TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 337
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Sentenza 9 marzo 2026

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    Esecuzione della sentenza n. 894/2024 del Tribunale di Bergamo

    L'Amministrazione centrale ha comunicato che Sogei S.p.A. ha provveduto ad accreditare l'importo riconosciuto con la sentenza nel "Borsellino elettronico" del docente. Pertanto, è stata dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, è stato adito dal ricorrente, un docente, ai sensi degli articoli 114 e seguenti del codice del processo amministrativo, per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 894/2024 del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto del docente a ricevere la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, per un importo di € 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. Il ricorrente lamentava l'inerzia totale dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, chiedendo la condanna del Ministero a dare esecuzione alla sentenza entro un termine da fissarsi dal giudice, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e condanna alle spese di lite. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si era costituito in giudizio con un atto di mero stile.

Nel corso del giudizio, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo ha comunicato che, in data 4 dicembre 2025, Sogei S.p.A. aveva provveduto ad accreditare nel "Borsellino elettronico" l'importo riconosciuto al docente. Il ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, dando atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite in forza del principio di soccombenza virtuale, dato che il pagamento era avvenuto solo diversi mesi dopo la notifica del ricorso. Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, dato che l'Amministrazione aveva dato integrale esecuzione alla sentenza oggetto della domanda di ottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, per il ritardo nell'adempimento. Non vi è stato luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato, essendo il ricorrente esente per ragioni reddituali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 337
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 337
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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