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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 353/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Faenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ica Spa Imposte Comunali Affini - P.iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7352173 C.O.S.A.P. 2025 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: per parte Ricorrente nessuno è presente.
Resistente: per parte Resistente nessuno è presente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente ricorre avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 17352173 notificato a mezzo Pec il
04.08.2025, relativo al canone unico annuale presuntivamente dovuto dal ricorrente all'Ente Comunale
Comune di Faenza.
La richiesta impositiva riguarda il presunto canone unico annuale (CUP) dovuto per l'anno d'imposta 2025 calcolato per la presenza di un cassonetto luminoso bifacciale di mq. 2, ubicato in Faenza, Indirizzo_1
e di un distributore illuminato di mq. 2, posto sempre all'indirizzo precedente.
Nel ricorso si contesta il presupposto del canone in quanto non vi sarebbe occupazione di suolo pubblico per quanto riguarda il distributore mentre per quanto riguarda la pretesa impositiva sul cassonetto luminoso la reale superficie dello stesso sarebbe notevolmente inferiore ai mq. 2 indicati e peraltro evidenziandos che trattasi di tabella afferente al Monopolio dello Stato ed infatti riporta la scritta ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Viene altresì eccepita l'illeggittimità dell'atto per carenza di motivazione oltre che per omessa indicazione della metodologia utilizzata per la richiesta di interessi nonchè del calcolo dell'indennità richiesta.
Il ricorso si conclude con la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento e formulando esplicita richiesta cautelare di sospensione dell'atto impugnato in quanto evidente la sussistenza del "fumus boni iuris" ed altresi esistente il requisito del "periculum in mora" in quanto ""la riscossione provvisoria delle maggiori imposte ed eventualmente anche di sanzioni e/o interessi comporterebbe un danno gravissimo al ricorrente"".
Si costituisce nel giudizio, depositando le proprie controdeduzioni, la Società I.C.A. -Imposte Comunali Affini
- Spa, nella sua qualità di concessionaria per il Comune di Faenza del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (detto anche Canone
Unico Patrimoniale, abbreviato in CUP) la quale preliminarmente, in via pregiudiziale ed assorbente, rileva ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività ex. art. 67, co.1, D.Lgs. 175/2024 (art.21 D.Lgs.
546/1992).
Infatti l'avviso di accertamento oggetto di opposizione è stato notificato alla ricorrente via Pec non in data
04.08.2025 (come dichiarato dal ricorrente) bensì in data 29.07.2025 con la ovvia conseguenza che l'eventuale ricorso andava notificato all'I.C.A. entro la data del 28.10.2025 mentre, in realtà, lo stesso è stato notificato in data 29.10.2025 e quindi con un giorno di ritardo rispetto al termine previsto a pena di inammissibilità.
La Corte, in composizione monocratica, presa visione della documentazione depositata agli atti, dalla quale si desume e si conferma il ritardo di un giorno nella notifica del ricorso da parte del ricorrente all'ente accertatore, deve prendere atto che tale ritardo comporta "ex lege" l'inammissibilità del ricorso stesso che deve essere pertanto rigettato con medesima decisione per quanto riguarda l'istanza cautelare di sospensione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte Ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 100,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 353/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Faenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ica Spa Imposte Comunali Affini - P.iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7352173 C.O.S.A.P. 2025 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: per parte Ricorrente nessuno è presente.
Resistente: per parte Resistente nessuno è presente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente ricorre avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 17352173 notificato a mezzo Pec il
04.08.2025, relativo al canone unico annuale presuntivamente dovuto dal ricorrente all'Ente Comunale
Comune di Faenza.
La richiesta impositiva riguarda il presunto canone unico annuale (CUP) dovuto per l'anno d'imposta 2025 calcolato per la presenza di un cassonetto luminoso bifacciale di mq. 2, ubicato in Faenza, Indirizzo_1
e di un distributore illuminato di mq. 2, posto sempre all'indirizzo precedente.
Nel ricorso si contesta il presupposto del canone in quanto non vi sarebbe occupazione di suolo pubblico per quanto riguarda il distributore mentre per quanto riguarda la pretesa impositiva sul cassonetto luminoso la reale superficie dello stesso sarebbe notevolmente inferiore ai mq. 2 indicati e peraltro evidenziandos che trattasi di tabella afferente al Monopolio dello Stato ed infatti riporta la scritta ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Viene altresì eccepita l'illeggittimità dell'atto per carenza di motivazione oltre che per omessa indicazione della metodologia utilizzata per la richiesta di interessi nonchè del calcolo dell'indennità richiesta.
Il ricorso si conclude con la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento e formulando esplicita richiesta cautelare di sospensione dell'atto impugnato in quanto evidente la sussistenza del "fumus boni iuris" ed altresi esistente il requisito del "periculum in mora" in quanto ""la riscossione provvisoria delle maggiori imposte ed eventualmente anche di sanzioni e/o interessi comporterebbe un danno gravissimo al ricorrente"".
Si costituisce nel giudizio, depositando le proprie controdeduzioni, la Società I.C.A. -Imposte Comunali Affini
- Spa, nella sua qualità di concessionaria per il Comune di Faenza del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (detto anche Canone
Unico Patrimoniale, abbreviato in CUP) la quale preliminarmente, in via pregiudiziale ed assorbente, rileva ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività ex. art. 67, co.1, D.Lgs. 175/2024 (art.21 D.Lgs.
546/1992).
Infatti l'avviso di accertamento oggetto di opposizione è stato notificato alla ricorrente via Pec non in data
04.08.2025 (come dichiarato dal ricorrente) bensì in data 29.07.2025 con la ovvia conseguenza che l'eventuale ricorso andava notificato all'I.C.A. entro la data del 28.10.2025 mentre, in realtà, lo stesso è stato notificato in data 29.10.2025 e quindi con un giorno di ritardo rispetto al termine previsto a pena di inammissibilità.
La Corte, in composizione monocratica, presa visione della documentazione depositata agli atti, dalla quale si desume e si conferma il ritardo di un giorno nella notifica del ricorso da parte del ricorrente all'ente accertatore, deve prendere atto che tale ritardo comporta "ex lege" l'inammissibilità del ricorso stesso che deve essere pertanto rigettato con medesima decisione per quanto riguarda l'istanza cautelare di sospensione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte Ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 100,00 oltre accessori se dovuti.