Art. 3.
All'onere di lire 3.595.800, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61, si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 3.595.800, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61, si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.