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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
BALDINI MARIO, Giudice
IN ANNA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia - Viadotto Stagnoni 19136 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT 37832 RU DOGANE-ALTRO 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT 37832 RU DOGANE DAZI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT 37832 RU DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT 37833 RU DOGANE-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 174/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente
“...Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia adita, rigettata ogni contraria istanza e disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, in via principale, dichiarare inammissibile e/o inesistente e/o nullo e/o revocare e/o annullare o, comunque, dichiarare nullo e privo di alcun effetto per tutti i motivi esposti in narrativa:
- l'avviso di rettifica dell'accertamento 15 novembre 2023, prot. n. 37832/RU, notificato a mezzo PEC in data 15 novembre 2023;
- l'atto di irrogazione della sanzione 15 novembre 2023, prot. n. 37833/RU, notificato a mezzo PEC in data
15 novembre 2023.
In via subordinata e qualora la richiesta in via principale non dovesse trovare accoglimento, rideterminare in diminuzione la sanzione comminata con i citati provvedimenti di irrogazione, in ossequio al principio di proporzionalità di cui all'art. 42, Reg.to (UE) n. 952/13.
Il tutto con vittoria di spese di diritti e di onorari”.
Resistente
“Voglia l'on. Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Spezia, disattesa ogni contraria istanza, in via principale, rigettare il ricorso RGR 50/2024 presentato dalla società Ricorrente_1 S.P.A. e per l'effetto confermare la legittimità degli atti di irrogazione sanzioni impugnati;
con vittoria di spese ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso not. in data 12.1.2024 la Ricorrente_1 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di rettifica dell'accertamento 15.11.2023, prot. n. 37832/RU, nonché il relativo atto di irrogazione della sanzione 15.11.2023, prot. n. 37833/RU - notificati entrambi a mezzo PEC in data 15.11.
2023 - con cui l'Agenzia delle Dogane della Spezia le contestava il mancato versamento di maggiori diritti doganali, pari a € 102.861,18 (oltre interessi), in relazione a n. 15 operazioni di importazione effettuate negli anni 2021 e 2022, per aver utilizzato una classificazione doganale non corretta, avendo la società ricorrente qualificato i OD CH (salati) alla voce 0712 9030 00 (dazio Paesi terzi 0%), anziché alla voce 2002 1090 00 (dazio Paesi terzi 14%).
A sostegno dell'impugnazione la società ricorrente deduceva, in primo luogo, l'erronea applicazione, da parte dell'Ufficio doganale, del Regolamento UE 2080/2020 per mancanza di corrispondenza della classificazione doganale accertata al prodotto importato e, in secondo luogo, con riferimento al profilo sanzionatorio, la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni per eccessività delle stesse
(determinate in € 450.000,00).
Costituitasi in giudizio con deposito di controdeduzioni l'Ufficio doganale della Spezia contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 12.11.2025, al termine della discussione, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso parzialmente fondato. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, concernente il merito della classificazione doganale, rileva la Corte come la caratteristica principale del prodotto classificabile alla VD 0712 9030 00 (“Ortaggi o legumi CH, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati – altri ortaggi o legumi;
miscele di ortaggi o legumi - Pomodori”) è quella di non aver subito ulteriori preparazioni, oltre che di essere idonei al consumo immediato. Che le peculiarità del prodotto classificabile sotto la VD dichiarata dalla società ricorrente (0712) sia effettivamente quella testè richiamata risulta con ogni evidenza dal raffronto tra la suddetta voce 0712 e quella n. 0711: soltanto con riferimento a quest'ultima voce infatti viene specificato che l'ortaggio ha come caratteristica quella di essere inadatto al consumo immediato, il che comporta - mancando tale specificazione nella voce 0712 - la conseguenza che il prodotto riconducibile alla predetta voce 0712 non debba possedere tale peculiarità e che quindi deve essere idoneo al consumo immediato
(cfr. tabella Motivi “3” di cui all'allegato al regolamento 2080/2020).
Ciò posto osserva la Corte come innanzitutto non possa essere seriamente contestata la natura del prodotto oggetto di importazione come “OD CH salati” (v. certificato EUR 1 : “Dried Tomatoes (Salted)”,
“OD CH salati”); secondariamente la salatura – pacificamente presente sui prodotti oggetto di giudizio -, sulla base di quanto previsto dalla normativa unionale (cfr. i Motivi “3” di cui al citato Allegato al
Regolamento 2080/2020), deve essere ritenuta alla stregua di un' “ulteriore preparazione”, in considerazione del fatto che i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l'aggiunta di sale.
Pertanto la voce doganale oggetto di dichiarazione (0712 9030 00) non può essere ritenuta corretta. Nè può essere condivisa la richiesta avanzata dalla società ricorrente nelle osservazioni al processo verbale di constatazione del 6.10.2023 (prot. 32756/RU) - e in ogni caso non ribadita in ricorso - volta a ricondurre il prodotto alla VD 0711 in considerazione del fatto che la presenza di salatura, sulla base del cit. Reg. UE
2080/2020, è ostativa alla collocazione del prodotto nel capitolo 7.
Risulta pertanto corretta la classificazione operata dall'Ufficio sotto la VD 2002 10 90 – OD preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico.
La prima doglianza deve pertanto essere rigettata.
Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente, in via subordinata, contesta la legittimità delle sanzioni applicate assumendone la sproporzione rispetto all'ammontare delle imposte accertate.
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che, sia pure l'ufficio, in applicazione dell'art 303, co. 3, DPR 43/73, ha determinato la somma complessiva delle sanzioni (€ 450.000,00) sulla base del minimo edittale di €30.000,00 per ciascun importo evaso, l'importo complessivo ottenuto non risulta rispettoso dei principi di proporzionalità come intesi nel diritto unionale. Ricorrendo pertanto alla regola generale prevista dall'art 13, co. 3, D. Dlgs 471/97, questo
Collegio ritiene di dover determinare l'importo dovuto a titolo di sanzioni nella somma complessiva pari al
30% di ogni importo accertato.
In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso le spese processuali devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso dichiarandolo fondato in relazione alle sanzioni che determina in complessivi € 30.858,34. Rigetta per il resto. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
BALDINI MARIO, Giudice
IN ANNA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia - Viadotto Stagnoni 19136 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT 37832 RU DOGANE-ALTRO 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT 37832 RU DOGANE DAZI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT 37832 RU DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT 37833 RU DOGANE-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 174/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente
“...Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia adita, rigettata ogni contraria istanza e disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, in via principale, dichiarare inammissibile e/o inesistente e/o nullo e/o revocare e/o annullare o, comunque, dichiarare nullo e privo di alcun effetto per tutti i motivi esposti in narrativa:
- l'avviso di rettifica dell'accertamento 15 novembre 2023, prot. n. 37832/RU, notificato a mezzo PEC in data 15 novembre 2023;
- l'atto di irrogazione della sanzione 15 novembre 2023, prot. n. 37833/RU, notificato a mezzo PEC in data
15 novembre 2023.
In via subordinata e qualora la richiesta in via principale non dovesse trovare accoglimento, rideterminare in diminuzione la sanzione comminata con i citati provvedimenti di irrogazione, in ossequio al principio di proporzionalità di cui all'art. 42, Reg.to (UE) n. 952/13.
Il tutto con vittoria di spese di diritti e di onorari”.
Resistente
“Voglia l'on. Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Spezia, disattesa ogni contraria istanza, in via principale, rigettare il ricorso RGR 50/2024 presentato dalla società Ricorrente_1 S.P.A. e per l'effetto confermare la legittimità degli atti di irrogazione sanzioni impugnati;
con vittoria di spese ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso not. in data 12.1.2024 la Ricorrente_1 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di rettifica dell'accertamento 15.11.2023, prot. n. 37832/RU, nonché il relativo atto di irrogazione della sanzione 15.11.2023, prot. n. 37833/RU - notificati entrambi a mezzo PEC in data 15.11.
2023 - con cui l'Agenzia delle Dogane della Spezia le contestava il mancato versamento di maggiori diritti doganali, pari a € 102.861,18 (oltre interessi), in relazione a n. 15 operazioni di importazione effettuate negli anni 2021 e 2022, per aver utilizzato una classificazione doganale non corretta, avendo la società ricorrente qualificato i OD CH (salati) alla voce 0712 9030 00 (dazio Paesi terzi 0%), anziché alla voce 2002 1090 00 (dazio Paesi terzi 14%).
A sostegno dell'impugnazione la società ricorrente deduceva, in primo luogo, l'erronea applicazione, da parte dell'Ufficio doganale, del Regolamento UE 2080/2020 per mancanza di corrispondenza della classificazione doganale accertata al prodotto importato e, in secondo luogo, con riferimento al profilo sanzionatorio, la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni per eccessività delle stesse
(determinate in € 450.000,00).
Costituitasi in giudizio con deposito di controdeduzioni l'Ufficio doganale della Spezia contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 12.11.2025, al termine della discussione, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso parzialmente fondato. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, concernente il merito della classificazione doganale, rileva la Corte come la caratteristica principale del prodotto classificabile alla VD 0712 9030 00 (“Ortaggi o legumi CH, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati – altri ortaggi o legumi;
miscele di ortaggi o legumi - Pomodori”) è quella di non aver subito ulteriori preparazioni, oltre che di essere idonei al consumo immediato. Che le peculiarità del prodotto classificabile sotto la VD dichiarata dalla società ricorrente (0712) sia effettivamente quella testè richiamata risulta con ogni evidenza dal raffronto tra la suddetta voce 0712 e quella n. 0711: soltanto con riferimento a quest'ultima voce infatti viene specificato che l'ortaggio ha come caratteristica quella di essere inadatto al consumo immediato, il che comporta - mancando tale specificazione nella voce 0712 - la conseguenza che il prodotto riconducibile alla predetta voce 0712 non debba possedere tale peculiarità e che quindi deve essere idoneo al consumo immediato
(cfr. tabella Motivi “3” di cui all'allegato al regolamento 2080/2020).
Ciò posto osserva la Corte come innanzitutto non possa essere seriamente contestata la natura del prodotto oggetto di importazione come “OD CH salati” (v. certificato EUR 1 : “Dried Tomatoes (Salted)”,
“OD CH salati”); secondariamente la salatura – pacificamente presente sui prodotti oggetto di giudizio -, sulla base di quanto previsto dalla normativa unionale (cfr. i Motivi “3” di cui al citato Allegato al
Regolamento 2080/2020), deve essere ritenuta alla stregua di un' “ulteriore preparazione”, in considerazione del fatto che i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l'aggiunta di sale.
Pertanto la voce doganale oggetto di dichiarazione (0712 9030 00) non può essere ritenuta corretta. Nè può essere condivisa la richiesta avanzata dalla società ricorrente nelle osservazioni al processo verbale di constatazione del 6.10.2023 (prot. 32756/RU) - e in ogni caso non ribadita in ricorso - volta a ricondurre il prodotto alla VD 0711 in considerazione del fatto che la presenza di salatura, sulla base del cit. Reg. UE
2080/2020, è ostativa alla collocazione del prodotto nel capitolo 7.
Risulta pertanto corretta la classificazione operata dall'Ufficio sotto la VD 2002 10 90 – OD preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico.
La prima doglianza deve pertanto essere rigettata.
Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente, in via subordinata, contesta la legittimità delle sanzioni applicate assumendone la sproporzione rispetto all'ammontare delle imposte accertate.
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che, sia pure l'ufficio, in applicazione dell'art 303, co. 3, DPR 43/73, ha determinato la somma complessiva delle sanzioni (€ 450.000,00) sulla base del minimo edittale di €30.000,00 per ciascun importo evaso, l'importo complessivo ottenuto non risulta rispettoso dei principi di proporzionalità come intesi nel diritto unionale. Ricorrendo pertanto alla regola generale prevista dall'art 13, co. 3, D. Dlgs 471/97, questo
Collegio ritiene di dover determinare l'importo dovuto a titolo di sanzioni nella somma complessiva pari al
30% di ogni importo accertato.
In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso le spese processuali devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso dichiarandolo fondato in relazione alle sanzioni che determina in complessivi € 30.858,34. Rigetta per il resto. Compensa le spese di giudizio.