Art. 3. 1. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'apposizione del bollo sulle schede e terminano alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo che gli elettori hanno votato, procede, per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni; quindi, da' inizio alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, secondo le modalita' ed i termini previsti dagli articoli 16 e 36, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni.
3. Lo scrutinio delle schede votate per il referendum viene effettuato di seguito allo scrutinio per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 67 del citato D.P.R. n. 361/1957 , e successive modificazioni, e' il seguente:
" Art. 67 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, legge 6 febbraio 1948, n. 29 , art. 26, comma 8, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 28 , ultimo comma).- Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 65, il presidente, sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restitutita o ne abbiano consegnata una terza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale".
- Il testo vigente dell' art. 16 della legge n. 18/1979 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 16. - Compiute le operazioni previste dall' art. 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 16 del giorno successivo.
Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'apposizione del bollo sulle schede, a norma dell' art. 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.
Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all' art. 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni; quindi da' immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio".
- Il testo vigente dell'undicesimo comma dell'art. 36 della citata legge n. 18/1979 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all' art. 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente nell'ora che sara' stabilita con decreto del Ministro dell'interno, in relazione all'attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 9 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150 (31), prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale".
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo che gli elettori hanno votato, procede, per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni; quindi, da' inizio alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, secondo le modalita' ed i termini previsti dagli articoli 16 e 36, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni.
3. Lo scrutinio delle schede votate per il referendum viene effettuato di seguito allo scrutinio per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 67 del citato D.P.R. n. 361/1957 , e successive modificazioni, e' il seguente:
" Art. 67 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, legge 6 febbraio 1948, n. 29 , art. 26, comma 8, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 28 , ultimo comma).- Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 65, il presidente, sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restitutita o ne abbiano consegnata una terza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale".
- Il testo vigente dell' art. 16 della legge n. 18/1979 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 16. - Compiute le operazioni previste dall' art. 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 16 del giorno successivo.
Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'apposizione del bollo sulle schede, a norma dell' art. 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.
Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all' art. 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni; quindi da' immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio".
- Il testo vigente dell'undicesimo comma dell'art. 36 della citata legge n. 18/1979 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all' art. 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente nell'ora che sara' stabilita con decreto del Ministro dell'interno, in relazione all'attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 9 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150 (31), prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale".