Articolo 17 della Legge 23 dicembre 1994, n. 726
Articolo 16Articolo 18
Versione
14 gennaio 1995
Art. 17. (Stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero
e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio l'estero.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1995