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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 01/11/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 495/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 5.6.2025 e segnata al n. R.G. 495/2025, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RR AN, elettivamente domiciliata in VIA PEPPINO CATTE N. 1,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PATTERI MILENA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia:
Pag. 1 di 7 a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra , in data Parte_1
07.06.2003 in Nuoro (Atto n°.46 – Parte 2, Serie A – anno 2003 – Comune di Nuoro);
b) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Nuoro, Via Tavolara n°.29,
e diritto di visita del padre, per il minore nei giorni di mercoledì e venerdì, Per_1 dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 e per dal momento che questo vive in Per_2 altra città, possibilità per il padre di stare con il figlio nei fine settimana (sabato o domenica), secondo la volontà e le esigenze del minore. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati nelle giornate di sabato e domenica, con Per_1 possibilità di pernottamento notturno, secondo le esigenze del minore;
nel periodo delle vacanze estive i ragazzi potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre e con la madre;
i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Epifania, compleanni ed ogni altra festività – festa della Liberazione, Primo Maggio ecc. - verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con il padre e con la madre. Resta salva l'ipotesi che i genitori concordino tra loro differenti modalità di visita e pernottamento, sia per quanto riguarda gli orari che i giorni indicati e ciò sia in ragione delle esigenze dei minori che delle stesse parti, le quali, comunque, si impegnano a collaborare tra loro ed andare incontro a reciproche esigenze;
c) porre a carico del sig. per il mantenimento dei due figli minori CP_1
e l'assegno di € 600,00 (pari ad € 300,00 per ciascuno), con la Per_1 Per_2 precisazione che la retta trimestrale del convitto di sarà a carico in via esclusiva Per_2 della signora , ad eccezione della retta di iscrizione di 90 euro che verrà ripartita al Pt_1
50% tra entrambi i genitori. Le spese straordinarie per gli stessi saranno disposte nella misura del 50% a carico di ciascuna parte e dovranno essere preventivamente concordate e stabilite con atto scritto anche a mezzo e-mail, e/o messaggi;
l'assegno unico per i due figli minori verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; Pt_1
d) i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente tutte le necessità e i problemi che potranno riguardare i figli, sia minori che maggiori d'età;
e) le spese di lite vengono compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 7 - Considerato il mutamento del rito da divorzio contenzioso a divorzio congiunto come da note a verbale in data 25.09.2025, conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.5.2025 ha esposto di essersi separata Parte_1 legalmente dal signor con sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro in data CP_1
8.4.2022, R.G. n. 462/2020; che dalla pronuncia della separazione le parti non hanno ripreso la convivenza;
che il signor non esercita il diritto di visita nei confronti dei CP_1 figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) che Per_2 Per_1 vivono con la madre e non contribuisce al pagamento delle spese straordinarie in loro favore;
che la ricorrente non ha rapporti con il figlio maggiore;
che ricorrono Per_3 tutte le condizioni per poter chiedere il divorzio.
Ciò premesso, la ricorrente ha domandato: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra , in data 07.06.2003 in Nuoro (Atto n°.46 – Parte 2, Serie A – anno Parte_1
2003 – Comune di Nuoro); b) affidare i figli minori, e Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Nuoro, Via Tavolara n°.29, e diritto di visita del padre, per il minore nei giorni di mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 e per Per_1
dal momento che questo vive in altra città, possibilità per il padre di stare con il Per_2 figlio nei fine settimana (sabato o domenica), secondo volontà ed esigenze del minore. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati nelle Per_1 giornate di sabato e domenica, con possibilità di pernottamento notturno, secondo le esigenze del minore;
nel periodo delle vacanze estive i ragazzi potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre;
i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua,
Pasquetta, Epifania, compleanni ed ogni altra festività – festa della Liberazione, Primo
Maggio ecc- verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con il padre e con la madre.
Resta salva l'ipotesi che i genitori concordino tra loro differenti modalità di visita e pernottamento, sia per quanto riguarda gli orari che i giorni indicati e ciò sia in ragione delle esigenze dei minori che delle stesse parti, i quali, comunque, si impegnano a collaborare tra loro ed andare incontro a reciproche esigenze;
c) porre a carico del sig.
