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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 607/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4821/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Inail D.r. Calabria - . 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN C/O TERZI n. 03484202400000768001 VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, l'Avv. Resistente_1 adiva questa Corte per l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi meglio indicato in epigrafe.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'azione esecutiva per violazione del divieto di cui all'art. 6 D.L. 119/2018, avendo lo stesso validamente aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti (RGR 2059/2017) e regolarmente corrisposto le rate del piano di dilazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
In data 05/12/2025, il ricorrente depositava nota di deposito con la quale esibiva:
1.- Provvedimento di sgravio totale n. 2025S0501980 emesso il 17/09/2025 dall'Agenzia delle Entrate;
2.- Comunicazione di rimborso n. 03466202500000877/000 emessa da ADER il 03/10/2025 per l'importo di
€ 10.815,50.
All' udienza, del 21 gennaio 2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di ADER. In tema di opposizione all'esecuzione fondata su fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, sussiste la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione qualora la contestazione riguardi la legittimità stessa dell'impulso esecutivo (Cass. SS.UU. 7822/2020).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Documentalmente risulta che il contribuente, in pendenza di rateazione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018 regolarmente onorata, è stato attinto da pignoramento presso terzi in data 18/01/2024.
Tale condotta viola il precetto normativo che inibisce l'avvio di nuove azioni esecutive in pendenza di definizione agevolata.
Il sopravvenuto sgravio totale operato dall'Ufficio in data 17/09/2025, con il contestuale riconoscimento di un rimborso di € 10.815,50 da parte di ADER, determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa tributaria, ma non preclude la pronuncia sulla legittimità dell'atto impugnato ai fini della soccombenza virtuale.
L'annullamento d'ufficio del carico conferma l'originaria insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
L'atto di pignoramento va, pertanto, annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza di ADER e vengono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, considerando il valore della controversia e l'attività difensiva prestata. La condanna appare doverosa stante l'errore gestionale di ADER che ha proseguito l'azione esecutiva nonostante la regolarità dei pagamenti del contribuente, provvedendo allo sgravio solo a ridosso della decisione. Le spese nei confronti del terzo INAIL vengono compensate in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione II, definitivamente pronunciando dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'intervenuto sgravio totale della pretesa tributaria ed annulla l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484202400000768001. Ordina lo svincolo delle somme eventualmente accantonate dal terzo pignorato INAIL. Condanna l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi
€ 2.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge. Compensa le spese nei confronti del terzo INAIL. Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4821/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Inail D.r. Calabria - . 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN C/O TERZI n. 03484202400000768001 VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, l'Avv. Resistente_1 adiva questa Corte per l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi meglio indicato in epigrafe.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'azione esecutiva per violazione del divieto di cui all'art. 6 D.L. 119/2018, avendo lo stesso validamente aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti (RGR 2059/2017) e regolarmente corrisposto le rate del piano di dilazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
In data 05/12/2025, il ricorrente depositava nota di deposito con la quale esibiva:
1.- Provvedimento di sgravio totale n. 2025S0501980 emesso il 17/09/2025 dall'Agenzia delle Entrate;
2.- Comunicazione di rimborso n. 03466202500000877/000 emessa da ADER il 03/10/2025 per l'importo di
€ 10.815,50.
All' udienza, del 21 gennaio 2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di ADER. In tema di opposizione all'esecuzione fondata su fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, sussiste la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione qualora la contestazione riguardi la legittimità stessa dell'impulso esecutivo (Cass. SS.UU. 7822/2020).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Documentalmente risulta che il contribuente, in pendenza di rateazione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018 regolarmente onorata, è stato attinto da pignoramento presso terzi in data 18/01/2024.
Tale condotta viola il precetto normativo che inibisce l'avvio di nuove azioni esecutive in pendenza di definizione agevolata.
Il sopravvenuto sgravio totale operato dall'Ufficio in data 17/09/2025, con il contestuale riconoscimento di un rimborso di € 10.815,50 da parte di ADER, determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa tributaria, ma non preclude la pronuncia sulla legittimità dell'atto impugnato ai fini della soccombenza virtuale.
L'annullamento d'ufficio del carico conferma l'originaria insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
L'atto di pignoramento va, pertanto, annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza di ADER e vengono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, considerando il valore della controversia e l'attività difensiva prestata. La condanna appare doverosa stante l'errore gestionale di ADER che ha proseguito l'azione esecutiva nonostante la regolarità dei pagamenti del contribuente, provvedendo allo sgravio solo a ridosso della decisione. Le spese nei confronti del terzo INAIL vengono compensate in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione II, definitivamente pronunciando dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'intervenuto sgravio totale della pretesa tributaria ed annulla l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484202400000768001. Ordina lo svincolo delle somme eventualmente accantonate dal terzo pignorato INAIL. Condanna l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi
€ 2.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge. Compensa le spese nei confronti del terzo INAIL. Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.