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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/12/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3320 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Separazione Volontaria Giurisdizione consensuale e divorzio
congiunto
(Cessazione effetti civili)
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
RI Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 3320 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , in Parte_1 C.F._1
NA , elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.MESCHINO MICHELE , Indirizzo Telematico , che la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, elettivamento domiciliato e Controparte_1 C.F._2 rappresentato come sopra;
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: atti trasmessi l'11/11/2025; Ricorrenti: “ OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ciascuno libero di trasferire la propria residenza, fermo
Pagina 1 comunque l'obbligo di preventiva comunicazione e fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la casa coniugale di Siena, Via Rutilio Manetti n. 5 int.6, viene assegnata al sig. ; gli arredi attualmente presso Controparte_1
l'abitazione, fatti salvi quelli già ritirati dalla moglie, rimarranno in proprietà esclusiva al marito;
3. ed presteranno la collocazione preferenziale presso Per_1 Per_2 il padre nella abitazione posta in Siena, Via Rutilio Manetti n.5 e potranno recarsi dalla madre quando lo vorranno;
4. Entrambi i genitori cureranno che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, fornendo loro cura, educazione ed istruzione e favorendo la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. Entrambi i coniugi provvederanno al 50% alle spese tutte di ed e precisamente le spese universitarie, le spese mediche Per_1 Per_2
e dentistiche non coperte dal S.S.N. e sportive – ludiche sostenute per gli stessi;
queste ultime sono preventivamente concordate e saranno corrisposte finchè i figli non saranno economicamente autosufficienti;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento;
7. Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione regolamentazione della responsabilità genitoriale, le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento al sig. della CP_1 proprietà esclusiva del bene immobile descritto nei successivi articoli;
8. Nell'ambito degli accordi di separazione e a definizione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi, con ogni garanzia di legge, la IG.ra si impegna a trasferire come in Parte_1 effetti trasferisce in favore del marito IG. , che Controparte_1 accetta, la propria quota indivisa di proprietà pari ad un ½ dell'appartamento di civile abitazione posto nel comune di Siena, Via Rutilio Manetti n. 5 int. 6, ubicato al primo piano seminterrato e composto da ingresso, cucina, soggiorno (con terrazzo cui si accede da soggiorno e cucina), ripostiglio, disimpegno, due camere e bagno, corredato da cantina al piano terzo.
Quanto sopra risulta identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Siena al foglio 42, particella 521, subalterno 13, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, rendita catastale Euro 894,76.
Confini: a confine con scale comuni, aventi causa, Per_3 Per_4
L'immobile così come sopra identificato è stato acquistato dai coniugi
Pagina 2 per la quota di comproprietà indivisa pari ad ½ ciascuno in regime di comunione legale dalle IG.re e pervenuta alle Parte_2 CP_2 stesse in parte per successione in morte dalla IG.ra giusta Persona_5 dichiarazione di successione registrata a Siena il 08.05.2012 al n. 464, vol. 9990, trascritta a Siena al n. 4259 R.P. in data 20.08.2012 ed in parte per successione in morte del IG. , giusta Persona_6 dichiarazione di successione registrata a Siena il 27.04.1999 al n. 32 vol. 589, trascritta a Siena al n. 993 R.P. in data 13.02.2001. I ricorrenti si impegnano formalizzare il trasferimento della proprietà dell'immobile sopra emarginato di fronte a notaio di fiducia che già identificano nella persona dell'Avv. notaio in Siena Persona_7
(notaio che peraltro ha già stipulato l'atto di acquisto dell'immobile da parte dei predetti coniugi), a seguito di omologa delle condizioni tutte di cui al presente ricorso. I ricorrenti chiedono che il presente trasferimento benefici delle esenzioni da ogni imposta e tassa così come previsto per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito del procedimento di separazione secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 6.03.1987 n. 74, così come interpretato dalla sentenze della Corte costituzionale n. 154 del 10.15.99, del 11.06.03 n.202 e della Corte di Cassazione Sez. V Civ. 2 Marzo –30 Maggio 2005 n. 11458, nonché come confermate dalla circolare n. 2E del 21.02.14 dell'Agenzia delle entrate.
9. Le parti convengono che il IG. a fronte del Controparte_1 trasferimento si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo del mutuo intestato al medesimo (in linea capitale ammontante al 31.12.2024 a € 65.816,62) e per il quale la sig.ra ha Pt_1 prestato garanzia personale verso la Banca Chianti per un mutuo di originario € 95.000,00 di cui al contratto stipulato in data 08.02.2013 ai rogiti Notaio Rep. n. 18.699/Racc. n. Persona_7
9307.(Doc. 6) A tali effetti il IG. si obbliga a pagare CP_1 puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito manlevando sin da ora la IG.ra da ogni responsabilità e surrogandosi l'intero Pt_1 pagamento;
10. Sempre nell'ambito degli accordi di separazione e a definizione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi, contestulmente all'atto di trasferimento della propria intera quota di comproprietà dell'immobile sopra emarginato a favore del IG. lo stesso CP_1 verserà alla IG.ra la somma di € 18.000,00 Pt_1
11. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento
è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed
Pagina 3 indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
12. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla reciproca divisione dei regali di nozze e dei beni mobili acquistati in costanza matrimonio;
13. I coniugi si danno sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o dei documenti equipollenti”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 1/10/2025b hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 26/08/2000 contratto matrimonio concordatario in Monteriggioni;
che dalla loro unione sono nati due figli ormai maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico . Il P.m. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
1)Omologa la separazione consensuale tra e ( Parte_1 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Monteriggioni, celebrato il 26/08/2000 , trascritto presso il medesimo comune al n. 15 parte II serie A dello stesso anno .
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monteriggioni provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Dispone la rimessione del procedimento sul ruolo del Presidente relatore come da separata ordinanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 2/12/2025
Il Presidente Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 4
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Separazione Volontaria Giurisdizione consensuale e divorzio
congiunto
(Cessazione effetti civili)
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
RI Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 3320 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , in Parte_1 C.F._1
NA , elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.MESCHINO MICHELE , Indirizzo Telematico , che la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, elettivamento domiciliato e Controparte_1 C.F._2 rappresentato come sopra;
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: atti trasmessi l'11/11/2025; Ricorrenti: “ OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ciascuno libero di trasferire la propria residenza, fermo
Pagina 1 comunque l'obbligo di preventiva comunicazione e fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la casa coniugale di Siena, Via Rutilio Manetti n. 5 int.6, viene assegnata al sig. ; gli arredi attualmente presso Controparte_1
l'abitazione, fatti salvi quelli già ritirati dalla moglie, rimarranno in proprietà esclusiva al marito;
3. ed presteranno la collocazione preferenziale presso Per_1 Per_2 il padre nella abitazione posta in Siena, Via Rutilio Manetti n.5 e potranno recarsi dalla madre quando lo vorranno;
4. Entrambi i genitori cureranno che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, fornendo loro cura, educazione ed istruzione e favorendo la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. Entrambi i coniugi provvederanno al 50% alle spese tutte di ed e precisamente le spese universitarie, le spese mediche Per_1 Per_2
e dentistiche non coperte dal S.S.N. e sportive – ludiche sostenute per gli stessi;
queste ultime sono preventivamente concordate e saranno corrisposte finchè i figli non saranno economicamente autosufficienti;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento;
7. Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione regolamentazione della responsabilità genitoriale, le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento al sig. della CP_1 proprietà esclusiva del bene immobile descritto nei successivi articoli;
8. Nell'ambito degli accordi di separazione e a definizione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi, con ogni garanzia di legge, la IG.ra si impegna a trasferire come in Parte_1 effetti trasferisce in favore del marito IG. , che Controparte_1 accetta, la propria quota indivisa di proprietà pari ad un ½ dell'appartamento di civile abitazione posto nel comune di Siena, Via Rutilio Manetti n. 5 int. 6, ubicato al primo piano seminterrato e composto da ingresso, cucina, soggiorno (con terrazzo cui si accede da soggiorno e cucina), ripostiglio, disimpegno, due camere e bagno, corredato da cantina al piano terzo.
Quanto sopra risulta identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Siena al foglio 42, particella 521, subalterno 13, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, rendita catastale Euro 894,76.
Confini: a confine con scale comuni, aventi causa, Per_3 Per_4
L'immobile così come sopra identificato è stato acquistato dai coniugi
Pagina 2 per la quota di comproprietà indivisa pari ad ½ ciascuno in regime di comunione legale dalle IG.re e pervenuta alle Parte_2 CP_2 stesse in parte per successione in morte dalla IG.ra giusta Persona_5 dichiarazione di successione registrata a Siena il 08.05.2012 al n. 464, vol. 9990, trascritta a Siena al n. 4259 R.P. in data 20.08.2012 ed in parte per successione in morte del IG. , giusta Persona_6 dichiarazione di successione registrata a Siena il 27.04.1999 al n. 32 vol. 589, trascritta a Siena al n. 993 R.P. in data 13.02.2001. I ricorrenti si impegnano formalizzare il trasferimento della proprietà dell'immobile sopra emarginato di fronte a notaio di fiducia che già identificano nella persona dell'Avv. notaio in Siena Persona_7
(notaio che peraltro ha già stipulato l'atto di acquisto dell'immobile da parte dei predetti coniugi), a seguito di omologa delle condizioni tutte di cui al presente ricorso. I ricorrenti chiedono che il presente trasferimento benefici delle esenzioni da ogni imposta e tassa così come previsto per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito del procedimento di separazione secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 6.03.1987 n. 74, così come interpretato dalla sentenze della Corte costituzionale n. 154 del 10.15.99, del 11.06.03 n.202 e della Corte di Cassazione Sez. V Civ. 2 Marzo –30 Maggio 2005 n. 11458, nonché come confermate dalla circolare n. 2E del 21.02.14 dell'Agenzia delle entrate.
9. Le parti convengono che il IG. a fronte del Controparte_1 trasferimento si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo del mutuo intestato al medesimo (in linea capitale ammontante al 31.12.2024 a € 65.816,62) e per il quale la sig.ra ha Pt_1 prestato garanzia personale verso la Banca Chianti per un mutuo di originario € 95.000,00 di cui al contratto stipulato in data 08.02.2013 ai rogiti Notaio Rep. n. 18.699/Racc. n. Persona_7
9307.(Doc. 6) A tali effetti il IG. si obbliga a pagare CP_1 puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito manlevando sin da ora la IG.ra da ogni responsabilità e surrogandosi l'intero Pt_1 pagamento;
10. Sempre nell'ambito degli accordi di separazione e a definizione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi, contestulmente all'atto di trasferimento della propria intera quota di comproprietà dell'immobile sopra emarginato a favore del IG. lo stesso CP_1 verserà alla IG.ra la somma di € 18.000,00 Pt_1
11. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento
è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed
Pagina 3 indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
12. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla reciproca divisione dei regali di nozze e dei beni mobili acquistati in costanza matrimonio;
13. I coniugi si danno sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o dei documenti equipollenti”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 1/10/2025b hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 26/08/2000 contratto matrimonio concordatario in Monteriggioni;
che dalla loro unione sono nati due figli ormai maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico . Il P.m. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
1)Omologa la separazione consensuale tra e ( Parte_1 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Monteriggioni, celebrato il 26/08/2000 , trascritto presso il medesimo comune al n. 15 parte II serie A dello stesso anno .
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monteriggioni provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Dispone la rimessione del procedimento sul ruolo del Presidente relatore come da separata ordinanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 2/12/2025
Il Presidente Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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