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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/10/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di GE, ZO RD, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con l'avv. Gaetano D'Arma; Parte_5
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 20 marzo 2024, le parte attrici, nella qualità di eredi di CP_2
, hanno promosso il presente giudizio formulando le seguenti domande giudiziali:
[...]
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi di cui alla L. 18/80, L. 508/88 e successive modifiche e integrazioni, ritenere e dichiarare conseguentemente che la de cuius aveva diritto alla indennità di accompagnamento dal dal 10.01.2019 al 25.04.2019 e di conseguenza condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro.tempore, al CP_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, ai ratei maturati dal dal 10.01.2019 al 25.04.2019, detratto quanto versato. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come per legge, dalle singole scadenze al soddisfo”;
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, l' rappresentando che “…la sede inps di GE CP_1
ha comunicato di avere disposto il pagamento delle somme richieste a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento dai ricorrenti in qualità di eredi di . Le Controparte_2
predette somme, pari a euro 311,38 per ciascuno dei cinque ricorrnti, saranno pagate il 20-6-
2024”, chiedendo, pertanto, l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
- l'udienza del 29 ottobre è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- nelle proprie note cartolari, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese della resistente;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito del pagamento della provvidenza richiesta, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite seguono la soccombenza in quanto appare evidente come parte ricorrente abbia dovuto affrontare il giudizio de quo, affrontando le relative spese, e che solo successivamente l' ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento di restituzione;
CP_1
- le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della controversia (€ 2.500,00 come dichiarato in ricorso), della materia oggetto del contendere (previdenziale) e delle fasi svolte (sole fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di GE, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' , al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, nonché al rimborso del CU pari a € 43,00, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. GE, 29 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
ZO RD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di GE, ZO RD, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con l'avv. Gaetano D'Arma; Parte_5
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 20 marzo 2024, le parte attrici, nella qualità di eredi di CP_2
, hanno promosso il presente giudizio formulando le seguenti domande giudiziali:
[...]
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi di cui alla L. 18/80, L. 508/88 e successive modifiche e integrazioni, ritenere e dichiarare conseguentemente che la de cuius aveva diritto alla indennità di accompagnamento dal dal 10.01.2019 al 25.04.2019 e di conseguenza condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro.tempore, al CP_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, ai ratei maturati dal dal 10.01.2019 al 25.04.2019, detratto quanto versato. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come per legge, dalle singole scadenze al soddisfo”;
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, l' rappresentando che “…la sede inps di GE CP_1
ha comunicato di avere disposto il pagamento delle somme richieste a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento dai ricorrenti in qualità di eredi di . Le Controparte_2
predette somme, pari a euro 311,38 per ciascuno dei cinque ricorrnti, saranno pagate il 20-6-
2024”, chiedendo, pertanto, l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
- l'udienza del 29 ottobre è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- nelle proprie note cartolari, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese della resistente;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito del pagamento della provvidenza richiesta, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite seguono la soccombenza in quanto appare evidente come parte ricorrente abbia dovuto affrontare il giudizio de quo, affrontando le relative spese, e che solo successivamente l' ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento di restituzione;
CP_1
- le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della controversia (€ 2.500,00 come dichiarato in ricorso), della materia oggetto del contendere (previdenziale) e delle fasi svolte (sole fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di GE, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' , al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, nonché al rimborso del CU pari a € 43,00, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. GE, 29 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
ZO RD