Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 854
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa o inesistente notificazione dell'atto presupposto

    Il giudice rileva che l'atto presupposto è stato notificato in data 19/11/2018 con deposito presso la casa comunale, entro i termini previsti dalla legge. La doglianza del ricorrente, introdotta con memoria successiva alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate, è stata ritenuta inammissibile poiché non costituente motivi aggiunti e non riconducibile ai motivi originari del ricorso.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e violazione dell'art. 7, L. 241/1990

    La doglianza relativa alla violazione dell'art. 12, commi 1, 2 e 7, L. 212/2000 è stata considerata nuova ed autonoma rispetto ai motivi originari e, pertanto, inammissibile in quanto non presentata nei termini per i motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    Il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine non sia maturato, anche tenendo conto dei periodi di sospensione dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 854
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 854
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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