite ed impegni scolastici, saggi, gare, cerimonie familiari i genitori si impegnano a non prendere impegni per la bambina nei fine settimana di spettanza dell'altro genitore e, ciascuno nei periodi di propria spettanza, a valutare con disponibilità e in reciproco spirito di collaborazione la partecipazione della figlia a feste di compleanno o eventi sociali, tenuto conto dell'interesse della minore, della rilevanza dell'evento e della compatibilità con eventuali impegni già programmati.
Le principali festività verranno regolate con il criterio dell'alternanza: in particolare i genitori concordano fin d'ora che la vigilia di Natale, compresa la cena, venga trascorsa da con il Per_1 padre e la giornata di Natale con la madre;
Secondo il criterio dell'alternanza i genitori trascorreranno con la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e le principali festività nazionali;
il Per_1 compleanno di verrà trascorso dalla bambina insieme con entrambi i genitori;
nelle vacanze Per_1 estive ciascun genitore terrà con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, in periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle vacanze invernali ciascun genitore terrà con sé la figlia per periodi equivalenti, tenendo conto delle esigenze lavorative e dei turni di lavoro del sig. . Ogni genitore comunicherà il luogo in cui condurrà la figlia e si Pt_2 renderà disponibile a mantenere i contatti con l'altro genitore. La figlia verrà munita di un tablet, dotato di parental control, per favorire i contatti con l'altro genitore anche se detto mezzo non potrà considerarsi esclusivo e, pertanto, entrambi i genitori si renderanno disponibili ad agevolare i contatti con l'altro genitore. Ogni variazione del presente regime, per esigenze lavorative dei genitori o per necessità della figlia, dovrà essere concordato.
I genitori si impegnano a mantenere tra di loro rapporti improntati al rispetto reciproco, a concordare ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute della figlia, tenendo conto prioritariamente del superiore interesse della stessa, a rappresentare alla figlia in modo corretto la figura dell'altro genitore.
4)Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia, la somma di euro 300,00= mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Il padre Pt_1 corrisponderà inoltre il 50% della retta per la scuola privata S. ON della figlia sino al completamento del ciclo della scuola primaria, ed il 50% delle spese sportive di , fino ad un Per_1 tetto massimo mensile di complessivi euro 100,00= per la durata dei corsi di nove mensilità annue.
Le altre spese straordinarie relative alla figlia verranno regolate tra i genitori secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Genova del settembre 2016.
L'assegno unico universale relativo alla figlia, attualmente percepito dal sig. , verrà Pt_2 suddiviso in parti uguali tra i coniugi. Sino a quando la sig.ra non provvederà a presentare Pt_1
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 autonoma richiesta per il 50% della quota spettante (entro il 28/02/2026), il sig. Pt_2 provvederà a corrisponderle il 50% del medesimo unitamente all'importo per il mantenimento.
5)I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento.
6)I coniugi concordano che le condizioni qui concordate abbiano decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2015,
Numero 9, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Dott.
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Presidente
Dott. Giudice
Dott. Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]43 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DE BELLIS PAOLO (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in a e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]43 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. NEGRI FEDERICA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in TAGLIOLO MONFERRATO il 25/07/2015 che è stato
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale e coniugi
Parte_3
[...]
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_4 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2)Nella casa coniugale, sita in Genova, via Prà, 43/5B, di proprietà comune dei coniugi, resterà a vivere il marito, che si accolla l'intera rata del mutuo, rinunciando ad ogni diritto di ripetizione della quota spettante alla sig.ra . Pt_1
La sig.ra si è provvisoriamente trasferita con la figlia presso l'abitazione della Pt_1 Per_1 propria madre, sig.ra , in Genova, via Ventimiglia, 40/19 in attesa di reperire una Parte_5 sistemazione abitativa idonea per sé e la figlia;
La stessa si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
3)La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e la sua collocazione Per_1 abitativa sarà presso la madre;
il padre terrà con sé la figlia per complessivi 8 pernottamenti mensili, da effettuarsi a week end alternati ( dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera dopo cena, entro le ore 21) e con 4 pernottamenti al mese infrasettimanali;
a causa dei turni di lavoro del padre e di una settimana al mese in cui egli è reperibile, i pernottamenti della figlia presso il padre avverranno
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 tenendo conto di tali impegni lavorativi paterni;
Ad esclusione di gite ed impegni scolastici, saggi, gare, cerimonie familiari i genitori si impegnano a non prendere impegni per la bambina nei fine settimana di spettanza dell'altro genitore e, ciascuno nei periodi di propria spettanza, a valutare con disponibilità e in reciproco spirito di collaborazione la partecipazione della figlia a feste di compleanno o eventi sociali, tenuto conto dell'interesse della minore, della rilevanza dell'evento e della compatibilità con eventuali impegni già programmati.
Le principali festività verranno regolate con il criterio dell'alternanza: in particolare i genitori concordano fin d'ora che la vigilia di Natale, compresa la cena, venga trascorsa da con il Per_1 padre e la giornata di Natale con la madre;
Secondo il criterio dell'alternanza i genitori trascorreranno con la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e le principali festività nazionali;
il Per_1 compleanno di verrà trascorso dalla bambina insieme con entrambi i genitori;
nelle vacanze Per_1 estive ciascun genitore terrà con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, in periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle vacanze invernali ciascun genitore terrà con sé la figlia per periodi equivalenti, tenendo conto delle esigenze lavorative e dei turni di lavoro del sig. . Ogni genitore comunicherà il luogo in cui condurrà la figlia e si Pt_2 renderà disponibile a mantenere i contatti con l'altro genitore. La figlia verrà munita di un tablet, dotato di parental control, per favorire i contatti con l'altro genitore anche se detto mezzo non potrà considerarsi esclusivo e, pertanto, entrambi i genitori si renderanno disponibili ad agevolare i contatti con l'altro genitore. Ogni variazione del presente regime, per esigenze lavorative dei genitori o per necessità della figlia, dovrà essere concordato.
I genitori si impegnano a mantenere tra di loro rapporti improntati al rispetto reciproco, a concordare ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute della figlia, tenendo conto prioritariamente del superiore interesse della stessa, a rappresentare alla figlia in modo corretto la figura dell'altro genitore.
4)Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia, la somma di euro 300,00= mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Il padre Pt_1 corrisponderà inoltre il 50% della retta per la scuola privata S. ON della figlia sino al completamento del ciclo della scuola primaria, ed il 50% delle spese sportive di , fino ad un Per_1 tetto massimo mensile di complessivi euro 100,00= per la durata dei corsi di nove mensilità annue.
Le altre spese straordinarie relative alla figlia verranno regolate tra i genitori secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Genova del settembre 2016.
L'assegno unico universale relativo alla figlia, attualmente percepito dal sig. , verrà Pt_2 suddiviso in parti uguali tra i coniugi. Sino a quando la sig.ra non provvederà a presentare Pt_1
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 autonoma richiesta per il 50% della quota spettante (entro il 28/02/2026), il sig. Pt_2 provvederà a corrisponderle il 50% del medesimo unitamente all'importo per il mantenimento.
5)I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento.
6)I coniugi concordano che le condizioni qui concordate abbiano decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2015,
Numero 9, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Dott.
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4