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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/11/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 13.11.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avv.ti G. Sordio e G. Parte_1
UC
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza - indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.5.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che CP_1 aveva richiesto la restituzione della somma di € 16.350,00 percepita da aprile 2019 a settembre
2020, a titolo di reddito di cittadinanza, stante la disposta revoca a causa della “omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa non interamente valorizzata in ISEE ai sensi dell'art. 3 co. 10 l. 26/2019”.
Eccepiva l'illegittimità di siffatta determinazione in quanto il rapporto di lavoro intercorso con la era iniziato in epoca successiva rispetto alla presentazione della domanda e Parte_2 comunque il reddito percepito in forza di tale rapporto “risulta essere complessivamente inferiore al tetto massimo previsto per la concessione del reddito di cittadinanza”.
Lamentava inoltre il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e chiedeva quindi che fosse accertata la non debenza della somma chiesta in restituzione.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
****
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Come noto, il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche
Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
A mente dell'articolo 2 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, come convertito con Legge n. 26 del
28/03/2019, il Rdc è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
In particolare, la richiamata disposizione normativa prescrive espressamente che “… …b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
… ….
… …6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste... …”.
L'art. 3 comma 8 del medesimo testo normativo dispone poi “8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento,
a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all per il tramite della Piattaforma CP_1 digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita', ovvero di persona presso i centri per l'impiego.”.
Il comma decimo dell'art. 3 prevede poi che “Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1”. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie ha disposto la revoca CP_1 del sussidio “per omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa di componenti del nucleo non interamente valorizzata in ISEE”.
E' pacifico che la ricorrente non abbia mai indicato il rapporto di lavoro iniziato in data
18.2.2019 con la nonostante la normativa di riferimento preveda l'obbligo di Parte_2 comunicare qualsiasi variazione successiva alla domanda: adempimento che, come è pacifico, non è stato effettuato.
In tale prospettiva, la determinazione assunta da risulta coerente con le disposizioni CP_1 normative di riferimento.
Quanto al rilievo secondo cui il reddito percepito in forza del suddetto rapporto di lavoro
“risulta essere in complesso inferiore al tetto massimo previsto per la concessione del reddito di cittadinanza”, gioverà premettere che, come noto, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell' “accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza dei presupposti che consentano di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Ora, al di là di quanto innanzi trascritto, la ricorrente nulla ha specificamente dedotto circa la sussistenza dei requisiti che avrebbero dato luogo, comunque, alla liquidazione della prestazione, nonostante peraltro quanto richiesto con ordinanza resa in occasione dell'udienza del 13.3.2025.
Né possono indurre all'accoglimento della domanda le censure di carattere formale formulate in ricorso atteso che - fermo restando che il Tribunale adito è giudice del rapporto e non dell'atto
– il provvedimento impugnato contiene tutti gli elementi per consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni della pretesa (importo da restituire, periodo attenzionato e motivo del recupero), in modo da esercitare il proprio diritto di difesa, come peraltro in concreto fatto nell'atto introduttivo del giudizio.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate: la giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 13294/2025) ha ritenuto che il requisito della novità può sussistere anche sotto il profilo
“fattuale”, ravvisabile – nel caso di specie- in relazione alle circostanze allegate ai punti 1 e 2 dell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese compensate.
Brindisi, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere