TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di NO, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., nella causa iscritta al n.757/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
- , C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dagli avv.ti Pasquale Francia e Robertino Marsicano, presso il cui Studio professionale elettivamente domicilia, in Agropoli (SA) alla via Amendola n. 3;
ATTORE
E
- PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Vanacore Vincenzo, in virtù della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in NO, largo Pioppi n. 1, Pal. Sant'Anna;
CONVENUTA
E
- -, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall' avv. Ciro Bisogno come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore in NO, alla Via Degli Orti, 28;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 9 gennaio 2025
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Provincia Parte_1
di NO esponendo che il giorno 08.08.10, mentre percorreva la S.P. 184 che dalla località S.
Francesco di Agropoli conduce alla Baia di Trentova, a bordo del ciclomotore Piaggio Free tg
X3M4YR, cadeva in terra a causa di una buca ivi esistente.
Riferiva, in particolare:
- che tale insidia non era visibile né segnalata;
- che, a seguito del sinistro, si recava presso l'ospedale di Agropoli ove gli veniva diagnosticata una “contusione reg. frontale con f.l.c., contusioni escoriate multiple per il corpo”, con apposizione di n. 12 punti di sutura e prognosi di 10 giorni;
- che, in data 07.08.15, provvedeva a costituire in mora l' Controparte_2
per il risarcimento delle lesioni fisiche subite a seguito del predetto sinistro;
- che, con successiva lettera di messa in mora rimasta priva di riscontro, invitava vanamente la
Provincia alla stipula della negoziazione assistita.
1.2. Riferiva che sul medesimo sinistro era già stato incardinato dal proprietario del ciclomotore, sig. procedimento civile iscritto al n. R.G. 607/2012 presso l'Ufficio del CP_3
Giudice di Pace di Agropoli, volto al solo risarcimento del danno a cose;
processo definito con sentenza n. 423/14 di condanna dei convenuti, Provincia di NO e Controparte_4 in solido tra loro, al pagamento della somma di € 350,00 in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese legali.
1.3. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della , Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in ordine alle lesioni subite e descritte in narrativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento quantificato in complessivi € 14.021,81 come risultanti dal calcolo incluso nel capo contrassegnato sub lettera (f) del presente atto, il tutto comprensivo
del danno morale, nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o
maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. - Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/14 da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la Provincia di NO che, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la compagnia in virtù del contratto CP_1
di assicurazione n. ILI0000729 avente ad oggetto proprio la garanzia dalla responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi nello svolgimento delle funzioni amministrative.
2 2.1. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea stante la sentenza, oramai passata in giudicato, emessa in separato giudizio con la quale la Provincia di
NO (convenuta) ed il (chiamato in causa) erano stati condannati, in Controparte_4
solido, al risarcimento dei danni materiali subiti da proprietario del motociclo CP_3 con conducente , per fatto identico e comune all'odierno giudizio. Parte_1
Sul punto deduceva, difatti, che era stata accertata la propria responsabilità in via solidale con il per il sinistro oggetto di causa in quanto, come da sopralluogo del Servizio Controparte_4
Manutenzione Strade, per la SP 184 Agropoli – Trentova, risultava avviata la declassificazione della stessa a strada comunale.
2.2. Nel merito, evidenziava l'assenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'ente ex art. 2043 e 2051 c.c., ed in ogni caso, che il sinistro oggetto di causa era imputabile alla condotta negligente e colposa del danneggiato, il quale procedeva senza prestare alcuna attenzione;
contestava, infine, il quantum risarcitorio.
2.3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., Voglia l'Ill.mo Tribunale di NO, disporre con decreto lo spostamento della prima udienza e autorizzare la citazione della terza chiamata
[...]
, in persona legale rappresentante p.t., nel rispetto dei Controparte_1 termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. In via preliminare, accolta la richiesta preliminare di chiamata in causa della , in persona Controparte_1
legale rappresentante p.t., con sede alla piazza Vetra n. 17, 20123 Milano, accertare
l'inadempimento contrattuale di quest'ultima, ai sensi della polizza di cui sopra e conseguentemente, in caso di malaugurato accoglimento, anche parziale, della pretesa attorea nei confronti di questo Ente, dichiarare la stessa Società tenuta al pagamento, o comunque
condannata a rivalere la Provincia di NO, di quanto dovesse essere giudizialmente accertato in favore dell'attore, lasciando indenne l'Ente da ogni e qualsiasi pretesa. Nel merito, per
l'integrale rigetto della domanda così come proposta perché inammissibile, improponibile,
infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata;
in via subordinata, andrà comunque riconosciuto il concorso di colpa del conducente nella produzione dell'evento, se provato. Vinte, comunque, le spese e competenze di giudizio”.
3. Con ordinanza del 06/05/2020 il Giudice istruttore differiva la causa al 09/12/2020 per consentire la chiamata in causa della terza compagnia di assicurazione.
4. A seguito della chiamata in causa, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data
04/12/2020, si costituiva la la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità Controparte_1
3 dell'atto di citazione per violazione degli art. 163 e 164 c.p.c. nonché la prescrizione del sinistro nei confronti della chiamata in causa.
Deduceva, sul punto, che parte attrice aveva interrotto la prescrizione solo nei confronti della
Provincia di NO e non anche nei confronti della soc. . CP_1
Nel merito contestava la dinamica del sinistro così come riportata nell'atto di citazione, riteneva non configurabile la responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c. atteso che il sinistro per cui è causa era ascrivibile esclusivamente al caso fortuito.
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa per le motivazioni suesposte ed argomentate;
Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo di lite per le ragioni formulate in narrativa;
nel merito ed in via via principale: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, rigettare integralmente la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;
in
via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Questo Giudicante accerti la responsabilità dell'Ente convenuto, condannare quest'ultimo al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dell'odierno giudizio e diretta attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
5. Ammesse ed espletate le prove orali, acquisita documentazione prodotta dalle parti, disposta
CTU medico-legale, all'udienza del 9.01.2025, sostituita mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.
***
1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per asserita indeterminatezza del suo oggetto, come prospettata dalla terza chiamata.
La domanda, infatti, non deve necessariamente includere le ragioni giuridiche addotte a fondamento della stessa, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta: onde dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, l'omissione degli elementi di fatto deve essere tale da non consentire l'individuazione dell'oggetto sostanziale della domanda, in modo tale da lasciare una assoluta incertezza circa l'azione fatta valere (Cass. n.7137/2002).
1.1. Nella specie, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” che la “causa petendi”, stante l'esaustiva descrizione del sinistro, della dinamica, delle conseguenze lesive, con la quantificazione del risarcimento richiesto.
4 Parimenti, l'attore inquadra chiaramente l'azione come da responsabilità da cosa in custodia, facendo espresso riferimento al dovere, gravante sull'Ente territoriale provinciale, di controllo e manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro in modo tale da evitare situazioni di pericolo occulto
Non emerge, in definitiva, alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della
“editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., avendo del resto le controparti approntato idonea difesa.
1.2. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dall'attore, sollevata dalla terza chiamata, in quanto inammissibile poiché tardiva.
E' certamente consentito all'assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato.
Tale eccezione, se fondata, avrebbe difatti effetti estintivi del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato (Cass. ord. 17420 del 2019).
Tuttavia, la prescrizione è un'eccezione “in senso stretto”, quindi sottoposta al termine decadenziale di cui artt. 166 e 167 c.p.c.: può essere cioè utilmente proposta solo nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
Dunque, l'eccezione in questione, per considerarsi validamente proposta, va sollevata con la comparsa di costituzione depositata tempestivamente ovvero – secondo la normativa ratione temporis applicabile - almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata a seguito della chiamata in causa;
nella specie l'udienza era stata fissata al 09/12/2020, mentre la terza chiamata si è costituita il 04/12/2020, quindi tardivamente.
2. Venendo al merito, deve essere, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dalla Provincia di NO per mancata evocazione in giudizio del già condannato in via solidale nel separato giudizio instaurato dal Controparte_4
proprietario del veicolo per i danni materiali.
2.1. E' circostanza pacifica che il sinistro si sia verificato lungo una strada provinciale, ossia la
S.P. 184 che dalla località S. Francesco di Agropoli (SA) conduce alla Baia di Trentova.
Si rimanda, sul punto, allo “stradario provinciale” prodotto da parte attrice in allegato n.7 alla citazione e non contestato.
2.2. La circostanza per cui nell'anno 2006 è iniziato un processo di declassamento della SS184
è dato rilevante ma non dirimente ove si consideri che non è dato desumere che tale inizio di procedimento sia stato portato a termine con l'effettivo declassamento e passaggio di competenze
5 (e responsabilità) in favore ed a carico del per il principio di vicinanza della Controparte_4
prova era certamente onere della Provincia di NO fornire eventuale riscontro sul punto.
2.3. La provincia di NO invoca, in ogni caso, la corresponsabilità solidale del CP_4
come già accertata in separato processo, instaurato dal proprietario del motoveicolo
[...]
incidentato per i danni materiali.
L'eccezione va disattesa.
Secondo i principi generali vigenti per le obbligazioni solidali, il creditore può anche scegliere di rivolgersi ad uno solo dei debitori in solido per richiedere l'adempimento dell'intera prestazione.
Vigente la solidarietà cd. passiva, nulla vieta al creditore di poter agire anche solo nei confronti di uno dei condebitori;
sarà poi onere eventualmente del condebitore solidale agire a sua volta nei confronti dell'altro condebitore per ottenere il pagamento della sua parte.
3. Venendo al merito, la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. ritiene che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia abbia carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità
d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cft. ex multis, Cass.n. 11016/2011).
3.1. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso solo allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento
(c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale,
e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
3.2. Applicando i suesposti principi al caso di specie, la domanda risulta fondata e, pertanto, andrà accolta per quanto di ragione.
3.3. L'istruttoria documentale e orale espletata ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
6 Può ritenersi accertato che, in data 08.08.2010, il sig. a bordo del motociclo tg Parte_1
X3M4YR percorreva la SP 184 che dalla località S. Francesco di Agropoli (SA) conduce alla
Baia di Trentova, allorquando, a causa di una buca presente sul manto stradale, cadeva rovinosamente a terra.
Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da indifferente, Testimone_1
sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
Il predetto teste ha confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di una buca sul luogo del sinistro difficilmente visibile per l'ora tarda.
Ha così descritto la dinamica: “Sono passati circa 11 anni ed io ero presente, era agosto di notte, verso l'1-1.30, ricordo che stavamo andando dalla piazza di Agropoli verso un locale che si trova nella zona di Trentova. Ricordo che eravamo due motorini, il primo guidato da e Parte_1
l'altro da me con dietro un terzo trasportato . Ricordo che eravamo quasi Parte_2
arrivati a Trentova quando che percorreva la carreggiata mantenendo la destra, Parte_1
ad un certo punto, cadeva di lato. Ci siamo avvicinati e abbiamo visto la buca. Ricordo che quando siamo partiti dalla piazza indossava il casco ma non ricordo se al momento della caduta lo avesse. L'attore cadeva in terra battendo la testa mentre lo scooter era rimasto nel luogo della caduta. Ricordo che al momento in cui l'abbiamo soccorso non ha riferito nulla anche perché appariva confuso e aveva sangue sulla tempia. Nell'immediatezza visto quanto accaduto l'ho fatto salire sul motorino e l'ho portato in ospedale. La zona non era illuminata. Ho visto mentre viaggiavo cadere in quanto la mia visuale era libera ed ero a distanza tale da poter vedere Pt_1
il ciclomotore che mi precedeva. La strada non era trafficata né vi erano veicoli che sopraggiungevano al momento del sinistro. Mi sembra che il sinistro si sia verificato in curva ma non so essere preciso anche considerato il tempo trascorso”.
Il teste ha confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione, precisando la presenza di una buca non visibile ove si è verificato il sinistro e la circostanza che essendosi verificato di notte non vi era una buona visuale.
Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica, prodotta dalla terza chiamata,
si evince la presenza di una buca non facilmente visibile certamente insidiosa in quanto di piccole dimensioni, facilmente confondibile con il resto del manto stradale, posta a ridosso di una curva lungo la SP 184.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e l'ora in cui si verificava il sinistro (ore 1/ 1,30) circa non consentivano una piena visibilità della strada al sig. . Parte_1
7 Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attore a conferma delle lesioni subite proprio a seguito della caduta in termini di nesso causale.
4. Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro e la Provincia di
NO, trattandosi di tratto percorribile legato da una evidente e comunque dimostrata situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di una buca lasciata priva di riparazione e non specificamente segnalata nella sua pericolosità nell'imminenza di una curva;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento/buca, in sostanza, l'attore non sarebbe caduto).
5. La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -
trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e,
dunque, per caso fortuito).
Prova mancante nel caso di specie potendo – anzi - ritenersi acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è CP_5
rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale;
dall'altro che a maggior ragione, trattandosi pacificamente di un tratto di strada di frequente utilizzazione, l'Ente avrebbe dovuto apprestare idonea manutenzione, per garantire i caratteri della transitabilità senza insidie.
6. Ciò posto, sussiste il concorso di colpa dell'infortunato, invocato sia dal convenuto che dalla terza chiamata.
6.1. Il Tribunale ritiene di uniformarsi all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2051 c.c., resa dalla Corte di Cassazione, che tiene conto anche del comportamento del danneggiato alla luce del principio di autoresponsabilità (art.2 cost.). Così, la condotta del
8 danneggiato, nel rapporto con la cosa, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale che essa ha assunto sull'evento dannoso.
Non si pone, perciò, in modo contrario o incoerente con la natura oggettiva della responsabilità e la mutua connotazione del caso fortuito, integrato dalla condotta colposa del danneggiato, il principio di diritto reiteratamente affermato in sede di merito e di legittimità, secondo cui:
“Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura
oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei
danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost),
che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile”
(Cass. n.41749/2021; Cass. n.34883/2021).
6.2. La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso.
6.3. In particolare, si richiama la documentazione fotografica allegata agli atti dalla terza chiamata
, dalla quale è ben visibile il punto ove si trovava la buca - ovvero in prossimità Controparte_1
di una curva - ed un cartello stradale indicatore della velocità massima a 30 km orari.
