Articolo 6 della Legge 16 agosto 1986, n. 530
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 agosto 1986
Art. 6. 1. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i predetti candidati.
2. L'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e' sostituito dall'allegato A alla presente legge.
Entrata in vigore il 30 agosto 1986