Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2025, proposto da
AN NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Afeltra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bergamo-Sez. Lavoro n. 894/2024 pubblicata il 01.08.2024, passata in giudicato, pronunciata all’esito dei procedimenti n. 1060/2024 R.G. e n. 1157/2024 R.G. (riuniti), in materia di c.d. Carta del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. IB AB IM, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’avv. Miele per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato il 20 maggio 2025 e ritualmente depositato, il ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 894 del 01.08.2024, nella parte in cui ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2022/2023 per l’importo di € 500,00 annui, e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza, notificata al Ministero in data 01.08.2024, non è stata appellata e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo di corrispondere al ricorrente le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza in un termine prefiggendo da questo giudice, mediante l’accredito delle somme spettanti all’interessato, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
1.5. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
2.2. Con successiva nota depositata il 16 gennaio 2026, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo ha fatto presente che, nelle more del giudizio, “l’Amministrazione centrale ha comunicato che in data 4/12/2025, Sogei S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto con la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro al docente AN NE” .
2.3. Con l’istanza di passaggio in decisione, parte ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento in data 4 dicembre 2025 e dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo peraltro per la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite in forza del principio di soccombenza virtuale, essendo il pagamento avvenuto soltanto a distanza di diversi mesi dalla notifica del ricorso.
2.3. All’udienza camerale del 4 marzo 2026, sentito il difensore dell’Amministrazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Ciò posto, alla luce di quanto dedotto e richiesto da entrambe le parti contendenti, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che in corso di causa l’Amministrazione intimata ha dato integrale esecuzione alla sentenza oggetto della domanda di ottemperanza.
3.2. Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, in forza del principio di soccombenza virtuale, dal momento che l’adempimento è avvenuto soltanto a distanza di diversi mesi dall’introduzione del presente giudizio.
3.3. Non vi è luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato, avendo parte ricorrente dichiarato di aver beneficiato dell’esenzione dal tributo per ragioni reddituali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere.
b) condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Marco Afeltra dichiaratosi antistatario;
c) non luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR PE, Presidente
IB AB IM, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB AB IM | UR PE |
IL SEGRETARIO