Il sig. ben avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria attenzione ed andatura alle Pt_1
particolari condizioni di stato della strada: sia perché si accingeva ad effettuare una curva, sia in considerazione delle condizioni di luce precaria, in ragione del limite di velocità segnalato.
7. Alla luce di tali evidenze probatorie, di cui si è dato conto, si stima un contributo causale del
30% che resta a carico di parte attrice: la condotta della Provincia è stata negligente, non avendo posto in essere le attività adeguate alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e arrecasse danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa;
il sig. non adeguandosi alle condizioni del tratto stradale e di scarsa visibilità, peraltro in Pt_1
9 prossimità di una curva e con un limite di velocità segnalato estremamente basso, ha certamente contribuito alla verificazione del sinistro.
8. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno patrimoniale connesso all'esborso per spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott.
[...]
- con motivazione sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 593,60. Per_1
9. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una “Postumi di ferita l.c. regione frontale destra suturata” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 3 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 13 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%
Sono residuati postumi anatomo-funzionali che condizionano un esclusivo danno biologico del
6% (sei punti percentuali).
9.1. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto e provato di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di una buca presente sul manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis cft. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale, complessivamente sofferto, può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (25 anni) avremo:
10 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 25 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 13
Danno non patrimoniale risarcibile € 10.115,00
Invalidità temporanea totale € 345,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 747,50
Totale danno biologico temporaneo € 1.092,50
Totale generale: € 11.207,50
Non risultano provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Il CTU ha del resto precisato che, in considerazione del tempo trascorso dall'epoca del sinistro, le lesioni di cui trattasi possono considerarsi sicuramente stabilizzate e che la quantificazione del danno biologico contempla anche i riflessi dei suddetti postumi funzionali sulla capacità lavorativa specifica dell'infortunato.
9.2. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro
11.801,00 (11.207,50 + 593,60).
10. Tenuto conto del concorso di colpa al 30%, a carico dell'attore, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di euro 8.260,70 (11.801- 3540,30), oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
11. Deve essere esaminata, a questo punto, la domanda di manleva spiegata dalla Provincia di
NO nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
La stessa è fondata non essendo contestato il rapporto contrattuale assicurativo intercorso tra la convenuta e la terza chiamata. Si rimanda alla documentazione prodotta dalla convenuta in allegato n. 4 alla comparsa, da cui si evince che la Provincia di NO, nel periodo relativo al sinistro de quo, era garantita dalla responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi nello svolgimento delle funzioni amministrative di propria competenza da contratto di assicurazione n.
ILI0000729 stipulato con la società Controparte_1
11 12. Sulla scorta di quanto precede deve disporsi la condanna della Controparte_1
Generale talia, a tenere indenne la Provincia di NO da quanto questo è
[...] CP_1
o sarà chiamato a corrispondere a per il danno allo stesso cagionato, ivi incluse le Parte_1
spese di lite.
13. Non resta che disciplinare le spese di lite.
13.1. Nel rapporto tra l'attore e la Provincia di NO esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri tra minimi e medi, applicando il D.M. 55
del 2014, tenuto conto del valore della causa (sulla base del quantum di accoglimento della domanda attorea) e delle attività espletate.
13.2. Le spese di CTU già liquidate in corso di causa con separato decreto, inerendo all'accertamento del danno conseguenza, debbono essere poste definitivamente a carico della
Provincia di NO.
13.3 Le spese di lite tra la Provincia di NO e la terza chiamata possono compensarsi non avendo l'assicurazione contestato il rapporto contrattuale bensì eccepito – anche nell'interesse dell'assicurata – la prescrizione del diritto dell'attore.
14. Va disposta, infine, la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori di parte attrice,
dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
ll Tribunale di NO, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio n. 757/2020, R.G. ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accerta la responsabilità del sinistro in capo alla Provincia di NO, con un concorso di colpa dell'attore pari al 30%;
2. per l'effetto, condanna la Provincia di NO, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di della somma di € 8.260,70, oltre interessi legali su tale somma, devalutata Parte_1
al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
3. condanna la Provincia di NO, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di , che si liquidano in euro 264,00 per spese vive ed euro Parte_1
3.000,00 per competenze professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del
15%; pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in
12 corso di causa, a carico della Provincia di NO;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. Pasquale Francia e dell'avv. Robertino Marsicano, dichiaratisi antistatari;
4. condanna la per l'Italia - in persona del legale Controparte_1
rapp. p.t., a tenere indenne la Provincia di NO da quanto dalla medesima dovuto e pagato in favore di , anche a titolo di spese legali, in ragione della presente sentenza;
Parte_1
5. compensa le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata.
Così deciso in NO, in data 30.04.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di NO, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., nella causa iscritta al n.757/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
- , C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dagli avv.ti Pasquale Francia e Robertino Marsicano, presso il cui Studio professionale elettivamente domicilia, in Agropoli (SA) alla via Amendola n. 3;
ATTORE
E
- PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Vanacore Vincenzo, in virtù della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in NO, largo Pioppi n. 1, Pal. Sant'Anna;
CONVENUTA
E
- -, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall' avv. Ciro Bisogno come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore in NO, alla Via Degli Orti, 28;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 9 gennaio 2025
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Provincia Parte_1
di NO esponendo che il giorno 08.08.10, mentre percorreva la S.P. 184 che dalla località S.
Francesco di Agropoli conduce alla Baia di Trentova, a bordo del ciclomotore Piaggio Free tg
X3M4YR, cadeva in terra a causa di una buca ivi esistente.
Riferiva, in particolare:
- che tale insidia non era visibile né segnalata;
- che, a seguito del sinistro, si recava presso l'ospedale di Agropoli ove gli veniva diagnosticata una “contusione reg. frontale con f.l.c., contusioni escoriate multiple per il corpo”, con apposizione di n. 12 punti di sutura e prognosi di 10 giorni;
- che, in data 07.08.15, provvedeva a costituire in mora l' Controparte_2
per il risarcimento delle lesioni fisiche subite a seguito del predetto sinistro;
- che, con successiva lettera di messa in mora rimasta priva di riscontro, invitava vanamente la
Provincia alla stipula della negoziazione assistita.
1.2. Riferiva che sul medesimo sinistro era già stato incardinato dal proprietario del ciclomotore, sig. procedimento civile iscritto al n. R.G. 607/2012 presso l'Ufficio del CP_3
Giudice di Pace di Agropoli, volto al solo risarcimento del danno a cose;
processo definito con sentenza n. 423/14 di condanna dei convenuti, Provincia di NO e Controparte_4 in solido tra loro, al pagamento della somma di € 350,00 in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese legali.
1.3. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della , Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in ordine alle lesioni subite e descritte in narrativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento quantificato in complessivi € 14.021,81 come risultanti dal calcolo incluso nel capo contrassegnato sub lettera (f) del presente atto, il tutto comprensivo
del danno morale, nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o
maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. - Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/14 da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la Provincia di NO che, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la compagnia in virtù del contratto CP_1
di assicurazione n. ILI0000729 avente ad oggetto proprio la garanzia dalla responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi nello svolgimento delle funzioni amministrative.
2 2.1. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea stante la sentenza, oramai passata in giudicato, emessa in separato giudizio con la quale la Provincia di
NO (convenuta) ed il (chiamato in causa) erano stati condannati, in Controparte_4
solido, al risarcimento dei danni materiali subiti da proprietario del motociclo CP_3 con conducente , per fatto identico e comune all'odierno giudizio. Parte_1
Sul punto deduceva, difatti, che era stata accertata la propria responsabilità in via solidale con il per il sinistro oggetto di causa in quanto, come da sopralluogo del Servizio Controparte_4
Manutenzione Strade, per la SP 184 Agropoli – Trentova, risultava avviata la declassificazione della stessa a strada comunale.
2.2. Nel merito, evidenziava l'assenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'ente ex art. 2043 e 2051 c.c., ed in ogni caso, che il sinistro oggetto di causa era imputabile alla condotta negligente e colposa del danneggiato, il quale procedeva senza prestare alcuna attenzione;
contestava, infine, il quantum risarcitorio.
2.3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., Voglia l'Ill.mo Tribunale di NO, disporre con decreto lo spostamento della prima udienza e autorizzare la citazione della terza chiamata
[...]
, in persona legale rappresentante p.t., nel rispetto dei Controparte_1 termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. In via preliminare, accolta la richiesta preliminare di chiamata in causa della , in persona Controparte_1
legale rappresentante p.t., con sede alla piazza Vetra n. 17, 20123 Milano, accertare
l'inadempimento contrattuale di quest'ultima, ai sensi della polizza di cui sopra e conseguentemente, in caso di malaugurato accoglimento, anche parziale, della pretesa attorea nei confronti di questo Ente, dichiarare la stessa Società tenuta al pagamento, o comunque
condannata a rivalere la Provincia di NO, di quanto dovesse essere giudizialmente accertato in favore dell'attore, lasciando indenne l'Ente da ogni e qualsiasi pretesa. Nel merito, per
l'integrale rigetto della domanda così come proposta perché inammissibile, improponibile,
infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata;
in via subordinata, andrà comunque riconosciuto il concorso di colpa del conducente nella produzione dell'evento, se provato. Vinte, comunque, le spese e competenze di giudizio”.
3. Con ordinanza del 06/05/2020 il Giudice istruttore differiva la causa al 09/12/2020 per consentire la chiamata in causa della terza compagnia di assicurazione.
