TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO MA TU, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1427/2024 R.G. promossa da
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Faticoni;
contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 12.04.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' deducendo: CP_1
- di aver ricevuto dall' in data 24.10.2023 comunicazione di indebito maturato nel periodo CP_1 dall'1.07.2021 al 30.11.2023 sulla pensione di inabilità n. 07095091, di cui era titolare dall'1.07.2021 per superamento dei limiti di reddito;
- di essere stata precedentemente, in data 28.07.2023, sottoposta a visita di revisione, all'esito della quale la percentuale di invalidità risultava diminuita dal 100% all'80%;
- di non aver mai superato i limiti di reddito stabiliti per il diritto alla pensione di inabilità, da considerarsi al netto delle ritenute, quantomeno sino alla predetta visita di revisione, allegando all'uopo le relative comunicazioni reddituali.
Censurata -per un verso- l'infondatezza delle pretese restitutorie dell'Istituto in ragione della dedotta sussistenza dei requisiti reddituali previsti per accedere alla pensione di inabilità nel periodo precedente alla visita di revisione e -per altro verso e in ogni caso- l'irripetibilità di tutte le somme chieste in restituzione in quanto percepite in buona fede e senza dolo, concludeva chiedendo la caducazione o la declaratoria di inefficacia della nota di indebito del 24.10.2023 e la condanna dell' resistente al pagamento di tutto quanto eventualmente trattenuto per detta causale, vinte CP_2 le spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo nel merito alla prospettazione attorea e concludendo per il CP_1 suo integrale rigetto con il favore delle spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente evidenziare che la nota di indebito impugnata con il presente giudizio compendia pretese restitutorie relative ai ratei di prestazione assistenziale percepiti dal ricorrente in due distinti periodi: quello dell'intera annualità 2021, in ragione dell'insussistenza del requisito reddituale per la pensione di inabilità, e quello di parte del 2023 -da agosto a novembre-, in ragione del declassamento del coefficiente di invalidità dal 100% all'80%, intervenuto a seguito della visita di revisione del 28.07.2023, che avrebbe determinato il superamento del requisito reddituale per beneficiare, da quel momento in poi, dell'assegno mensile di assistenza.
A ben vedere si tratta, quindi, per entrambi i periodi, di indebito determinato dalla insussistenza dei requisiti socio-economici e non dei requisiti sanitari (cui si riferisce la condivisibile giurisprudenza di merito citata dall' ). Controparte_3
Correttamente qualificata la materia del contendere ed impostata la controversia, va allora richiamato l'orientamento giurisprudenziale venuto recentemente a consolidarsi in seno alla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223 del 2020).
Nel caso di specie, rammentato che l'obbligo di comunicazione dei redditi da parte del pensionato può essere assolto attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello
RED, la circostanza che la parte ricorrente abbia sempre provveduto a comunicare i redditi all'Agenzia delle Entrate appare idonea ad escludere che vi sia stata una condotta dolosa del percipiente in grado di cagionare l'errore in cui è incorso l' nell'erogazione -nel 2021- della CP_3 pensione di inabilità non spettante, errore che, invece, -essendosi protratto per tutta l'annualità- ha ingenerato quel legittimo affidamento dell'accipiens che la giurisprudenza richiede ai fini dell'operatività del meccanismo della soluti retentio.
Con riguardo alla quota di indebito relativa al 2023, poi, il primo provvedimento che accerta il venir meno dei presupposti reddituali previsti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, ossia la nota di indebito impugnata, risulta notificato soltanto in data 10.11.2023, per cui anche i ratei percepiti dal ricorrente prima, da agosto a novembre di quest'ultima annualità, devono ritenersi irripetibili.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza attorea non espressamente scrutinato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme rivendicate nei confronti della parte ricorrente dall' a titolo di indebito con nota del 24.10.2023 e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1 CP_1 restituzione a parte ricorrente di quanto eventualmente trattenutole medio tempore a tale titolo.
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO MA TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO MA TU, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1427/2024 R.G. promossa da
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Faticoni;
contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 12.04.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' deducendo: CP_1
- di aver ricevuto dall' in data 24.10.2023 comunicazione di indebito maturato nel periodo CP_1 dall'1.07.2021 al 30.11.2023 sulla pensione di inabilità n. 07095091, di cui era titolare dall'1.07.2021 per superamento dei limiti di reddito;
- di essere stata precedentemente, in data 28.07.2023, sottoposta a visita di revisione, all'esito della quale la percentuale di invalidità risultava diminuita dal 100% all'80%;
- di non aver mai superato i limiti di reddito stabiliti per il diritto alla pensione di inabilità, da considerarsi al netto delle ritenute, quantomeno sino alla predetta visita di revisione, allegando all'uopo le relative comunicazioni reddituali.
Censurata -per un verso- l'infondatezza delle pretese restitutorie dell'Istituto in ragione della dedotta sussistenza dei requisiti reddituali previsti per accedere alla pensione di inabilità nel periodo precedente alla visita di revisione e -per altro verso e in ogni caso- l'irripetibilità di tutte le somme chieste in restituzione in quanto percepite in buona fede e senza dolo, concludeva chiedendo la caducazione o la declaratoria di inefficacia della nota di indebito del 24.10.2023 e la condanna dell' resistente al pagamento di tutto quanto eventualmente trattenuto per detta causale, vinte CP_2 le spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo nel merito alla prospettazione attorea e concludendo per il CP_1 suo integrale rigetto con il favore delle spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente evidenziare che la nota di indebito impugnata con il presente giudizio compendia pretese restitutorie relative ai ratei di prestazione assistenziale percepiti dal ricorrente in due distinti periodi: quello dell'intera annualità 2021, in ragione dell'insussistenza del requisito reddituale per la pensione di inabilità, e quello di parte del 2023 -da agosto a novembre-, in ragione del declassamento del coefficiente di invalidità dal 100% all'80%, intervenuto a seguito della visita di revisione del 28.07.2023, che avrebbe determinato il superamento del requisito reddituale per beneficiare, da quel momento in poi, dell'assegno mensile di assistenza.
A ben vedere si tratta, quindi, per entrambi i periodi, di indebito determinato dalla insussistenza dei requisiti socio-economici e non dei requisiti sanitari (cui si riferisce la condivisibile giurisprudenza di merito citata dall' ). Controparte_3
Correttamente qualificata la materia del contendere ed impostata la controversia, va allora richiamato l'orientamento giurisprudenziale venuto recentemente a consolidarsi in seno alla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223 del 2020).
Nel caso di specie, rammentato che l'obbligo di comunicazione dei redditi da parte del pensionato può essere assolto attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello
RED, la circostanza che la parte ricorrente abbia sempre provveduto a comunicare i redditi all'Agenzia delle Entrate appare idonea ad escludere che vi sia stata una condotta dolosa del percipiente in grado di cagionare l'errore in cui è incorso l' nell'erogazione -nel 2021- della CP_3 pensione di inabilità non spettante, errore che, invece, -essendosi protratto per tutta l'annualità- ha ingenerato quel legittimo affidamento dell'accipiens che la giurisprudenza richiede ai fini dell'operatività del meccanismo della soluti retentio.
Con riguardo alla quota di indebito relativa al 2023, poi, il primo provvedimento che accerta il venir meno dei presupposti reddituali previsti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, ossia la nota di indebito impugnata, risulta notificato soltanto in data 10.11.2023, per cui anche i ratei percepiti dal ricorrente prima, da agosto a novembre di quest'ultima annualità, devono ritenersi irripetibili.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza attorea non espressamente scrutinato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme rivendicate nei confronti della parte ricorrente dall' a titolo di indebito con nota del 24.10.2023 e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1 CP_1 restituzione a parte ricorrente di quanto eventualmente trattenutole medio tempore a tale titolo.
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO MA TU