Pag. 3 di 7 per il mantenimento dei due figli minori e l'assegno di € CP_1 Per_1 Per_2
600,00 (pari ad € 300,00 per ciascuno); le spese straordinarie per gli stessi saranno disposte nella misura del 50% a carico di ciascuna parte e dovranno essere preventivamente concordate e stabilite con atto scritto anche a mezzo e-mail, e/o messaggi;
l'assegno unico per i due figli minori verrà percepito integralmente dalla sig.ra
; d) disporre che il sig. si sottoponga ad un percorso terapeutico con la Pt_1 CP_1 finalità di instaurare un rapporto di frequentazione regolare con i figli minori, nonché un dialogo sereno con la sig.ra per informazioni inerenti la vita dei figli;
e) disporre Pt_1 che il sig. modifichi la sede dell'azienda edile di cui è titolare, dal momento che CP_1 questa ha ancora sede nella casa della sig.ra ; f) con vittoria di spese ed onorari in Pt_1 caso di opposizione”.
Con comparsa depositata il 24.7.2025, si è costituito in giudizio , il CP_1 quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha contestato la circostanza di non avere rapporti con i figli e e di non Per_2 Per_1 aver corrisposto le spese straordinarie;
ha esposto di aver contribuito regolarmente al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Il resistente ha domandato: “a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in Nuoro il 7 giugno 2003, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 46, Parte 2, Serie A, dell'anno 2003 con conseguente comunicazione da parte del Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove il matrimonio fu trascritto ai sensi dell'art. 152 septies disp. att.; b) confermare le condizioni già previste in sede di separazione e relative all'affidamento, collocazione dei minori figli e disciplina del diritto di visita del padre tenuto conto della prioritaria volontà dei minori e delle loro esigenze scolastiche, sportive e ricreative;
c) disporre l'obbligo per il signor di versare a titolo di mantenimento dei due figli minori, la CP_1 somma mensile di € 200,00 per il figlio e di € 100,00 per il figlio per Per_1 Per_2 tutti i mesi in cui lo stesso vive nel convitto e frequenta l'Istituto Alberghiero di Oristano, portando l'assegno a € 200,00 per i restanti mesi (…), assegno da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
d) disporre a carico della signora l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese l'assegno di mantenimento per il figlio in misura pari ad € 300,00 Per_3 mensili, assegno da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere al resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
e) disporre che le spese straordinarie per i tre
Pag. 4 di 7 figli vengano ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge, spese da disciplinarsi secondo il Protocollo del CNF prodotto, con riguardo al preventivo consenso, alla relativa documentazione e alle modalità di pagamento. Ciascun genitore potrà fare la domanda per chiedere e ottenere le somme erogande a titolo di assegno unico per i figli con i quali vivono in modo prevalente e per qualunque altro contributo e/o beneficio eventualmente erogabile. f) con vittoria delle spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 25.9.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) La domanda delle parti volta a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/1987 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la posizione dei figli sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno raggiunto l'accordo.
2) Stante l'accordo raggiunto, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
Pag. 5 di 7 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e il 7.6.2003 in Nuoro, trascritto presso i registri dello stato civile del
[...] Parte_1
Comune di Nuoro al n. 46, Parte 2, Serie A, dell'anno 2003;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile del Comune di Nuoro di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dispone l'affidamento dei figli minori e congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Nuoro,
Via Tavolara n°. 29;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore nei giorni di Per_1 mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 e dal momento Per_2 che questo vive in altra città, nei fine settimana (sabato o domenica), secondo la volontà e le esigenze del minore. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il minore a fine Per_1 settimana alternati nelle giornate di sabato e domenica, con possibilità di pernottamento notturno, secondo le esigenze del minore;
nel periodo delle vacanze estive i ragazzi potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre e con la madre;
i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Epifania, compleanni ed ogni altra festività – festa della Liberazione, Primo Maggio ecc. – verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con il padre e con la madre. Resta salva l'ipotesi che i genitori concordino tra loro differenti modalità di visita e pernottamento, sia per quanto riguarda gli orari che i giorni indicati e ciò sia in ragione delle esigenze dei minori che delle stesse parti, le quali, comunque, si impegnano a collaborare tra loro ed andare incontro a reciproche esigenze;
5) pone a carico di per il mantenimento dei due figli minori CP_1 Per_1