4. A seguito della chiamata in causa, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data
04/12/2020, si costituiva la la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità Controparte_1
3 dell'atto di citazione per violazione degli art. 163 e 164 c.p.c. nonché la prescrizione del sinistro nei confronti della chiamata in causa.
Deduceva, sul punto, che parte attrice aveva interrotto la prescrizione solo nei confronti della
Provincia di NO e non anche nei confronti della soc. . CP_1
Nel merito contestava la dinamica del sinistro così come riportata nell'atto di citazione, riteneva non configurabile la responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c. atteso che il sinistro per cui è causa era ascrivibile esclusivamente al caso fortuito.
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa per le motivazioni suesposte ed argomentate;
Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo di lite per le ragioni formulate in narrativa;
nel merito ed in via via principale: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, rigettare integralmente la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;
in
via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Questo Giudicante accerti la responsabilità dell'Ente convenuto, condannare quest'ultimo al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dell'odierno giudizio e diretta attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
5. Ammesse ed espletate le prove orali, acquisita documentazione prodotta dalle parti, disposta
CTU medico-legale, all'udienza del 9.01.2025, sostituita mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.
***
1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per asserita indeterminatezza del suo oggetto, come prospettata dalla terza chiamata.
La domanda, infatti, non deve necessariamente includere le ragioni giuridiche addotte a fondamento della stessa, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta: onde dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, l'omissione degli elementi di fatto deve essere tale da non consentire l'individuazione dell'oggetto sostanziale della domanda, in modo tale da lasciare una assoluta incertezza circa l'azione fatta valere (Cass. n.7137/2002).
1.1. Nella specie, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” che la “causa petendi”, stante l'esaustiva descrizione del sinistro, della dinamica, delle conseguenze lesive, con la quantificazione del risarcimento richiesto.
4 Parimenti, l'attore inquadra chiaramente l'azione come da responsabilità da cosa in custodia, facendo espresso riferimento al dovere, gravante sull'Ente territoriale provinciale, di controllo e manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro in modo tale da evitare situazioni di pericolo occulto
Non emerge, in definitiva, alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della
“editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., avendo del resto le controparti approntato idonea difesa.
1.2. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dall'attore, sollevata dalla terza chiamata, in quanto inammissibile poiché tardiva.
E' certamente consentito all'assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato.
Tale eccezione, se fondata, avrebbe difatti effetti estintivi del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato (Cass. ord. 17420 del 2019).
Tuttavia, la prescrizione è un'eccezione “in senso stretto”, quindi sottoposta al termine decadenziale di cui artt. 166 e 167 c.p.c.: può essere cioè utilmente proposta solo nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
Dunque, l'eccezione in questione, per considerarsi validamente proposta, va sollevata con la comparsa di costituzione depositata tempestivamente ovvero – secondo la normativa ratione temporis applicabile - almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata a seguito della chiamata in causa;
nella specie l'udienza era stata fissata al 09/12/2020, mentre la terza chiamata si è costituita il 04/12/2020, quindi tardivamente.
2. Venendo al merito, deve essere, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dalla Provincia di NO per mancata evocazione in giudizio del già condannato in via solidale nel separato giudizio instaurato dal Controparte_4
proprietario del veicolo per i danni materiali.
2.1. E' circostanza pacifica che il sinistro si sia verificato lungo una strada provinciale, ossia la
S.P. 184 che dalla località S. Francesco di Agropoli (SA) conduce alla Baia di Trentova.
Si rimanda, sul punto, allo “stradario provinciale” prodotto da parte attrice in allegato n.7 alla citazione e non contestato.
2.2. La circostanza per cui nell'anno 2006 è iniziato un processo di declassamento della SS184
è dato rilevante ma non dirimente ove si consideri che non è dato desumere che tale inizio di procedimento sia stato portato a termine con l'effettivo declassamento e passaggio di competenze
5 (e responsabilità) in favore ed a carico del per il principio di vicinanza della Controparte_4
prova era certamente onere della Provincia di NO fornire eventuale riscontro sul punto.
2.3. La provincia di NO invoca, in ogni caso, la corresponsabilità solidale del CP_4
come già accertata in separato processo, instaurato dal proprietario del motoveicolo
[...]
incidentato per i danni materiali.
L'eccezione va disattesa.
Secondo i principi generali vigenti per le obbligazioni solidali, il creditore può anche scegliere di rivolgersi ad uno solo dei debitori in solido per richiedere l'adempimento dell'intera prestazione.
Vigente la solidarietà cd. passiva, nulla vieta al creditore di poter agire anche solo nei confronti di uno dei condebitori;
sarà poi onere eventualmente del condebitore solidale agire a sua volta nei confronti dell'altro condebitore per ottenere il pagamento della sua parte.
3. Venendo al merito, la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. ritiene che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia abbia carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità
d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cft. ex multis, Cass.n. 11016/2011).
3.1. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso solo allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento
(c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale,
e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
3.2. Applicando i suesposti principi al caso di specie, la domanda risulta fondata e, pertanto, andrà accolta per quanto di ragione.
3.3. L'istruttoria documentale e orale espletata ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
6 Può ritenersi accertato che, in data 08.08.2010, il sig. a bordo del motociclo tg Parte_1
X3M4YR percorreva la SP 184 che dalla località S. Francesco di Agropoli (SA) conduce alla
Baia di Trentova, allorquando, a causa di una buca presente sul manto stradale, cadeva rovinosamente a terra.
Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da indifferente, Testimone_1
sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
Il predetto teste ha confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di una buca sul luogo del sinistro difficilmente visibile per l'ora tarda.
Ha così descritto la dinamica: “Sono passati circa 11 anni ed io ero presente, era agosto di notte, verso l'1-1.30, ricordo che stavamo andando dalla piazza di Agropoli verso un locale che si trova nella zona di Trentova. Ricordo che eravamo due motorini, il primo guidato da e Parte_1
l'altro da me con dietro un terzo trasportato . Ricordo che eravamo quasi Parte_2
arrivati a Trentova quando che percorreva la carreggiata mantenendo la destra, Parte_1
ad un certo punto, cadeva di lato. Ci siamo avvicinati e abbiamo visto la buca. Ricordo che quando siamo partiti dalla piazza indossava il casco ma non ricordo se al momento della caduta lo avesse. L'attore cadeva in terra battendo la testa mentre lo scooter era rimasto nel luogo della caduta. Ricordo che al momento in cui l'abbiamo soccorso non ha riferito nulla anche perché appariva confuso e aveva sangue sulla tempia. Nell'immediatezza visto quanto accaduto l'ho fatto salire sul motorino e l'ho portato in ospedale. La zona non era illuminata. Ho visto mentre viaggiavo cadere in quanto la mia visuale era libera ed ero a distanza tale da poter vedere Pt_1
il ciclomotore che mi precedeva. La strada non era trafficata né vi erano veicoli che sopraggiungevano al momento del sinistro. Mi sembra che il sinistro si sia verificato in curva ma non so essere preciso anche considerato il tempo trascorso”.
Il teste ha confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione, precisando la presenza di una buca non visibile ove si è verificato il sinistro e la circostanza che essendosi verificato di notte non vi era una buona visuale.
Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica, prodotta dalla terza chiamata,
si evince la presenza di una buca non facilmente visibile certamente insidiosa in quanto di piccole dimensioni, facilmente confondibile con il resto del manto stradale, posta a ridosso di una curva lungo la SP 184.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e l'ora in cui si verificava il sinistro (ore 1/ 1,30) circa non consentivano una piena visibilità della strada al sig. . Parte_1
7 Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attore a conferma delle lesioni subite proprio a seguito della caduta in termini di nesso causale.
4. Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro e la Provincia di
NO, trattandosi di tratto percorribile legato da una evidente e comunque dimostrata situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di una buca lasciata priva di riparazione e non specificamente segnalata nella sua pericolosità nell'imminenza di una curva;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento/buca, in sostanza, l'attore non sarebbe caduto).
5. La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -
trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e,
dunque, per caso fortuito).
Prova mancante nel caso di specie potendo – anzi - ritenersi acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è CP_5
rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale;
dall'altro che a maggior ragione, trattandosi pacificamente di un tratto di strada di frequente utilizzazione, l'Ente avrebbe dovuto apprestare idonea manutenzione, per garantire i caratteri della transitabilità senza insidie.
6. Ciò posto, sussiste il concorso di colpa dell'infortunato, invocato sia dal convenuto che dalla terza chiamata.
6.1. Il Tribunale ritiene di uniformarsi all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2051 c.c., resa dalla Corte di Cassazione, che tiene conto anche del comportamento del danneggiato alla luce del principio di autoresponsabilità (art.2 cost.). Così, la condotta del
8 danneggiato, nel rapporto con la cosa, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale che essa ha assunto sull'evento dannoso.
Non si pone, perciò, in modo contrario o incoerente con la natura oggettiva della responsabilità e la mutua connotazione del caso fortuito, integrato dalla condotta colposa del danneggiato, il principio di diritto reiteratamente affermato in sede di merito e di legittimità, secondo cui:
“Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura
oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei
danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost),
che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile”
(Cass. n.41749/2021; Cass. n.34883/2021).
6.2. La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso.
6.3. In particolare, si richiama la documentazione fotografica allegata agli atti dalla terza chiamata
, dalla quale è ben visibile il punto ove si trovava la buca - ovvero in prossimità Controparte_1
di una curva - ed un cartello stradale indicatore della velocità massima a 30 km orari.
Il sig. ben avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria attenzione ed andatura alle Pt_1
particolari condizioni di stato della strada: sia perché si accingeva ad effettuare una curva, sia in considerazione delle condizioni di luce precaria, in ragione del limite di velocità segnalato.
7. Alla luce di tali evidenze probatorie, di cui si è dato conto, si stima un contributo causale del
30% che resta a carico di parte attrice: la condotta della Provincia è stata negligente, non avendo posto in essere le attività adeguate alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e arrecasse danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa;
il sig. non adeguandosi alle condizioni del tratto stradale e di scarsa visibilità, peraltro in Pt_1
9 prossimità di una curva e con un limite di velocità segnalato estremamente basso, ha certamente contribuito alla verificazione del sinistro.
8. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno patrimoniale connesso all'esborso per spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott.
[...]
- con motivazione sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 593,60. Per_1
9. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una “Postumi di ferita l.c. regione frontale destra suturata” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 3 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 13 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%
Sono residuati postumi anatomo-funzionali che condizionano un esclusivo danno biologico del
6% (sei punti percentuali).
9.1. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto e provato di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di una buca presente sul manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis cft. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale, complessivamente sofferto, può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (25 anni) avremo:
10 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 25 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 13
Danno non patrimoniale risarcibile € 10.115,00
Invalidità temporanea totale € 345,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 747,50
Totale danno biologico temporaneo € 1.092,50
Totale generale: € 11.207,50
Non risultano provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Il CTU ha del resto precisato che, in considerazione del tempo trascorso dall'epoca del sinistro, le lesioni di cui trattasi possono considerarsi sicuramente stabilizzate e che la quantificazione del danno biologico contempla anche i riflessi dei suddetti postumi funzionali sulla capacità lavorativa specifica dell'infortunato.
9.2. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro
11.801,00 (11.207,50 + 593,60).
10. Tenuto conto del concorso di colpa al 30%, a carico dell'attore, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di euro 8.260,70 (11.801- 3540,30), oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
11. Deve essere esaminata, a questo punto, la domanda di manleva spiegata dalla Provincia di
NO nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
La stessa è fondata non essendo contestato il rapporto contrattuale assicurativo intercorso tra la convenuta e la terza chiamata. Si rimanda alla documentazione prodotta dalla convenuta in allegato n. 4 alla comparsa, da cui si evince che la Provincia di NO, nel periodo relativo al sinistro de quo, era garantita dalla responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi nello svolgimento delle funzioni amministrative di propria competenza da contratto di assicurazione n.
ILI0000729 stipulato con la società Controparte_1
11 12. Sulla scorta di quanto precede deve disporsi la condanna della Controparte_1
Generale talia, a tenere indenne la Provincia di NO da quanto questo è
[...] CP_1
o sarà chiamato a corrispondere a per il danno allo stesso cagionato, ivi incluse le Parte_1
spese di lite.
13. Non resta che disciplinare le spese di lite.
13.1. Nel rapporto tra l'attore e la Provincia di NO esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri tra minimi e medi, applicando il D.M. 55
del 2014, tenuto conto del valore della causa (sulla base del quantum di accoglimento della domanda attorea) e delle attività espletate.
13.2. Le spese di CTU già liquidate in corso di causa con separato decreto, inerendo all'accertamento del danno conseguenza, debbono essere poste definitivamente a carico della
Provincia di NO.
13.3 Le spese di lite tra la Provincia di NO e la terza chiamata possono compensarsi non avendo l'assicurazione contestato il rapporto contrattuale bensì eccepito – anche nell'interesse dell'assicurata – la prescrizione del diritto dell'attore.
14. Va disposta, infine, la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori di parte attrice,
dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
ll Tribunale di NO, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio n. 757/2020, R.G. ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accerta la responsabilità del sinistro in capo alla Provincia di NO, con un concorso di colpa dell'attore pari al 30%;
2. per l'effetto, condanna la Provincia di NO, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di della somma di € 8.260,70, oltre interessi legali su tale somma, devalutata Parte_1
al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
3. condanna la Provincia di NO, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di , che si liquidano in euro 264,00 per spese vive ed euro Parte_1
3.000,00 per competenze professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del
15%; pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in
12 corso di causa, a carico della Provincia di NO;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. Pasquale Francia e dell'avv. Robertino Marsicano, dichiaratisi antistatari;
4. condanna la per l'Italia - in persona del legale Controparte_1
rapp. p.t., a tenere indenne la Provincia di NO da quanto dalla medesima dovuto e pagato in favore di , anche a titolo di spese legali, in ragione della presente sentenza;
Parte_1
5. compensa le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata.
Così deciso in NO, in data 30.04.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
13