CASS
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2025, n. 34941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34941 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da IC NA RA CC - 17/09/2025 RC IA NA ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di FORLI' UT IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2025 del Tribunale di Forlì lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che chiedeva l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Forlì, in qualità di giudice dell’esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere sulla proposta di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a UT IA dallo stesso Tribunale con sentenza del 21 maggio 2020. In ragione del fatto che il lavoro di pubblica utilità non aveva mai avuto avvio, veniva richiesta dal Procuratore della Repubblica la revoca della sanzione sostitutiva, sul presupposto che l’ordine di esecuzione e la promozione della esecuzione della sanzione, ai sensi dell’art. 63 L. 689/81, avrebbero dovuto essere adottati direttamente dal tribunale, con trasmissione all’UEPE competente. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34941 Anno 2025 Presidente: HI OM Relatore: NC IA EC Data Udienza: 17/09/2025 Pertanto, stante l’inerzia del Pubblico Ministero, che non aveva emesso l’ordine di esecuzione, il giudice non riteneva di potere imputare il mancato avvio della pena sostitutiva al condannato e dunque non provvedeva. Il provvedimento di condanna, come anche modificato dalla Corte di Appello, sarebbe, dunque, già idoneo all’immediata esecuzione.
3. Il sostituto procuratore generale Luigi Cuomo ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. L’art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 dispone che con la sentenza il giudice può applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. 274/2000, con le modalità ivi previste. L'art. 54, comma 6, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che «le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Una pronuncia precedente di questa Corte ha affermato in motivazione che le disposizioni ivi citate e qui richiamate “non disciplinano la sequenza procedimentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all'inizio della prestazione dell'attività lavorativa. Tale sequenza, dal punto di vista logico, deve prevedere sia la formulazione dell'ente presso Tale soluzione era corretta nel panorama normativo vigente al momento della pronuncia di tale sentenza, ma oggi non lo è più, in ragione dell’inserimento del comma 1 bis dell’art. 661 cod. proc. pen. Il richiamato art. 661 cod. proc. pen., che titola «esecuzione delle pene sostitutive» detta regole differenti a seconda che si debba applicare la pena sostitutiva della semilibertà e della detenzione domiciliare, ovvero del lavoro di pubblica utilità. Il richiamo contenuto in tale norma è all’art. 63 L. 689/1981 che disciplina le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, così come specularmente, il medesimo art. 661 comma 1 cod. proc. pen. per la detenzione domiciliare e la semilibertà richiama l’art. 62 L. 689/1981. L’art. 63 d.lgs. 689/81 stabilisce che la sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo cha applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi a cura della cancelleria all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell’arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede. Né può richiamarsi l’art. 43 d.lgs. 274/2000 che riguarda l’esecuzione delle pene sostitutive disposte dal giudice di pace, sia perché non vi è alcun esplicito rimando a tale norma, sia perché non trattasi di pena sostitutiva applicata dal giudice di pace, sia perché il legislatore ha previsto una disciplina esecutiva ad hoc per la pena sostitutiva disposta dal giudice che certamente trova anche nel caso di specie il suo naturale ambito applicativo. Conseguentemente, l’ordinanza qui impugnata, che individua nel pubblico ministero l’organo deputato all’esecuzione della condanna ai lavori di pubblica utilità sostitutivo e che, conseguentemente, dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di revoca della pena sostitutiva applicata al condannato in ragione di una inerzia dell’organo dell’esecuzione, è errata e deve essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Forlì. Così deciso, 17/09/2025 IA EC NC OM HI
3. Il sostituto procuratore generale Luigi Cuomo ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. L’art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 dispone che con la sentenza il giudice può applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. 274/2000, con le modalità ivi previste. L'art. 54, comma 6, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che «le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Una pronuncia precedente di questa Corte ha affermato in motivazione che le disposizioni ivi citate e qui richiamate “non disciplinano la sequenza procedimentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all'inizio della prestazione dell'attività lavorativa. Tale sequenza, dal punto di vista logico, deve prevedere sia la formulazione dell'ente presso Tale soluzione era corretta nel panorama normativo vigente al momento della pronuncia di tale sentenza, ma oggi non lo è più, in ragione dell’inserimento del comma 1 bis dell’art. 661 cod. proc. pen. Il richiamato art. 661 cod. proc. pen., che titola «esecuzione delle pene sostitutive» detta regole differenti a seconda che si debba applicare la pena sostitutiva della semilibertà e della detenzione domiciliare, ovvero del lavoro di pubblica utilità. Il richiamo contenuto in tale norma è all’art. 63 L. 689/1981 che disciplina le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, così come specularmente, il medesimo art. 661 comma 1 cod. proc. pen. per la detenzione domiciliare e la semilibertà richiama l’art. 62 L. 689/1981. L’art. 63 d.lgs. 689/81 stabilisce che la sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo cha applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi a cura della cancelleria all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell’arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede. Né può richiamarsi l’art. 43 d.lgs. 274/2000 che riguarda l’esecuzione delle pene sostitutive disposte dal giudice di pace, sia perché non vi è alcun esplicito rimando a tale norma, sia perché non trattasi di pena sostitutiva applicata dal giudice di pace, sia perché il legislatore ha previsto una disciplina esecutiva ad hoc per la pena sostitutiva disposta dal giudice che certamente trova anche nel caso di specie il suo naturale ambito applicativo. Conseguentemente, l’ordinanza qui impugnata, che individua nel pubblico ministero l’organo deputato all’esecuzione della condanna ai lavori di pubblica utilità sostitutivo e che, conseguentemente, dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di revoca della pena sostitutiva applicata al condannato in ragione di una inerzia dell’organo dell’esecuzione, è errata e deve essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Forlì. Così deciso, 17/09/2025 IA EC NC OM HI