CASS
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2025, n. 30397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30397 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA MA - Presidente - Sent. n. sez. 1023/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 12/06/2025 SI CE R.G.N. 5571/2025 PP IE BI IC ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: ZI TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/01/2024 del TRIBUNALE di Savona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO CE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del 5 giugno 2025 dei difensori del ricorrente, Avv.ti Franca NN e LO TT, che hanno replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata. 1.ZI TA ricorre per l’annullamento della sentenza del 7 gennaio 2024 del Tribunale di Savona che lo ha condannato alla pena di 500 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. perché, quale socio accomandatario della società Torcal s.a.s., titolare di concessione demaniale marittima denominata “Bagni Marinella”, ancorché già sanzionato per analoghe condotte con decreto penale di condanna del 21 luglio 2023, aveva continuato ad Penale Sent. Sez. 3 Num. 30397 Anno 2025 Presidente: MA CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/06/2025 2 occupare, senza averne titolo, il “pennello di levante”, confinante con la propria concessione demaniale marittima, mediante la posa di ombrelloni e lettini da mare. Il fatto è contestato come accertato in Laigueglia il 18-22 agosto 2023. 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato non sussistendo (e non essendo stata esaminata) la arbitrarietà della condotta. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen. osservando che il decreto penale di condanna indicato nel capo di imputazione è stato tempestivamente opposto e non può costituire precedente per escludere la particolare tenuità del fatto e determinare l’entità della pena. È contraddittoria, inoltre, la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche preceduta dalla definizione della vicenda come “circoscritta e non lesiva del profilo ambientale”. 2.Con memoria del 5 giugno 2025, i difensori, Avv.ti Franca NN e LO TT, hanno replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1.Il ricorso è infondato. 2.Incontestata la materialità dell’occupazione, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che: 2.1.nell’ambito di normali controlli demaniali era stato accertato, nel luglio 2023, che il ricorrente aveva occupato l’intero “pennello” con ombrelloni, lettini, sedie e quant’altro utile per la balneazione;
2.2.il “pennello” è una lingua di rocce e sabbia che delimita l’insenatura di levante della spiaggia che rende possibile la conservazione dell’arenile e il progressivo ampliamento del sedime sabbioso;
2.3.per questo fatto nei confronti del ricorrente è stato emesso decreto penale di condanna del 21 luglio 2023; 2.4.il mese dopo, il 18 agosto 2023, la Capitaneria di Porto aveva nuovamente accertato la presenza di tre ombrelloni (e relativi basamenti) e sei lettini sul medesimo pannello in questione nonostante la precedente intimazione;
2.5.la nuova segnalazione di notizia di reato aveva determinato l’adozione di un sequestro (il 22 agosto 2023) e l’emissione di un nuovo decreto penale di condanna la cui opposizione aveva generato l’odierno processo;
3 2.6.la difesa aveva posto esclusivamente la questione della estensione della concessione demaniale che riguardava solo in minima parte il “pennello”, con conseguente insussistenza dell’occupazione contestata. 5.Tanto premesso, il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1.Non risulta che il Tribunale fosse stato investito della questione relativa alla sussistenza del dolo di occupazione. 5.2.È noto che, ai fini dell’integrazione, sul piano soggettivo, della contravvenzione di occupazione abusiva di spazio demaniale, è richiesta, in ragione della arbitrarietà che deve connotare la condotta, la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato (Sez. 3, n. 5168 del 21/12/2023, dep. 2024, Reale, Rv. 285943 - 01; Sez. 3, n. 37165 del 06/05/2014, Parisi, Rv. 260179 - 01; Sez. 3, n. 29915 del 13/07/2011, Amati, Rv. 250666 - 01; Sez. 3, n. 18822 del 3103/2011, Bianchi, Rv. 250010 - 01). 5.3.Nel caso di specie, la materiale sussistenza del reato è stata affermata dal Tribunale sulla base di considerazioni di fatto circa l’estensione della concessione demaniale e la estraneità alla stessa del “pennello” occupato che non sono oggetto di contestazione. Tali fatti costituiscono la proiezione esterna della consapevolezza del ricorrente di aver posto in essere la arbitraria occupazione di una porzione di suolo demaniale estranea alla sua concessione, né questi ha indicato, in sede di merito (tantomeno in questa sede), elementi a sostegno del contrario, della propria consapevolezza - cioè - di aver operato all’interno della propria concessione (o comunque dell’erroneo convincimento di non aver travalicato i limiti della stessa), tali da sollecitare una risposta motivazionale che oggi si afferma (infondatamente) assente. 6.Il secondo motivo è infondato. 6.1.La reiterazione della condotta può essere valutata ai fini della esclusione della particolare tenuità del fatto non rilevando che il precedente decreto penale fosse stato opposto (e non sia dunque irrevocabile) perché, a fronte della identità dell’oggetto della condotta materiale, è certo che la stessa non solo si è protratta dopo la segnalazione del mese di luglio 2023, nonostante l’intimazione impartita, ma è proseguita anche dopo la segnalazione del mese di agosto, tant’è vero che è stato necessario procedere al sequestro dell’area demaniale arbitrariamente occupata;
ne deriva che il bene protetto dalla norma ha subito una compressione duratura tutt’altro che tenue. 6.2.Non vi è infine alcuna contraddizione tra le ragioni della applicazione della pena in misura pari o prossima al minimo edittale (vicenda circoscritta e non lesiva del profilo ambientale) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (la assenza di motivi atti a giustificarle). 4 6.3.Ed invero, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). 6.4.Non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le statuizioni relative alla determinazione della pena e quelle relative alla applicazione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., si fondano su presupposti diversi (Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888 - 01; Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022 - 01; Sez. 1, n. 2042 del 11/10/1982, dep. 1983, La Fauci, Rv. 157819 - 01, secondo cui non sussiste alcun rapporto di interdipendenza fra la determinazione della misura della pena base e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e quindi nemmeno un rapporto di incompatibilità fra l'applicazione della pena nel minimo e la esclusione di dette attenuanti). Infatti, le attenuanti generiche, se concesse, operano sulla pena già determinata in concreto ai sensi dell'art 133 cod. pen. e costituiscono un mezzo per rendere la sanzione, in modo più esatto, aderente agli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il caso concreto, cioè per 'personalizzare' quanto più possibile la pena medesima allorché la misura in concreto della stessa, entro i limiti edittali, manifesti ancora un margine di sproporzione, con l'adozione dei soli criteri previsti dall'art 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 7522 del 28/02/1977, Cioffi, Rv. 136186 - 01; Sez. 1, n. 6262 del 01/04/1982, Cutolo, Rv. 154373 - 01). Tant’è che l'applicazione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato (Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009, dep. 2010, Migliazza, Rv. 246887 - 01; Sez. 5, n. 9472 del 01/07/1998, Magrelli, Rv. 211449 - 01; Sez. 1, n. 4508 del 15/02/1988, Crimenti, Rv. 178095 - 01). Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO CE UC CI 5
udita la relazione svolta dal Consigliere DO CE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del 5 giugno 2025 dei difensori del ricorrente, Avv.ti Franca NN e LO TT, che hanno replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata. 1.ZI TA ricorre per l’annullamento della sentenza del 7 gennaio 2024 del Tribunale di Savona che lo ha condannato alla pena di 500 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. perché, quale socio accomandatario della società Torcal s.a.s., titolare di concessione demaniale marittima denominata “Bagni Marinella”, ancorché già sanzionato per analoghe condotte con decreto penale di condanna del 21 luglio 2023, aveva continuato ad Penale Sent. Sez. 3 Num. 30397 Anno 2025 Presidente: MA CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/06/2025 2 occupare, senza averne titolo, il “pennello di levante”, confinante con la propria concessione demaniale marittima, mediante la posa di ombrelloni e lettini da mare. Il fatto è contestato come accertato in Laigueglia il 18-22 agosto 2023. 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato non sussistendo (e non essendo stata esaminata) la arbitrarietà della condotta. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen. osservando che il decreto penale di condanna indicato nel capo di imputazione è stato tempestivamente opposto e non può costituire precedente per escludere la particolare tenuità del fatto e determinare l’entità della pena. È contraddittoria, inoltre, la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche preceduta dalla definizione della vicenda come “circoscritta e non lesiva del profilo ambientale”. 2.Con memoria del 5 giugno 2025, i difensori, Avv.ti Franca NN e LO TT, hanno replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1.Il ricorso è infondato. 2.Incontestata la materialità dell’occupazione, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che: 2.1.nell’ambito di normali controlli demaniali era stato accertato, nel luglio 2023, che il ricorrente aveva occupato l’intero “pennello” con ombrelloni, lettini, sedie e quant’altro utile per la balneazione;
2.2.il “pennello” è una lingua di rocce e sabbia che delimita l’insenatura di levante della spiaggia che rende possibile la conservazione dell’arenile e il progressivo ampliamento del sedime sabbioso;
2.3.per questo fatto nei confronti del ricorrente è stato emesso decreto penale di condanna del 21 luglio 2023; 2.4.il mese dopo, il 18 agosto 2023, la Capitaneria di Porto aveva nuovamente accertato la presenza di tre ombrelloni (e relativi basamenti) e sei lettini sul medesimo pannello in questione nonostante la precedente intimazione;
2.5.la nuova segnalazione di notizia di reato aveva determinato l’adozione di un sequestro (il 22 agosto 2023) e l’emissione di un nuovo decreto penale di condanna la cui opposizione aveva generato l’odierno processo;
3 2.6.la difesa aveva posto esclusivamente la questione della estensione della concessione demaniale che riguardava solo in minima parte il “pennello”, con conseguente insussistenza dell’occupazione contestata. 5.Tanto premesso, il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1.Non risulta che il Tribunale fosse stato investito della questione relativa alla sussistenza del dolo di occupazione. 5.2.È noto che, ai fini dell’integrazione, sul piano soggettivo, della contravvenzione di occupazione abusiva di spazio demaniale, è richiesta, in ragione della arbitrarietà che deve connotare la condotta, la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato (Sez. 3, n. 5168 del 21/12/2023, dep. 2024, Reale, Rv. 285943 - 01; Sez. 3, n. 37165 del 06/05/2014, Parisi, Rv. 260179 - 01; Sez. 3, n. 29915 del 13/07/2011, Amati, Rv. 250666 - 01; Sez. 3, n. 18822 del 3103/2011, Bianchi, Rv. 250010 - 01). 5.3.Nel caso di specie, la materiale sussistenza del reato è stata affermata dal Tribunale sulla base di considerazioni di fatto circa l’estensione della concessione demaniale e la estraneità alla stessa del “pennello” occupato che non sono oggetto di contestazione. Tali fatti costituiscono la proiezione esterna della consapevolezza del ricorrente di aver posto in essere la arbitraria occupazione di una porzione di suolo demaniale estranea alla sua concessione, né questi ha indicato, in sede di merito (tantomeno in questa sede), elementi a sostegno del contrario, della propria consapevolezza - cioè - di aver operato all’interno della propria concessione (o comunque dell’erroneo convincimento di non aver travalicato i limiti della stessa), tali da sollecitare una risposta motivazionale che oggi si afferma (infondatamente) assente. 6.Il secondo motivo è infondato. 6.1.La reiterazione della condotta può essere valutata ai fini della esclusione della particolare tenuità del fatto non rilevando che il precedente decreto penale fosse stato opposto (e non sia dunque irrevocabile) perché, a fronte della identità dell’oggetto della condotta materiale, è certo che la stessa non solo si è protratta dopo la segnalazione del mese di luglio 2023, nonostante l’intimazione impartita, ma è proseguita anche dopo la segnalazione del mese di agosto, tant’è vero che è stato necessario procedere al sequestro dell’area demaniale arbitrariamente occupata;
ne deriva che il bene protetto dalla norma ha subito una compressione duratura tutt’altro che tenue. 6.2.Non vi è infine alcuna contraddizione tra le ragioni della applicazione della pena in misura pari o prossima al minimo edittale (vicenda circoscritta e non lesiva del profilo ambientale) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (la assenza di motivi atti a giustificarle). 4 6.3.Ed invero, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). 6.4.Non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le statuizioni relative alla determinazione della pena e quelle relative alla applicazione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., si fondano su presupposti diversi (Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888 - 01; Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022 - 01; Sez. 1, n. 2042 del 11/10/1982, dep. 1983, La Fauci, Rv. 157819 - 01, secondo cui non sussiste alcun rapporto di interdipendenza fra la determinazione della misura della pena base e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e quindi nemmeno un rapporto di incompatibilità fra l'applicazione della pena nel minimo e la esclusione di dette attenuanti). Infatti, le attenuanti generiche, se concesse, operano sulla pena già determinata in concreto ai sensi dell'art 133 cod. pen. e costituiscono un mezzo per rendere la sanzione, in modo più esatto, aderente agli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il caso concreto, cioè per 'personalizzare' quanto più possibile la pena medesima allorché la misura in concreto della stessa, entro i limiti edittali, manifesti ancora un margine di sproporzione, con l'adozione dei soli criteri previsti dall'art 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 7522 del 28/02/1977, Cioffi, Rv. 136186 - 01; Sez. 1, n. 6262 del 01/04/1982, Cutolo, Rv. 154373 - 01). Tant’è che l'applicazione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato (Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009, dep. 2010, Migliazza, Rv. 246887 - 01; Sez. 5, n. 9472 del 01/07/1998, Magrelli, Rv. 211449 - 01; Sez. 1, n. 4508 del 15/02/1988, Crimenti, Rv. 178095 - 01). Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO CE UC CI 5