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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/09/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. V.F. 174/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore
Dott. Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado promosso con reclamo da
(P. IVA Parte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore P.IVA_1 Parte_1
e con sede in Massa (MS), Via Dante, n. 27
[...] Parte_2
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Bertoncini del Foro di Massa e dall'Avv.
Barbara Milani del Foro di Massa reclamante contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Stefano Freschi reclamato contro l' (C.F. Controparte_2
), con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_2
1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Quarta e dall'avv.
Alberto Fuochi. reclamato contro
Controparte_3
reclamato – non costituito contro
Controparte_4
, nonché, ai sensi dell'art. 256 ccii,
[...]
dei soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_1 Pt_2
, in persona del curatore Dott.ssa
[...] Persona_1
reclamato – non costituito avverso la sentenza del Tribunale di Massa n.21/2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
P. Iva ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Massa via Dante n. 27, e, ai sensi dell'art. 256 D. Lgs. 14/2019 dei soci amministratori illimitatamente responsabili (C.F. Parte_1
e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
con le seguenti conclusioni delle parti costituite per i reclamanti:
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, assunti se del caso i mezzi di prova ritenuti necessari, per i motivi di cui in atti, dichiarare nulla e/o revocare la sentenza che ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Controparte_4
, del Sig. e del Sig.
[...] Parte_1 Pt_2
, pronunciata dal Tribunale di Massa – sezione procedure concorsuali, con
[...]
sentenza n. 21/2024, nel procedimento R.G.P.U. n. 10/2024 (10-1/2024), pubblicata e notificata in data 27/06/2024 ed assumere i provvedimenti di cui all'art. 53, co. 2 e co.
4, CCII. Con vittoria di spese e competenze". Solo in estremo subordine, laddove la
Corte non ritenga sufficiente la documentazione prodotta, si chiede che la stessa valuti pag. 2/6 l'opportunità, anche in termini di economia processuale, di disporre eventuale CTU avente ad oggetto l'esame della situazione economica e contabile della snc e quindi l'accertamento del superamento o meno dei limiti di cui all'art. 2, comma 1 lett.d) CCII.
per il reclamato Controparte_1
dichiara di desistere, come in effetti desiste, dall'istanza di liquidazione giudiziale presentata nei confronti della società Parte_1
e rinuncia, per quanto occorrer possa, espressamente agli atti del
[...]
giudizio.
per il reclamato CP_2
voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Genova adita rigettare il reclamo e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Massa o in ogni caso rigettare la domanda dell'odierna reclamante. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese.
Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni, apponendo il proprio visto nulla si oppone in data 27 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con la sentenza reclamata sono stati ritenuti sussistenti i presupposti, su istanza del creditore , per la dichiarazione di apertura della liquidazione Controparte_1
giudiziale della società Parte_1
e dei soci illimitatamente responsabili e
[...] Parte_1
, non costituitisi nel procedimento conclusosi con la sentenza Parte_2
reclamata.
pag. 3/6 i. attivo patrimoniale:
a. esercizio 2021: € 905,00;
b. esercizio 2022: € 276,00;
c. esercizio 2023: € 0;
ii. ricavi complessivi:
a. esercizio 2021: € 4.114,00;
b. esercizio 2022: € 3.823,00;
c. esercizio 2023: € 3.829,00;
iii. debiti complessivi:
a. esercizio 2021: € 165.343,00;
b. esercizio 2022: € 168.536,00;
c. esercizio 2023: € 172.090,00.
3 – Si è costituito nel giudizio di reclamo il creditore , che ha indicato il proprio CP_2 credito in € 106.232,00 (come da estratto aggiornato del concessionario per la riscossione Agenzia Entrate Riscossione), superiore al limite di € 30.000,00, di cui all'art.49 co.5 ccii, per i debiti scaduti e non pagati.
4 – Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale e l non si CP_3 CP_3
sono costituiti nel procedimento e deve esserne dichiarata la contumacia.
5- Ritiene questa Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento. Incontestato è lo stato di insolvenza.
Con la sentenza reclamata il Tribunale ha correttamente considerato l'onere, a carico del debitore, di provare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lett.d) D.Lgs.
14/2019, e la presenza della circostanza ostativa di cui all'art.49 co.5 ccii. Onere non assolto nel primo grado per la contumacia degli odierni reclamanti.
6- In sede di reclamo l'offerta di prova dei reclamanti non può essere ritenuta idonea a soddisfare l'onere di prova a loro carico.
pag. 4/6 6.1- Il creditore , costituitosi nel giudizio di reclamo, ha indicato il proprio credito CP_2 in € 106.232,00. L'esistenza di altri creditori, e di debiti per importo complessivo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art.49 co.5 ccii, emerge chiaramente dalla relazione ex art. 130 ccii del curatore.
6.2- Dalla relazione ex art.130 ccii del curatore si evince l'inattendibilità dei dati contabili riportati nella relazione di parte prodotta dai reclamanti nel procedimento di reclamo. L'analisi della documentazione eseguita dal curatore fa emergere una non corrispondenza dei ricavi e dei costi rispetto agli incassi e ai pagamenti, considerata l'esistenza di operazioni bancarie che non trovano giustificazione in attività aziendali (v.
