Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00984/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03686/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3686 del 2025, proposto da
EL LA, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvestro Diana, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in PO, via Armando Diaz, 11;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di PO, sezione lavoro, n. 2013/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. GL AS Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 3686 dell’anno 2025, la parte ricorrente chiedeva l’ottemperanza al titolo indicato in epigrafe.
L’Avvocatura dello Stato si costituiva con memoria di stile.
All’udienza camerale del 10 febbraio 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, in memoria depositata in data 15.01.2026, la parte ricorrente dichiarava di essere stata pagata e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale dichiarazione, non supportata da elementi oggettivi, non consente una declaratoria di cessazione della materia del contendere ma determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84 co. 4 c.p.a.
Le spese seguono la soccombenza virtuale, atteso che l’Amministrazione ha pagato la somma dovuta successivamente alla proposizione del ricorso, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione di PO, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 3686 dell’anno 2025 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500 (cinquecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all'avv. Silvestro Diana, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL AS Di PO, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GL AS Di PO |
IL SEGRETARIO