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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21916 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 28/04/1975), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PETRETTO LUCA e dell'avv. FABRI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ERICE (TP), 09/01/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ABBINA STEFANIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
29/06/2007 contraeva matrimonio concordatario con CP_1
che dall'unione sono nati a Roma i figli (10/11/2010),
[...] Per_1
(13/03/2013) e (28/10/2015), esponeva che con decreto del Per_2 Per_3
09/11/2021 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale,
alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre,
disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro 750,00 mensili,
onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con aumento dell'assegno di mantenimento per i tre figli ad euro 1.200,00 mensili e ammonimento dello al rispetto delle modalità di frequentazione dei minori. CP_1
Costituitosi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le averse allegazioni e istanze e chiedendo, in particolare, disporsi il collocamento paritario e alternato dei figli presso 3
ciascun genitore con mantenimento diretto degli stessi, fermo l'onere di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, con ammonimento della al rispetto delle condizioni separative e Pt_1
divorzili.
Sentite le parti, acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta e preso atto dell'estio negativo del tentativo di conciliazione, alla prima udienza del 03/02/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
29/06/2007, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcuno dei coniugi ha formulato domanda di assegno divorzile e che non vi è
contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso dei tre figli minori delle parti ad entrambi i genitori, il collegio ritiene che, ferma la residenza degli stessi presso l'abitazione materna, nulla osta a disporre un ampliamento dei tempi di permanenza dei medesimi presso il padre, nei termini meglio specificati in dispositivo, tenuto conto dell'età dei ragazzi,
delle abitudini di vita in essere e della vicinanza delle abitazioni dei genitori,
salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti.
Meritano, inoltre, di essere confermate le vigenti statuizioni economiche in forza delle quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre a titolo di assegno perequativo mensile la somma di euro 750,00 da dicembre 2021, oltre rivalutazione Istat. 4
Invero dalle dichiarazioni e deduzioni delle parti nonché dalla documentazione dalle stesse complessivamente prodotta emerge che la amministratore di condomini, libero professionista, la quale Pt_1
all'epoca della separazione nel novembre 2021 aveva dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari a circa euro 1.500,00, all'udienza di comparizione (03/02/2025) ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile di euro 2.000,00 su dodici mensilità, di essere piena proprietaria della casa di abitazione (avendo alienato successivamente alla separazione la casa familiare), gravata da mutuo il cui rateo mensile ammonta ad euro
1.400,00, importo quest'ultimo certamente sproporzionato rispetto al reddito dichiarato che, peraltro, è di gran lunga superiore a quello risultante dai modelli fiscali in atti, pertanto inattendibili.
Lo medico con contratto di lavoro subordinato alle CP_1
dipendenze dell'INPS, titolare all'epoca della separazione di un reddito netto mensile pari ad euro 2.600,00, ha percepito nel 2023 un reddito netto mensile pari a circa euro 4.100,00 su dodici mensilità, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio e Modello Persone Fisiche 2024 in atti, è
proprietario al 100% della casa di abitazione, oltre ad immobili ereditati per la quota del 50% e, segnatamente, di terreni agricoli siti in Buseto Palizzolo,
non coltivati né affittati, casa di campagna, casa di famiglia e altri immobili in Castellammare del Golfo, non locati, terreni coltivati a uliveto e non locati in Castellammare del Golfo, tutti immobili comunque suscettibili di sfruttamento economico. Il resistente, inoltre, è tenuto al versamento della somma mensile di euro 530,00 per la restituzione di un prestito contratto anche per la ristrutturazione dell'abitazione di residenza in Roma.
Alla luce delle illustrate risultanze, tenuto altresì conto dell'età dei 5
figli delle parti, degli ampliati tempi di permanenza presso il padre, come disciplinati in questa sede e specificati in dispositivo, nonché del mantenimento diretto cui è tenuto lo stesso devono essere CP_1
integralmente confermate le vigenti statuizioni economiche, con integrale applicazione del Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato
Tribunale il 17/12/2014 e con la specificazione che, secondo la vigente normativa, in caso di affidamento condiviso l'assegno unico e universale spetta ad entrambi i genitori in eguale misura.
Non ricorrono, infine, i presupposti per far luogo all'ammonimento delle parti, come dalle stesse reciprocamente richiesto, ferma restando la necessità dei genitori di collaborare attivamente e fattivamente per la costruzione di un reale ed effettiva co-genitorialità condivisa.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21916/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CASTELLAMMARE DEL GOLFO in data 29/06/2007 tra Parte_1
(ROMA (RM), 28/04/1975) e ERICE
[...] Controparte_1
(TP), 09/01/1973) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di CASTELLAMMARE DEL GOLFO al n. 32, Parte II, Serie A,
Anno 2007, alle seguenti condizioni: 6
i figli minori (10/11/2010), (13/03/2013) e Per_1 Per_2 Per_3
(28/10/2015) sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso l'abitazione materna, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti con almeno un giorno di anticipo, il padre vedrà e terrà con sé i figli: a) a finesettimana alternati dalle ore 15.00
o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica);
b) nelle settimane in cui i figli trascorrono il finesettimana con il padre dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del martedì al mercoledì
mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); c) nelle settimane in cui i figli trascorrono il finesettimana con la madre dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del martedì al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); d) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; e) ad anni alterni per l'intera durata della vacanze scolastiche pasquali ovvero per la c.d. settimana bianca nonché in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali e il compleanno dei figli;
f) per tre settimane consecutive o meno durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità
con la stessa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per 7
il mantenimento dei tre figli, la somma mensile di euro 750,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con base dicembre 2021, e condanna lo al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
rigetta la domanda di ammonimento svolta reciprocamente da ambo le parti, fermo quanto indicato in motivazione;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21916 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 28/04/1975), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PETRETTO LUCA e dell'avv. FABRI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ERICE (TP), 09/01/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ABBINA STEFANIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
29/06/2007 contraeva matrimonio concordatario con CP_1
che dall'unione sono nati a Roma i figli (10/11/2010),
[...] Per_1
(13/03/2013) e (28/10/2015), esponeva che con decreto del Per_2 Per_3
09/11/2021 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale,
alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre,
disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro 750,00 mensili,
onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con aumento dell'assegno di mantenimento per i tre figli ad euro 1.200,00 mensili e ammonimento dello al rispetto delle modalità di frequentazione dei minori. CP_1
Costituitosi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le averse allegazioni e istanze e chiedendo, in particolare, disporsi il collocamento paritario e alternato dei figli presso 3
ciascun genitore con mantenimento diretto degli stessi, fermo l'onere di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, con ammonimento della al rispetto delle condizioni separative e Pt_1
divorzili.
Sentite le parti, acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta e preso atto dell'estio negativo del tentativo di conciliazione, alla prima udienza del 03/02/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
29/06/2007, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcuno dei coniugi ha formulato domanda di assegno divorzile e che non vi è
contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso dei tre figli minori delle parti ad entrambi i genitori, il collegio ritiene che, ferma la residenza degli stessi presso l'abitazione materna, nulla osta a disporre un ampliamento dei tempi di permanenza dei medesimi presso il padre, nei termini meglio specificati in dispositivo, tenuto conto dell'età dei ragazzi,
delle abitudini di vita in essere e della vicinanza delle abitazioni dei genitori,
salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti.
Meritano, inoltre, di essere confermate le vigenti statuizioni economiche in forza delle quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre a titolo di assegno perequativo mensile la somma di euro 750,00 da dicembre 2021, oltre rivalutazione Istat. 4
Invero dalle dichiarazioni e deduzioni delle parti nonché dalla documentazione dalle stesse complessivamente prodotta emerge che la amministratore di condomini, libero professionista, la quale Pt_1
all'epoca della separazione nel novembre 2021 aveva dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari a circa euro 1.500,00, all'udienza di comparizione (03/02/2025) ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile di euro 2.000,00 su dodici mensilità, di essere piena proprietaria della casa di abitazione (avendo alienato successivamente alla separazione la casa familiare), gravata da mutuo il cui rateo mensile ammonta ad euro
1.400,00, importo quest'ultimo certamente sproporzionato rispetto al reddito dichiarato che, peraltro, è di gran lunga superiore a quello risultante dai modelli fiscali in atti, pertanto inattendibili.
Lo medico con contratto di lavoro subordinato alle CP_1
dipendenze dell'INPS, titolare all'epoca della separazione di un reddito netto mensile pari ad euro 2.600,00, ha percepito nel 2023 un reddito netto mensile pari a circa euro 4.100,00 su dodici mensilità, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio e Modello Persone Fisiche 2024 in atti, è
proprietario al 100% della casa di abitazione, oltre ad immobili ereditati per la quota del 50% e, segnatamente, di terreni agricoli siti in Buseto Palizzolo,
non coltivati né affittati, casa di campagna, casa di famiglia e altri immobili in Castellammare del Golfo, non locati, terreni coltivati a uliveto e non locati in Castellammare del Golfo, tutti immobili comunque suscettibili di sfruttamento economico. Il resistente, inoltre, è tenuto al versamento della somma mensile di euro 530,00 per la restituzione di un prestito contratto anche per la ristrutturazione dell'abitazione di residenza in Roma.
Alla luce delle illustrate risultanze, tenuto altresì conto dell'età dei 5
figli delle parti, degli ampliati tempi di permanenza presso il padre, come disciplinati in questa sede e specificati in dispositivo, nonché del mantenimento diretto cui è tenuto lo stesso devono essere CP_1
integralmente confermate le vigenti statuizioni economiche, con integrale applicazione del Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato
Tribunale il 17/12/2014 e con la specificazione che, secondo la vigente normativa, in caso di affidamento condiviso l'assegno unico e universale spetta ad entrambi i genitori in eguale misura.
Non ricorrono, infine, i presupposti per far luogo all'ammonimento delle parti, come dalle stesse reciprocamente richiesto, ferma restando la necessità dei genitori di collaborare attivamente e fattivamente per la costruzione di un reale ed effettiva co-genitorialità condivisa.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21916/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CASTELLAMMARE DEL GOLFO in data 29/06/2007 tra Parte_1
(ROMA (RM), 28/04/1975) e ERICE
[...] Controparte_1
(TP), 09/01/1973) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di CASTELLAMMARE DEL GOLFO al n. 32, Parte II, Serie A,
Anno 2007, alle seguenti condizioni: 6
i figli minori (10/11/2010), (13/03/2013) e Per_1 Per_2 Per_3
(28/10/2015) sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso l'abitazione materna, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti con almeno un giorno di anticipo, il padre vedrà e terrà con sé i figli: a) a finesettimana alternati dalle ore 15.00
o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica);
b) nelle settimane in cui i figli trascorrono il finesettimana con il padre dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del martedì al mercoledì
mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); c) nelle settimane in cui i figli trascorrono il finesettimana con la madre dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del martedì al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); d) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; e) ad anni alterni per l'intera durata della vacanze scolastiche pasquali ovvero per la c.d. settimana bianca nonché in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali e il compleanno dei figli;
f) per tre settimane consecutive o meno durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità
con la stessa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per 7
il mantenimento dei tre figli, la somma mensile di euro 750,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con base dicembre 2021, e condanna lo al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
rigetta la domanda di ammonimento svolta reciprocamente da ambo le parti, fermo quanto indicato in motivazione;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi