Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01192/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. ES MB, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Segneri e LU Segneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Sergio Segneri in Cagliari, via Sonnino n. 84;
contro
l’Università degli Studi di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
la sig.ra SA TA, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Bazzoni, Vittore Davini e Margherita Davini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il sig. LU ZO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Rettore dell’UNISS n. 2946/2024, Prot. n. 0111764 dell’8 ottobre 2024, recante l’approvazione degli atti della procedura comparativa pubblica per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipo “B” ssd STAA-01/L Lingua e letteratura RA (ex ssd L-OR/12);
- di ogni altro atto antecedente e susseguente, presupposto, consequenziale o comunque connesso e in ispecie:
- degli atti e dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 21 agosto 2024, n. 2 del 27 agosto 2024 e n. 3 del 2 ottobre 2024, nelle parti concernenti: a) l’ammissione alla procedura selettiva e, di seguito, alla valutazione preliminare e alla prova orale per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche della dott.ssa SA TA; b) la valutazione dei titoli e del curriculum , e la conseguente formulazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e assegnazione dei punteggi al ricorrente, alla dott.ssa SA TA e al dott. LU ZO; c) la prova orale, con la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta, con attribuzione dei relativi giudizi e punteggi ai candidati; d) la formazione della graduatoria di merito predisposta dalla medesima Commissione laddove indica come vincitrice idonea della selezione la dott.ssa TA, in luogo del dott. ES MB; e) i punteggi attribuiti per i titoli e il curriculum dei candidati poi dichiarati idonei; f) “per quanto occorrer possa”, i criteri di valutazione dei titoli e del curriculum fissati dalla Commissione giudicatrice;
- del provvedimento, qualora adottato, con cui l’UNISS ha nominato la dott.ssa SA TA quale ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’UNISS;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25.3.2025:
- del decreto del Rettore dell’UNISS n. 2946/2024, Prot. n. 0111764 dell’8 ottobre 2024, recante l’approvazione degli atti della procedura comparativa pubblica per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipo “B” ssd STAA-01/L Lingua e letteratura RA (ex ssd L-OR/12);
- di ogni altro atto antecedente e susseguente, presupposto, consequenziale o comunque connesso e in ispecie:
- degli atti e dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 21 agosto 2024, n. 2 del 27 agosto 2024 e n. 3 del 2 ottobre 2024, nelle parti concernenti: a) l’ammissione alla procedura selettiva e, di seguito, alla valutazione preliminare e alla prova orale per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche della dott.ssa SA TA; b) la valutazione dei titoli e del curriculum , e la conseguente formulazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e assegnazione dei punteggi al ricorrente, alla dott.ssa SA TA e al dott. LU ZO; c) la prova orale, con la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta, con attribuzione dei relativi giudizi e punteggi ai candidati; d) la formazione della graduatoria di merito predisposta dalla medesima Commissione, laddove indica come vincitrice idonea della selezione la dott.ssa TA, in luogo del dott. ES MB; e) i punteggi attribuiti per i titoli e il curriculum dei candidati poi dichiarati idonei; f) “per quanto occorrer possa”, i criteri di valutazione dei titoli e del curriculum fissati dalla Commissione giudicatrice;
- del provvedimento, qualora adottato, con cui l’UNISS ha nominato la dott.ssa SA TA quale ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’UNISS.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Sassari e della sig.ra SA TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il dott. OS RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. ES MB, odierno ricorrente, ha partecipato alla procedura comparativa pubblica, indetta dall’Università degli Studi di Sassari, “ per il reclutamento di n. 1 ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, presso il Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione, per l’area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, settore scientifico disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura RA ”, collocandosi al terzo posto con 68 punti, dietro la dott.ssa SA TA (1ª idonea vincitrice con 81 punti) e il dott. LU ZO (2° idoneo con 69 punti).
1.1. Con il ricorso introduttivo ha quindi impugnato il decreto rettorale n. 2946 dell’8 ottobre 2024, di approvazione degli atti della procedura, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DEL BANDO RECANTE I REQUISITI PER L’AMMISSIONE, NONCHÉ DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, NELLA FORMULAZIONE IN VIGORE FINO AL 29 GIUGNO 2022 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI ”;
II) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO, NONCHÉ DEI CRITERI GENERALI APPROVATI DAL DISSUF [Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione] DELL’UNISS CON DELIBERA N. 14/2023 E DEI CRITERI PRELIMINARI FISSATI NEL VERBALE N. 1 DEL 21 AGOSTO 2024 DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DAL D.M. 25 MAGGIO 2011, N. 243 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE ”.
1.1.1. Con il primo motivo si deduce l’illegittimità dell’ammissione alla procedura della controinteressata dott.ssa TA, dichiarata idonea e vincitrice della medesima, in quanto:
- l’art. 2 del Bando stabilisce che costituiscono requisiti di ammissione alla procedura comparativa, da possedere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (11 gennaio 2024), oltre alla conoscenza della lingua straniera prescelta, il titolo di dottore di ricerca o equivalente e la titolarità per almeno tre anni, cumulabili, anche non consecutivi, di contratti o assegni di ricerca nel settore scientifico disciplinare di pertinenza, delle seguenti tipologie:
“ a) contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3 lettera a);
b) assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
c) assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398 e altre borse post dottorato attribuite da Università, centri di ricerca o enti assistenziali italiani;
e) analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca o enti assistenziali stranieri;
f) contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 230/2005 ”;
- la dott.ssa TA non possiederebbe tali requisiti, in quanto vanterebbe solo due contratti/assegni di ricerca valutabili (un assegno di ricerca presso l’Istituto di linguistica Computazionale di Pisa, dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024, valutabile sino all’11 gennaio 2024, quindi per un totale di 11 mesi e 10 giorni, peraltro afferente a diverso SSD L-LIN01 - Linguistica generale e quindi non suscettibile di essere valutato; una borsa/contratto come “ Agent contractuelle de niveau A Jeune Chercheur (post-doc) - Université Grenoble Aples – Laboratoire d’Informatique de Grenoble ” dal 1° marzo 2022 al 31 gennaio 2023, per un periodo di 11 mesi), mentre non sarebbero ascrivibili ad alcuna delle categorie di contratti/assegni previsti dal Bando le altre esperienze indicate dall’interessata;
- la dott.ssa TA, quindi, al più vanterebbe contratti/assegni di ricerca per un totale di 22 mesi e 10 giorni, ossia per un periodo notevolmente inferiore ai tre anni richiesti dal bando quale requisito di ammissione;
- inoltre, i periodi dei diversi contratti e assegni sarebbero cumulabili ma non sovrapponibili, poiché diversamente si consentirebbe ai candidati di maturare il requisito di ammissione in parola in un periodo inferiore a quello richiesto dal bando.
1.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la Commissione giudicatrice sarebbe incorsa in svariati errori, da una parte omettendo di valutare alcuni titoli e pubblicazioni presentate dallo stesso ricorrente, dall’altra considerando titoli e pubblicazioni del controinteressato dott. ZO insuscettibili di essere valutati o che comunque non avrebbero potuto dar luogo al punteggio assegnatogli.
In particolare:
- il ricorrente si è visto assegnare 12 punti su 15 per l’esperienza didattica svolta (2687 ore di didattica nel campo della lingua e della letteratura RA, di cui solo 99 costituiti da didattica integrativa), mentre al dott. ZO è stato attribuito il punteggio massimo di 15 punti a fronte di una esperienza didattica costituita da 423 ore di insegnamento, con una evidente disomogeneità del parametro valutativo seguito dalla commissione, che avrebbe assegnato al dott. ZO “almeno 13 punti di troppo”;
- la commissione avrebbe “ osservato un criterio concessivo ” anche con la dott.ssa TA, cui sono stati attribuiti 7 punti a fronte di “ una modestissima attività didattica costituita da sole 60 ore ”, mentre a dire del ricorrente la commissione, osservando il criterio di proporzionalità, “ avrebbe dovuto ragionevolmente attribuirle punti 0,26, fermo restando il punteggio ottenuto dal dott. MB (punti 12), ovvero punti 0,33 qualora al ricorrente fosse stato assegnato il massimo punteggio ”;
- le valutazioni della Commissione sarebbero erronee anche con riferimento alle pubblicazioni, in quanto: i) il dott. ZO ha presentato 6 pubblicazioni, ma di queste solo 3 potevano dar luogo all’attribuzione di punteggio, sicché gli sarebbero stati “ illegittimamente attribuiti 9 punti di troppo ”; ii) al ricorrente, che ha allegato alla domanda 10 pubblicazioni, sarebbe stato attribuito un punteggio inferiore (di almeno 9 punti) a quello che gli sarebbe spettato; iii) la dott.ssa TA avrebbe “ maggiormente beneficiato della disomogeneità applicativa dei criteri di valutazione prefissati dalla Commissione ” (“ 39 punti, di cui almeno 25 punti in violazione dei criteri preliminari di valutazione ”), avendo “ presentato 12 pubblicazioni, che includono 8 atti di convegno in coautoraggio, sette dei quali non sono valutabili dal momento che il suo apporto individuale non è in alcun modo enucleabile ”, mentre “ gli articoli nn. 1 e 2 non potevano essere valutati, in difetto dell’accettazione per la pubblicazione dell’editore ”;
- anche con riguardo all’attività di ricerca i giudizi e i punteggi attribuiti sarebbero viziati da erroneità in quanto: i) al dott. ZO sono stati assegnati in totale 20 punti, di cui 10 per la “ Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri ” e 10 per la “ Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”, nonostante il medesimo abbia semplicemente partecipato come componente a gruppi di ricerca a partire dal 2014; ii) il ricorrente ha ottenuto 14 punti, pur avendo svolto attività di formazione e ricerca a partire dal 2013 presso diverse università italiane e straniere, partecipato a plurime attività progettuali, partecipato a diversi gruppi di ricerca e coordinato quello denominato “ CARA Syria Programme ”;
- anche per la voce relativa ai premi o riconoscimenti nazionali o internazionali “ il punteggio appare irrazionale e volto ad appiattire il valore dei titoli dei candidati ”, in quanto tutti e tre i candidati hanno ottenuto 1 punto, nonostante il ricorrente sia l’unico dei candidati ad aver conseguito un premio internazionale di notevole peso nell’ambito della comunità scientifica.
1.2. Si sono costituiti l’Università degli Studi di Sassari e la controinteressata SA TA, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente, alla luce della documentazione depositata dall’Amministrazione e dalla controinteressata, ha dedotto i seguenti ulteriori motivi:
III) “ ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - INCOMPETENZA ”;
IV) “ ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DEL BANDO E DEGLI ARTT. 23 COMMA 2, E 24, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 ”.
1.3.1. In primo luogo il ricorrente deduce che:
- l’Ufficio Reclutamento in data 30 agosto 2024 ha chiesto chiarimenti alla dott.ssa TA in relazione ai periodi di attività di ricerca da essa indicati ai fini dell’ammissione alla procedura;
- la dott.ssa TA, in risposta a tale richiesta, si è limitata a riportare le attività svolte in ordine cronologico;
- l’Ufficio Reclutamento in data 4 settembre 2024 ha informato il prof. Michele IS, membro della commissione, rilevando che “ nello specifico, il dubbio riguarda il contratto da collaboratrice come esperto linguistico presso Babelscape S.r.l. (Start up dell'Università Sapienza di Roma) della durata di 8 mesi e senza il quale non raggiungerebbe i 3 anni necessari ai fini dell’ammissione alla procedura ” e invitando la commissione a prendere visione dell’integrazione inviata dalla dott.ssa TA per verificare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al concorso;
- il prof. IS ha comunicato all’Ufficio Reclutamento di “ aver sentito gli altri membri della Commissione ” e di confermare l’ammissione della dott.ssa TA alla prova orale di discussione dei titoli.
Ritiene al riguardo il ricorrente che il prof. IS non abbia portato a conoscenza degli altri componenti della commissione le perplessità manifestate dall’Ufficio Reclutamento, sicché le decisioni della commissione sarebbero viziate da errata valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria.
Inoltre, sarebbe “ affetto da incompetenza l’opinamento espresso singolarmente dal prof. IS di ammettere alla prova orale la dott.ssa TA, visto che tale decisione doveva essere assunta dall’organo collegiale solo dopo aver compiuto le valutazioni e le verifiche del caso ”.
Peraltro, l’affermazione del prof. IS di aver sentito gli altri membri non sarebbe sufficiente, in mancanza di riferimenti nei verbali della commissione, a dimostrare che la questione sia stata effettivamente esaminata dall’intero organo collegiale.
