Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott.ssa OSnna De OS Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3335 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), (C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), difesi dagli C.F._6 Parte_7 C.F._7
avv.ti Ugo Caserta e Gennaro Zuccaro, giusta procura in atti
Appellanti
E
in persona degli Controparte_1
C.F._ amministratori delle parti comuni geom. (fabb ) e dott. Controparte_2 P.IVA_1
(fabb.1-2, CF , difeso dall'avv. Massimo Colacicco, giusta Persona_1 P.IVA_2
procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
, convenivano in giudizio il Parte_6 Parte_7 [...]
. Controparte_3
Premesso di essere proprietari di immobili posti a monte di , Controparte_1
deducevano:
-di essere tutti titolari di una servitù di passaggio sulla strada che attraversa il condominio
(ex viale Interpoderale Forno Vecchio); Controparte_1
- che il aveva installato un Controparte_4
cancello automatico, nonchè una sbarra ed una guardiola presidiata da impiegati della società all'ingresso del Controparte_5 [...]
dal civico , ed inoltre aveva provveduto a chiudere il varco esistente a CP_1 CP_3
monte del terrapieno di esclusiva proprietà dell il cui legale Controparte_6
rappresentante era l'ing. , a mezzo di un cancello con chiusura Controparte_7
manuale, mediante chiave, apposto arbitrariamente sulle proprietà degli istanti, nonchè utilizzava la strada quale parcheggio auto per i residenti del;
CP_1
- che tali modalità precludevano agli istanti il libero accesso alle rispettive abitazioni e condomini;
- che gli impiegati della società e vietavano Controparte_5 CP_5
il transito a tutti coloro che si devono recare, presso le proprietà di essi istanti e poste a monte, arrogandosi, inoltre, il diritto, senza aver ricevuto autorizzazione alcuna dagli istanti, di ritirare la posta a nome dei predetti, precludendo così anche il passaggio al postino;
- che sin dalla fine dell'edificazione del tale condominio aveva ostacolato il Controparte_1
libero esercizio del diritto di passaggio spettante a tutti gli istanti, nonchè a tutti i confinanti;
- che con sentenze 21/03 e 30/07 del 1934 della quinta sezione del Tribunale Parte_8
di Napoli, agli incanti giudiziari, in danno di e degli eredi in collettivo della di CP_8
lei madre , acquistò i lotti A-B-C-D-E del fondo rustico in Controparte_9 CP_1
al c.so UM I (attuale c.so e proprietà di tutti gli istanti fino a cupa Santa CP_1
ES) venduti come lotti di terreno edificatori;
- che i germani , , ; OS o , Persona_2 Pt_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
, , ricevuti i predetti lotti per successione vendettero il fondo sito in località Per_7 Per_8
Forno vecchio sul quale vantavano in comune ed in diviso tra loro diritti di uso comune sul terraneo denominato "cellaio", sul cortile, aia, forno, cisterna, ed altre pertinenze site tutte sul fabbricato rurale in condominio al c.so Secondigliano, 251 (rep. 62900 racc. 3743 trasc.
02/04/1963 n. 15127 TA ) all'Ing. n.q. di amm. dell' che Per_9 Persona_10 CP_6 acquistò anche tutti i diritti posseduti dagli , "fermo restando il diritto di passaggio per Pt_8
loro e per tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo, lungo il viale del
Forno vecchio, da e per il c.so , attraverso la strada, larga circa mt. 10 che la CP_1
società acquirente costruirà" (art. II atto n. 15127 TA ). Per_9
- che il Condominio di C.so n. venne costruito dall'Ing. CP_1 Controparte_1
n. q. di amm.re delegato dell' che aveva acquistato la zona di Persona_10 CP_6
terreno su cui sorge l'attuale condominio;
tale zona faceva parte della cosiddetta Masseria dei Rossi che giaceva su due zone di terreno, una compresa tra il c.so UM (attuale
) e la ferrovia -P d'IF (attuale condominio c.so Parte_9
, terrapieno di esclusiva proprietà dell' uscita di sicurezza A.S.L., eredi CP_1 CP_6
don , ) e l'altra tra la ferrovia MO d'IF e Santa Per_11 Parte_1 CP_10
ES (possedimenti di tutti gli altri istanti);
- che l'I.N.C., agli art. V e VI dell'atto n. 15127 TA , si obbligava altresì "a costruire Per_9
una strada della larghezza minima di mt. 9 misurati dal pietrillo destro dell'androne del fabbricato n. 251 del c.so a svilupparsi nella direzione di Capodichino. Detta CP_1
strada dovrà essere libera da soprastrutture nel senso che i corpi dei fabbricati laterali alla stessa dovranno risultare completamente staccati, e dovrà essere eseguita fino al limite della proprietà che la costituita società andrà ad acquistare in detta località e dovrà essere completata di pavimentazione ed i sig.ri , i loro aventi causa a qualsiasi titolo, siano Pt_8
essi eredi, coloni oppure acquirenti di aree fabbricabili di proprietà degli stessi Pt_8
ubicate nella zona retrostante al fabbricato "Forno Vecchio", su detta strada avranno diritto di passaggio a piedi e con mezzi a traino animale e meccanico. Oltre tale diritto di passaggio, che già loro competeva, ed al quale i venditori non hanno inteso mai rinunziare, sulla descritta strada gli stessi eserciteranno tutti i diritti che si possono esercitare SULLE
STRADE PUBBLICHE, ivi compreso quello di immettere nella fogna che dovrà costruire la società acquirente le condotte di scarico e le fogne provenienti dai fabbricati che verranno costruiti sui terreni di proprietà di essi , nonché di attraversare sia il soprasuolo che il Pt_8
sottosuolo di detta strada con le condotte idriche, elettriche, telefoniche e del gas da servire agli immobili che potranno costruirsi sui retrostanti terreni degli da essi stessi o da Pt_8
eventuali acquirenti, senza per tutto questo dover corrispondere alla compratrice società indennità alcuna, e senza bisogno di ulteriori atti perchè così convenuto".
- che il diritto di passaggio dei confinanti nasceva quindi dai titoli di acquisto per TA Per_12
n. 25804 racc. 3529 del 20/03/1963, per TA n. 62900 racc. 3743
[...] Persona_13 del 14/03/1963, per TA n. 64407 racc. 3768 del 06/04/1963 e dalla Persona_13
trascrizione pedissequa di tale diritto all'interno di ogni atto di acquisto stipulato dagli istanti;
- che si rendeva necessario l'accertamento della servitù di passaggio di tutti gli aventi diritto lungo la strada di accesso al parco da c.so Secondigliano, 253 così come stabilito Per_10
contrattualmente e ciò al fine di porre termine alle turbative quotidianamente perpetrate dal
. CP_1
Chiedevano di:
- accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio come stabilito agli artt. V e VI dell'atto 1527 per TA a favore delle parti istanti Persona_13
e cioè: "......... i sig.ri , i loro aventi causa a qualsiasi titolo, siano essi eredi, coloni Pt_8
oppure acquirenti di aree fabbricabili di proprietà degli stessi ubicate nella zona Pt_8
retrostante al fabbricato "Forno Vecchio", su detta strada avranno diritto di passaggio a piedi e con mezzi a traino animale e meccanico. Oltre tale diritto di passaggio, che già loro competeva, ed al quale i venditori non hanno inteso mai rinunziare, sulla descritta strada gli stessi eserciteranno tutti i diritti che si possono esercitare SULLE STRADE PUBBLICHE, ivi compreso quello di immettere nella fogna che dovrà costruire la società acquirente le condotte di scarico e le fogne provenienti dai fabbricati che verranno costruiti sui terreni di proprietà di essi , nonché di attraversare sia il soprasuolo che il sottosuolo di detta Pt_8
strada con le condotte idriche, elettriche, telefoniche e del gas da servire agli immobili che potranno costruirsi sui retrostanti terreni degli da essi stessi o da eventuali acquirenti, Pt_8
senza per tutto questo dover corrispondere alla compratrice società indennità alcuna, e senza bisogno di ulteriori atti perchè così convenuto" e per l'effetto condannare il a rimuovere tutto quanto limita Controparte_4
ed impedisce il pieno esercizio della servitù contrattualmente stabilita dagli art. V e VI dell'atto 1527 per TA oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
Persona_13
- condannare la controparte a spese, diritti ed onorari, da distrarsi ai sensi dell'art. 97 c.p.c.
