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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/11/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.1031/2023
EPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Annalisa Giusti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1031 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
Da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ) nato a [...] il
07.08.1964 e residente a [...], in proprio
Controparte 1 (c.f. e, unitamente a
) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Pio II n. 19, nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale del figlio minore Persona 1 (c.f. C.F. 3 nato in
MO (AN) il 01.02.2008 e residente in [...] e per
1) nata a [...] la signora CP 2 (c.f. Codice Fiscale 4
il 24.12.2001, residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo Merlini
Appellanti
Contro
società unipersonale con sede legale in Conegliano Controparte_3
(TV), via V. Alfieri 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso- Belluno P.IVA 1 'e per essa nella sua qualità mandataria Controparte_4 assistita e difesa, dall'avv. Domenico Massignani del Foro di Pescara
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 812/2023 del Tribunale di
Macerata pubblicata il 10.10.2023
CONCLUSIONI:
per gli appellanti:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eventuale contraria istanza disattesa, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado del Tribunale di Macerata n. 812/2023, pubblicata il 10.10.2023
RG. n. 1529/2022 Repert. N. 1509/2023 del 11.10.2023, notificata in data 08.11.2023 ed in riforma della stessa, accogliere il presente appello per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e, per l'effetto, rigettare la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla società CP_3 CP 3 poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Con integrale vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario."
Per l'appellata:
"si conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia rigettare integralmente l'appello proposto avverso la richiamata sentenza, siccome totalmente infondato, confermando la sentenza di primo grado. Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze di lite."
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Macerata, con la sentenza sopra indicata, in accoglimento della domanda ex 2901 c.c. proposta da Controparte_3 ha dichiara inefficace nei confronti di quest'ultima l'atto a rogito del Notaio Persona 2 del 12 dicembre 2018, rep. 602, racc. n. 500, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
MACERATA Territorio Servizio di Pubblicità
- Ufficio provinciale -
Immobiliare, il 9 gennaio 2019 al n. 194 reg. gen. e n. 148 reg. part., con cui ha ceduto a CP 2 e la nuda Parte 1 Persona 1
proprietà dell'immobile sito in Treia, Via Pio II, n. 19.
il primo in proprio Controparte 1 e CP 2 Parte 1
nonché, unitamente alla seconda, in qualità di genitori aventi la responsabilità genitoriale nei confronti del minore Persona 1 proponevano appello avverso detta sentenza affidato ai motivi sottoindicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti e lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto comprovata la legittimazione attiva di [...]
CP_3 a proporre l'azione revocatoria, quale cessionaria del credito vantato da CP_5
In particolare, deducevano che, nel caso in esame, si era verificata una cessione di crediti bancari in blocco ai sensi dell'art. 58 del TUB e che
Controparte 3 si era limitata a provare la propria legittimazione producendo l'estratto della Gazzetta Ufficiale su cui detta cessione era
Contr stata pubblicata e la dichiarazione unilaterale dell'asserita cedente senza produrre il contratto di cessione.
Detta doglianza è del tutto infondata.
Deve innanzitutto evidenziarsi che il contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente del 09.01.2009 rep.
76876, il contratto di apertura di credito in conto corrente del
21.12.2007 rep. 75630 racc. 17328 ed il contratto di apertura di credito in conto corrente del 21.12.2007 rep. 75629 racc. 17327 sono stati ripassati tra la Banca delle Marche e la Società il Bracciale S.r.l. di cui il Sig. Parte 1 si è costituito fideiussore.
Orbene gli appellanti non contestano il passaggio del credito da Banca
Marche a CP_5 avvenuto, come correttamente ricostruito dal primo giudice, a seguito della liquidazione coatta amministrativa della
Controparte 6 e della conseguente cessione di tutti i diritti e le '
azioni, con provvedimento della Banca d'Italia del 22/11/2015, all'ente che poi variava la propria Controparte 7
Controparte_8denominazione in poi fusa per incorporazione in
CP 5
Gli appellanti contestano solo il difetto di prova del fatto che il credito ab origine vantato da Banca delle Marche e trasferito a CP 5
sia stato oggetto della cessione in blocco a CP_3 CP 3
A tal proposito, va evidenziato che, in tema di prova della cessione di credito, ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024,
n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che quando non sia contestata
-
l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo, con certezza, tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario e il relativo accertamento
è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (рій precisamente, dell'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà
necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, (...)). Diverso è, però, il caso in cui (non ricorrente nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come
è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità".
Occorre poi sempre ricordare che, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Sentenza
Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2024, Sentenza Corte di
Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza Corte di Cassazione n. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, l'appellata dimostrava documentalmente la titolarità del credito azionato.
Nel caso di specie, dagli atti e documenti prodotti emerge dall' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145, parte II, del
12.12.2020, relativa a crediti ceduti da Controparte_9
[...] in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2020, che [...] CP 3 ha acquistato pro soluto da Controparte_9 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contrattiControparte_9
di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
Orbene, l'indicazione della tipologia dei crediti ceduti e la previsione di un ben definito orizzonte temporale deve ritenersi circostanza certamente idonea a ritenere la sola pubblicazione requisito sufficiente per il riconoscimento in capo alla RI della titolarità della posizione creditoria oggetto di causa.
Ma vi è di più: il testo della Gazzetta Ufficiale riporta inoltre l'esatta indicazione del sito internet della cedente nel quale è presente l'elenco dei crediti ceduti https://archivio.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-
UBI-Banca.aspx tra cui risultano quelli per cui è causa, identificabili attraverso il numero dei rapporti ossia: 3698_3458, 3710_3458 e
3869 3458 come riscontrabile dalla lettura della dichiarazione di cessione nonché dai contratti di fideiussione sottoscritti dal sig. Pt 1
[...] ove sono indicati i numeri dei rapporti garantiti. L'appellata poi, nel primo grado di giudizio, ha prodotto la dichiarazione della cedente volta a comprovare che il credito di cui si discute rientrava tra quelli oggetto di cessione all'opposta: detta dichiarazione resa nota dal cessionario al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, per dimostrare la predetta cessione.
I documenti sopra indicati, dunque, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, veicolano un contenuto probatorio assolutamente univoco nel lumeggiare la sussistenza del fenomeno successorio allegato dall'appellata.
Ad abundantiam, va rilevato che, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, l'appellata ha prodotto anche il contratto di cessione (il cessionario può produrre la documentazione comprovante la cessione senza limiti di tempo, anche in appello, per la prima volta, in quanto il divieto di produrre documenti tardivamente si riferisce solo ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale- Cass civ ord
25087/2024), comprovando ulteriormente l'infondatezza del motivo di gravame.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'eventus damni, senza considerare che l'atto di trasferimento immobiliare non ha creato alcun pregiudizio al creditore, dal momento che lo stesso può contare anche sul patrimonio della società debitrice principale Parte 2 '
nonché sul patrimonio residuo dello stesso Parte 1 costituito da altri beni immobili, nonché dal diritto di usufrutto che il medesimo Pt_1
[...] si è riservato sul bene immobile oggetto di revocatoria.
Anche detta doglianza è infondata. Al riguardo, deve ribadirsi che, in tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
(Cassazione civile sez. III, 18/04/2025, n.10298).
Orbene, non può in alcun modo dubitarsi del fatto che la cessione della nuda proprietà degli immobili ha pregiudicato le ragioni del creditore, rendendo più incerta e difficoltosa la soddisfazione del credito,
essendosi verificata una variazione quantitativa e qualitativa della garanzia patrimoniale.
E' pacifico allora che è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione pauliana, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore: a tal riguardo, gli appellanti deducono che il Parte 1 è titolare di altri beni immobili che, peraltro, la creditrice ha sottoposto a pignoramento e che la stessa società, debitrice principale, ha un proprio patrimonio. che si è costituitoPurtuttavia, emerge dagli atti che il sig. Parte 1 ' fideiussore della debitrice principale Bracciale S.r.l. sino alla concorrenza dell'importo di € 315.000,00 è, come dimostrato da esso appellante con la produzione del doc. 3 in sede di comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, proprietario, oltre che degli immobili oggetto di revocatoria, di tre terreni seminativi, sottoposti ad esecuzione immobiliare da Controparte 3 e valutati dal
CTU nominato dal Tribunale di Macerata nel corso della procedura esecutiva € 14.000,00 (cfr all 3 alla comparsa di costituzione in appello).
Quanto, invece, al patrimonio della società, la stessa ha un'esposizione alla data del 24.06.2019 (data del deposito dell'istanza di ammissione al passivo) nei confronti della Controparte_3 pari ad € 9.347.268,30 che difficilmente potrà essere soddisfatta dalla vendita dei cespiti oggetto di garanzia ipotecaria, che sono stati valutati dalla CTU
depositata in sede fallimentare complessivamente in € 6.593.962,15
(cfr doc 5 allegato alla comparsa di costituzione in appello) ed il primo esperimento di vendita tenutosi lo scorso 30 aprile è andato deserto per tutti i lotti, circostanza non contestata.
Risulta, pertanto, evidente che l'atto dispositivo di cui si discute abbia comportato una rilevante riduzione quantitativa e qualitativa del patrimonio del sig. Parte 1 e che il patrimonio residuo del debitore non è idoneo a garantire sufficientemente il credito, con conseguente infondatezza del motivo di gravame.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistere in capo al Parte 1 nella
sua veste di fideiussore, la scienza damni, sebbene lo stesso, al momento del compimento dell'atto dispositivo, non era a conoscenza della situazione in cui si trovava la società garantita.
Ritengono, poi, gli appellanti che anche i figli minori, beneficiari del trasferimento, erano del tutto ignari sia dell'esistenza della fideiussione, sia della situazione della società Controparte 10
Da ultimo, ritengono che la sentenza impugnata sia errata nella parte in cui ha ritenuto l'atto dispositivo a titolo gratuito, quando, invece, trattandosi di un'attribuzione patrimoniale in favore dei figli eseguita nell'ambito di un'accodo di separazione omologato, deve considerarsi atto a titolo oneroso. Orbene, sul punto, deve innanzitutto ribadirsi che l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito cosicché occorre far riferimento a tale momento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia antecedente o successivo al sorgere del credito. (Cassazione civile sez.
VI, 10/01/2023, n.330).
Orbene, nel caso di specie non vi sono contestazioni in merito all'antecedenza del credito rispetto all'atto dispositivo, posto in essere nel dicembre 2018, di talché unica condizione per l'esercizio dell'azione pauliana è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie
A ciò va aggiunto che, quanto al Pt 1 il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto, scienza damni che, nel caso di specie, appare evidente, atteso che il Pt 1 peraltro socio della società, era a conoscenza dell'entità del debito quantomeno dal momento dalla messa in mora del 18.9.2018, notificatagli in data
25.9.2018 (cfr allegato 20 al fascicolo di primo grado dell'appellata), con la conseguenza che, al momento del compimento dell'atto dispositivo (dicembre 2018), non poteva non avere consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie.
Va, poi, osservato che l'operatività dell'azione revocatoria non può essere esclusa in ragione della circostanza che il trasferimento traesse fondamento negli accordi intercorsi tra i convenuti in sede di separazione consensuale.
In giurisprudenza è stato, infatti, affermato che "l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di diritti reali su beni immobili, sono a pieno titolo atti dispositivi suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo né nell'omologa del Tribunale, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione ed è comunque estranea alla funzione di tutela dei terzi, né nell'intangibilità dell'accordo di separazione, che è pattuizione scindibile dalla stipulazione del trasferimento immobiliare, né nel fatto che il trasferimento immobiliare sia pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento" (cfr. Cass., 15/04/2019, n.10443, Cass.
n. 24757/2008, Cass. n. 11914/2008, 8516/2006, Cass. n. 5473/2006,
15603/2005, Cass. n. 5741/2004).
In tale contesto, in particolare, si è chiarito che gli accordi tra coniugi conclusi in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto costituiscono atti "di natura essenzialmente negoziale рій
-
precisamente, un negozio giuridico bilaterale a carattere non contrattuale (in quanto privo, almeno nel suo nucleo centrale e salvo quanto appresso si dirà, del connotato della "patrimonialità") rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia [..] danno vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali, né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c....",
trattandosi, comunque, di pattuizioni che "ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, eventualità nella quale nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione - ove ricorrano i relativi presupposti- tramite l'azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare" (cfr. Cass. n. 24687/2022, Cass. n.
21839/2019, Cass. n. 10443/2019, Cass. n. 17908/2019, Cass. n.
6625/2005, Cass. n. 17902/2004, Cass. n. 11342/2004).
Il trasferimento della titolarità dell'immobile è, inoltre, avvenuto come risulta espressamente dal ricorso per separazione a titolo
-
gratuito, dovendosi, peraltro, escludere la natura onerosa dell'atto anche in considerazione del fatto che a carico del Pt 1 era previsto il pagamento di un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio oltre che l'onere di contribuzione in misura del 50% delle spese straordinarie, non risultando, inoltre, dagli atti che la misura dell'assegno fosse stata stabilita dai coniugi in correlazione con il previsto trasferimento immobiliare.
Ne discende che, trattandosi di atto a titolo gratuito, è irrilevante lo stato soggettivo del beneficiario.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui li ha condannati al pagamento delle spese di lite: detta doglianza è del tutto destituita di fondamento, avendo il tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, non avendo neppure gli stessi appellanti indicato eventuali ragioni, comunque non sussistenti, in forza delle quali il primo giudice si sarebbe dovuto discostare dal disposto di cui all'art 91 cpc.
Ne discende la totale infondatezza dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza solidale degli appellanti e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con riduzione rispetto ai medi per la fase di trattazione, sostanzialmente coincisa con quella decisionale. Ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, si tiene conto dell'entità del credito vantato a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cassazione civile sez. III,
13/02/2020, (ud. 16/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3697).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1031/2023, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 15.300.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Anna Bora 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18016 del 09/07/2017).
EPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Annalisa Giusti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1031 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
Da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ) nato a [...] il
07.08.1964 e residente a [...], in proprio
Controparte 1 (c.f. e, unitamente a
) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Pio II n. 19, nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale del figlio minore Persona 1 (c.f. C.F. 3 nato in
MO (AN) il 01.02.2008 e residente in [...] e per
1) nata a [...] la signora CP 2 (c.f. Codice Fiscale 4
il 24.12.2001, residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo Merlini
Appellanti
Contro
società unipersonale con sede legale in Conegliano Controparte_3
(TV), via V. Alfieri 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso- Belluno P.IVA 1 'e per essa nella sua qualità mandataria Controparte_4 assistita e difesa, dall'avv. Domenico Massignani del Foro di Pescara
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 812/2023 del Tribunale di
Macerata pubblicata il 10.10.2023
CONCLUSIONI:
per gli appellanti:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eventuale contraria istanza disattesa, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado del Tribunale di Macerata n. 812/2023, pubblicata il 10.10.2023
RG. n. 1529/2022 Repert. N. 1509/2023 del 11.10.2023, notificata in data 08.11.2023 ed in riforma della stessa, accogliere il presente appello per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e, per l'effetto, rigettare la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla società CP_3 CP 3 poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Con integrale vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario."
Per l'appellata:
"si conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia rigettare integralmente l'appello proposto avverso la richiamata sentenza, siccome totalmente infondato, confermando la sentenza di primo grado. Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze di lite."
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Macerata, con la sentenza sopra indicata, in accoglimento della domanda ex 2901 c.c. proposta da Controparte_3 ha dichiara inefficace nei confronti di quest'ultima l'atto a rogito del Notaio Persona 2 del 12 dicembre 2018, rep. 602, racc. n. 500, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
MACERATA Territorio Servizio di Pubblicità
- Ufficio provinciale -
Immobiliare, il 9 gennaio 2019 al n. 194 reg. gen. e n. 148 reg. part., con cui ha ceduto a CP 2 e la nuda Parte 1 Persona 1
proprietà dell'immobile sito in Treia, Via Pio II, n. 19.
il primo in proprio Controparte 1 e CP 2 Parte 1
nonché, unitamente alla seconda, in qualità di genitori aventi la responsabilità genitoriale nei confronti del minore Persona 1 proponevano appello avverso detta sentenza affidato ai motivi sottoindicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti e lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto comprovata la legittimazione attiva di [...]