1.3.2. In secondo luogo il ricorrente ribadisce che la controinteressata non possedeva i requisiti di partecipazione al concorso e doveva conseguentemente essere esclusa dalla procedura, potendo vantare soltanto due titoli valutabili (“Assegnista di Ricerca presso CNR-Istituto di Linguistica Computazionale «A. Zampolli»” e “ Post-doc presso Laboratorio LIG – Université Grenoble Alpes – progetto finanziato dall’Istituto MIAI di Intelligenza Artificiale di Grenoble ”), ciascuno per 11 mesi, in quanto:
- uno dei titoli elencati dalla dott.ssa TA (“ 02/04/2024 – 31/04/2024. Post-doc presso Laboratorio LNPL - Laboratoire De Neuropsycholinguistique – Université de Toulouse, Jean Jaurès. [Analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca o enti assistenziali stranieri – 5 mesi Effettuati] ”) si riferisce ad un contratto/assegno non valutabile perché maturato successivamente alla scadenza del termine stabilito per la partecipazione al concorso (11 gennaio 2024);
- un altro titolo (“ 01/03/2018 – 31/10/2018. Collaboratrice come esperto linguistico presso Babelscape S.r.l. Università Sapienza di Roma. [Prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 – 8 mesi effettuati] ”), riferito ad una imprecisata attività di collaborazione, resa nell’ambito di una prestazione occasionale di lavoro autonomo, non è valutabile in quanto non ricompresa nelle tipologie di contratti previste dall’art. 2 del Bando di concorso;
- non sono in alcun modo valutabili le attività di insegnamento, non a caso inserite nell’ambito della voce didattica, dal momento che i relativi contratti, stipulati ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non costituiscono assegni o contratti di ricerca ai sensi del successivo art. 24, comma 3, lettere a) e b, della medesima legge, come prescritto dal Bando ai fini della dimostrazione del requisito di amissione;
- quindi, “ quand’anche fosse computabile, ma così non è, la collaborazione occasionale prestata presso la società Babelscape, la dott.ssa TA vanterebbe tutt’al più contratti di ricerca per complessivi 30 mesi, periodo inferiore ai 36 mesi richiesti ”.
1.4. In data 3 giugno 2025 la difesa erariale ha depositato una nota con cui il Rettore dell’Università di Sassari ha dato impulso alla rivalutazione dei candidati partecipanti alla procedura comparativa e per tale ragione l’Avvocatura distrettuale, con istanza depositata il 4 giugno 2025, ha chiesto un differimento dell’udienza di discussione.
1.5. In vista dell’udienza di discussione il ricorrente e la controinteressata, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per nullità della notifica all’Amministrazione, in quanto “ il ricorrente ha notificato il ricorso per motivi aggiunti all’indirizzo pec: cagliari@mailcert.avvocaturastato.it, estraendolo dal Registro IPA ”, indirizzo non valido ai fini delle notificazioni all’Avvocatura distrettuale, né potendo trovare applicazione l’errore scusabile. Inoltre, anche le notificazioni ai due controinteressati sarebbero state da ritenere inesistenti, in quanto “ nella fattispecie oggetto del presente giudizio gli indirizzi PEC riceventi, ove è stata effettuata la notifica del ricorso introduttivo ai due controinteressati, non sono inseriti nei pubblici registri di cui all’art. 16 ter del D.L. n. 179 del 2012, conv. dalla L. n. 221 del 2012 ”. Quindi la controinteressata chiede che venga “dichiara[to] quantomeno il ricorso per motivi aggiunti inammissibile per mancata notifica all’Amministrazione resistente ”.
1.6. All’udienza pubblica del 22 luglio 2025, nel corso della quale l’Avvocatura dello Stato ha reiterato la richiesta di rinvio mentre le altre parti si sono opposte alla richiesta, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, ritiene il Collegio che l’istanza di rinvio formulata dalla difesa erariale non possa trovare accoglimento, non venendo in rilievo nella fattispecie alcuna delle ipotesi eccezionali che sole possono giustificare il differimento dell’udienza.
3. Ancora in via preliminare, quanto alle eccezioni processuali sollevate dalla controinteressata, osserva il Collegio che:
- il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti sono stati ritualmente notificati al domicilio digitale che lo stesso controinteressato dott. ZO aveva comunicato all’Amministrazione al momento della partecipazione alla procedura (v. doc. 2 dell’Amministrazione, pag. 2);
- si può soprassedere sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per notifica all’Amministrazione tramite un indirizzo PEC non valido dell’Avvocatura, in quanto, come si vedrà di seguito, sono comunque fondate le censure dedotte con il ricorso introduttivo.
4. Passando al merito, il ricorso introduttivo è fondato, nei sensi e nei termini che di seguito si espongono.
4.1. È fondato il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la mancanza dei requisiti di partecipazione in capo alla controinteressata dott.ssa TA.
Al riguardo, è dirimente constatare che:
- l’art. 2 del bando, come visto sopra, individua tra i requisiti di ammissione alla procedura, tra l’altro, la titolarità per almeno tre anni, cumulabili, anche non consecutivi, di contratti o assegni di ricerca nel settore scientifico disciplinare di pertinenza, delle seguenti tipologie: “ a) contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3 lettera a); b) assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni; c) assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398 e altre borse post dottorato attribuite da Università, centri di ricerca o enti assistenziali italiani; e) analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca o enti assistenziali stranieri; f) contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 230/2005 ”;
- gli incarichi di insegnamento e i contratti per le attività didattiche svolte dalla dott.ssa TA non sono riconducibili alle ipotesi di “ contratti o assegni di ricerca nel settore scientifico disciplinare di pertinenza ” menzionati nel citato art. 2 del bando (ciò anche a prescindere dai dubbi circa la pertinenza delle attività di insegnamento della lingua italiana con il “ settore scientifico disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura RA ”), perché un conto è l’attività di insegnamento, un altro conto è l’attività di ricerca;
- la controinteressata può dunque vantare solo i seguenti titoli, per complessivi 22 mesi e 10 giorni: i) un primo assegno di ricerca (tecnicamente post-doc), rientra nella categoria: “ Analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca o enti assistenziali stranieri ” (lettera “e”), svolto presso l’Université Grenoble Alpes, finanziato dall’Istituto di Intelligenza Artificiale di Grenoble, per 11 mesi; ii) un secondo assegno di ricerca di un anno, conferito dall’Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli” del CNR di Pisa, rientrante nella voce: “ Analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca o enti assistenziali stranieri ” (lettera “e”), in relazione al progetto intitolato “ A lexical corpus-based model of Contemporary Written Arabic - CUP B57G22000800006 ”, che alla data di scadenza del bando (11.1.2024) è stato svolto per complessivi 11 mesi e 10 giorni;
- pertanto, anche a voler aggiungere l’attività di “ Collaboratrice come esperto linguistico presso Babelscape S.r.l. Università Sapienza di Roma ” (per la quale l’Ufficio Reclutamento dell’Università, come visto sopra, ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti all’interessata), la dott.ssa TA arriverebbe al più a un totale complessivo di 30 mesi e 10 giorni, periodo evidentemente inferiore ai tre anni richiesti dal bando.
La controinteressata, quindi, non possedeva uno dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla procedura.
4.2. È fondato in parte anche il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole dei punteggi assegnati dalla commissione.
La giurisprudenza ha chiarito che « nelle procedure concorsuali di valutazione comparativa per un posto di professore universitario [ma analogo discorso può farsi anche per le procedure per il reclutamento di ricercatori, come nella vicenda che occupa] , il giudizio della Commissione esaminatrice, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulla maturità scientifica dei candidati ed attenendo all'ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per “evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere”, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso della impossibilità di eliminare una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, consente esclusivamente di verificare l'esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali della selezione, nel senso che la scelta finale della Commissione non deve apparire in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di talché la valutazione della Commissione esaminatrice, in quanto inerente ad un giudizio qualitativo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino “macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione” » ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4939; T.A.R. Veneto, Sez. I, 30 maggio 2016, n. 567; cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 10 giugno 2019, n. 1413; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5608).
Orbene, con riferimento alla valutazione delle attività didattiche svolte dai candidati, se è vero che la valutazione delle esperienze didattiche dei candidati non può tradursi nel mero apprezzamento quantitativo del numero di ore di insegnamento svolto dagli stessi, è pur vero d’altra parte che a fronte di un divario assai considerevole tra il numero di ore di didattica svolte dal ricorrente (2.687) e quelle svolte dal dott. ZO (423) l’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire – seppur sinteticamente - le ragioni che hanno condotto all’attribuzione di 12 punti al primo e 15 punti al secondo, mentre di ciò non si dà conto nei verbali della commissione.
Sul punto, infatti, i giudizi analitici individuali e collegiali riportati nell’Allegato 1 al verbale n. 3 (v. doc. 16 e doc. 18 dell’Amministrazione) sono espressi in termini estremamente generici e sostanzialmente non dissimili per il dott. MB ed il dott. ZO:
- per il ricorrente si rileva che “ dimostra una buona esperienza con incarichi di insegnamento a partire dal 2013 in Italia e all’estero (Inghilterra) ” (giudizio del prof. Campanini); che “ ha collaborato fin dal 2013, sia per gli aspetti della ricerca che nell’ambito della didattica, con diverse istituzioni italiane ed estere, tra cui le Università di Edimburgh, Exeter, nonché a Roma “la Sapienza” e presso le Università di Sassari e di Cagliari ” (giudizio della prof.ssa Avino); che “ ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero a partire dall’anno accademico 2013 ” (giudizio del prof. IS); e il giudizio collegiale è così formulato: “ complessivamente il profilo scientifico del candidato può considerarsi buono e pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare di riferimento. L’esame del curriculum del candidato e dei titoli discussi durante la prova orale denotano il profilo di uno studioso attivo con un buon impatto internazionale ”;
- per il controinteressato si rileva che “ ha avuto importanti esperienze di ricerca e didattica a partire dal 2014 presso le sedi universitarie di Venezia, Liège, Münster e Torino ” (giudizio del prof. Campanini); che “ possiede una buona esperienza di attività didattica, svolta presso le sedi universitarie di Venezia, Liège, Münster e Torino ” (giudizio della prof.ssa Avino); che sono “ molto buone le esperienze di attività didattica svolte presso le Università italiane di Venezia e Torino e presso le Università estere di Münster e di Liège ”, che “ l’insieme dei titoli accademici e di quelli legati all’attività didattica definiscono un profilo pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare [...]” e che “ complessivamente, i titoli di attività scientifica e didattica e le pubblicazioni presentate e discusse durante la prova orale consentono di esprimere un giudizio pienamente positivo ” (giudizio del prof. IS); il giudizio collegiale è così formulato: “ l’esame dei titoli scientifici e delle pubblicazioni presentate dal Dott. LU ZO, assieme alla valutazione delle esperienze di didattica e della discussione orale, definiscono il profilo di uno studioso competente. Le linee di ricerca del candidato delineano un percorso di ricerca molto buono ”.
Insomma, dalla lettura dei predetti allegati non è dato capire sotto quali profili le esperienze didattiche del controinteressato sono state ritenute meritevoli di un maggior punteggio rispetto a quello assegnato al ricorrente.
L’attività valutativa della commissione, quindi, risulta in parte qua viziata da difetto di motivazione.
Con riguardo alle altre voci per le quali il ricorrente ha contestato i giudizi e i punteggi assegnati dalla commissione ( id est : pubblicazioni; attività di ricerca; premi o riconoscimenti nazionali o internazionali), invece, le censure non colgono nel segno.
Come detto sopra, la valutazione in ordine alla pertinenza ed alla rilevanza delle pubblicazioni, dei titoli e del curriculum , rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, soggetta al sindacato esterno di legittimità sotto il profilo della illogicità e della irrazionalità.
Trattasi dunque, di un tipico sindacato giurisdizionale di legittimità “ ab externo ” limitato dalla presenza di un ampio margine di apprezzamento tecnico in capo all’organo valutativo, ancor più ampio rispetto a quello pur ravvisabile in altre selezioni concorsuali, in considerazione della ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive.
Orbene, dagli atti di causa non emergono incongruenze o illogicità nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli del ricorrente e del controinteressato (salvo quanto si è detto sopra con riferimento alla valutazione delle esperienze didattiche), né si evidenziano disomogeneità nell’applicazione dei relativi criteri, raffrontando il numero e la tipologia delle pubblicazioni presentate dai due candidati.
Analogo discorso deve essere fatto per la valutazione delle attività di ricerca svolte dal dott. MB e dal dott. ZO, così come risultanti dagli atti di causa.
Infine, quanto alla voce “ Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ”, il ricorrente non considera che il criterio in parola non riguarda esclusivamente i premi internazionali ma, più in generale, i premi e riconoscimenti per l’attività di ricerca complessivamente considerata, sicché non risultano ingiustificati i punteggi assegnati per tale voce anche agli altri candidati.
4.3. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo è fondato e va accolto, nei sensi e nei limiti sopra chiariti, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare la procedura comparativa per cui è causa, a cura di una diversa Commissione esaminatrice, che dovrà essere nominata entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriore. Il rinnovo della attività, compiuto tenendo conto dei rilievi sopra svolti, dovrà essere completato entro i 60 giorni successivi alla nomina della Commissione. Le ulteriori censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti possono ritenersi assorbite dall’accoglimento del ricorso introduttivo.
4.4. La peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 22 luglio 2025 e 3 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
OS RO, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS RO | Marco RI |
IL SEGRETARIO