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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/11/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2332/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuliana Filippello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2332/2017 promossa da:
QUALE MANDATARIO DI Parte_1 Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti PERTICARARI RENATO e ANDREA
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avv. FIORDELMONDO LORENZO e dell'avv. PROIETTI CP_1 MOSCA
[...] on il patrocinio dell'avv. MICHELE BONCRISTIANO Controparte_2
e con il patrocinio dell'avv. TANIA Controparte_3 Controparte_4 PA
CONVENUTI
e
con il patrocinio dell'avv. MARCO PESENTI CP_5 on il patrocinio dell'avv. GIULIO SARGENTONI CP_6
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato all'udienza del 11.11.2025 le seguenti conclusioni: chiede al Giudice di effettuare un ulteriore tentativo di vendita, in subordine Parte_2 precisando le proprie conclusioni come da atto introduttivo e poiché il Lotto 2 è stato venduto chiede la distribuzione delle somme ricavate mediante trasmissione del fascicolo a quello principale. si associa alla richiesta di effettuare un ultimo tentativo di vendita e in subordine Controparte_5 conclude come da memoria di costituzione.
pagina 1 di 4 conclude per la declaratoria ed estinzione della procedura di vendita in relazione al Lotto CP_1
1, rimettendosi al Giudice per i conseguenti provvedimenti al Lotto già esitato. conclude come comparsa di costituzione del 19.09.2019. CP_6
OSSERVA
L'art. 164 bis disp. att. c.p.c. disciplina l'infruttuosità dell'espropriazione forzata disponendo che:
“quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.
La norma esprime un istituto a tutela dell'interesse dell'amministrazione della giustizia volto ad evitare, oltre all'inutile dispendio di risorse processuali, la prosecuzione sine die di procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi creditori.
La ratio della chiusura anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. va rintracciata nell'impedire la prosecuzione di esecuzioni manifestamente inidonee a produrre un ragionevole o apprezzabile soddisfacimento dei creditori, soprattutto qualora i costi processuali generati risultino più elevati del concreto valore di realizzo dei cespiti immobiliari, o comunque qualora siano idonee soltanto a generare nuovi costi.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile la normativa, qualora il giudice, tentato invano, ovvero motivatamente esclusi, tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, ritenga, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi, anche come raccolti nell'andamento del pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione, se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione (cfr. Cass. 29018/2021).
La Suprema Corte ha spiegato che il giudice, sperimentate tutte le possibilità offerte dalla procedura per conseguire il risultato fisiologico suo proprio, ovvero la liquidazione del cespite in tempi contenuti, potrà valutare l'infruttuosità quando, “in relazione all'entità prezzo base dell'ultimo tentativo, ove nemmeno sia utile o possibile rivederlo in forza di una rinnovazione della stima od alla considerazione di fattori nuovi e imprevisti e non sia utile nemmeno l'amministrazione giudiziaria, l'eventuale aggiudicazione possa presumersi perfino implausibile, per essersi rivelato l'immobile fuori mercato e quindi in concreto invendibile……oppure tale da determinare una somma netta irrisoria da destinare ad accessori e sorte capitale del procedente e degli interventori, tenuto conto delle rispettive cause di pagina 2 di 4 prelazione”.
Deve dunque ritenersi che la norma come interpretata dalla giurisprudenza individua due parametri di infruttuosità: il fatto che il bene, anche a seguito di molteplici esperimenti di vendita, non ha suscitato interesse del mercato, nonostante l'ampia pubblicità attuata e il prezzo esiguo, in termini di probabilità di liquidazione e del presumibile valore di realizzo;
nonché il ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie, tenuto conto dei costi della procedura esecutiva.
Quanto all'applicabilità dell'istituto richiamato, considerata la strumentalità della divisione endoesecutiva rispetto al processo esecutivo, deve ritenersi possibile l'estensione delle norme che, senza pregiudizio di diritti soggettivi dei condividendi, consentono di realizzare in modo celere ed efficace l'interesse dell'attore alla tutela del proprio credito. Non può quindi essere negata l'applicazione alla divisione endoesecutiva dell'istituto di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Venendo dunque alla fattispecie in esame, deve considerarsi che è stata data ampia pubblicità alle vendite, mentre per quanto attiene alla possibilità di disporre l'amministrazione giudiziaria dell'immobile, va ricordato che tale istituto consiste in una sospensione della procedura esecutiva, in attesa che le condizioni del mercato consentano di ricavare dalla vendita una somma adeguata in grado di soddisfare i creditori.
Tuttavia, nel caso concreto non si ritiene che, nell'arco temporale di tre anni, vi possa essere un miglioramento del mercato immobiliare tale da consentire l'incameramento di una somma adeguata.
La circostanza dedotta è confermata dalla risalenza della divisione endoesecutiva, nella quale, il bene immobile è stato proposto in vendita durante diversi cicli del mercato immobiliare;
nonché dalla zona, particolarmente colpita dalla svalutazione del valore immobiliare, in cui il cespite è situato.