e l'assegno di € 600,00 (pari ad € 300,00 per ciascuno), mentre la retta Per_2 trimestrale del convitto di sarà a carico in via esclusiva della signora , ad Per_2 Pt_1 eccezione della retta di iscrizione di 90 euro che verrà ripartita al 50% tra entrambi i genitori. Le spese straordinarie per gli stessi soni poste nella misura del 50% a carico di ciascuna parte e dovranno essere preventivamente concordate e stabilite con atto scritto anche a mezzo e-mail, e/o messaggi. L'assegno unico per i due figli minori verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; Pt_1
6) prende atto che i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente tutte le necessità e i problemi che potranno riguardare i figli, sia minori che maggiori d'età;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 6 di 7 Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 5.6.2025 e segnata al n. R.G. 495/2025, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RR AN, elettivamente domiciliata in VIA PEPPINO CATTE N. 1,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PATTERI MILENA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia:
Pag. 1 di 7 a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra , in data Parte_1
07.06.2003 in Nuoro (Atto n°.46 – Parte 2, Serie A – anno 2003 – Comune di Nuoro);
b) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Nuoro, Via Tavolara n°.29,
e diritto di visita del padre, per il minore nei giorni di mercoledì e venerdì, Per_1 dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 e per dal momento che questo vive in Per_2 altra città, possibilità per il padre di stare con il figlio nei fine settimana (sabato o domenica), secondo la volontà e le esigenze del minore. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati nelle giornate di sabato e domenica, con Per_1 possibilità di pernottamento notturno, secondo le esigenze del minore;
nel periodo delle vacanze estive i ragazzi potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre e con la madre;
i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Epifania, compleanni ed ogni altra festività – festa della Liberazione, Primo Maggio ecc. - verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con il padre e con la madre. Resta salva l'ipotesi che i genitori concordino tra loro differenti modalità di visita e pernottamento, sia per quanto riguarda gli orari che i giorni indicati e ciò sia in ragione delle esigenze dei minori che delle stesse parti, le quali, comunque, si impegnano a collaborare tra loro ed andare incontro a reciproche esigenze;
c) porre a carico del sig. per il mantenimento dei due figli minori CP_1
e l'assegno di € 600,00 (pari ad € 300,00 per ciascuno), con la Per_1 Per_2 precisazione che la retta trimestrale del convitto di sarà a carico in via esclusiva Per_2 della signora , ad eccezione della retta di iscrizione di 90 euro che verrà ripartita al Pt_1
50% tra entrambi i genitori. Le spese straordinarie per gli stessi saranno disposte nella misura del 50% a carico di ciascuna parte e dovranno essere preventivamente concordate e stabilite con atto scritto anche a mezzo e-mail, e/o messaggi;
l'assegno unico per i due figli minori verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; Pt_1
d) i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente tutte le necessità e i problemi che potranno riguardare i figli, sia minori che maggiori d'età;
e) le spese di lite vengono compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 7 - Considerato il mutamento del rito da divorzio contenzioso a divorzio congiunto come da note a verbale in data 25.09.2025, conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.5.2025 ha esposto di essersi separata Parte_1 legalmente dal signor con sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro in data CP_1
8.4.2022, R.G. n. 462/2020; che dalla pronuncia della separazione le parti non hanno ripreso la convivenza;
che il signor non esercita il diritto di visita nei confronti dei CP_1 figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) che Per_2 Per_1 vivono con la madre e non contribuisce al pagamento delle spese straordinarie in loro favore;
che la ricorrente non ha rapporti con il figlio maggiore;
che ricorrono Per_3 tutte le condizioni per poter chiedere il divorzio.
Ciò premesso, la ricorrente ha domandato: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra , in data 07.06.2003 in Nuoro (Atto n°.46 – Parte 2, Serie A – anno Parte_1
2003 – Comune di Nuoro); b) affidare i figli minori, e Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Nuoro, Via Tavolara n°.29, e diritto di visita del padre, per il minore nei giorni di mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 e per Per_1
dal momento che questo vive in altra città, possibilità per il padre di stare con il Per_2 figlio nei fine settimana (sabato o domenica), secondo volontà ed esigenze del minore. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati nelle Per_1 giornate di sabato e domenica, con possibilità di pernottamento notturno, secondo le esigenze del minore;
nel periodo delle vacanze estive i ragazzi potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre;
i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua,
Pasquetta, Epifania, compleanni ed ogni altra festività – festa della Liberazione, Primo
Maggio ecc- verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con il padre e con la madre.
Resta salva l'ipotesi che i genitori concordino tra loro differenti modalità di visita e pernottamento, sia per quanto riguarda gli orari che i giorni indicati e ciò sia in ragione delle esigenze dei minori che delle stesse parti, i quali, comunque, si impegnano a collaborare tra loro ed andare incontro a reciproche esigenze;
c) porre a carico del sig.