CP_3 a proporre l'azione revocatoria, quale cessionaria del credito vantato da CP_5
In particolare, deducevano che, nel caso in esame, si era verificata una cessione di crediti bancari in blocco ai sensi dell'art. 58 del TUB e che
Controparte 3 si era limitata a provare la propria legittimazione producendo l'estratto della Gazzetta Ufficiale su cui detta cessione era
Contr stata pubblicata e la dichiarazione unilaterale dell'asserita cedente senza produrre il contratto di cessione.
Detta doglianza è del tutto infondata.
Deve innanzitutto evidenziarsi che il contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente del 09.01.2009 rep.
76876, il contratto di apertura di credito in conto corrente del
21.12.2007 rep. 75630 racc. 17328 ed il contratto di apertura di credito in conto corrente del 21.12.2007 rep. 75629 racc. 17327 sono stati ripassati tra la Banca delle Marche e la Società il Bracciale S.r.l. di cui il Sig. Parte 1 si è costituito fideiussore.
Orbene gli appellanti non contestano il passaggio del credito da Banca
Marche a CP_5 avvenuto, come correttamente ricostruito dal primo giudice, a seguito della liquidazione coatta amministrativa della
Controparte 6 e della conseguente cessione di tutti i diritti e le '
azioni, con provvedimento della Banca d'Italia del 22/11/2015, all'ente che poi variava la propria Controparte 7
Controparte_8denominazione in poi fusa per incorporazione in
CP 5
Gli appellanti contestano solo il difetto di prova del fatto che il credito ab origine vantato da Banca delle Marche e trasferito a CP 5
sia stato oggetto della cessione in blocco a CP_3 CP 3
A tal proposito, va evidenziato che, in tema di prova della cessione di credito, ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024,
n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che quando non sia contestata
-
l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo, con certezza, tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario e il relativo accertamento
è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (рій precisamente, dell'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà
necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, (...)). Diverso è, però, il caso in cui (non ricorrente nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come
è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità".
Occorre poi sempre ricordare che, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Sentenza
Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2024, Sentenza Corte di
Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza Corte di Cassazione n. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, l'appellata dimostrava documentalmente la titolarità del credito azionato.
Nel caso di specie, dagli atti e documenti prodotti emerge dall' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145, parte II, del
12.12.2020, relativa a crediti ceduti da Controparte_9
[...] in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2020, che [...] CP 3 ha acquistato pro soluto da Controparte_9 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contrattiControparte_9
di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
Orbene, l'indicazione della tipologia dei crediti ceduti e la previsione di un ben definito orizzonte temporale deve ritenersi circostanza certamente idonea a ritenere la sola pubblicazione requisito sufficiente per il riconoscimento in capo alla RI della titolarità della posizione creditoria oggetto di causa.
Ma vi è di più: il testo della Gazzetta Ufficiale riporta inoltre l'esatta indicazione del sito internet della cedente nel quale è presente l'elenco dei crediti ceduti https://archivio.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-
UBI-Banca.aspx tra cui risultano quelli per cui è causa, identificabili attraverso il numero dei rapporti ossia: 3698_3458, 3710_3458 e
3869 3458 come riscontrabile dalla lettura della dichiarazione di cessione nonché dai contratti di fideiussione sottoscritti dal sig. Pt 1
[...] ove sono indicati i numeri dei rapporti garantiti. L'appellata poi, nel primo grado di giudizio, ha prodotto la dichiarazione della cedente volta a comprovare che il credito di cui si discute rientrava tra quelli oggetto di cessione all'opposta: detta dichiarazione resa nota dal cessionario al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, per dimostrare la predetta cessione.
I documenti sopra indicati, dunque, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, veicolano un contenuto probatorio assolutamente univoco nel lumeggiare la sussistenza del fenomeno successorio allegato dall'appellata.
Ad abundantiam, va rilevato che, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, l'appellata ha prodotto anche il contratto di cessione (il cessionario può produrre la documentazione comprovante la cessione senza limiti di tempo, anche in appello, per la prima volta, in quanto il divieto di produrre documenti tardivamente si riferisce solo ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale- Cass civ ord
25087/2024), comprovando ulteriormente l'infondatezza del motivo di gravame.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'eventus damni, senza considerare che l'atto di trasferimento immobiliare non ha creato alcun pregiudizio al creditore, dal momento che lo stesso può contare anche sul patrimonio della società debitrice principale Parte 2 '
nonché sul patrimonio residuo dello stesso Parte 1 costituito da altri beni immobili, nonché dal diritto di usufrutto che il medesimo Pt_1
[...] si è riservato sul bene immobile oggetto di revocatoria.
Anche detta doglianza è infondata. Al riguardo, deve ribadirsi che, in tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
(Cassazione civile sez. III, 18/04/2025, n.10298).
Orbene, non può in alcun modo dubitarsi del fatto che la cessione della nuda proprietà degli immobili ha pregiudicato le ragioni del creditore, rendendo più incerta e difficoltosa la soddisfazione del credito,
essendosi verificata una variazione quantitativa e qualitativa della garanzia patrimoniale.
E' pacifico allora che è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione pauliana, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore: a tal riguardo, gli appellanti deducono che il Parte 1 è titolare di altri beni immobili che, peraltro, la creditrice ha sottoposto a pignoramento e che la stessa società, debitrice principale, ha un proprio patrimonio. che si è costituitoPurtuttavia, emerge dagli atti che il sig. Parte 1 ' fideiussore della debitrice principale Bracciale S.r.l. sino alla concorrenza dell'importo di € 315.000,00 è, come dimostrato da esso appellante con la produzione del doc. 3 in sede di comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, proprietario, oltre che degli immobili oggetto di revocatoria, di tre terreni seminativi, sottoposti ad esecuzione immobiliare da Controparte 3 e valutati dal
CTU nominato dal Tribunale di Macerata nel corso della procedura esecutiva € 14.000,00 (cfr all 3 alla comparsa di costituzione in appello).
Quanto, invece, al patrimonio della società, la stessa ha un'esposizione alla data del 24.06.2019 (data del deposito dell'istanza di ammissione al passivo) nei confronti della Controparte_3 pari ad € 9.347.268,30 che difficilmente potrà essere soddisfatta dalla vendita dei cespiti oggetto di garanzia ipotecaria, che sono stati valutati dalla CTU
depositata in sede fallimentare complessivamente in € 6.593.962,15
(cfr doc 5 allegato alla comparsa di costituzione in appello) ed il primo esperimento di vendita tenutosi lo scorso 30 aprile è andato deserto per tutti i lotti, circostanza non contestata.
Risulta, pertanto, evidente che l'atto dispositivo di cui si discute abbia comportato una rilevante riduzione quantitativa e qualitativa del patrimonio del sig. Parte 1 e che il patrimonio residuo del debitore non è idoneo a garantire sufficientemente il credito, con conseguente infondatezza del motivo di gravame.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistere in capo al Parte 1 nella
sua veste di fideiussore, la scienza damni, sebbene lo stesso, al momento del compimento dell'atto dispositivo, non era a conoscenza della situazione in cui si trovava la società garantita.
Ritengono, poi, gli appellanti che anche i figli minori, beneficiari del trasferimento, erano del tutto ignari sia dell'esistenza della fideiussione, sia della situazione della società Controparte 10
Da ultimo, ritengono che la sentenza impugnata sia errata nella parte in cui ha ritenuto l'atto dispositivo a titolo gratuito, quando, invece, trattandosi di un'attribuzione patrimoniale in favore dei figli eseguita nell'ambito di un'accodo di separazione omologato, deve considerarsi atto a titolo oneroso. Orbene, sul punto, deve innanzitutto ribadirsi che l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito cosicché occorre far riferimento a tale momento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia antecedente o successivo al sorgere del credito. (Cassazione civile sez.
VI, 10/01/2023, n.330).
Orbene, nel caso di specie non vi sono contestazioni in merito all'antecedenza del credito rispetto all'atto dispositivo, posto in essere nel dicembre 2018, di talché unica condizione per l'esercizio dell'azione pauliana è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie
A ciò va aggiunto che, quanto al Pt 1 il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto, scienza damni che, nel caso di specie, appare evidente, atteso che il Pt 1 peraltro socio della società, era a conoscenza dell'entità del debito quantomeno dal momento dalla messa in mora del 18.9.2018, notificatagli in data
25.9.2018 (cfr allegato 20 al fascicolo di primo grado dell'appellata), con la conseguenza che, al momento del compimento dell'atto dispositivo (dicembre 2018), non poteva non avere consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie.
Va, poi, osservato che l'operatività dell'azione revocatoria non può essere esclusa in ragione della circostanza che il trasferimento traesse fondamento negli accordi intercorsi tra i convenuti in sede di separazione consensuale.
In giurisprudenza è stato, infatti, affermato che "l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di diritti reali su beni immobili, sono a pieno titolo atti dispositivi suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo né nell'omologa del Tribunale, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione ed è comunque estranea alla funzione di tutela dei terzi, né nell'intangibilità dell'accordo di separazione, che è pattuizione scindibile dalla stipulazione del trasferimento immobiliare, né nel fatto che il trasferimento immobiliare sia pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento" (cfr. Cass., 15/04/2019, n.10443, Cass.
n. 24757/2008, Cass. n. 11914/2008, 8516/2006, Cass. n. 5473/2006,
15603/2005, Cass. n. 5741/2004).
In tale contesto, in particolare, si è chiarito che gli accordi tra coniugi conclusi in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto costituiscono atti "di natura essenzialmente negoziale рій
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precisamente, un negozio giuridico bilaterale a carattere non contrattuale (in quanto privo, almeno nel suo nucleo centrale e salvo quanto appresso si dirà, del connotato della "patrimonialità") rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia [..] danno vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali, né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c....",
trattandosi, comunque, di pattuizioni che "ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, eventualità nella quale nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione - ove ricorrano i relativi presupposti- tramite l'azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare" (cfr. Cass. n. 24687/2022, Cass. n.
21839/2019, Cass. n. 10443/2019, Cass. n. 17908/2019, Cass. n.
6625/2005, Cass. n. 17902/2004, Cass. n. 11342/2004).
Il trasferimento della titolarità dell'immobile è, inoltre, avvenuto come risulta espressamente dal ricorso per separazione a titolo
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gratuito, dovendosi, peraltro, escludere la natura onerosa dell'atto anche in considerazione del fatto che a carico del Pt 1 era previsto il pagamento di un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio oltre che l'onere di contribuzione in misura del 50% delle spese straordinarie, non risultando, inoltre, dagli atti che la misura dell'assegno fosse stata stabilita dai coniugi in correlazione con il previsto trasferimento immobiliare.
Ne discende che, trattandosi di atto a titolo gratuito, è irrilevante lo stato soggettivo del beneficiario.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui li ha condannati al pagamento delle spese di lite: detta doglianza è del tutto destituita di fondamento, avendo il tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, non avendo neppure gli stessi appellanti indicato eventuali ragioni, comunque non sussistenti, in forza delle quali il primo giudice si sarebbe dovuto discostare dal disposto di cui all'art 91 cpc.
Ne discende la totale infondatezza dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza solidale degli appellanti e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con riduzione rispetto ai medi per la fase di trattazione, sostanzialmente coincisa con quella decisionale. Ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, si tiene conto dell'entità del credito vantato a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cassazione civile sez. III,
13/02/2020, (ud. 16/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3697).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1031/2023, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 15.300.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Anna Bora 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18016 del 09/07/2017).