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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 695/2022 depositato il 16/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 S.a.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.r.l. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 37/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 04/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. ORL000082018 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Cagliari ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Oristano n. 37/2022, che aveva accolto parzialmente i ricorsi (poi riuniti) proposti separatamente dai contribuenti Resistente_2 s.r.l. e Resistente_1 s.a.s., contro il provvedimento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma integrale, col favore delle spese di lite.
Nelle more del giudizio, è stata presentata dalla contribuente l'istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi del comma 197 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, con il versamento del dovuto (art. 1 l. cit., comma 194). Pertanto, con successiva istanza, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, in quanto la controversia è stata definita ai sensi dei commi
197 e 198 della legge n. 197/2022.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
Nulla per le spese, trattandosi di un caso di definizione delle pendenze tributarie previsto dalla legge (art. 46, comma 3, D. Lgs. n. 546/92).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio, per intervenuta definizione della lite ai sensi dei commi 197 e 198 della legge n. 197/2022.
Nulla per le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 695/2022 depositato il 16/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 S.a.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.r.l. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 37/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 04/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. ORL000082018 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Cagliari ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Oristano n. 37/2022, che aveva accolto parzialmente i ricorsi (poi riuniti) proposti separatamente dai contribuenti Resistente_2 s.r.l. e Resistente_1 s.a.s., contro il provvedimento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma integrale, col favore delle spese di lite.
Nelle more del giudizio, è stata presentata dalla contribuente l'istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi del comma 197 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, con il versamento del dovuto (art. 1 l. cit., comma 194). Pertanto, con successiva istanza, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, in quanto la controversia è stata definita ai sensi dei commi
197 e 198 della legge n. 197/2022.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
Nulla per le spese, trattandosi di un caso di definizione delle pendenze tributarie previsto dalla legge (art. 46, comma 3, D. Lgs. n. 546/92).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio, per intervenuta definizione della lite ai sensi dei commi 197 e 198 della legge n. 197/2022.
Nulla per le spese.