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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 giugno 2025, svolta dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1782/2021 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 379 depositato in data 29 settembre 2021, promossa da
(C.F.: ), e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Capo d'Orlando, via S. Gregorio, n. 32, presso lo studio dell'avv. Corrada lvana Mammana che li rappresenta e difesa e la quale ha dichiarato di voler ricevere le cornunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 attori in opposizione, contro
(C.F.: ; Partita IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona dei legali rappresentanti e Procuratori P.IVA_2 speciali, e (in forza di verbale Parte_3 Parte_4 consiglio di amministrazione del 29/01/2021) – quale procuratrice di (C.F.: ; Partita IVA: ), Parte_5 P.IVA_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catania, via Giacomo Leopardi n. 63 presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri (PEC:
che la rappresenta Email_2
e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti bancari;
sono presenti l'avv. Corrada Ivana Mammana e l'avv. Maria Concetta Segreto in sostituzione dell'avv. Vittorio Camilleri. I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa e, in particolare, nelle note conclusive. All'esito della discussione, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 19 novembre 2021,
[...]
e hanno proposto opposizione avverso il Pt_1 Parte_6 decreto ingiuntivo n. 379 depositato in data 29 settembre 2021 e notificato in data 8 ottobre 2021 con il quale era stato ingiunto, nei loro confronti, il pagamento, in solido, della somma di euro
6.135,52 quale debito residuo derivante dal contratto di finanziamento n. 18584669 del 15 gennaio 2018, oltre interessi e spese.
Gli attori hanno eccepito: la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione dell'estratto conto autentico;
l'improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione. Gli attori hanno chiesto “previo accertamento e conseguente declaratoria, accogliere la seguente opposizione, rigettare fin d'ora la richiesta di provvisoria esecuzione, dal momento che il credito non è certo, liquido ed esigibile, non essendo fondato su prova scritta, non avendo controparte prodotto, come da motivi in narrativa, alcuna prova del credito e della relativa titolarità. 2) Ritenere e dichiarare che le somme non sono dovute per i motivi esposti in narrativa, 3) Ordinare all'opposta l'esibizione e produzione del contratto originale di cessione e dell'estratto conto analitico, con tutte le movimentazioni. 4) Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di causa”. Tali conclusioni non sono state modificate in corso di causa. Con comparsa di risposta depositata in data 23 febbraio 2022, si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con conferma dello stesso, ovvero, in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna degli attori al pagamento della somma ingiunta o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 9 giugno 2022, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. All'udienza odierna, la causa viene decisa. La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile per tardiva costituzione degli attori opponenti. Invero, la citazione in opposizione è stata notificata in data 19 novembre 2021 e la causa è stata iscritta a ruolo in data 11 dicembre
2021 oltre il decorso del termine di gg. 10 dalla notifica. Il fondamento normativo in materia è rappresentato dall'art. 647 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo: a) se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito;
b) oppure se l'opponente non si è costituito. L'ultimo comma della citata disposizione prevede poi che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salva l'ipotesi di opposizione tardiva nella sussistenza delle circostanze e dei requisiti di cui all'art. 650 c.p.c..
Il termine di 10 gg. per la costituzione è stato, inoltre, fatto decorrere dalla data di ricezione della notifica del decreto ingiuntivo (pacificamente avvenuta in data 19 novembre 2021, v. atto di citazione introduttivo del giudizio nel fascicolo di parte opponente) (in questo senso, v. Cass., n. 30038/2023).
Costituisce, inoltre, principio consolidato quello della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'improcedibilità della domanda (Cass. Sez. I,
27/11/98 n.12044; Cass. Sez. I, 3/03/1998 n.3316; Cass. Sez. I,
3/04/90 n. 2707 e nello stesso senso, Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo") senza che possa provvedersi alla disamina, nel merito, del contenuto dell'opposizione. L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario: in siffatta prospettiva, l'obiettivo è quello di attribuire rilievo soltanto alle opposizioni caratterizzate dall'intento effettivo dell'intimato di giungere al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata nell'ingiunzione.
A tale stregua, viene così sanzionato il mancato rispetto dell'onere, da parte dell'opponente, di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio, alla stessa maniera in cui la volontà dell'ingiunto di non opporsi al decreto, presunta dal comportamento inattivo, lascia supporre la volontà del medesimo di abbandonare ogni contestazione sul credito. Da ciò discende che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione per effetto del semplice decorso del termine, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli, atteso che, una volta verificatasi, detta improseguibilità non può essere eliminata con lo svolgimento di un'attività che interviene oltre il termine” previsto (come precisato da Cass., n. 16117/2006). Va, infatti, osservato che un pregnante conforto sistematico alla soluzione prospettata proviene dall'art. 647 c.p.c., ultimo comma, il quale stabilisce espressamente che quando il decreto ingiuntivo è dichiarato esecutivo per mancata opposizione o poteva essere dichiarato esecutivo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita: la completezza ed autonomia della norma richiamata consente pertanto di ritenere inammissibile la fase rescissoria una volta che si è formato il c.d. giudicato interno che ha sancito la irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
Inoltre, gli attori avrebbero dovuto formulare istanza di remissione in termini in un ragionevole tempo dalla scadenza del termine di costituzione (29 novembre 2021) (sul punto, v. Cass., n. 4034/2025, secondo la quale: “L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo”), non certo successivamente alla prima udienza di comparizione (7 aprile 2022), in occasione della quale nulla è stato dedotto, ovvero ora a distanza di anni dalla decadenza, così si è ritenuto irrilevante sottoporre la questione alle parti considerato, in ogni caso, il tempo ormai decorso dalla decadenza rilevata e la questione risolutiva meramente procedurale, rilevabile d'ufficio dal giudice (sulla rilevabilità d'ufficio, v. Cass., n. 4294/2004, secondo la quale: “Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, non essendo applicabile l'art. 171, cod. proc. civ. - secondo il quale, nel caso di mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione - neppure qualora non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione, in quanto il giudizio di opposizione, benché costituisca un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione dell'opposizione e della costituzione in giudizio dell'opponente, sicché grava su quest'ultimo l'onere di coltivare il giudizio di opposizione, risultando detta disciplina coerente con le esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, che risulterebbero vanificate dalla eventuale facoltà dell'opponente di riassumere la causa, nel caso di opposizione alla quale non sia seguita l'iscrizione a ruolo”). Si chiarisce, ancora, che in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, come quella oggetto della presente decisione, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009 ), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti (Cass., n. 6218/2019). Infine, in tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, finalizzata a dare attuazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, non si può mancare di osservare come se la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., ss.uu., n. 9479/2023) ha previsto la possibilità di opporre tardivamente il decreto ingiuntivo da parte del consumatore nelle specifiche ipotesi esaminate, d'altro canto nulla ha previsto circa una eventuale deroga alla necessità, per l'opponente tardivo, di costituirsi tempestivamente;
peraltro, tale deroga in alcun modo si conformerebbe alla ratio della pronuncia di legittimità posto che, proponendo ex 650 c.p.c. l'opposizione, il consumatore è già stato posto nella condizione di avvalersi della difesa tecnica, superando il vulnus insito nella sua posizione contrattuale che le pronunce europee miravano a tutelare, essendo priva di senso una deroga all'onere di costituirsi tempestivamente in giudizio. Trattasi dunque di una tutela che viene "recuperata" alla cognizione piena, ma tale
"recupero" è comunque sottoposto all'ordinaria disciplina processuale relativa alla costituzione dell'opponente (in questo senso, v. Trib. Ferrara, n. 859/2024). Ne discende che va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui va dichiarata l'esecutorietà. Ogni altra questione, domanda o eccezione rimane assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (con istruttoria, valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, parametri minimi attesa la decisione in rito) seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, vanno poste a carico degli attori.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1782/2021 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 379 depositato in data 29 settembre 2021, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui dichiara l'esecutorietà;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge se dovute. Pone le spese di c.t.u., liquidate separatamente, a carico degli attori in solido.
Patti, 19 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 giugno 2025, svolta dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1782/2021 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 379 depositato in data 29 settembre 2021, promossa da
(C.F.: ), e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Capo d'Orlando, via S. Gregorio, n. 32, presso lo studio dell'avv. Corrada lvana Mammana che li rappresenta e difesa e la quale ha dichiarato di voler ricevere le cornunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 attori in opposizione, contro
(C.F.: ; Partita IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona dei legali rappresentanti e Procuratori P.IVA_2 speciali, e (in forza di verbale Parte_3 Parte_4 consiglio di amministrazione del 29/01/2021) – quale procuratrice di (C.F.: ; Partita IVA: ), Parte_5 P.IVA_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catania, via Giacomo Leopardi n. 63 presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri (PEC:
che la rappresenta Email_2
e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti bancari;
sono presenti l'avv. Corrada Ivana Mammana e l'avv. Maria Concetta Segreto in sostituzione dell'avv. Vittorio Camilleri. I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa e, in particolare, nelle note conclusive. All'esito della discussione, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 19 novembre 2021,
[...]
e hanno proposto opposizione avverso il Pt_1 Parte_6 decreto ingiuntivo n. 379 depositato in data 29 settembre 2021 e notificato in data 8 ottobre 2021 con il quale era stato ingiunto, nei loro confronti, il pagamento, in solido, della somma di euro
6.135,52 quale debito residuo derivante dal contratto di finanziamento n. 18584669 del 15 gennaio 2018, oltre interessi e spese.
Gli attori hanno eccepito: la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione dell'estratto conto autentico;
l'improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione. Gli attori hanno chiesto “previo accertamento e conseguente declaratoria, accogliere la seguente opposizione, rigettare fin d'ora la richiesta di provvisoria esecuzione, dal momento che il credito non è certo, liquido ed esigibile, non essendo fondato su prova scritta, non avendo controparte prodotto, come da motivi in narrativa, alcuna prova del credito e della relativa titolarità. 2) Ritenere e dichiarare che le somme non sono dovute per i motivi esposti in narrativa, 3) Ordinare all'opposta l'esibizione e produzione del contratto originale di cessione e dell'estratto conto analitico, con tutte le movimentazioni. 4) Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di causa”. Tali conclusioni non sono state modificate in corso di causa. Con comparsa di risposta depositata in data 23 febbraio 2022, si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con conferma dello stesso, ovvero, in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna degli attori al pagamento della somma ingiunta o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 9 giugno 2022, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. All'udienza odierna, la causa viene decisa. La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile per tardiva costituzione degli attori opponenti. Invero, la citazione in opposizione è stata notificata in data 19 novembre 2021 e la causa è stata iscritta a ruolo in data 11 dicembre
2021 oltre il decorso del termine di gg. 10 dalla notifica. Il fondamento normativo in materia è rappresentato dall'art. 647 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo: a) se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito;
b) oppure se l'opponente non si è costituito. L'ultimo comma della citata disposizione prevede poi che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salva l'ipotesi di opposizione tardiva nella sussistenza delle circostanze e dei requisiti di cui all'art. 650 c.p.c..
Il termine di 10 gg. per la costituzione è stato, inoltre, fatto decorrere dalla data di ricezione della notifica del decreto ingiuntivo (pacificamente avvenuta in data 19 novembre 2021, v. atto di citazione introduttivo del giudizio nel fascicolo di parte opponente) (in questo senso, v. Cass., n. 30038/2023).
Costituisce, inoltre, principio consolidato quello della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'improcedibilità della domanda (Cass. Sez. I,
27/11/98 n.12044; Cass. Sez. I, 3/03/1998 n.3316; Cass. Sez. I,
3/04/90 n. 2707 e nello stesso senso, Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo") senza che possa provvedersi alla disamina, nel merito, del contenuto dell'opposizione. L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario: in siffatta prospettiva, l'obiettivo è quello di attribuire rilievo soltanto alle opposizioni caratterizzate dall'intento effettivo dell'intimato di giungere al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata nell'ingiunzione.
A tale stregua, viene così sanzionato il mancato rispetto dell'onere, da parte dell'opponente, di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio, alla stessa maniera in cui la volontà dell'ingiunto di non opporsi al decreto, presunta dal comportamento inattivo, lascia supporre la volontà del medesimo di abbandonare ogni contestazione sul credito. Da ciò discende che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione per effetto del semplice decorso del termine, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli, atteso che, una volta verificatasi, detta improseguibilità non può essere eliminata con lo svolgimento di un'attività che interviene oltre il termine” previsto (come precisato da Cass., n. 16117/2006). Va, infatti, osservato che un pregnante conforto sistematico alla soluzione prospettata proviene dall'art. 647 c.p.c., ultimo comma, il quale stabilisce espressamente che quando il decreto ingiuntivo è dichiarato esecutivo per mancata opposizione o poteva essere dichiarato esecutivo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita: la completezza ed autonomia della norma richiamata consente pertanto di ritenere inammissibile la fase rescissoria una volta che si è formato il c.d. giudicato interno che ha sancito la irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
Inoltre, gli attori avrebbero dovuto formulare istanza di remissione in termini in un ragionevole tempo dalla scadenza del termine di costituzione (29 novembre 2021) (sul punto, v. Cass., n. 4034/2025, secondo la quale: “L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo”), non certo successivamente alla prima udienza di comparizione (7 aprile 2022), in occasione della quale nulla è stato dedotto, ovvero ora a distanza di anni dalla decadenza, così si è ritenuto irrilevante sottoporre la questione alle parti considerato, in ogni caso, il tempo ormai decorso dalla decadenza rilevata e la questione risolutiva meramente procedurale, rilevabile d'ufficio dal giudice (sulla rilevabilità d'ufficio, v. Cass., n. 4294/2004, secondo la quale: “Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, non essendo applicabile l'art. 171, cod. proc. civ. - secondo il quale, nel caso di mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione - neppure qualora non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione, in quanto il giudizio di opposizione, benché costituisca un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione dell'opposizione e della costituzione in giudizio dell'opponente, sicché grava su quest'ultimo l'onere di coltivare il giudizio di opposizione, risultando detta disciplina coerente con le esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, che risulterebbero vanificate dalla eventuale facoltà dell'opponente di riassumere la causa, nel caso di opposizione alla quale non sia seguita l'iscrizione a ruolo”). Si chiarisce, ancora, che in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, come quella oggetto della presente decisione, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009 ), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti (Cass., n. 6218/2019). Infine, in tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, finalizzata a dare attuazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, non si può mancare di osservare come se la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., ss.uu., n. 9479/2023) ha previsto la possibilità di opporre tardivamente il decreto ingiuntivo da parte del consumatore nelle specifiche ipotesi esaminate, d'altro canto nulla ha previsto circa una eventuale deroga alla necessità, per l'opponente tardivo, di costituirsi tempestivamente;
peraltro, tale deroga in alcun modo si conformerebbe alla ratio della pronuncia di legittimità posto che, proponendo ex 650 c.p.c. l'opposizione, il consumatore è già stato posto nella condizione di avvalersi della difesa tecnica, superando il vulnus insito nella sua posizione contrattuale che le pronunce europee miravano a tutelare, essendo priva di senso una deroga all'onere di costituirsi tempestivamente in giudizio. Trattasi dunque di una tutela che viene "recuperata" alla cognizione piena, ma tale
"recupero" è comunque sottoposto all'ordinaria disciplina processuale relativa alla costituzione dell'opponente (in questo senso, v. Trib. Ferrara, n. 859/2024). Ne discende che va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui va dichiarata l'esecutorietà. Ogni altra questione, domanda o eccezione rimane assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (con istruttoria, valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, parametri minimi attesa la decisione in rito) seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, vanno poste a carico degli attori.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1782/2021 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 379 depositato in data 29 settembre 2021, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui dichiara l'esecutorietà;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge se dovute. Pone le spese di c.t.u., liquidate separatamente, a carico degli attori in solido.
Patti, 19 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)