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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 389 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 389 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 19 marzo 2025 ore 11:11, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Senesi;
- per il nessuno compare fino alle 11.17, data in cui i CP_1 difensori vengono autorizzati ad allontanarsi, né si affaccia nell'aula fino alle ore 13.00, data di termine dell'ultimo fascicolo previsto per l'attività istruttoria;
- per l' l'avv. Elisa Nannucci. CP_1
Il giudice invita le parti a prendere posizione in ordine alla quantificazione dell'esonero contributivo CP_ operata nella memoria di e pari ad €. 1.213,44. CP_ L'avv. Senesi prende atto e non contesta il conteggio effettuato nella relazione in quanto matematicamente coerente. L'avv. Nannucci si riporta alla relazione in atti.
Per il resto, i difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.30.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 19 marzo 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 389 / 2024 r.g. promossa da: con il patrocinio dell'avv. Domenico Naso e dell'avv. Matteo Senesi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parti resistenti
Oggetto: esonero contributivo cd. bonus mamme.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione intraprende la presente iniziativa giudiziaria nei confronti del Parte_1 [...]
CP_
e dell' esponendo di aver svolto attività di docenza presso il Controparte_1
2 convenuto dal 1.9.2023 al 30.6.2024 e di essere madre di due figli, di cui il più piccolo di CP_1 età inferiore a 10 anni.
Lamenta la natura discriminatoria dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 1, commi 180-182, della L. n. 213/2023, in quanto riservato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato;
ciò, sostiene, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva
1999/70/CE. CP_ Si è costituito l' che, sotto il profilo processuale, eccepisce il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contesta il fondamento della domanda, invitando comunque il Tribunale a valutare se sospendere, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, investita della questione inerente alla compatibilità della normativa sull'esonero di cui si discute con gli artt. 3, 31, 177, comma 1, della Costituzione.
Si è, altresì, costituito il , che dopo aver preso posizione, Controparte_1 probabilmente per mero refuso, sull'estraneità della causa all'ambito applicativo dell'art. 28 d.lgs. 150 del 2011 (invero non attivato, motivo per cui si soprassiede in ordine alla questione, essendo avulsa dal presente contenzioso), contesta il merito della domanda, alla luce dell'eccezionalità della normativa in materia e della ristrettezza della platea cui si rivolge (elemento che, pertanto, renderebbe l'esonero discriminatorio per assurdo per ulteriori categorie di lavoratrici madri), nonché della paventata nocività per la finanza pubblica. Nega, inoltre, che l'esonero contributivo rientri nella fattispecie di “condizione di impiego” atta ad evocare la normativa comunitaria propugnata dalla ricorrente, investendo il rapporto strettamente previdenziale.
La causa non richiede approfondimenti ulteriori rispetto alla documentazione offerta dalle parti costituite.
CP_ Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione di
Occorre richiamare la previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali (ed assistenziali) ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore (salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali).
È sulla scorta di tale disposizione che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che, in tal caso, il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per
3 la restituzione della propria quota (si veda, a partire da Cass., n. 13936 del 2002 – massima -: “in tema di pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali, il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, mentre il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, ed all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi a carico del lavoratore;
ne consegue che legittimato passivo nell'azione di adempimento proposta dal lavoratore al quale dette somme siano state indebitamente trattenute sulla retribuzione è solo il datore di lavoro, al quale il lavoratore può richiedere direttamente il pagamento della percentuale di retribuzione non corrisposta perché indebitamente trattenuta, in quanto il diritto alla integrità della retribuzione non è decurtabile se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza della obbligazione contributiva adempiuta”).
Elementi ulteriori a sostegno della legittimazione passiva in capo unicamente al CP_1 convenuto sono costituiti dal fatto che è il datore di lavoro ad essere destinatario (in quanto chiamato a mettere a disposizione l'applicativo informatico) della comunicazione della dipendente di volersi avvalere dell'esonero e delle informazioni circa il numero dei figli e dei rispettivi codici fiscali. È, CP_ parimenti, il datore di lavoro investito dell'obbligo di effettuare le denunce all' ed a compilare i moduli Uniemens. Non si vedono inoltre problemi di esecuzione “pratica” di un'eventuale pronuncia dal momento che, peraltro, la ricorrente allo stato risulta dipendente a tempo indeterminato del convenuto. CP_1
Alla luce delle esposte ragioni, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il datore di lavoro, quindi, il . Controparte_1
Venendo al merito, si ritiene di non dover attendere la decisione della Corte Costituzionale investita della questione, stante la possibilità /doverosità della disapplicazione della normativa nazionale qualora lesiva della tutela giuridica spettante ai singoli sulla scorta delle fonti del diritto immediatamente esecutive proprie del diritto comunitario (arg. ex Cass., n. 12108 del 2018, che richiamando la nota sentenza della Corte Costituzionale del 2017, afferma: “il Giudice ordinario, prima di sollevare incidente di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. per violazione del diritto dell'Unione, deve valutare la possibilità di disapplicare (secondo i criteri ordinari) la norma interna rientrando questo compito tra i suoi essenziali poteri”).
Ciò posto, il Tribunale ritiene di non doversi discostare dalle prime pronunce di merito intervenute in materia (anche in quest'ufficio) che, per quanto consta, è unitariamente favorevole alle
4 ragioni della ricorrente (orientamenti di seguito richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a partire dalla nota sentenza del Tribunale di Lodi del 7.11.2024).
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213 del 30.12.2023 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di €
3.000,00 annui, modulabili su base mensile.
L'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024. Le disposizioni in rilievo prevendono quanto segue: “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile […] L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
Come espresso dalla Circolare n. 27 del 31.01.2024, l'esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con esclusivo riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola “annualità” del 2024 – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - l'esonero contributivo è esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli.
A parere di chi scrive, concordemente ai precedenti di merito, la misura rientra nella nozione di
“condizioni di impiego” atta ad attivare il divieto discriminatorio contenuto all'interno della clausola 4 dell'accordo quadro che, come noto, ha la ratio di “stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni” (così recita il preambolo).
Tali obiettivi fondamentali sono connessi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché all'esistenza di una tutela sociale adeguata dei lavoratori.
Alla luce di tali obiettivi, peraltro, la clausola 4 dell'accordo quadro, trattandosi di principio di diritto sociale dell'Unione, non può essere interpretato in modo restrittivo (v., la giurisprudenza della
5 C.g.u.e. a partire dal 13 settembre 2007, causa C-307/05, , Racc. pag. I-7109, Persona_1
CP_ punto 38, e Impact, cit., punto 114; nonché causa C- 395/08 e 396/08 (Alitalia):
“Un'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro che escludesse dalla nozione di «condizioni d'impiego», ai sensi della stessa clausola, le condizioni economiche, quali quelle relative alle retribuzioni e alle pensioni, equivarrebbe a una riduzione, in spregio all'obiettivo assegnato alla detta clausola, dell'ambito della tutela accordata ai lavoratori interessati contro le discriminazioni, introducendo una distinzione, basata sulla natura delle condizioni d'impiego, che il testo di tale clausola non suggerisce affatto”).
Nel caso di specie, è evidente, per come strutturato l'esonero di cui si discute, riproponendo quanto sopra dedotto in punto di individuazione dell'effettiva legittimazione passiva, che lo stesso incide su un aspetto sostanzialmente retributivo nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Il riconoscimento, difatti, di tale esonero costituisce, in sostanza, un incremento, di vocazione assistenziale, della retribuzione di cui gode la lavoratrice. Tale natura, peraltro, risulta anche evincibile dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio che ha introdotto l'esonero di cui si discute, laddove parla di “differenza di retribuzione”.
Una differente interpretazione che promuova la non disapplicazione della normativa interna sarebbe foriera di un risultato concreto (ovvero: esclusione del lavoratore dal beneficio unicamente sulla scorta del mero dato temporale relativo alla durata del contratto) che la direttiva mira quindi espressamente ad escludere.
Da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva e al divieto di discriminazioni, consegue la necessità di disapplicazione della normativa nella parte in cui esclude dalla percezione del beneficio i lavoratori a termine rispetto a quello assunti a tempo indeterminato.
Ciò premesso in punto di principi da applicare al caso di specie, sussistono gli ulteriori elementi per il riconoscimento dell'esonero (invero neppure contestati dalle resistenti), ovvero:
- La sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il convenuto per CP_1 il periodo in cui risulta vigente l'esonero ambito (v. stato matricolare del ed all. 1 CP_1 del ricorso);
- La piena sovrapponibilità, secondo anche l'id quod plerumque accidit, delle mansioni svolte rispetto ai docenti a tempo indeterminato (si veda, in proposito, quanto osservato in punto di supplenze su organico di fatto per il riconoscimento del bonus della carta del docente da Cass.,
n. 29961 del 2023);
6 - La condizione di madre di due figli, entrambi di età inferiore ai 10 anni (si veda all. 2 ricorso, ovvero lo stato di famiglia in cui risultano registrati nato il [...] e Persona_2
, nata il [...]. Persona_3
Il ricorso, dunque, merita accoglimento, con condanna del a riconoscere alla ricorrente CP_1 la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile come previsto dal comma 180 dell'art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato. CP_ Peraltro, la pretesa effettiva può essere già quantificata sulla scorta del calcolo fornito dall' nella propria memoria di costituzione, in cui risultano effettuati i calcoli aritmetici con applicazione della percentuale di esonero. La quantificazione pari ad €. 1.213,44 non risulta specificatamente contestata (anzi, l'avvocato ha dichiarato di aderire alla stessa in quanto matematicamente congruente) e, pertanto, ben può essere assunta alla base della decisione.
Di qui le raggiunte conclusioni, meglio specificate in dispositivo.
In punto di spese del giudizio, la relativa novità della questione (allo stato esaminata solo da alcune pronunce di primo grado) rende equa la compensazione nella misura della metà delle spese del giudizio. Le ulteriori spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione dell'istruzione della causa sulla scorta della documentazione fornita dalle parti costituite con gli atti introduttivi (per cui non può dirsi autonomamente liquidabile la fase dell'istruttoria). Le spese vanno poste in favore dell'avv. Naso, che si è dichiarato antistatario in ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, CP_ 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di
2) accerta il diritto di a fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180 Parte_1
e 181, della L. n. 213/2023 del 30.12.2023 e, per l'effetto, condanna il a riconoscere alla CP_1 ricorrente la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile come previsto dal comma 180 dell'art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato (e quantificato in atti in €. 1.213,44);
7 3) condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente nella misura della metà, spese (da porsi in favore del difensore avv. Naso, dichiaratosi antistatario), che liquida per l'intero in €. 1.474,00 (quota parte, pertanto, in €. 737,00), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, nonché rimborso del contributo unificato;
compensa le ulteriori spese tra le parti.
Così deciso in Prato, il 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 389 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 19 marzo 2025 ore 11:11, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Senesi;
- per il nessuno compare fino alle 11.17, data in cui i CP_1 difensori vengono autorizzati ad allontanarsi, né si affaccia nell'aula fino alle ore 13.00, data di termine dell'ultimo fascicolo previsto per l'attività istruttoria;
- per l' l'avv. Elisa Nannucci. CP_1
Il giudice invita le parti a prendere posizione in ordine alla quantificazione dell'esonero contributivo CP_ operata nella memoria di e pari ad €. 1.213,44. CP_ L'avv. Senesi prende atto e non contesta il conteggio effettuato nella relazione in quanto matematicamente coerente. L'avv. Nannucci si riporta alla relazione in atti.
Per il resto, i difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.30.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 19 marzo 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 389 / 2024 r.g. promossa da: con il patrocinio dell'avv. Domenico Naso e dell'avv. Matteo Senesi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parti resistenti
Oggetto: esonero contributivo cd. bonus mamme.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione intraprende la presente iniziativa giudiziaria nei confronti del Parte_1 [...]
CP_
e dell' esponendo di aver svolto attività di docenza presso il Controparte_1
2 convenuto dal 1.9.2023 al 30.6.2024 e di essere madre di due figli, di cui il più piccolo di CP_1 età inferiore a 10 anni.
Lamenta la natura discriminatoria dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 1, commi 180-182, della L. n. 213/2023, in quanto riservato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato;
ciò, sostiene, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva
1999/70/CE. CP_ Si è costituito l' che, sotto il profilo processuale, eccepisce il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contesta il fondamento della domanda, invitando comunque il Tribunale a valutare se sospendere, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, investita della questione inerente alla compatibilità della normativa sull'esonero di cui si discute con gli artt. 3, 31, 177, comma 1, della Costituzione.
Si è, altresì, costituito il , che dopo aver preso posizione, Controparte_1 probabilmente per mero refuso, sull'estraneità della causa all'ambito applicativo dell'art. 28 d.lgs. 150 del 2011 (invero non attivato, motivo per cui si soprassiede in ordine alla questione, essendo avulsa dal presente contenzioso), contesta il merito della domanda, alla luce dell'eccezionalità della normativa in materia e della ristrettezza della platea cui si rivolge (elemento che, pertanto, renderebbe l'esonero discriminatorio per assurdo per ulteriori categorie di lavoratrici madri), nonché della paventata nocività per la finanza pubblica. Nega, inoltre, che l'esonero contributivo rientri nella fattispecie di “condizione di impiego” atta ad evocare la normativa comunitaria propugnata dalla ricorrente, investendo il rapporto strettamente previdenziale.
La causa non richiede approfondimenti ulteriori rispetto alla documentazione offerta dalle parti costituite.
CP_ Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione di
Occorre richiamare la previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali (ed assistenziali) ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore (salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali).
È sulla scorta di tale disposizione che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che, in tal caso, il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per
3 la restituzione della propria quota (si veda, a partire da Cass., n. 13936 del 2002 – massima -: “in tema di pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali, il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, mentre il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, ed all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi a carico del lavoratore;
ne consegue che legittimato passivo nell'azione di adempimento proposta dal lavoratore al quale dette somme siano state indebitamente trattenute sulla retribuzione è solo il datore di lavoro, al quale il lavoratore può richiedere direttamente il pagamento della percentuale di retribuzione non corrisposta perché indebitamente trattenuta, in quanto il diritto alla integrità della retribuzione non è decurtabile se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza della obbligazione contributiva adempiuta”).
Elementi ulteriori a sostegno della legittimazione passiva in capo unicamente al CP_1 convenuto sono costituiti dal fatto che è il datore di lavoro ad essere destinatario (in quanto chiamato a mettere a disposizione l'applicativo informatico) della comunicazione della dipendente di volersi avvalere dell'esonero e delle informazioni circa il numero dei figli e dei rispettivi codici fiscali. È, CP_ parimenti, il datore di lavoro investito dell'obbligo di effettuare le denunce all' ed a compilare i moduli Uniemens. Non si vedono inoltre problemi di esecuzione “pratica” di un'eventuale pronuncia dal momento che, peraltro, la ricorrente allo stato risulta dipendente a tempo indeterminato del convenuto. CP_1
Alla luce delle esposte ragioni, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il datore di lavoro, quindi, il . Controparte_1
Venendo al merito, si ritiene di non dover attendere la decisione della Corte Costituzionale investita della questione, stante la possibilità /doverosità della disapplicazione della normativa nazionale qualora lesiva della tutela giuridica spettante ai singoli sulla scorta delle fonti del diritto immediatamente esecutive proprie del diritto comunitario (arg. ex Cass., n. 12108 del 2018, che richiamando la nota sentenza della Corte Costituzionale del 2017, afferma: “il Giudice ordinario, prima di sollevare incidente di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. per violazione del diritto dell'Unione, deve valutare la possibilità di disapplicare (secondo i criteri ordinari) la norma interna rientrando questo compito tra i suoi essenziali poteri”).
Ciò posto, il Tribunale ritiene di non doversi discostare dalle prime pronunce di merito intervenute in materia (anche in quest'ufficio) che, per quanto consta, è unitariamente favorevole alle
4 ragioni della ricorrente (orientamenti di seguito richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a partire dalla nota sentenza del Tribunale di Lodi del 7.11.2024).
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213 del 30.12.2023 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di €
3.000,00 annui, modulabili su base mensile.
L'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024. Le disposizioni in rilievo prevendono quanto segue: “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile […] L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
Come espresso dalla Circolare n. 27 del 31.01.2024, l'esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con esclusivo riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola “annualità” del 2024 – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - l'esonero contributivo è esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli.
A parere di chi scrive, concordemente ai precedenti di merito, la misura rientra nella nozione di
“condizioni di impiego” atta ad attivare il divieto discriminatorio contenuto all'interno della clausola 4 dell'accordo quadro che, come noto, ha la ratio di “stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni” (così recita il preambolo).
Tali obiettivi fondamentali sono connessi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché all'esistenza di una tutela sociale adeguata dei lavoratori.
Alla luce di tali obiettivi, peraltro, la clausola 4 dell'accordo quadro, trattandosi di principio di diritto sociale dell'Unione, non può essere interpretato in modo restrittivo (v., la giurisprudenza della
5 C.g.u.e. a partire dal 13 settembre 2007, causa C-307/05, , Racc. pag. I-7109, Persona_1
CP_ punto 38, e Impact, cit., punto 114; nonché causa C- 395/08 e 396/08 (Alitalia):
“Un'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro che escludesse dalla nozione di «condizioni d'impiego», ai sensi della stessa clausola, le condizioni economiche, quali quelle relative alle retribuzioni e alle pensioni, equivarrebbe a una riduzione, in spregio all'obiettivo assegnato alla detta clausola, dell'ambito della tutela accordata ai lavoratori interessati contro le discriminazioni, introducendo una distinzione, basata sulla natura delle condizioni d'impiego, che il testo di tale clausola non suggerisce affatto”).
Nel caso di specie, è evidente, per come strutturato l'esonero di cui si discute, riproponendo quanto sopra dedotto in punto di individuazione dell'effettiva legittimazione passiva, che lo stesso incide su un aspetto sostanzialmente retributivo nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Il riconoscimento, difatti, di tale esonero costituisce, in sostanza, un incremento, di vocazione assistenziale, della retribuzione di cui gode la lavoratrice. Tale natura, peraltro, risulta anche evincibile dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio che ha introdotto l'esonero di cui si discute, laddove parla di “differenza di retribuzione”.
Una differente interpretazione che promuova la non disapplicazione della normativa interna sarebbe foriera di un risultato concreto (ovvero: esclusione del lavoratore dal beneficio unicamente sulla scorta del mero dato temporale relativo alla durata del contratto) che la direttiva mira quindi espressamente ad escludere.
Da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva e al divieto di discriminazioni, consegue la necessità di disapplicazione della normativa nella parte in cui esclude dalla percezione del beneficio i lavoratori a termine rispetto a quello assunti a tempo indeterminato.
Ciò premesso in punto di principi da applicare al caso di specie, sussistono gli ulteriori elementi per il riconoscimento dell'esonero (invero neppure contestati dalle resistenti), ovvero:
- La sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il convenuto per CP_1 il periodo in cui risulta vigente l'esonero ambito (v. stato matricolare del ed all. 1 CP_1 del ricorso);
- La piena sovrapponibilità, secondo anche l'id quod plerumque accidit, delle mansioni svolte rispetto ai docenti a tempo indeterminato (si veda, in proposito, quanto osservato in punto di supplenze su organico di fatto per il riconoscimento del bonus della carta del docente da Cass.,
n. 29961 del 2023);
6 - La condizione di madre di due figli, entrambi di età inferiore ai 10 anni (si veda all. 2 ricorso, ovvero lo stato di famiglia in cui risultano registrati nato il [...] e Persona_2
, nata il [...]. Persona_3
Il ricorso, dunque, merita accoglimento, con condanna del a riconoscere alla ricorrente CP_1 la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile come previsto dal comma 180 dell'art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato. CP_ Peraltro, la pretesa effettiva può essere già quantificata sulla scorta del calcolo fornito dall' nella propria memoria di costituzione, in cui risultano effettuati i calcoli aritmetici con applicazione della percentuale di esonero. La quantificazione pari ad €. 1.213,44 non risulta specificatamente contestata (anzi, l'avvocato ha dichiarato di aderire alla stessa in quanto matematicamente congruente) e, pertanto, ben può essere assunta alla base della decisione.
Di qui le raggiunte conclusioni, meglio specificate in dispositivo.
In punto di spese del giudizio, la relativa novità della questione (allo stato esaminata solo da alcune pronunce di primo grado) rende equa la compensazione nella misura della metà delle spese del giudizio. Le ulteriori spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione dell'istruzione della causa sulla scorta della documentazione fornita dalle parti costituite con gli atti introduttivi (per cui non può dirsi autonomamente liquidabile la fase dell'istruttoria). Le spese vanno poste in favore dell'avv. Naso, che si è dichiarato antistatario in ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, CP_ 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di
2) accerta il diritto di a fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180 Parte_1
e 181, della L. n. 213/2023 del 30.12.2023 e, per l'effetto, condanna il a riconoscere alla CP_1 ricorrente la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile come previsto dal comma 180 dell'art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato (e quantificato in atti in €. 1.213,44);
7 3) condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente nella misura della metà, spese (da porsi in favore del difensore avv. Naso, dichiaratosi antistatario), che liquida per l'intero in €. 1.474,00 (quota parte, pertanto, in €. 737,00), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, nonché rimborso del contributo unificato;
compensa le ulteriori spese tra le parti.
Così deciso in Prato, il 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
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