Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1957, n. 1219
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 dicembre 1957
Art. 2.
La ritenuta in conto entrate Tesoro, nonche' la ritenuta ed il contributo per l'assistenza sanitaria, si applicano sulla 13ª mensilita' di cui all'articolo precedente. A tali effetti la 13ª mensilita' si considera in ragione del 70 per cento.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1957