Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 11877 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. PROFITA GIUSEPPE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. CODIGLIONE MARIA CONCETTA resistente
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel quinto livello del CCNL di riferimento a far data dal 19.01.2017; conseguentemente condanna al pagamento della somma di € 40.690,83, CP_2
inclusi interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 30.09.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria successivi come per legge fino al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente CP_2
in € 4.000,00 per onorario, oltre € 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. GIUSEPPE
PROFITA; pone definitivamente a carico di le spese di consulenza, liquidate in corso di CP_2
causa.
1
- Premesso che con ricorso depositato il 18/11/2022 il ricorrente deduceva di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato della;
di avere prestato servizio CP_2
presso l'“Area Igiene Ambientale Sud – Coordinamento Raccolta Indifferenziata - Settore
Raccolta Indifferenziata Pomeridiana - Servizio di Raccolta Indifferenziata Pomeridiana presso
Mercati Itineranti + Servizio di Spazzamento Meccanizzato Pomeridiano sede Brancaccio” dal
19.01.2017 al 05.05.2019; di avere prestato servizio, dal 06.05.2019 nell'“Area Igiene
Ambientale Sud – Coordinamento Raccolta Indifferenziata - Servizio di Raccolta Indifferenziata
, la quale, in data 24.09.2021, veniva fusa con l'“Area Igiene del Suolo” e con CP_3
l'“Area Igiene Ambientale Nord”, divenendo un unico centro direzionale definito “Area
Igiene Ambientale”; di essere inquadrato e retribuito come “impiegato d'ordine di 3° livello A” del CCNL Utilitalia;
di avere sempre disimpegnato, a far data dal 2017, mansioni di diversa categoria e di più alto profilo contrattuale.
Concludeva il ricorrente con la domanda volta all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori dal 19.01.2017, eventualmente inquadrabili al quinto livello dell'“Area Tecnica e Amministrativa” del CCNL Utilitalia o, in subordine, al quarto livello, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive e contributive;
- premesso che instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di consulenza contabile, all'udienza di trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c. del 12.05.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che, in sede di udienza, il ricorrente ha circoscritto la domanda unicamente all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori ed eventuali differenze retributive, riservandosi di agire separatamente per eventuali differenze contributive;
- rilevato che com'è noto in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento
2 decisorio.” (così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato che nel caso di specie l'indicazione dettagliata delle attività che il ricorrente afferma di avere compiuto consente tale disamina;
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che, secondo la disciplina del CCNL pacificamente applicabile al rapporto, appartengono al terzo livello i “lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Profili esemplificativi:
- lavoratore addetto alle attività di segreteria che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge compiti vari, quali: dattilografia;
ricevimento, registrazione, archiviazione di documenti, fatture, corrispondenza;
trasmissione di documentazione, ecc.;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale;
provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc.); ecc.
Sono, invece, inquadrabili al quinto livello i “lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
- lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.;
- lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse 3 che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
- capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi;
- responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
- ispettore ambientale che, in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti e/o dalle autorità competenti preposti, svolge compiti di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, igiene del suolo e tutela ambientale;
ecc.”
Appartengono al quarto livello i “lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Profili esemplificativi:
- lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.
C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc.
- operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse;
effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni;
effettua operazione di salvataggio dei dati;
ecc.
4 - addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti;
ecc.”
- rilevato che, alla luce dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia di fatto svolto, dal 19.01.2017, mansioni inquadrabili nel quinto livello.
Conducono a tale conclusione le dichiarazioni rese dal teste , il quale Testimone_1
ha dichiarato: “Sono dipendente RAP dal 1984. Attualmente sono capo area. Il ricorrente mi ha sempre coadiuvato, anche perché eravamo solo noi due, occupandosi di gestire il personale adibito alla raccolta, preparando il servizio, assegnando le varie persone ai vari servizi, verificando che le attività fossero espletate e, quindi, facendo i necessari sopralluoghi e poi usciva anche a fare il servizio. Era in grado di gestire in autonomia il personale assegnato alla raccolta del pomeriggio.
Il servizio è organizzato dal capo area quotidianamente, ma quotidianamente ci sono sempre necessità di sostituzioni, o altro, del personale e lui si occupava di questo. Quindi, in base al personale già assegnato e ai servizi già individuati, il ricorrente era in grado di sopperire a tutte le esigenze di servizio che avrebbero potuto verificarsi, assegnando la singola persona ad un posto, piuttosto che ad un altro, tra quelli già individuati. Sto parlando di circa 50 persone.”
Ancora: “La predisposizione del servizio la fa il capo area, ma se io non c'ero, ci pensava lui, perché era in grado di farlo. In ogni caso io non intervenivo per autorizzare le eventuali sostituzioni, il lavoro doveva essere fatto e veniva fatto. ADR: Certificava la presenza del personale. Si occupava di tutta la programmazione delle ferie, sia quelle di un giorno che quelle cosiddette lunghe. Usciva per fare i controlli e, in caso di necessità, se io ero in servizio mi chiamava ed insieme trovavamo una soluzione. Ma se io non c'ero, faceva da solo”.
Il teste ha dichiarato: “Il ricorrente, in questo periodo ha svolto mansioni Testimone_2
amministrative, non usciva per effettuare la raccolta dei rifiuti;
quindi, si occupava di caricare a computer i report dei servizi espletati. Quando ci sono stato io, io mi sono occupato direttamente della gestione del personale. Io, normalmente, uscivo per il controllo e lui, non sempre, veniva con me. In questi casi, poteva capitare che qualche operaio chiedesse, per esempio, di andare via prima, in questo caso lui dava il permesso e poi me lo comunicava. Questo vale per quando c'ero io, anche se mi è stato riferito che, forse, prima non era così, mi è stato riferito che lui gestiva il servizio come faccio io da capo area”.
Il teste ha dichiarato: “Io ho fatto continue richieste di personale e, ad un Testimone_3
certo punto, è arrivato il Siccome lui aveva lavorato presso il servizio di raccolta Pt_1
pomeridiana, ho chiesto al capo area di quel servizio, e lui mi disse che il ricorrente era Tes_1
esperto del servizio e che era in grado di lavorare con un buon grado di autonomia. Quindi, gli ho affidato il compito di farmi da alter ego come capo area, nel senso che lui aveva un buon feeling con le persone e, quindi, usciva a fare i controlli quando non uscivo io e viceversa, spostava le persone da un'attività all'altra, in caso di necessità, senza bisogno di chiedermi
5 l'autorizzazione, verificava la presenza del personale. Poiché conosceva perfettamente il servizio, era in grado di assumere tutte le decisioni relative al personale connesse a quel servizio. Salvo i primi giorni di servizio, nei quali mi ha chiamato per dirmi ogni cosa che era successa, poi si è sempre organizzato da solo. Questo vale per tutto il periodo in cui ha lavorato con me”.
- rilevato che dall'esame complessivo delle dichiarazioni emerge che il ricorrente, nello svolgimento delle proprie mansioni, a far data dal 19.01.2017, non si sia limitato allo svolgimento di mere “attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite”, “con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate”, che giustificherebbero l'inquadramento al terzo livello, ma abbia, piuttosto, disimpegnato “attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative”, dimostrando approfondita esperienza e formazione, nonché
“capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi”, operando con “autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività”, di concerto sovente con altri lavoratori dei quali ha avuto anche il coordinamento (quinto livello);
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza tecnica in atti, che deve ritenersi correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici;
- rilevato, dunque, che deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel quinto livello del CCNL di riferimento a far data dal 19.01.2017 presso CP_2
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate dal consulente – per il periodo 19.01.2017-30.09.2024 – in €
40.690,83 comprensivi di interesse legale e rivalutazione monetaria fino al 30.09.2024, cui devono aggiungersi quelle successivamente maturande;
- rilevato che le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
12.05.2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
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