Deve, dunque, darsi atto che all'esito dei diversi tentativi di vendita, l'immobile di cui al Lotto 1 sito in
Falconara Marittima, pur generando un apparente interesse con richieste di visita al custode, non hanno poi comportato una effettiva partecipazione alle aste che risultano essere andate tutte deserte.
Il realizzo del prossimo tentativo di vendita avverrebbe per un prezzo base di € 22.512,75 con offerta minima pari ad € 16.884,56, per cui, decurtate le spese, che non è possibile quantificare nel dettaglio, la somma residua da porre in distribuzione a soddisfazione della pretesa creditoria sarebbe esigua.
Al contrario, i crediti azionati nella presente procedura ammontano ad oltre € 180.000,00 cui devono aggiungersi gli interessi e le spese.
Ciò comporta che la percentuale di soddisfazione delle pretese creditorie sarebbe, in valore assoluto,
pagina 3 di 4 pari a circa il 5%.
Anche prendendo a riferimento il credito del solo creditore procedente, € 100.000,00, la soddisfazione dello stesso salirebbe a circa il 10%.
Appare evidente la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., posto che le circostanze processuali dimostrano come l'immobile possa essere posto in vendita a condizioni tali da lasciar prefigurare un soddisfacimento assolutamente irrisorio delle pretese creditorie, non rilevando a tal fine la possibilità di recupero delle spese processuali, che da solo non può giustificare la perseguibilità dell'esecuzione.
Nulla dispone in merito alle spese di lite, atteso il comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Preliminarmente liquida il custode, avv. Lara Discepolo per le attività svolte, la somma di € 560,12 per il Lotto 1 rimasto invenduto e la somma di € 1.174,00 per il Lotto 2 aggiudicato, oltre spese vive, rimborso forfetario al 10% e oneri di legge.
Pone la spesa a carico della parte attrice/creditore procedente.
Visto l'art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Dichiara l'estinzione parziale del presente giudizio per antieconomicità.
Dispone che la presente procedura prosegua unicamente fino all'espletamento delle attività che il delegato è tenuto a compiere in questa sede. Al termine di tali attività, il fascicolo verrà definitivamente estinto e la somma ricavata dalla vendita del Lotto 2 verrà rimessa per le ulteriori operazioni di distribuzione al fascicolo principale rubricato R.G. Es. n. 257/2015.
Nulla per le spese.
Ancona, lì 20 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Filippello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuliana Filippello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2332/2017 promossa da:
QUALE MANDATARIO DI Parte_1 Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti PERTICARARI RENATO e ANDREA
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avv. FIORDELMONDO LORENZO e dell'avv. PROIETTI CP_1 MOSCA
[...] on il patrocinio dell'avv. MICHELE BONCRISTIANO Controparte_2
e con il patrocinio dell'avv. TANIA Controparte_3 Controparte_4 PA
CONVENUTI
e
con il patrocinio dell'avv. MARCO PESENTI CP_5 on il patrocinio dell'avv. GIULIO SARGENTONI CP_6
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato all'udienza del 11.11.2025 le seguenti conclusioni: chiede al Giudice di effettuare un ulteriore tentativo di vendita, in subordine Parte_2 precisando le proprie conclusioni come da atto introduttivo e poiché il Lotto 2 è stato venduto chiede la distribuzione delle somme ricavate mediante trasmissione del fascicolo a quello principale. si associa alla richiesta di effettuare un ultimo tentativo di vendita e in subordine Controparte_5 conclude come da memoria di costituzione.
pagina 1 di 4 conclude per la declaratoria ed estinzione della procedura di vendita in relazione al Lotto CP_1
1, rimettendosi al Giudice per i conseguenti provvedimenti al Lotto già esitato. conclude come comparsa di costituzione del 19.09.2019. CP_6
OSSERVA
L'art. 164 bis disp. att. c.p.c. disciplina l'infruttuosità dell'espropriazione forzata disponendo che:
“quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.
La norma esprime un istituto a tutela dell'interesse dell'amministrazione della giustizia volto ad evitare, oltre all'inutile dispendio di risorse processuali, la prosecuzione sine die di procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi creditori.
La ratio della chiusura anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. va rintracciata nell'impedire la prosecuzione di esecuzioni manifestamente inidonee a produrre un ragionevole o apprezzabile soddisfacimento dei creditori, soprattutto qualora i costi processuali generati risultino più elevati del concreto valore di realizzo dei cespiti immobiliari, o comunque qualora siano idonee soltanto a generare nuovi costi.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile la normativa, qualora il giudice, tentato invano, ovvero motivatamente esclusi, tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, ritenga, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi, anche come raccolti nell'andamento del pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione, se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione (cfr. Cass. 29018/2021).
La Suprema Corte ha spiegato che il giudice, sperimentate tutte le possibilità offerte dalla procedura per conseguire il risultato fisiologico suo proprio, ovvero la liquidazione del cespite in tempi contenuti, potrà valutare l'infruttuosità quando, “in relazione all'entità prezzo base dell'ultimo tentativo, ove nemmeno sia utile o possibile rivederlo in forza di una rinnovazione della stima od alla considerazione di fattori nuovi e imprevisti e non sia utile nemmeno l'amministrazione giudiziaria, l'eventuale aggiudicazione possa presumersi perfino implausibile, per essersi rivelato l'immobile fuori mercato e quindi in concreto invendibile……oppure tale da determinare una somma netta irrisoria da destinare ad accessori e sorte capitale del procedente e degli interventori, tenuto conto delle rispettive cause di pagina 2 di 4 prelazione”.
Deve dunque ritenersi che la norma come interpretata dalla giurisprudenza individua due parametri di infruttuosità: il fatto che il bene, anche a seguito di molteplici esperimenti di vendita, non ha suscitato interesse del mercato, nonostante l'ampia pubblicità attuata e il prezzo esiguo, in termini di probabilità di liquidazione e del presumibile valore di realizzo;
nonché il ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie, tenuto conto dei costi della procedura esecutiva.
Quanto all'applicabilità dell'istituto richiamato, considerata la strumentalità della divisione endoesecutiva rispetto al processo esecutivo, deve ritenersi possibile l'estensione delle norme che, senza pregiudizio di diritti soggettivi dei condividendi, consentono di realizzare in modo celere ed efficace l'interesse dell'attore alla tutela del proprio credito. Non può quindi essere negata l'applicazione alla divisione endoesecutiva dell'istituto di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Venendo dunque alla fattispecie in esame, deve considerarsi che è stata data ampia pubblicità alle vendite, mentre per quanto attiene alla possibilità di disporre l'amministrazione giudiziaria dell'immobile, va ricordato che tale istituto consiste in una sospensione della procedura esecutiva, in attesa che le condizioni del mercato consentano di ricavare dalla vendita una somma adeguata in grado di soddisfare i creditori.
Tuttavia, nel caso concreto non si ritiene che, nell'arco temporale di tre anni, vi possa essere un miglioramento del mercato immobiliare tale da consentire l'incameramento di una somma adeguata.
La circostanza dedotta è confermata dalla risalenza della divisione endoesecutiva, nella quale, il bene immobile è stato proposto in vendita durante diversi cicli del mercato immobiliare;
nonché dalla zona, particolarmente colpita dalla svalutazione del valore immobiliare, in cui il cespite è situato.
Deve, dunque, darsi atto che all'esito dei diversi tentativi di vendita, l'immobile di cui al Lotto 1 sito in
Falconara Marittima, pur generando un apparente interesse con richieste di visita al custode, non hanno poi comportato una effettiva partecipazione alle aste che risultano essere andate tutte deserte.
Il realizzo del prossimo tentativo di vendita avverrebbe per un prezzo base di € 22.512,75 con offerta minima pari ad € 16.884,56, per cui, decurtate le spese, che non è possibile quantificare nel dettaglio, la somma residua da porre in distribuzione a soddisfazione della pretesa creditoria sarebbe esigua.
Al contrario, i crediti azionati nella presente procedura ammontano ad oltre € 180.000,00 cui devono aggiungersi gli interessi e le spese.
Ciò comporta che la percentuale di soddisfazione delle pretese creditorie sarebbe, in valore assoluto,
pagina 3 di 4 pari a circa il 5%.
Anche prendendo a riferimento il credito del solo creditore procedente, € 100.000,00, la soddisfazione dello stesso salirebbe a circa il 10%.
Appare evidente la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., posto che le circostanze processuali dimostrano come l'immobile possa essere posto in vendita a condizioni tali da lasciar prefigurare un soddisfacimento assolutamente irrisorio delle pretese creditorie, non rilevando a tal fine la possibilità di recupero delle spese processuali, che da solo non può giustificare la perseguibilità dell'esecuzione.
Nulla dispone in merito alle spese di lite, atteso il comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Preliminarmente liquida il custode, avv. Lara Discepolo per le attività svolte, la somma di € 560,12 per il Lotto 1 rimasto invenduto e la somma di € 1.174,00 per il Lotto 2 aggiudicato, oltre spese vive, rimborso forfetario al 10% e oneri di legge.
Pone la spesa a carico della parte attrice/creditore procedente.
Visto l'art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Dichiara l'estinzione parziale del presente giudizio per antieconomicità.
Dispone che la presente procedura prosegua unicamente fino all'espletamento delle attività che il delegato è tenuto a compiere in questa sede. Al termine di tali attività, il fascicolo verrà definitivamente estinto e la somma ricavata dalla vendita del Lotto 2 verrà rimessa per le ulteriori operazioni di distribuzione al fascicolo principale rubricato R.G. Es. n. 257/2015.
Nulla per le spese.
Ancona, lì 20 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Filippello
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