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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 479/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 479/2022 R.G., vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Giuseppina Amendola, presso il cui studio sito in
Catanzaro alla Via A. Purificato n. 24 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
ES NO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
(P.IVA , con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_2 alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato ES Versace presso il cui studio sito in Reggio Calabria al
Vico Vitetta, n. 28 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO NONCHÉ CONTRO
, società di cartolarizzazione dei crediti (P.IVA , con sede in CP_3 CP_1 P.IVA_3
Roma alla Via Barberini, n. 47;
OPPOSTA NON COSTITUITA
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219003069680000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020120000455031000, 33020120002185841000,
33020130000379907000, 33020130002670030000, 33020140000822646000,
33020140001932578000, 33020140003344158000, 33020150001267312000,
33020160000995971000, 33020160002539771000 e 33020160002712128000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.04.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219003069680000, notificata in data 14.01.2022 a mezzo PEC, limitatamente agli avvisi di addebito 33020120000455031000, 33020120002185841000,
33020130000379907000, 33020130002670030000, 33020140000822646000,
33020140001932578000, 33020140003344158000, 33020150001267312000,
33020160000995971000, 33020160002539771000 e 33020160002712128000.
Nel merito, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito per intervenuto decorso del termine quinquennale tra la notifica degli stessi e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive, con vittoria di spese di lite.
2. In data 03.11.2022 si costituiva l' chiedendo volersi accertare e dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione o, comunque, l'infondatezza della stessa, con vittoria di spese di lite e riconoscimento, nella denegata ipotesi di soccombenza, dell'esclusiva responsabilità dell' CP_4
3. Con atto depositato in data 29.11.2022 si costituiva l' rilevando, in via preliminare, CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione nonché la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, la regolarità della notifica dell'intimazione opposta, degli atti ad essa presupposti e di atti successivi interruttivi della prescrizione (con particolare riferimento alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 e all'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000) e chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite. 4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 11.12.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Nella specie, l'opposizione è da considerarsi tardiva: a ben vedere, infatti, nonostante nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente faccia riferimento, come data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020219003069680000 impugnata, al giorno 05.04.2022, dalla documentazione prodotta agli atti, l'atto opposto risulta essere stato notificato in data 14.01.2022 a mezzo PEC. Da ciò deriva che alla luce della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data
14.01.2022, il ricorso depositato in data 20.04.2022 è stato proposto ben oltre il termine di 40 giorni.
L'opposizione, pertanto, alla luce della tardività e della mancata contestazione da parte del ricorrente della regolare notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento opposta va inquadrata come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e, quindi, alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
7. Passando alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi di pagamento:
• n. 33020120000455031000, relativo a contributi IVS degli anni 2010 e 2011, pacificamente e regolarmente notificato in data 14.05.2012 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020120002185841000, relativo a contributi IVS degli anni 2011 e 2012, pacificamente e regolarmente notificato in data 11.01.2013 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020130000379907000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, pacificamente e regolarmente notificato in data 08.04.2013 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020130002670030000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, pacificamente e regolarmente notificato in data 12.02.2014 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020140000822646000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, pacificamente e regolarmente notificato in data 12.06.2014 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020140001932578000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, pacificamente e regolarmente notificato in data 22.10.2014 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020140003344158000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, pacificamente e regolarmente notificato in data 11.02.2015 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020150001267312000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, pacificamente e regolarmente notificato in data 09.11.2015 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020160000995971000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, pacificamente e regolarmente notificato in data 12.05.2016 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020160002539771000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, pacificamente e regolarmente notificato in data 23.11.2016 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020160002712128000, relativo a contributi IVS dell'anno 2011, pacificamente e regolarmente notificato in data 13.12.2016 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
Rispetto ai suddetti crediti, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale tra la notifica dei singoli avvisi (avvenuta nel periodo compreso tra il 14.05.2012 ed il 13.12.2016) e la notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 14.01.2022 sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020
(sospensione di 541 giorni).
8. Solo per completezza, si rileva che destituita di fondamento appare l'eccezione sollevata nelle note da ultimo depositate dalla parte ricorrente in relazione alla nullità della notifica della intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 del 24.04.2020 contenente gli avvisi/cartelle impugnati di cui ai nn.
9-11 del ricorso introduttivo del giudizio,
E', infatti consolidato il principio secondo cui valida ed efficace è la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo, anche se non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (Corte di Cassazione ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024).
Nel caso di specie l'indirizzo PEC " t era Email_1 certamente riconducibile alla e facilmente riconoscibile. Controparte_2
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente e calcolate sulla base del valore dichiarato della causa (€34.883,71), della assenza di istruttoria e della non complessità della stessa, secondo i parametri minimi di cui al DM n. 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore di ed delle spese di lite, Parte_1 CP_1 CP_4 che liquida in complessivi € 3.291,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti, da liquidare a favore di ciascuna delle parti resistenti.
Lamezia Terme, 16.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 479/2022 R.G., vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Giuseppina Amendola, presso il cui studio sito in
Catanzaro alla Via A. Purificato n. 24 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
ES NO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
(P.IVA , con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_2 alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato ES Versace presso il cui studio sito in Reggio Calabria al
Vico Vitetta, n. 28 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO NONCHÉ CONTRO
, società di cartolarizzazione dei crediti (P.IVA , con sede in CP_3 CP_1 P.IVA_3
Roma alla Via Barberini, n. 47;
OPPOSTA NON COSTITUITA
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219003069680000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020120000455031000, 33020120002185841000,
33020130000379907000, 33020130002670030000, 33020140000822646000,
33020140001932578000, 33020140003344158000, 33020150001267312000,
33020160000995971000, 33020160002539771000 e 33020160002712128000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.04.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219003069680000, notificata in data 14.01.2022 a mezzo PEC, limitatamente agli avvisi di addebito 33020120000455031000, 33020120002185841000,
33020130000379907000, 33020130002670030000, 33020140000822646000,
33020140001932578000, 33020140003344158000, 33020150001267312000,
33020160000995971000, 33020160002539771000 e 33020160002712128000.
Nel merito, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito per intervenuto decorso del termine quinquennale tra la notifica degli stessi e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive, con vittoria di spese di lite.
2. In data 03.11.2022 si costituiva l' chiedendo volersi accertare e dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione o, comunque, l'infondatezza della stessa, con vittoria di spese di lite e riconoscimento, nella denegata ipotesi di soccombenza, dell'esclusiva responsabilità dell' CP_4
3. Con atto depositato in data 29.11.2022 si costituiva l' rilevando, in via preliminare, CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione nonché la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, la regolarità della notifica dell'intimazione opposta, degli atti ad essa presupposti e di atti successivi interruttivi della prescrizione (con particolare riferimento alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 e all'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000) e chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite. 4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 11.12.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Nella specie, l'opposizione è da considerarsi tardiva: a ben vedere, infatti, nonostante nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente faccia riferimento, come data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020219003069680000 impugnata, al giorno 05.04.2022, dalla documentazione prodotta agli atti, l'atto opposto risulta essere stato notificato in data 14.01.2022 a mezzo PEC. Da ciò deriva che alla luce della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data
14.01.2022, il ricorso depositato in data 20.04.2022 è stato proposto ben oltre il termine di 40 giorni.
L'opposizione, pertanto, alla luce della tardività e della mancata contestazione da parte del ricorrente della regolare notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento opposta va inquadrata come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e, quindi, alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
7. Passando alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi di pagamento:
• n. 33020120000455031000, relativo a contributi IVS degli anni 2010 e 2011, pacificamente e regolarmente notificato in data 14.05.2012 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020120002185841000, relativo a contributi IVS degli anni 2011 e 2012, pacificamente e regolarmente notificato in data 11.01.2013 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020130000379907000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, pacificamente e regolarmente notificato in data 08.04.2013 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020130002670030000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, pacificamente e regolarmente notificato in data 12.02.2014 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020140000822646000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, pacificamente e regolarmente notificato in data 12.06.2014 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020140001932578000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, pacificamente e regolarmente notificato in data 22.10.2014 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020140003344158000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, pacificamente e regolarmente notificato in data 11.02.2015 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020150001267312000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, pacificamente e regolarmente notificato in data 09.11.2015 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nella comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201600001000000 notificata in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020160000995971000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, pacificamente e regolarmente notificato in data 12.05.2016 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020160002539771000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, pacificamente e regolarmente notificato in data 23.11.2016 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• n. 33020160002712128000, relativo a contributi IVS dell'anno 2011, pacificamente e regolarmente notificato in data 13.12.2016 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 notificata in data 24.04.2020 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
Rispetto ai suddetti crediti, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale tra la notifica dei singoli avvisi (avvenuta nel periodo compreso tra il 14.05.2012 ed il 13.12.2016) e la notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 14.01.2022 sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020
(sospensione di 541 giorni).
8. Solo per completezza, si rileva che destituita di fondamento appare l'eccezione sollevata nelle note da ultimo depositate dalla parte ricorrente in relazione alla nullità della notifica della intimazione di pagamento n. 03020209003120245000 del 24.04.2020 contenente gli avvisi/cartelle impugnati di cui ai nn.
9-11 del ricorso introduttivo del giudizio,
E', infatti consolidato il principio secondo cui valida ed efficace è la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo, anche se non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (Corte di Cassazione ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024).
Nel caso di specie l'indirizzo PEC " t era Email_1 certamente riconducibile alla e facilmente riconoscibile. Controparte_2
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente e calcolate sulla base del valore dichiarato della causa (€34.883,71), della assenza di istruttoria e della non complessità della stessa, secondo i parametri minimi di cui al DM n. 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore di ed delle spese di lite, Parte_1 CP_1 CP_4 che liquida in complessivi € 3.291,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti, da liquidare a favore di ciascuna delle parti resistenti.
Lamezia Terme, 16.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara