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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5425 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 2 luglio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 17188 R.G. lavoro e previdenza 2024, TRA
Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Napoli al vico Latilla n. 18, come da atti RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via Duomo n. 290, presso lo studio legale dell'avv. Annamaria Barone, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti. RESISTENTE OGGETTO: indennità assorbimento futuro aumento FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere stato dipendente della
[...]
, con inquadramento nel V livello del CCNL Terziario e mansioni di Controparte_2
OSA e di essere stato quindi assunto dalla società convenuta a far data dal 18.11.2016 a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione, in seguito all'affidamento alla
[...]
da parte del del servizio di assistenza ai disabili. Deduce CP_1 Parte_2 di aver continuato a prestare le medesime mansioni svolte in precedenza, con inquadramento in diverso CCNL per i dipendenti di aziende – al livello III - e che Parte_3 al fine di armonizzare l'inquadramento precedentemente rivestito con quello applicabile, dovendogli assicurare una retribuzione pari a quella percepita alle dipendenze della
[...]
era stato previsto, in aggiunta agli elementi obbligatori della stessa, una CP_2
“indennità assorbimento futuro aumento” (di seguito – art. 1 del verbale di CP_3 conciliazione agli atti) pari ad euro 341,28. Deduce ancora che la retribuzione mensile lorda comprensiva degli elementi fissi (paga base, contingenza, EDR, accordo integrativo e I.A.F.A.) è di euro 1.589,62 a fronte di una retribuzione lorda comprensiva degli elementi fissi percepita alle dipendenze della pari ad euro 1624,54. Asserisce Controparte_2 pertanto di aver percepito una retribuzione inferiore a quella percepita alle dipendenze della società di euro 34,92/mese, e di essere creditore della società convenuta, CP_2 delle differenze indicate nell'atto introduttivo, per il periodo da dicembre 2016 a novembre 2021. Invoca l'applicazione del principio della irriducibilità della retribuzione, espressamente pattuito nell'accordo di conciliazione citato, e conclude per la condanna della convenuta al pagamento delle predette differenze retributive, per come quantificate nei conteggi analitici allegati, oltre accessori di legge. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONVENUTA Si è costituita la società convenuta, deducendo la validità ed efficacia del verbale di conciliazione per la cessione del contratto di lavoro della ricorrente da Napoli sociale a ed eccependo la inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c. per le CP_1 obbligazioni assunte dal precedente rapporto di lavoro. Deduce, infine, che nel verbale di conciliazione citato risulta garantito il medesimo livello retributivo in godimento prima della cessione, per il cui computo non possono essere inseriti gli scatti di anzianità maturati. Prospetta una proposta conciliativa al solo fine di ridurre l'alea del giudizio e dei costi dello stesso. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 18 febbraio 2025, sentite le parti e ritenuto la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Osserva preliminarmente il tribunale che, nel caso in esame, il ricorrente fonda le proprie pretese sul contenuto del verbale di conciliazione del 10.11.2016, versato in atti, ed in particolare sulla pattuizione di cui al punto uno di esso, nella parte in cui si prevede che la retribuzione complessivamente riconosciuta al dipendente sarà pari a quella percepita alle dipendenze della e sarà composta dagli elementi obbligatori della Controparte_2 stessa, a cui andrà ad aggiungersi la voce denominata “indennità assorbimento futuro aumento”. L' istante deduce il mancato adempimento dell'obbligo assunto dalla società resistente, asserendo che la retribuzione erogata dal momento dell'assunzione alle dipendenze della sia stata inferiore a quella antecedentemente erogata Controparte_1 dalla e chiedendo la condanna alle differenze specificate in ricorso. Controparte_2 Deve pertanto ritenersi che il presupposto dell'azione proposta in questa sede sia la validità ed efficacia dell'accordo di conciliazione citato, senza alcuna contestazione e deduzione di vizi dello stesso, sicchè devono ritenersi prive di pregio le argomentazioni difensive della convenuta che si fondano sull'insussistenza di vizi dell'accordo di conciliazione.
Le pretese azionate dal ricorrente fanno riferimento, del resto, alla sola società convenuta e a debiti insorti direttamente nei confronti di essa e non nei confronti della precedente datrice di lavoro, sicché anche il richiamo all'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., fatto dalla difesa della resistente, appare privo di rilevanza
Ciò premesso, va rilevato che, con il già richiamato punto uno del verbale di conciliazione del 10.11.2016, le parti in causa – che coincidono con quelle contraenti sullo specifico punto
– hanno regolato le rispettive posizioni per l'instaurazione ex novo del rapporto di lavoro subordinato, mediante cessione del contratto di lavoro già in corso con la Controparte_2
[...] La odierna convenuta offre, invero, al lavoratore l'assunzione alle sue dipendenze con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel livello III CCNL Multiservizi, a tempo pieno ( 40 ore settimanali), con sede di lavoro in Napoli a far data dalla data di avvio delle attività, così come definita dalla Direzione Centrale Welfare del comunque non Parte_2 oltre il 18 novembre 2016, garantendo il mantenimento del livello retributivo goduto antecedentemente, in ottemperanza alle delibere di Giunta e Consiglio Comunale, intervenute nella procedura di passaggio di servizi, attività e personale tra le due partecipate. Il raggiungimento della parità di retribuzione viene previsto mediante l'erogazione della voce denominata “ indennità assorbimento futuro aumento”, di cui già sopra, destinata ad assorbirsi progressivamente in funzione di ogni altra voce, indennità, scatto di anzianità, benefit, privilegio, bonus, diaria, integrazione previdenziale che nel corso del rapporto verrà eventualmente riconosciuta al lavoratore. Dalle risultanze in atti e dalle stesse allegazioni delle parti si evince che la previsione di detta indennità per garantire la parità di trattamento retributivo si è resa necessaria in virtù del fatto che le due società interessate alla vicenda applicano due diversi CCNL – Multiservizi la convenuta;
con conseguente diverso inquadramento Controparte_4 formale, secondo la relativa classificazione del personale, e minore retribuzione tabellare per effetto del nuovo inquadramento alle dipendenze della convenuta. Le risultanze richiamate e, in particolare, il contenuto del verbale di conciliazione inducono univocamente a ritenere che la convenuta ha assunto l'obbligo di erogare la specifica indennità per garantire il medesimo livello retributivo antecedentemente goduto dalla ricorrente. L'accordo in esame fa riferimento al momento della cessione del contratto di lavoro quale momento per individuare il trattamento retributivo da garantire, e, quindi, deve ritenersi corretta l'allegazione di parte ricorrente che chiede di considerare a tal fine l'importo indicato nella busta paga di ottobre 2016, consegnata dalla e versata in atti. Controparte_2
Deve, inoltre, osservarsi che la deduzione di parte resistente secondo cui, ai fini del computo della retribuzione precedente non possono essere considerati gli scatti di anzianità maturati, non trova alcun fondamento nelle risultanze in atti e, in particolare, nel verbale di conciliazione, ove non emerge alcun riferimento circa l'esclusione della predetta voce dal computo della retribuzione antecedentemente goduta. Va evidenziato, infine e conclusivamente, che i ricorrenti avevano conseguito un duplice scatto di anzianità triennale, secondo la disciplina del CCNL applicato, sin dal marzo 2016 e pertanto il relativo importo era parte della retribuzione percepita già in epoca antecedente al mese di giugno 2016, con conseguente infondatezza della deduzione di parte convenuta. In accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente all'erogazione della somma di euro 34,92 mensile, a titolo di indennità assorbimento futuro aumento, quale importo necessario per garantire l'erogazione dell'importo di euro 1624,54 di cui alla busta paga di ottobre 2016, in luogo di quello minore di euro 1.589,62 erogato dalla resistente, a far data dall'assunzione alle dipendenze della convenuta, 18.11.2016, con la condanna della resistente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.270,79, a titolo di differenze stipendiali maturate dal mese di dicembre 2016 al mese di novembre 2021, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole scadenze mensili al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte motiva ai sensi del DM 147 del 2022, che tiene conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione della somma di euro 34,92 mensile, a titolo di indennità assorbimento futuro aumento, a far data dall'assunzione alle dipendenze della convenuta, 18.11.2016, con la condanna della resistente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.270,79, a titolo di differenze stipendiali, maturate dal mese di dicembre 2016 al mese di novembre 2021, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole scadenze mensili al saldo;
condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.050,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 02.07.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 2 luglio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 17188 R.G. lavoro e previdenza 2024, TRA
Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Napoli al vico Latilla n. 18, come da atti RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via Duomo n. 290, presso lo studio legale dell'avv. Annamaria Barone, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti. RESISTENTE OGGETTO: indennità assorbimento futuro aumento FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere stato dipendente della
[...]
, con inquadramento nel V livello del CCNL Terziario e mansioni di Controparte_2
OSA e di essere stato quindi assunto dalla società convenuta a far data dal 18.11.2016 a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione, in seguito all'affidamento alla
[...]
da parte del del servizio di assistenza ai disabili. Deduce CP_1 Parte_2 di aver continuato a prestare le medesime mansioni svolte in precedenza, con inquadramento in diverso CCNL per i dipendenti di aziende – al livello III - e che Parte_3 al fine di armonizzare l'inquadramento precedentemente rivestito con quello applicabile, dovendogli assicurare una retribuzione pari a quella percepita alle dipendenze della
[...]
era stato previsto, in aggiunta agli elementi obbligatori della stessa, una CP_2
“indennità assorbimento futuro aumento” (di seguito – art. 1 del verbale di CP_3 conciliazione agli atti) pari ad euro 341,28. Deduce ancora che la retribuzione mensile lorda comprensiva degli elementi fissi (paga base, contingenza, EDR, accordo integrativo e I.A.F.A.) è di euro 1.589,62 a fronte di una retribuzione lorda comprensiva degli elementi fissi percepita alle dipendenze della pari ad euro 1624,54. Asserisce Controparte_2 pertanto di aver percepito una retribuzione inferiore a quella percepita alle dipendenze della società di euro 34,92/mese, e di essere creditore della società convenuta, CP_2 delle differenze indicate nell'atto introduttivo, per il periodo da dicembre 2016 a novembre 2021. Invoca l'applicazione del principio della irriducibilità della retribuzione, espressamente pattuito nell'accordo di conciliazione citato, e conclude per la condanna della convenuta al pagamento delle predette differenze retributive, per come quantificate nei conteggi analitici allegati, oltre accessori di legge. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONVENUTA Si è costituita la società convenuta, deducendo la validità ed efficacia del verbale di conciliazione per la cessione del contratto di lavoro della ricorrente da Napoli sociale a ed eccependo la inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c. per le CP_1 obbligazioni assunte dal precedente rapporto di lavoro. Deduce, infine, che nel verbale di conciliazione citato risulta garantito il medesimo livello retributivo in godimento prima della cessione, per il cui computo non possono essere inseriti gli scatti di anzianità maturati. Prospetta una proposta conciliativa al solo fine di ridurre l'alea del giudizio e dei costi dello stesso. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 18 febbraio 2025, sentite le parti e ritenuto la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Osserva preliminarmente il tribunale che, nel caso in esame, il ricorrente fonda le proprie pretese sul contenuto del verbale di conciliazione del 10.11.2016, versato in atti, ed in particolare sulla pattuizione di cui al punto uno di esso, nella parte in cui si prevede che la retribuzione complessivamente riconosciuta al dipendente sarà pari a quella percepita alle dipendenze della e sarà composta dagli elementi obbligatori della Controparte_2 stessa, a cui andrà ad aggiungersi la voce denominata “indennità assorbimento futuro aumento”. L' istante deduce il mancato adempimento dell'obbligo assunto dalla società resistente, asserendo che la retribuzione erogata dal momento dell'assunzione alle dipendenze della sia stata inferiore a quella antecedentemente erogata Controparte_1 dalla e chiedendo la condanna alle differenze specificate in ricorso. Controparte_2 Deve pertanto ritenersi che il presupposto dell'azione proposta in questa sede sia la validità ed efficacia dell'accordo di conciliazione citato, senza alcuna contestazione e deduzione di vizi dello stesso, sicchè devono ritenersi prive di pregio le argomentazioni difensive della convenuta che si fondano sull'insussistenza di vizi dell'accordo di conciliazione.