Pag. 3 di 7 per il mantenimento dei due figli minori e l'assegno di € CP_1 Per_1 Per_2
600,00 (pari ad € 300,00 per ciascuno); le spese straordinarie per gli stessi saranno disposte nella misura del 50% a carico di ciascuna parte e dovranno essere preventivamente concordate e stabilite con atto scritto anche a mezzo e-mail, e/o messaggi;
l'assegno unico per i due figli minori verrà percepito integralmente dalla sig.ra
; d) disporre che il sig. si sottoponga ad un percorso terapeutico con la Pt_1 CP_1 finalità di instaurare un rapporto di frequentazione regolare con i figli minori, nonché un dialogo sereno con la sig.ra per informazioni inerenti la vita dei figli;
e) disporre Pt_1 che il sig. modifichi la sede dell'azienda edile di cui è titolare, dal momento che CP_1 questa ha ancora sede nella casa della sig.ra ; f) con vittoria di spese ed onorari in Pt_1 caso di opposizione”.
Con comparsa depositata il 24.7.2025, si è costituito in giudizio , il CP_1 quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha contestato la circostanza di non avere rapporti con i figli e e di non Per_2 Per_1 aver corrisposto le spese straordinarie;
ha esposto di aver contribuito regolarmente al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Il resistente ha domandato: “a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in Nuoro il 7 giugno 2003, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 46, Parte 2, Serie A, dell'anno 2003 con conseguente comunicazione da parte del Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove il matrimonio fu trascritto ai sensi dell'art. 152 septies disp. att.; b) confermare le condizioni già previste in sede di separazione e relative all'affidamento, collocazione dei minori figli e disciplina del diritto di visita del padre tenuto conto della prioritaria volontà dei minori e delle loro esigenze scolastiche, sportive e ricreative;
c) disporre l'obbligo per il signor di versare a titolo di mantenimento dei due figli minori, la CP_1 somma mensile di € 200,00 per il figlio e di € 100,00 per il figlio per Per_1 Per_2 tutti i mesi in cui lo stesso vive nel convitto e frequenta l'Istituto Alberghiero di Oristano, portando l'assegno a € 200,00 per i restanti mesi (…), assegno da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
d) disporre a carico della signora l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese l'assegno di mantenimento per il figlio in misura pari ad € 300,00 Per_3 mensili, assegno da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere al resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
e) disporre che le spese straordinarie per i tre
Pag. 4 di 7 figli vengano ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge, spese da disciplinarsi secondo il Protocollo del CNF prodotto, con riguardo al preventivo consenso, alla relativa documentazione e alle modalità di pagamento. Ciascun genitore potrà fare la domanda per chiedere e ottenere le somme erogande a titolo di assegno unico per i figli con i quali vivono in modo prevalente e per qualunque altro contributo e/o beneficio eventualmente erogabile. f) con vittoria delle spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 25.9.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) La domanda delle parti volta a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/1987 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la posizione dei figli sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno raggiunto l'accordo.
2) Stante l'accordo raggiunto, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
Pag. 5 di 7 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e il 7.6.2003 in Nuoro, trascritto presso i registri dello stato civile del
[...] Parte_1
Comune di Nuoro al n. 46, Parte 2, Serie A, dell'anno 2003;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile del Comune di Nuoro di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dispone l'affidamento dei figli minori e congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Nuoro,
Via Tavolara n°. 29;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore nei giorni di Per_1 mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 e dal momento Per_2 che questo vive in altra città, nei fine settimana (sabato o domenica), secondo la volontà e le esigenze del minore. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il minore a fine Per_1 settimana alternati nelle giornate di sabato e domenica, con possibilità di pernottamento notturno, secondo le esigenze del minore;
nel periodo delle vacanze estive i ragazzi potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre e con la madre;
i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Epifania, compleanni ed ogni altra festività – festa della Liberazione, Primo Maggio ecc. – verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con il padre e con la madre. Resta salva l'ipotesi che i genitori concordino tra loro differenti modalità di visita e pernottamento, sia per quanto riguarda gli orari che i giorni indicati e ciò sia in ragione delle esigenze dei minori che delle stesse parti, le quali, comunque, si impegnano a collaborare tra loro ed andare incontro a reciproche esigenze;
5) pone a carico di per il mantenimento dei due figli minori CP_1 Per_1
e l'assegno di € 600,00 (pari ad € 300,00 per ciascuno), mentre la retta Per_2 trimestrale del convitto di sarà a carico in via esclusiva della signora , ad Per_2 Pt_1 eccezione della retta di iscrizione di 90 euro che verrà ripartita al 50% tra entrambi i genitori. Le spese straordinarie per gli stessi soni poste nella misura del 50% a carico di ciascuna parte e dovranno essere preventivamente concordate e stabilite con atto scritto anche a mezzo e-mail, e/o messaggi. L'assegno unico per i due figli minori verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; Pt_1
6) prende atto che i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente tutte le necessità e i problemi che potranno riguardare i figli, sia minori che maggiori d'età;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 6 di 7 Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 7 di 7