2 Si costituiva il . Controparte_1
Deduceva che non era in contestazione l'esistenza della servitù di passaggio;
che gli attori erano in possesso di chiavi e telecomandi dei cancelli;
che la presenza di automobili sul viale non impediva il passaggio.
Chiedeva il rigetto delle domande.
3. Con sentenza n. 5606, pubblicata il 4.9.2020, il tribunale di Napoli rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese.
Deduceva: che secondo giurisprudenza costante, non ogni modifica dello stato dei luoghi costituiva spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso e, quindi, della servitù; che l'installazione di un cancello sul fondo gravato da una servitù di passaggio non costituisce spoglio di questo diritto se, salvo un trascurabile disagio, non impedisce l'ingresso e il transito del proprietario del fondo dominante, ovvero non diminuisce apprezzabilmente l'"utilitas" della servitù, perchè rientra nelle facoltà del proprietario del fondo servente quella di chiuderlo (12949/2000), così la Cassazione civile sezione II,
Sentenza 30 maggio 2014, n. 12258; che in tema di servitù prediali di passaggio, il contenuto del relativo diritto comprende tutte le concrete e varie modalità del suo esercizio, inteso quale utilitas che il proprietario del fondo dominante riceve non soltanto in via diretta, ossia mediante l'esercizio del diritto proprio o dei familiari o di coloro che detengano il fondo in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione;
che la Cassazione riconosce espressamente la facoltà, per il titolare del fondo dominante, di consegnare le chiavi necessarie per l'esercizio della servitù a parenti, ospiti e personale di servizio;
e ciò senza particolari limitazioni e senza la necessità di un preventivo assenso da parte del proprietario del fondo servente;
con la conseguenza che al titolare della servitù debba riconoscersi anche la possibilità di duplicare le chiavi da consegnare ai predetti soggetti;
che nella fattispecie in esame, doveva preliminarmente rilevarsi come la sussistenza della servitù di passaggio non era mai stata contestata dal convenuto. In merito, poi, CP_4
alla presenza di effettive molestie che impedivano il legittimo esercizio della stessa da parte degli attori, doveva osservarsi come dall'istruttoria non erano emersi elementi di prova validi al riguardo. Il ctu aveva osservato: “va rilevato che non è stata riscontrata alcun tipo di barriera materiale atta ad impedire il regolare passaggio pedonale, essendo i varchi pedonali di ambedue i cancelli (a sud e a nord) sprovvisti di elementi di chiusura. Il cancello pedonale in corrispondenza del civico 253 del , infatti, è risultato aperto Controparte_1
e fissato saldamente alla retrostante muratura tale da impedirne la regolare e agevole chiusura, mentre il cancello pedonale annesso al cancello carrabile giallo-bianco posizionato sul versante sud, è risultato rimosso. Per quel che riguarda, invece, il passaggio di autoveicoli, va rilevato che la presenza dei due cancelli d'accesso (sul versante nord e sul versante sud) e della sbarra elettronica (sul versante nord) sicuramente consente il passaggio delle autovetture seppur subordinato alla apertura manuale o elettronica degli stessi. … Va, inoltre, segnalato che il non sembrerebbe aver mai avuto CP_1
intenzione di ostacolare o negare il diritto di servitù di passaggio agli attori, offrendo formalmente, come si evince dalla corrispondenza agli atti, le chiavi dei cancelli agli aventi diritto. ….In merito alla lamentata sosta di autoveicoli lungo il viale interno al parco, va detto che durante gli accessi è stata riscontrata la sosta di autovetture e motoveicoli lungo entrambi i lati del viale ma non tale da pregiudicare o impedire il transito di autoveicoli, motoveicoli o pedoni. Non si paleserebbe, quindi, un impedimento all'esercizio della servitù degli attori, considerando che la strada ha una larghezza tale da consentire il transito di un'autovettura anche in presenza di macchine in sosta posizionate lateralmente. La sottoscritta, inoltre, non ha ravvisato alcuna prescrizione relativa ad eventuali divieti o limitazioni per la sosta di autovetture lungo il viale nei citati articoli agli artt. 5 e 6 dell'atto
n.15127 per notar , laddove viene riportato che "detta strada dovrà essere libera da Per_9
soprastrutture nel senso che i corpi dei fabbricati laterali alla stessa dovranno risultare completamente staccati". In ogni caso, il problema relativo alla sosta delle auto costituisce una ventilata doglianza che non può essere rivolta al condominio perché la proprietà della strada su cui le auto sostano, è stata riconosciuta, con tutte le facoltà inerenti, appartenere alla con sentenza n. 2791/2012 relativa alla causa civile RG 32190/2003 presso il CP_6
Tribunale di Napoli ovvero, come recita la sentenza, che "la proprietà del tratto di viale che va dal ponte di ingresso al terzo fabbricato (o fabbricato C) fino al confine sud (attuale terrapieno) appartiene alla convenuta e non al ". Di conseguenza, le CP_11 CP_1
relative facoltà competono al proprietario e, quindi, è evidente che le lamentele di un presunto impedimento del passaggio su tale tratto, dovrebbero essere rivolte nei confronti della società proprietaria del bene. Pertanto, nella fattispecie, per quanto osservato dalla sottoscritta, non è emerso alcun apprezzabile impedimento all'esercizio del diritto di servitù di passaggio degli attori”.
4. , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, hanno promosso appello. Parte_6 Parte_7
4.1. Con il primo motivo denunciano l'omessa e insufficiente pronuncia, nonché la violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Deducono che il tribunale non ha dato risposta alla domanda di accertamento della esistenza della servitù di passaggio, contemplata negli atti di acquisto degli appellanti;
che il tribunale avrebbe dovuto accertare i caratteri della servitù come contemplati nell'atto del notaio , nel quale erano previsti: Per_9
-la percorribilità di una strada lunga almeno 9 metri;
- una strada pavimentata;
- una strada libera da qualsivoglia tipologia di sovrastrutture che si interpongano tra i fabbricati costituenti il;
CP_4
- una strada su cui è vietata la sosta di mezzi di trasporto di qualunque natura;
che il tribunale, a causa dell'omessa analisi dei caratteri della servitù ha rigettato anche la domanda di eliminazione delle turbative e la domanda di risarcimento del danno;
che il non ha contestato l'esistenza di sovrastrutture e la presenza di veicoli CP_4
sulla strada.
4.2. Con il secondo motivo denunciano l'omesso esame di documenti essenziali.
Deducono che il tribunale ha omesso di analizzare i titoli di acquisto della servitù di passaggio e, quindi, di accertare le caratteristiche di tale servitù, circostanza da cui era derivato il rigetto della domanda di eliminazione delle turbative.
4.3. Con il terzo motivo lamentano l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Deducono: che il tribunale, omettendo di analizzare i titoli di acquisto della servitù, si è limitato ad accertare l'esistenza di una generica servitù di passaggio, e non di una servitù con le caratteristiche previste nei titoli, i quali prevedono che alcuna sovrastruttura si interponga tra i fabbricati costituenti l'odierno ; CP_4
che dalla documentazione prodotta (fotografie; querele nei confronti del condominio;
dichiarazione dell'ing. ) emergevano le molestie;
Per_10
che il condominio, al momento del sopralluogo del CTU, aveva rimosso i cancelli pedonali, in precedenza ritratti nelle fotografie;
che il tribunale ha errato nel ritenere che i due cancelli d'accesso (sul versante nord e sul versante sud) e la sbarra elettronica sul versante nord consentono il passaggio delle autovetture, anche se subordinato all'apertura degli stessi;
che la sbarra elettronica, in funzione dalle ore 8.00 alle 20.00 di ogni giorno e presidiata da guardie giurate, può essere aperta solo da queste ultime, le quali decidono discrezionalmente chi fare entrare;
che il , con un unico atto scritto, ha offerto le chiavi relative al solo cancello CP_4
pedonale annesso al cancello carrabile giallo-bianco posizionato sul versante sud;
che non sono mai state offerte le chiavi per il passaggio carrabile sul versante sud e le chiavi per il passaggio pedonale sul versante nord, alcun telecomando per azionare il cancello carrabile sul versante nord;
che il tribunale ha errato nel ritenere che la presenza delle automobili parcheggiate non comporti un ostacolo al transito;
che nell'atto del notaio è previsto che sulla strada sia impedito alcun parcheggio di Per_9 veicoli e che il divieto di parcheggio è previsto dall'art. 17 del regolamento condominiale;
che il tribunale ha errato nel ritenere che la strada sia di proprietà della Parte_10
che in effetti la strada sui cui sussiste la servitù solo per un tratto è di esclusiva proprietà Con della (terrapieno dal fabbricato C fino al cancello manuale posto al confine sud); sull'altro tratto dal fabbricato C del condominio fino al confine nord perpendicolare al
[...]