Le pretese azionate dal ricorrente fanno riferimento, del resto, alla sola società convenuta e a debiti insorti direttamente nei confronti di essa e non nei confronti della precedente datrice di lavoro, sicché anche il richiamo all'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., fatto dalla difesa della resistente, appare privo di rilevanza
Ciò premesso, va rilevato che, con il già richiamato punto uno del verbale di conciliazione del 10.11.2016, le parti in causa – che coincidono con quelle contraenti sullo specifico punto
– hanno regolato le rispettive posizioni per l'instaurazione ex novo del rapporto di lavoro subordinato, mediante cessione del contratto di lavoro già in corso con la Controparte_2
[...] La odierna convenuta offre, invero, al lavoratore l'assunzione alle sue dipendenze con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel livello III CCNL Multiservizi, a tempo pieno ( 40 ore settimanali), con sede di lavoro in Napoli a far data dalla data di avvio delle attività, così come definita dalla Direzione Centrale Welfare del comunque non Parte_2 oltre il 18 novembre 2016, garantendo il mantenimento del livello retributivo goduto antecedentemente, in ottemperanza alle delibere di Giunta e Consiglio Comunale, intervenute nella procedura di passaggio di servizi, attività e personale tra le due partecipate. Il raggiungimento della parità di retribuzione viene previsto mediante l'erogazione della voce denominata “ indennità assorbimento futuro aumento”, di cui già sopra, destinata ad assorbirsi progressivamente in funzione di ogni altra voce, indennità, scatto di anzianità, benefit, privilegio, bonus, diaria, integrazione previdenziale che nel corso del rapporto verrà eventualmente riconosciuta al lavoratore. Dalle risultanze in atti e dalle stesse allegazioni delle parti si evince che la previsione di detta indennità per garantire la parità di trattamento retributivo si è resa necessaria in virtù del fatto che le due società interessate alla vicenda applicano due diversi CCNL – Multiservizi la convenuta;
con conseguente diverso inquadramento Controparte_4 formale, secondo la relativa classificazione del personale, e minore retribuzione tabellare per effetto del nuovo inquadramento alle dipendenze della convenuta. Le risultanze richiamate e, in particolare, il contenuto del verbale di conciliazione inducono univocamente a ritenere che la convenuta ha assunto l'obbligo di erogare la specifica indennità per garantire il medesimo livello retributivo antecedentemente goduto dalla ricorrente. L'accordo in esame fa riferimento al momento della cessione del contratto di lavoro quale momento per individuare il trattamento retributivo da garantire, e, quindi, deve ritenersi corretta l'allegazione di parte ricorrente che chiede di considerare a tal fine l'importo indicato nella busta paga di ottobre 2016, consegnata dalla e versata in atti. Controparte_2
Deve, inoltre, osservarsi che la deduzione di parte resistente secondo cui, ai fini del computo della retribuzione precedente non possono essere considerati gli scatti di anzianità maturati, non trova alcun fondamento nelle risultanze in atti e, in particolare, nel verbale di conciliazione, ove non emerge alcun riferimento circa l'esclusione della predetta voce dal computo della retribuzione antecedentemente goduta. Va evidenziato, infine e conclusivamente, che i ricorrenti avevano conseguito un duplice scatto di anzianità triennale, secondo la disciplina del CCNL applicato, sin dal marzo 2016 e pertanto il relativo importo era parte della retribuzione percepita già in epoca antecedente al mese di giugno 2016, con conseguente infondatezza della deduzione di parte convenuta. In accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente all'erogazione della somma di euro 34,92 mensile, a titolo di indennità assorbimento futuro aumento, quale importo necessario per garantire l'erogazione dell'importo di euro 1624,54 di cui alla busta paga di ottobre 2016, in luogo di quello minore di euro 1.589,62 erogato dalla resistente, a far data dall'assunzione alle dipendenze della convenuta, 18.11.2016, con la condanna della resistente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.270,79, a titolo di differenze stipendiali maturate dal mese di dicembre 2016 al mese di novembre 2021, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole scadenze mensili al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte motiva ai sensi del DM 147 del 2022, che tiene conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione della somma di euro 34,92 mensile, a titolo di indennità assorbimento futuro aumento, a far data dall'assunzione alle dipendenze della convenuta, 18.11.2016, con la condanna della resistente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.270,79, a titolo di differenze stipendiali, maturate dal mese di dicembre 2016 al mese di novembre 2021, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole scadenze mensili al saldo;
condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.050,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 02.07.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo