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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 854/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CA MARIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1036/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. Resistente_1 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210057441159000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
· la Cartella di pagamento n. 293 2021 0057441159000,
· notificata il 10 gennaio 2024, emessa da Agenzia Delle Entrate Riscossione,
· con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 348,58, di cui: Euro
332,72 per “Tassa automobilistiche anno 2015”; Euro 9,98 per “Oneri di riscossione spettanti ad Agenzia
Delle Entrate Riscossione” ed Euro 5,88 per “Diritti di notifica spettanti ad Agenzia Delle Entrate
Riscossione” contenente il Ruolo n. 2021/000143 emesso dall'Agenzia Delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania
· per omesso pagamento Tassa Automobilistica Anno 2015 – Targa Targa_1 - Reso Esecutivo in data 22-01-2021, consegnato il 25-02-2021 Ruolo Ordinario, per “Tasse automobilistiche Sicilia;
Interessi;
Sanzioni; Costo della notifica degli atti”, di complessivi Euro 332,72
deducendo:
- Omessa o inesistente notificazione dell'atto presupposto;
- difetto di motivazione e violazione dell'art. 7, L. 241\1990;
- prescrizione e decadenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
Sulla omessa notifica dell'atto prodromico.
Deduce ADE che “la cartella n. 29320210057441159 ruolo emesso da DP di Catania, scaturisce, come indicato nell'atto, dal mancato pagamento dell'atto di accertamento n, 15072986 relativo a tassa automobilistica anno 2015 per il veicolo targato Targa_1 Orbene tale atto, dopo un primo tentativo con esito negativo di Società_1, è stato notificato in data 19/11/2018 con il deposito presso la casa comunale, si produce in allegato la relata di notifica con visure varie. Tale notifica è stata effettuata entro i termini previsti dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 convertito con la L. n. 53 del 1983 (nel testo modificato dall'art.3 D.L. n. 2 del 1986, convertito da L. n. 60 del 1986) secondo il quale l'azione dell'amministrazione finanziaria si prescrive “… con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento…”. Si evidenzia che, ai fini della prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa automobilistica, il dies a quo inizia a decorrere, non dalla data di scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo.
L'atto prodromico è tempestivo. A seguito di tale notifica e della mancata impugnazione, l'Ufficio ha provveduto entro i termini di legge alla consegna dei ruoli all'Agente della riscossione. È da aggiungere che riscontrata l'avvenuta notifica dell'atto prodromico e la sua mancata impugnazione, la pretesa portata dall'atto di accertamento si è cristallizzata, pertanto, ogni eccezione relativa al merito di questo atto deve essere ritenuta inammissibile”.
Con successiva memoria del 10.12.2026 il ricorrente ha controeccepito che “l'Agenzia Delle Entrate-Dir.
Prov.le di Catania ritiene che l'atto di accertamento n. 15072986, relativo a tassa automobilistica anno 2015 per il veicolo targato Targa_1, da cui è scaturito il Ruolo contenuto nella cartella impugnata, sarebbe stato notificato al ricorrente per compiuta giacenza in data 19/11/2018 con il deposito presso la casa comunale (v. relata di notifica prodotta dall'Ufficio), ma l'atto in questione deve essere dichiarato nullo e/o annullato perché l'Agenzia delle entrate non ha prodotto alcuna prova dell'invio della obbligatoria raccomandata integrativa di comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito del plico contenente l'atto di accertamento presso, appunto, la casa comunale (cd. C.A.D.)”.
Orbene la doglianza avanzata dalla ricorrente in replica alla comparsa di costituzione della resistente è inammissibile, non avendo la detta presentata motivi aggiunti di ricorsi nel rispetto dei termini di legge, ovvero entro i sessanta giorni successivi alla costituzione in giudizio della resistente (v. Cassazione, ord. 16797\2025: Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte la funzione delle memorie illustrative consiste nella integrazione o, propriamente, nell'illustrazione dei motivi già dedotti nel ricorso introduttivo, potendo di contro essere proposti motivi aggiunti solo se conseguenti al deposito, da parte dell'A.F., di documentazione non conosciuta: «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di ' deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione '» (Cass. 02/07/2014, n. 15051; nella specie la S.C. ha confermato l'inammissibilità della memoria integrativa dei motivi del ricorso, con cui erano dedotti vizi di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impositivo già impugnato, sul rilievo che essi, proprio in ragione dell'intervenuta impugnazione dell'atto notificato, erano già conosciuti dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo, mentre non era stata articolata alcuna prova per dimostrare la mancata o il diverso momento di conoscenza;
conf. Cass. 05/09/2024, n. 23856).
Nella specie l'eccepita violazione dell'art. 12, commi 1, 2 e 7, l. 212/2000 è sicuramente nuova ed autonoma, ovvero non ricollegabile in alcun modo ai motivi già proposti nel ricorso introduttivo e, in particolare, alla nullità dell'avviso di accertamento per vizi di motivazione – dei quali non può considerarsi una 'specificazione', né deriva da documentazione nuova depositata dall'Ufficio in giudizio).
Sulla prescrizione.
Destituite di fondamento risulta, comunque, l'eccezione di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalla cartella di pagamento. Tale termine di prescrizione, non è, altresì, maturato, tenendo anche conto come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo Stato ha emanato diversi D.L.
(D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.
L.137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”). L'eccezione di prescrizione, tenuto conto del termine di sospensione previsto per l'emergenza epidemiologica da covid-19, non è spirata e di conseguenza l'eccezione de qua deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto, • rigetta il ricorso • condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del resistente in euro 220, 00, oltre iva, cpa e spese generali, Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 12.1.2026 Il Giudice monocratico Mariano Sciacca
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CA MARIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1036/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. Resistente_1 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210057441159000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
· la Cartella di pagamento n. 293 2021 0057441159000,
· notificata il 10 gennaio 2024, emessa da Agenzia Delle Entrate Riscossione,
· con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 348,58, di cui: Euro
332,72 per “Tassa automobilistiche anno 2015”; Euro 9,98 per “Oneri di riscossione spettanti ad Agenzia
Delle Entrate Riscossione” ed Euro 5,88 per “Diritti di notifica spettanti ad Agenzia Delle Entrate
Riscossione” contenente il Ruolo n. 2021/000143 emesso dall'Agenzia Delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania
· per omesso pagamento Tassa Automobilistica Anno 2015 – Targa Targa_1 - Reso Esecutivo in data 22-01-2021, consegnato il 25-02-2021 Ruolo Ordinario, per “Tasse automobilistiche Sicilia;
Interessi;
Sanzioni; Costo della notifica degli atti”, di complessivi Euro 332,72
deducendo:
- Omessa o inesistente notificazione dell'atto presupposto;
- difetto di motivazione e violazione dell'art. 7, L. 241\1990;
- prescrizione e decadenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
Sulla omessa notifica dell'atto prodromico.
Deduce ADE che “la cartella n. 29320210057441159 ruolo emesso da DP di Catania, scaturisce, come indicato nell'atto, dal mancato pagamento dell'atto di accertamento n, 15072986 relativo a tassa automobilistica anno 2015 per il veicolo targato Targa_1 Orbene tale atto, dopo un primo tentativo con esito negativo di Società_1, è stato notificato in data 19/11/2018 con il deposito presso la casa comunale, si produce in allegato la relata di notifica con visure varie. Tale notifica è stata effettuata entro i termini previsti dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 convertito con la L. n. 53 del 1983 (nel testo modificato dall'art.3 D.L. n. 2 del 1986, convertito da L. n. 60 del 1986) secondo il quale l'azione dell'amministrazione finanziaria si prescrive “… con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento…”. Si evidenzia che, ai fini della prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa automobilistica, il dies a quo inizia a decorrere, non dalla data di scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo.
L'atto prodromico è tempestivo. A seguito di tale notifica e della mancata impugnazione, l'Ufficio ha provveduto entro i termini di legge alla consegna dei ruoli all'Agente della riscossione. È da aggiungere che riscontrata l'avvenuta notifica dell'atto prodromico e la sua mancata impugnazione, la pretesa portata dall'atto di accertamento si è cristallizzata, pertanto, ogni eccezione relativa al merito di questo atto deve essere ritenuta inammissibile”.
Con successiva memoria del 10.12.2026 il ricorrente ha controeccepito che “l'Agenzia Delle Entrate-Dir.
Prov.le di Catania ritiene che l'atto di accertamento n. 15072986, relativo a tassa automobilistica anno 2015 per il veicolo targato Targa_1, da cui è scaturito il Ruolo contenuto nella cartella impugnata, sarebbe stato notificato al ricorrente per compiuta giacenza in data 19/11/2018 con il deposito presso la casa comunale (v. relata di notifica prodotta dall'Ufficio), ma l'atto in questione deve essere dichiarato nullo e/o annullato perché l'Agenzia delle entrate non ha prodotto alcuna prova dell'invio della obbligatoria raccomandata integrativa di comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito del plico contenente l'atto di accertamento presso, appunto, la casa comunale (cd. C.A.D.)”.
Orbene la doglianza avanzata dalla ricorrente in replica alla comparsa di costituzione della resistente è inammissibile, non avendo la detta presentata motivi aggiunti di ricorsi nel rispetto dei termini di legge, ovvero entro i sessanta giorni successivi alla costituzione in giudizio della resistente (v. Cassazione, ord. 16797\2025: Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte la funzione delle memorie illustrative consiste nella integrazione o, propriamente, nell'illustrazione dei motivi già dedotti nel ricorso introduttivo, potendo di contro essere proposti motivi aggiunti solo se conseguenti al deposito, da parte dell'A.F., di documentazione non conosciuta: «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di ' deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione '» (Cass. 02/07/2014, n. 15051; nella specie la S.C. ha confermato l'inammissibilità della memoria integrativa dei motivi del ricorso, con cui erano dedotti vizi di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impositivo già impugnato, sul rilievo che essi, proprio in ragione dell'intervenuta impugnazione dell'atto notificato, erano già conosciuti dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo, mentre non era stata articolata alcuna prova per dimostrare la mancata o il diverso momento di conoscenza;
conf. Cass. 05/09/2024, n. 23856).
Nella specie l'eccepita violazione dell'art. 12, commi 1, 2 e 7, l. 212/2000 è sicuramente nuova ed autonoma, ovvero non ricollegabile in alcun modo ai motivi già proposti nel ricorso introduttivo e, in particolare, alla nullità dell'avviso di accertamento per vizi di motivazione – dei quali non può considerarsi una 'specificazione', né deriva da documentazione nuova depositata dall'Ufficio in giudizio).
Sulla prescrizione.
Destituite di fondamento risulta, comunque, l'eccezione di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalla cartella di pagamento. Tale termine di prescrizione, non è, altresì, maturato, tenendo anche conto come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo Stato ha emanato diversi D.L.
(D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.
L.137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”). L'eccezione di prescrizione, tenuto conto del termine di sospensione previsto per l'emergenza epidemiologica da covid-19, non è spirata e di conseguenza l'eccezione de qua deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto, • rigetta il ricorso • condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del resistente in euro 220, 00, oltre iva, cpa e spese generali, Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 12.1.2026 Il Giudice monocratico Mariano Sciacca