Cass.Sez.6-1, 10 maggio 2022, n.14819, ove è stato affermato – con principio tuttora rilevante in relazione alla previsione di cui all'art.2 co.1 lett.d ccii – che, “in tema di reclamo ex art.18 l.fall., ai fini della prova dei requisiti dimensionali ex art.1, comma 2,
l.fall. non rileva il principio di inscindibilità delle scritture contabili ex art. 2709 cc, che riguarda la parte che dalle medesime intenda trarre vantaggio e in ogni caso non preclude la contestazione di inattendibilità di singoli aspetti”). Tale circostanza, a giudizio di questa Corte, rende inattendibile la documentazione allegata alla relazione di parte reclamante, da ritenersi incompleta, determinando il mancato assolvimento da parte dei reclamanti dell'onere di prova in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art.2 co.1 lett.d) D.Lgs. 14/2019, ove assumono rilevanza in via esclusiva i parametri soggettivi di tipo quantitativo, prescindendo dall'eventuale prevalenza del lavoro personale rispetto al capitale e all'altrui lavoro nell'organizzazione aziendale (v.
Cass.Sez.1, 22 febbraio 2023, n.5480, in relazione alla previgente disposizione dell'art.1 co.1 LF, ma affermando un principio tuttora valido in relazione all'art.2 co.1 lett. d ccii). Il reclamo deve essere respinto.
pag. 5/6 trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione della compensazione delle spese di lite tra i reclamanti e il reclamato che ha dichiarato essere venuto meno il Controparte_1
proprio interesse nella liquidazione giudiziale, da cui dichiara di desistere, dichiarando contestualmente di rinunciare agli atti.
8 - Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiarata la contumacia del curatore della procedura di liquidazione giudiziale e dell
[...]
, definitivamente pronunciando così provvede: CP_3
1. rigetta il reclamo;
2. condanna i reclamanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte reclamata , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € CP_2
9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dichiara compensate le spese di lite tra i reclamanti e il reclamato CP_1
[...]
4. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 6/6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – Con il reclamo è stata dedotta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.2 co.1 lett.d) ccii, affermando che la società reclamante era inattiva, e deducendo l'esistenza dei seguenti parametri sulla base di relazione di perito di parte (doc.4 allegato al reclamo):
7 – Le spese seguono la soccombenza dei reclamanti nei confronti del reclamato costituito e sono liquidate in favore di tale reclamato, secondo gli importi medi CP_2
della vigente TF per le cause di valore indeterminabile, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. V.F. 174/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore
Dott. Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado promosso con reclamo da
(P. IVA Parte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore P.IVA_1 Parte_1
e con sede in Massa (MS), Via Dante, n. 27
[...] Parte_2
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Bertoncini del Foro di Massa e dall'Avv.
Barbara Milani del Foro di Massa reclamante contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Stefano Freschi reclamato contro l' (C.F. Controparte_2
), con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_2
1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Quarta e dall'avv.
Alberto Fuochi. reclamato contro
Controparte_3
reclamato – non costituito contro
Controparte_4
, nonché, ai sensi dell'art. 256 ccii,
[...]
dei soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_1 Pt_2
, in persona del curatore Dott.ssa
[...] Persona_1
reclamato – non costituito avverso la sentenza del Tribunale di Massa n.21/2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
P. Iva ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Massa via Dante n. 27, e, ai sensi dell'art. 256 D. Lgs. 14/2019 dei soci amministratori illimitatamente responsabili (C.F. Parte_1
e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
con le seguenti conclusioni delle parti costituite per i reclamanti:
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, assunti se del caso i mezzi di prova ritenuti necessari, per i motivi di cui in atti, dichiarare nulla e/o revocare la sentenza che ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Controparte_4
, del Sig. e del Sig.
[...] Parte_1 Pt_2
, pronunciata dal Tribunale di Massa – sezione procedure concorsuali, con
[...]
sentenza n. 21/2024, nel procedimento R.G.P.U. n. 10/2024 (10-1/2024), pubblicata e notificata in data 27/06/2024 ed assumere i provvedimenti di cui all'art. 53, co. 2 e co.
4, CCII. Con vittoria di spese e competenze". Solo in estremo subordine, laddove la
Corte non ritenga sufficiente la documentazione prodotta, si chiede che la stessa valuti pag. 2/6 l'opportunità, anche in termini di economia processuale, di disporre eventuale CTU avente ad oggetto l'esame della situazione economica e contabile della snc e quindi l'accertamento del superamento o meno dei limiti di cui all'art. 2, comma 1 lett.d) CCII.
per il reclamato Controparte_1
dichiara di desistere, come in effetti desiste, dall'istanza di liquidazione giudiziale presentata nei confronti della società Parte_1
e rinuncia, per quanto occorrer possa, espressamente agli atti del
[...]
giudizio.
per il reclamato CP_2
voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Genova adita rigettare il reclamo e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Massa o in ogni caso rigettare la domanda dell'odierna reclamante. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese.
Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni, apponendo il proprio visto nulla si oppone in data 27 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con la sentenza reclamata sono stati ritenuti sussistenti i presupposti, su istanza del creditore , per la dichiarazione di apertura della liquidazione Controparte_1
giudiziale della società Parte_1
e dei soci illimitatamente responsabili e
[...] Parte_1
, non costituitisi nel procedimento conclusosi con la sentenza Parte_2
reclamata.
pag. 3/6 i. attivo patrimoniale:
a. esercizio 2021: € 905,00;
b. esercizio 2022: € 276,00;
c. esercizio 2023: € 0;
ii. ricavi complessivi:
a. esercizio 2021: € 4.114,00;
b. esercizio 2022: € 3.823,00;
c. esercizio 2023: € 3.829,00;
iii. debiti complessivi:
a. esercizio 2021: € 165.343,00;
b. esercizio 2022: € 168.536,00;
c. esercizio 2023: € 172.090,00.
3 – Si è costituito nel giudizio di reclamo il creditore , che ha indicato il proprio CP_2 credito in € 106.232,00 (come da estratto aggiornato del concessionario per la riscossione Agenzia Entrate Riscossione), superiore al limite di € 30.000,00, di cui all'art.49 co.5 ccii, per i debiti scaduti e non pagati.
4 – Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale e l non si CP_3 CP_3
sono costituiti nel procedimento e deve esserne dichiarata la contumacia.
5- Ritiene questa Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento. Incontestato è lo stato di insolvenza.
Con la sentenza reclamata il Tribunale ha correttamente considerato l'onere, a carico del debitore, di provare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lett.d) D.Lgs.
14/2019, e la presenza della circostanza ostativa di cui all'art.49 co.5 ccii. Onere non assolto nel primo grado per la contumacia degli odierni reclamanti.
6- In sede di reclamo l'offerta di prova dei reclamanti non può essere ritenuta idonea a soddisfare l'onere di prova a loro carico.
pag. 4/6 6.1- Il creditore , costituitosi nel giudizio di reclamo, ha indicato il proprio credito CP_2 in € 106.232,00. L'esistenza di altri creditori, e di debiti per importo complessivo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art.49 co.5 ccii, emerge chiaramente dalla relazione ex art. 130 ccii del curatore.
6.2- Dalla relazione ex art.130 ccii del curatore si evince l'inattendibilità dei dati contabili riportati nella relazione di parte prodotta dai reclamanti nel procedimento di reclamo. L'analisi della documentazione eseguita dal curatore fa emergere una non corrispondenza dei ricavi e dei costi rispetto agli incassi e ai pagamenti, considerata l'esistenza di operazioni bancarie che non trovano giustificazione in attività aziendali (v.
Cass.Sez.6-1, 10 maggio 2022, n.14819, ove è stato affermato – con principio tuttora rilevante in relazione alla previsione di cui all'art.2 co.1 lett.d ccii – che, “in tema di reclamo ex art.18 l.fall., ai fini della prova dei requisiti dimensionali ex art.1, comma 2,
l.fall. non rileva il principio di inscindibilità delle scritture contabili ex art. 2709 cc, che riguarda la parte che dalle medesime intenda trarre vantaggio e in ogni caso non preclude la contestazione di inattendibilità di singoli aspetti”). Tale circostanza, a giudizio di questa Corte, rende inattendibile la documentazione allegata alla relazione di parte reclamante, da ritenersi incompleta, determinando il mancato assolvimento da parte dei reclamanti dell'onere di prova in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art.2 co.1 lett.d) D.Lgs. 14/2019, ove assumono rilevanza in via esclusiva i parametri soggettivi di tipo quantitativo, prescindendo dall'eventuale prevalenza del lavoro personale rispetto al capitale e all'altrui lavoro nell'organizzazione aziendale (v.
Cass.Sez.1, 22 febbraio 2023, n.5480, in relazione alla previgente disposizione dell'art.1 co.1 LF, ma affermando un principio tuttora valido in relazione all'art.2 co.1 lett. d ccii). Il reclamo deve essere respinto.
pag. 5/6 trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione della compensazione delle spese di lite tra i reclamanti e il reclamato che ha dichiarato essere venuto meno il Controparte_1
proprio interesse nella liquidazione giudiziale, da cui dichiara di desistere, dichiarando contestualmente di rinunciare agli atti.
8 - Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiarata la contumacia del curatore della procedura di liquidazione giudiziale e dell
[...]
, definitivamente pronunciando così provvede: CP_3
1. rigetta il reclamo;
2. condanna i reclamanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte reclamata , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € CP_2
9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dichiara compensate le spese di lite tra i reclamanti e il reclamato CP_1
[...]
4. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 6/6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – Con il reclamo è stata dedotta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.2 co.1 lett.d) ccii, affermando che la società reclamante era inattiva, e deducendo l'esistenza dei seguenti parametri sulla base di relazione di perito di parte (doc.4 allegato al reclamo):
7 – Le spese seguono la soccombenza dei reclamanti nei confronti del reclamato costituito e sono liquidate in favore di tale reclamato, secondo gli importi medi CP_2
della vigente TF per le cause di valore indeterminabile, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di