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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 5484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5484 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 44782/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.12.2024 da
1) Parte_1 nato/a Milano il 28/12/1984 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rosanna Catalano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
pagina 1 di 7 nato/a in Marocco in data 14/3/1984 cittadino/a: Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberta Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in Bollate il 14/5/2011
(anno 2011 atto n. 11, parte 1)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata il [...], di cittadinanza italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati all'udienza del 20/5/2025 sono comparsi innanzi al Tribunale di Milano – dott.ssa Cattaneo -, assistiti dai rispettivi difensori, e, all'esito dell'udienza, gli stessi sono addivenuti ad un accordo sulle condizioni della separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, che hanno recepito in separato accordo dagli stessi sottoscritto e che di seguito si trascrivono integralmente:
pagina 2 di 7 “ La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento ai soli Per_1 fini della residenza anagrafica presso la madre, alla quale resterà assegnata in via esclusiva la casa di
Bollate Via Amerigo Vespucci 8 con successione della signora nel contratto di locazione, che Pt_2 dovrà essere alla stessa intestato in via esclusiva con richiesta di voltura/stipula nuovo contratto entro il 18.06.25, salvo adempimenti e tempistiche che non dipendano dalla volontà della signora;
in Pt_2 ogni caso a partire dal mese di luglio 2025 il canone di locazione sarà a carico esclusivo della signora e quest'ultima si obbliga a restituire al signor la somma di € 517,50 quale rimborso Pt_2 Parte_1 del 50% della cauzione di € 1.035,00, depositata presso la Cooperativa locatrice, con le modalità di cui al successivo punto 4);
2. La minore sarà collocata in via paritetica presso ciascun genitore a settimane alterne, con scambio nella giornata del venerdì.
Quanto alle vacanze natalizie, la minore trascorrerà i periodi dal 22/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, ad anni alterni con ciascun genitore, prevedendo che per il 2025 la prima settimana sia di competenza del padre e prevedendo altresì che l'altro genitore potrà tenere con sé la figlia nella giornata del 26 dicembre fino alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà a casa dell'altro, in ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti. Parimenti quanto alle vacanze pasquali, la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di pasquetta a cominciare dalla Pasqua del 2026 che trascorrerà con il padre.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia tre settimane, anche consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori dovranno fornire l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno . Per_1
Quanto alle vacanze estive 2025 i genitori si sono accordati con il seguente calendario: la signora trascorrerà con la figlia dal 12/6/2025 al 2/7/2025 nonché dal 23/8/2025 al 29/8/2025, mentre il Pt_2 signor trascorrerà con la figlia dal 2/8/2025 al 22/8/2025. Parte_1
Ciascun genitore si rende disponibile a far partecipare la figlia agli eventi di famiglia dell'altro Per_1
(a titolo esemplificativo: matrimoni, compleanni) se gli stessi ricadono nei periodi e/o giorni di propria spettanza, con diritto al recupero della giornata e/o delle giornate perdute;
disponendo che ciascun genitore avrà la responsabilità della gestione e della custodia di , quando ha con sé la minore;
Per_1 dichiarando altresì che qualsivoglia comportamento che ostacoli l'esercizio della responsabilità genitoriale dell'altro è contrario ai principi dell'affidamento condiviso;
pagina 3 di 7 3. Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma mensile di € Parte_1
150,00 a far data da giugno 2025 con le modalità di cui a successivo punto 4), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano;
il signor cesserà dal Parte_1 versamento del contributo mensile di € 150,00 a partire dal mese successivo alla sottoscrizione di un contratto di locazione e/o compravendita di nuovo alloggio allo stesso intestato e da tale momento i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia e le spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano verranno ripartite per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre;
l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre e così pure il bonus mensile celiachia, mentre l'indennità di frequenza attualmente pari ad € 290,00 mensili verrà utilizzata per pagare le terapie di , previo resoconto mensile a partire dal mese di giugno 2025, Per_1 da parte della signora sia delle spese di terapia sia dei movimenti e relativo saldo del conto Pt_2 corrente intestato alla minore in essere presso Intesa San Paolo – filiale di Bollate – n. 1200/306, e l'eventuale residuo verrà ripartito tra i genitori secondo le percentuali sopra indicate;
4. La somma di € 20.000,00 prelevata dal conto cointestato dalla signora verrà così Parte_2 regolata: la signora verserà sul conto corrente cointestato n. 000006180580 acceso presso Pt_2
Fineco Bank s.p.a. detto importo e le parti lo utilizzeranno per sanare la morosità della locazione della casa di Bollate Via Amerigo Vespucci 8 ad oggi pari ad € 7.859,00, per pagare la somma di € 750,00
a titolo di canone di locazione della casa di Bollate Via Amerigo Vespucci 8 relativo al mese di giugno 2025 e per pagare il debito di € 417,50 per la terapia di Aicha. La restante parte verrà divisa tra i coniugi al 50% come segue: la signora preleverà la somma di € 5.119,25 che è da Pt_2 intendersi comprensiva del contributo mensile al mantenimento di € 150,00 di cui al precedente punto
3) e del pagamento al signor del 50% della cauzione di cui al precedente punto 1); il signor Parte_1 preleverà la somma di € 5.854,25 che è da intendersi comprensiva dell'importo di € 517,50 di Parte_1 cui al punto 1) quale rimborso del 50% della cauzione e del versamento alla signora di € 150,00 Pt_2 quale contributo al mantenimento della minore per il mese di giugno 2025 di cui al precedente punto
3); il tutto entro la data di udienza del 18/6/2025;
5. Le parti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere diritto al riconoscimento di un contributo mensile.
Le stesse dichiarano che con la sottoscrizione dell'accordo di separazione devono intendersi integralmente rinunciate le reciproche domande di addebito e di risarcimento danni. pagina 4 di 7 6. Le spese di giudizio sono integralmente compensate.
Con riferimento alle statuizioni sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio: previo decorso del termine indicato sub art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, rimettere la causa sul ruolo affinché il
Tribunale, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, previ gli incombenti di rito, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 5 di 7 Quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49
c.p.c., essa sarà procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
con le medesime note scritte, le parti dovranno anche formulare le condizioni concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1.Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Bollate in data 14/5/2011;
2.Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni sopra trascritte;
3.Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4.Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5.Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6.riserva la regolamentazione delle spese di lite alla definizione della domanda di divorzio;
7.provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Milano, il 02.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 6 di 7
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________ pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.12.2024 da
1) Parte_1 nato/a Milano il 28/12/1984 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rosanna Catalano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
pagina 1 di 7 nato/a in Marocco in data 14/3/1984 cittadino/a: Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberta Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in Bollate il 14/5/2011
(anno 2011 atto n. 11, parte 1)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata il [...], di cittadinanza italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati all'udienza del 20/5/2025 sono comparsi innanzi al Tribunale di Milano – dott.ssa Cattaneo -, assistiti dai rispettivi difensori, e, all'esito dell'udienza, gli stessi sono addivenuti ad un accordo sulle condizioni della separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, che hanno recepito in separato accordo dagli stessi sottoscritto e che di seguito si trascrivono integralmente:
pagina 2 di 7 “ La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento ai soli Per_1 fini della residenza anagrafica presso la madre, alla quale resterà assegnata in via esclusiva la casa di
Bollate Via Amerigo Vespucci 8 con successione della signora nel contratto di locazione, che Pt_2 dovrà essere alla stessa intestato in via esclusiva con richiesta di voltura/stipula nuovo contratto entro il 18.06.25, salvo adempimenti e tempistiche che non dipendano dalla volontà della signora;
in Pt_2 ogni caso a partire dal mese di luglio 2025 il canone di locazione sarà a carico esclusivo della signora e quest'ultima si obbliga a restituire al signor la somma di € 517,50 quale rimborso Pt_2 Parte_1 del 50% della cauzione di € 1.035,00, depositata presso la Cooperativa locatrice, con le modalità di cui al successivo punto 4);
2. La minore sarà collocata in via paritetica presso ciascun genitore a settimane alterne, con scambio nella giornata del venerdì.
Quanto alle vacanze natalizie, la minore trascorrerà i periodi dal 22/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, ad anni alterni con ciascun genitore, prevedendo che per il 2025 la prima settimana sia di competenza del padre e prevedendo altresì che l'altro genitore potrà tenere con sé la figlia nella giornata del 26 dicembre fino alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà a casa dell'altro, in ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti. Parimenti quanto alle vacanze pasquali, la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di pasquetta a cominciare dalla Pasqua del 2026 che trascorrerà con il padre.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia tre settimane, anche consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori dovranno fornire l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno . Per_1
Quanto alle vacanze estive 2025 i genitori si sono accordati con il seguente calendario: la signora trascorrerà con la figlia dal 12/6/2025 al 2/7/2025 nonché dal 23/8/2025 al 29/8/2025, mentre il Pt_2 signor trascorrerà con la figlia dal 2/8/2025 al 22/8/2025. Parte_1
Ciascun genitore si rende disponibile a far partecipare la figlia agli eventi di famiglia dell'altro Per_1
(a titolo esemplificativo: matrimoni, compleanni) se gli stessi ricadono nei periodi e/o giorni di propria spettanza, con diritto al recupero della giornata e/o delle giornate perdute;
disponendo che ciascun genitore avrà la responsabilità della gestione e della custodia di , quando ha con sé la minore;
Per_1 dichiarando altresì che qualsivoglia comportamento che ostacoli l'esercizio della responsabilità genitoriale dell'altro è contrario ai principi dell'affidamento condiviso;
pagina 3 di 7 3. Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma mensile di € Parte_1
150,00 a far data da giugno 2025 con le modalità di cui a successivo punto 4), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano;
il signor cesserà dal Parte_1 versamento del contributo mensile di € 150,00 a partire dal mese successivo alla sottoscrizione di un contratto di locazione e/o compravendita di nuovo alloggio allo stesso intestato e da tale momento i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia e le spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano verranno ripartite per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre;
l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre e così pure il bonus mensile celiachia, mentre l'indennità di frequenza attualmente pari ad € 290,00 mensili verrà utilizzata per pagare le terapie di , previo resoconto mensile a partire dal mese di giugno 2025, Per_1 da parte della signora sia delle spese di terapia sia dei movimenti e relativo saldo del conto Pt_2 corrente intestato alla minore in essere presso Intesa San Paolo – filiale di Bollate – n. 1200/306, e l'eventuale residuo verrà ripartito tra i genitori secondo le percentuali sopra indicate;
4. La somma di € 20.000,00 prelevata dal conto cointestato dalla signora verrà così Parte_2 regolata: la signora verserà sul conto corrente cointestato n. 000006180580 acceso presso Pt_2
Fineco Bank s.p.a. detto importo e le parti lo utilizzeranno per sanare la morosità della locazione della casa di Bollate Via Amerigo Vespucci 8 ad oggi pari ad € 7.859,00, per pagare la somma di € 750,00
a titolo di canone di locazione della casa di Bollate Via Amerigo Vespucci 8 relativo al mese di giugno 2025 e per pagare il debito di € 417,50 per la terapia di Aicha. La restante parte verrà divisa tra i coniugi al 50% come segue: la signora preleverà la somma di € 5.119,25 che è da Pt_2 intendersi comprensiva del contributo mensile al mantenimento di € 150,00 di cui al precedente punto
3) e del pagamento al signor del 50% della cauzione di cui al precedente punto 1); il signor Parte_1 preleverà la somma di € 5.854,25 che è da intendersi comprensiva dell'importo di € 517,50 di Parte_1 cui al punto 1) quale rimborso del 50% della cauzione e del versamento alla signora di € 150,00 Pt_2 quale contributo al mantenimento della minore per il mese di giugno 2025 di cui al precedente punto
3); il tutto entro la data di udienza del 18/6/2025;
5. Le parti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere diritto al riconoscimento di un contributo mensile.
Le stesse dichiarano che con la sottoscrizione dell'accordo di separazione devono intendersi integralmente rinunciate le reciproche domande di addebito e di risarcimento danni. pagina 4 di 7 6. Le spese di giudizio sono integralmente compensate.
Con riferimento alle statuizioni sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio: previo decorso del termine indicato sub art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, rimettere la causa sul ruolo affinché il
Tribunale, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, previ gli incombenti di rito, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 5 di 7 Quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49
c.p.c., essa sarà procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
con le medesime note scritte, le parti dovranno anche formulare le condizioni concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1.Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Bollate in data 14/5/2011;
2.Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni sopra trascritte;
3.Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4.Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5.Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6.riserva la regolamentazione delle spese di lite alla definizione della domanda di divorzio;
7.provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Milano, il 02.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 6 di 7
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________ pagina 7 di 7