insiste il condominio, tratto anche destinato alla sosta. CP_1
4.4. Con un ultimo motivo denuncia che il tribunale, una volta riconosciuto il diritto degli appellanti ad avere le chiavi dei cancelli, ha erroneamente rigettato la domanda.
4.5. Chiedono di:
A) dichiarare che tutti gli istanti hanno diritto di servitù così come stabilito agli artt. V e ss. dell'atto 1527 per TA , e cioè: "......... i sig.ri , i loro aventi causa Persona_13 Pt_8
a qualsiasi titolo, siano essi eredi, coloni oppure acquirenti di aree fabbricabili di proprietà degli stessi ubicate nella zona retrostante al fabbricato "Forno Vecchio", su detta Pt_8
strada avranno diritto di passaggio a piedi e con mezzi a traino animale e meccanico. Oltre tale diritto di passaggio, che già loro competeva, ed al quale i venditori non hanno inteso mai rinunziare, sulla descritta strada gli stessi eserciteranno tutti i diritti che si possono esercitare SULLE STRADE PUBBLICHE, ivi compreso quello di immettere nella fogna che dovrà costruire la società acquirente le condotte di scarico e le fogne provenienti dai fabbricati che verranno costruiti sui terreni di proprietà di essi , nonché di attraversare Pt_8
sia il soprasuolo che il sottosuolo di detta strada con le condotte idriche, elettriche, telefoniche e del gas da servire agli immobili potranno costruirsi sui retrostanti terreni degli da essi stessi o da eventuali acquirenti, senza per tutto questo dover corrispondere Pt_8
alla compratrice società indennità alcuna, e senza bisogno di ulteriori atti perché così convenuto" e 'Le parti stabiliscono che sulla strada a costruirsi dell'acquirente società è assolutamente vietata la sosta di mezzi di trasporto e di qualunque natura'
B) condannare il a rimuovere tutte le sovrastrutture Controparte_12
poste illecitamente su tale strada, compresa l'attuale sosta auto, così come stabilito agli artt.
V e ss. dell'atto 1527 per TA ed a riconsegnare il diritto di passaggio Persona_13
totalmente libero previo risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
C) disporsi NUOVA CTU poiché quella svolta in primo grado ometteva non solo qualsiasi riferimento alle mappe catastali e planimetriche e non eseguiva alcun rilievo grafico dei luoghi, ma ometteva anche di valutare la documentazione depositata in atti da cui deriva il legittimo esercizio del diritto servitù.
D) condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari, del doppio grado di giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 97 c.p.c.;
E) in subordine, dichiarare parzialmente accolta la domanda di primo grado con compensazione delle spese di lite.
5. Si è costituito il . Controparte_1 Controparte_1
Ha chiesto il rigetto dell'appello; con vittoria di spese, da attribuirsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è in parte fondato, ai sensi della motivazione che segue.
2. Gli appellanti sono titolari di una servitù di passaggio che insiste sul viale carrabile che attraversa da nord a sud il parco Leila Gianturco.
La consistenza e i caratteri di tale servitù di passaggio sono disegnati dall'atto 15127 del Con notaio , nel quale si legge che la società si obbligava: Persona_13
“a costruire una strada della larghezza minima di mt. 9 misurati dal pietrillo destro dell'androne del fabbricato n. 251 del c.so a svilupparsi nella direzione di CP_1
Capodichino. Detta strada dovrà essere libera da soprastrutture nel senso che i corpi dei fabbricati laterali alla stessa dovranno risultare completamente staccati, e dovrà essere eseguita fino al limite della proprietà che la costituita società andrà ad acquistare in detta località e dovrà essere completata di pavimentazione ed i sig.ri , i loro aventi causa Pt_8
a qualsiasi titolo, siano essi eredi, coloni oppure acquirenti di aree fabbricabili di proprietà degli stessi ubicate nella zona retrostante al fabbricato "Forno Vecchio", su detta Pt_8 strada avranno diritto di passaggio a piedi e con mezzi a traino animale e meccanico. Oltre tale diritto di passaggio, che già loro competeva, ed al quale i venditori non hanno inteso mai rinunziare, sulla descritta strada gli stessi eserciteranno tutti i diritti che si possono esercitare SULLE STRADE PUBBLICHE, ivi compreso quello di immettere nella fogna che dovrà costruire la società acquirente le condotte di scarico e le fogne provenienti dai fabbricati che verranno costruiti sui terreni di proprietà di essi , nonché di attraversare Pt_8
sia il soprasuolo che il sottosuolo di detta strada con le condotte idriche, elettriche, telefoniche e del gas da servire agli immobili che potranno costruirsi sui retrostanti terreni degli da essi stessi o da eventuali acquirenti, senza per tutto questo dover Pt_8
corrispondere alla compratrice società indennità alcuna, e senza bisogno di ulteriori atti perchè così convenuto”. Nello stesso atto si legge che “le parti stabiliscono che sulla strada
a costruirsi dell'acquirente società è assolutamente vietata la sosta di mezzi di trasporto e di qualunque natura”.
L'esistenza di tale servitù di passaggio è riportata anche nel contenuto degli atti di acquisto delle proprietà degli attori (v. doc. 4 di parte appellante).
Il non ha contestato l'esistenza della detta servitù di passaggio;
e, a differenza CP_4
di quanto sostengono gli appellanti, non ha contestato neanche le caratteristiche le facoltà comprese nella servitù, ma ha, invece, contestato di avere posto in essere molestie all'esercizio della servitù.
Il tribunale, nel riconoscere l'esistenza della servitù, ha dato rilievo alla mancata contestazione da parte del . Così facendo, però, a differenza di quanto ritenuto CP_4
dagli appellanti, non si è limitato a riconoscere una servitù di passaggio semplice, ma, seppure non l'abbia esplicitato - dato che il riconoscimento della servitù operato dal riguardava le allegazioni della parte attrice - ha riconosciuto l'esistenza della CP_4
servitù nei termini richiesti dagli attori /appellanti.
Pertanto, non vi è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Va dunque ribadita la titolarità, in capo agli appellanti, della servitù di passaggio come delineata nell'atto n. 15127 del notaio e riportata negli atti di acquisto degli stessi. Per_9
3. Come accertato anche dal CTU, a nord della strada che attraversa Controparte_1
vi è un cancello di colore verde, dotato di dispositivo automatico, nei pressi del quale vi è anche un gabbiotto per la guardiania e una sbarra;
sempre a nord vi è un cancello pedonale, che il CTU ha riscontrato essere aperto. A sud, invece, il CTU ha accertato esistere un cancello per passaggio veicoli, di colore giallo- bianco, con apertura manuale, ed anche un varco pedonale.
4. L'art. 1064 c.c., al secondo comma, prevede che se il fondo (servente) viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
L'art. 1067 c.c., al secondo comma, prevede che il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
L'apposizione di cancelli o sbarre lungo il percorso di una strada sulla quale insiste una servitù di passaggio non costituisce molestia o turbativa, ove non sorga, in danno del titolare della servitù, una significativa limitazione delle utilità (dirette e indirette) traibili dall'esercizio della servitù.
Premesso che, ai sensi del richiamato art. 1064 c.c. il titolare di diritti sul fondo servente ha il diritto di chiedere il fondo, va operato un ragionevole bilanciamento tra il diritto del titolare del fondo servente, a tutelare la sicurezza dei luoghi in sua proprietà, e il diritto del titolare del fondo dominante, ad esercitare le facoltà comprese nella servitù. E tale bilanciamento deve essere operato, in concreto, dal giudice di merito.
Per cui, se a seguito dell'apposizione di cancelli o sbarre, al titolare della servitù vengano fornite chiavi o telecomandi, o i cancelli siano dotati di apertura manuale, e quindi il titolare sia gravato di un incomodo assai limitato, non può dirsi sussistere una molestia all'esercizio della servitù (v. Cass. 4821/2019; 17875/2003; 3804/1995).
Va chiarito che al titolare della servitù di passaggio non può essere significativamente limitato anche il diritto di fare accedere terzi lungo il percorso oggetto di servitù (si tratta, infatti, di utilità indiretta); pertanto, il titolare della servitù può fornire le chiavi o il telecomando anche a terzi suoi ospiti, o, in ogni caso, deve essere previsto un modo per concedere l'accesso ai terzi, ove autorizzati dal titolare della servitù.
5. Nella specie, il ha offerto ai titolari della servitù di passaggio le chiavi CP_4 dei cancelli apposti all'entrata della strada, lato sud – agli atti vi sono le missive inviate dall'amministratore, nelle quali questi chiarisce che le chiavi sono a disposizione, nonché un modulo nel quale sono presenti le firme per accettazione, dei titolari cui sono state consegnate le chiavi. Il CTU ha poi rilevato che gli altri cancelli o sono dotati di apertura manuale o sono privi di chiusura. Pertanto, allo stato, non appare sussistere alcun impedimento all'accesso, gravante sui titolari della servitù.
Non è superfluo chiarire che, ove in futuro vengano apposte chiusure o lucchetti ai cancelli, gli appellanti, quali titolari della servitù di passaggio, avranno diritto ad avere copia delle chiavi o dei telecomandi.
6. Gli appellanti hanno dedotto, con la comparsa conclusionale, che nel 2023 il ha deliberato la chiusura del cancello lato sud e che nel febbraio 2024 tale CP_4
cancello è stato chiuso.
In verità, leggendo la delibera del 2023, è previsto che ai soggetti titolari del diritto di servitù vengano offerte le chiavi di accesso e nel febbraio del 2024, nel cartello apposto al cancello, si legge che i titolari della servitù di passaggio possono ricever copia delle chiavi, previa dimostrazione del titolo legittimante.
Pertanto, non si ha la prova che il abbia, più di recente, frapposto ostacolo al CP_4
diritto di passaggio.
7. Quanto alla presenza della sbarra e del gabbiotto di guardiania, va osservato che, di per sé, la presenza di entrambi non comporta alcuna illecita molestia all'esercizio della servitù di passaggio.
Nella specie poi, non è stata fornita alcuna specifica prova che agli appellanti sia stato opposto un diniego di accesso.
I titolari della servitù hanno diritto ad accedere liberamente, senza incontrare ostacoli frapposti dalle guardie presenti nel gabbiotto;
come pure gli ospiti terzi dei titolari di servitù non possono incontrare ostacoli all'ingresso.
Per cui, il condominio dovrà apprestare i mezzi al fine di consentire ai titolari della servitù di accedere liberamente e senza essere ostacolati dalla sbarra e dalle guardie private (una modalità che potrebbe consistere, per esempio, nella consegna di un lasciapassare); inoltre, il condominio dovrà consentire il passaggio anche ai soggetti terzi, debitamente autorizzati dai titolari della servitù – i quali potranno, per esempio, indicare il nominativo o la targa dell'autoveicolo degli ospiti alle guardie all'ingresso.
8. Gli appellanti hanno chiesto l'eliminazione del gabbiotto, della sbarra, del cancello carrabile sul versante nord e del cancello carrabile sul versante sud, dei cancelli pedonali manuali posti sul versante nord e sud, in quanto apposti in violazione dei limiti in cui è stata riconosciuta la servitù di passaggio.
In particolare, evidenziano che nell'atto 15127 del notaio è previsto che la strada Per_9
deve essere libera da sovrastrutture.
La domanda non è fondata.
L'atto del notaio , in particolare sul punto, prevede che la strada “dovrà essere libera Per_9
da sovrastrutture nel senso che i corpi dei fabbricati laterali alla stessa dovranno risultare completamente staccati”.
Nel descrivere le caratteristiche della strada su cui avrebbe dovuto gravare la servitù di passaggio, l'atto prevede come dovevano essere i rapporti tra i fabbricati latistanti la strada e la strada stessa, prevedendo che i fabbricati non invadessero in alcuna misura la strada: si tratta di prescrizione rivolta al soggetto che avrebbe realizzato la strada.
L'atto del notaio nulla dice della apposizione, al limitare della strada, di filtri Per_9 all'accesso; per altro, i cancelli e la sbarra sono manufatti che non sono stati apposti lateralmente alla strada, lungo il percorso, per cui il dettato riportato non riguarda quanto presente ai capi della strada.
In sintesi: mentre la prescrizione esaminata incide sulle modalità di realizzazione della strada, la presenza di cancelli e sbarra incide sulle modalità di esercizio della servitù.
9. Nel delineare i limiti della servitù di passaggio, l'atto del notaio prevede Per_9
che sulla strada non possano essere parcheggiati veicoli.
Atteso che il divieto di parcheggio è previsto come oggetto della servitù di passaggio, non rileva se, in concreto, la presenza di veicoli lungo il percorso – riscontrata dal CTU - ostacoli o meno il passaggio: i titolari hanno, infatti, diritto a che il passaggio rimanga del tutto libero.
Seppure una parte del percorso della strada non risulti essere di proprietà del , CP_4
Con ma della società (per la precisione, il tratto dal fabbricato C fino al cancello manuale posto al confine sud) – tanto risulta dalla sentenza 2791/2012 del Tribunale di Napoli (doc.
8 prodotto dal in primo grado) -, per la restante parte il risulta essere CP_4 CP_4
titolare del diritto sulla strada.
Pertanto, se è vero - come dedotto dal tribunale nella sentenza – che per la parte in proprietà Con della la domanda di eliminazione degli ostacoli al passaggio, costituiti dalla presenza di veicoli, deve essere promossa nei confronti della proprietaria del tratto di strada, quanto all'altro tratto di strada, la domanda è stata correttamente proposta nei confronti del
, il quale deve essere condannato ad evitare la sosta ed il parcheggio di CP_4 qualunque veicolo lungo il percorso oggetto di servitù di passaggio ed, eventualmente, a provvedere alla rimozione.
D'altra parte, seppure non abbia rilevanza nei rapporti con i terzi, nel regolamento condominiale della parte appellata è previsto il divieto di parcheggio lungo la strada (art. 17).
10. La domanda di risarcimento del danno, formulata dagli appellanti, va rigettata.
Gli appellanti non hanno neanche allegato quale danno abbiano subito;
chiedono solo che il danno venga liquidato in via equitativa.
Ma la liquidazione equitativa richiede a) la previa allegazione e dimostrazione dell'esistenza del danno b) l'impossibilità o la estrema difficoltà di comprovare l'entità del danno.
Per altro, nella specie, l'unica limitazione al diritto di servitù di passaggio riscontrata è quella consistente nella presenza di veicoli lungo li percorso oggetto della servitù; per cui è anche difficile comprendere – in assenza di alcuna specifica allegazione - quale danno gli appellanti possono avere subito da una lieve maggiore difficoltà a passare lungo la strada
– visto che di difficoltà si tratta e non di impedimento, come accertato dal CTU.
11. In ragione del parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere, in parte, riformata, ai sensi della motivazione esposta.
12. Questo Collegio deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
13. Le spese possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 cpc.
L'art. 92, comma secondo, cpc prevede che le spese possano essere compensate in caso di reciproca soccombenza.
Una delle ipotesi di reciproca soccombenza è integrata dall'accoglimento solo di uno o di alcuni dei capi di domande, ove questi siano autonomi (v. Cass. SSUU 32061/2022).
Nella specie, tra le varie doglianze avanzate dagli appellanti in primo grado, è stata accolta solo la domanda di accertamento della violazione del dettato dell'atto del notaio , Per_9
relativo alla sosta dei veicoli lungo il percorso della strada.
Pertanto, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) conferma l'esistenza in capo agli appellanti , Parte_1 Parte_2
, , , , di una Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
servitù di passaggio insistente sul viale carrabile che attraversa da nord a sud il parco Leila
Gianturco, come descritta nell'atto 15127 del notaio;
Per_9
B) in parziale accoglimento dell'appello, riforma in parte la sentenza del tribunale di Napoli
n. 5606, pubblicata il 4.09.2020 e, per l'effetto, condanna il condominio
[...]
ad impedire che sul tratto di strada in sua proprietà (diverso dal Controparte_1
tratto che va dal fabbricato C fino al cancello manuale posto al confine sud) vengano parcheggiati autoveicoli ed all'eventuale rimozione;
C) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini