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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 698/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
US EUGENIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4400/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Palazzo Di Citta' 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3322 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 22 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 18 settembre 2025 al comune di Salerno (d'ora in poi: il Comune), nonché depositato quello stesso giorno presso questa Corte, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° 3322, notificatole il 31 luglio di quello stesso anno ed avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2023. A detrimento di tale avviso, recante un ammontare dovuto di 772,55 euro oltre agli accessori, l'odierna ricorrente ha lamentato che per l'immobile ubicato a Salerno in Indirizzo_1, quand'anche l'uso professionale a cui lei l'aveva adibito fosse stato esclusivo anziché promiscuo, coerentemente andava applicata l'aliquota pertinente alla categoria A/10, cioè agli immobili ad uso ufficio, e non già alla categoria A/2 in cui quell'immobile risultava accatastato: con una conseguente IMU dovuta nella minor misura di 386,27 euro.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'avviso impugnato.
2. Il Comune, dopo essersi costituito il 4 novembre 2025 limitandosi ad invocare la riunione con il giudizio iscritto nel registro generale di questa Corte con il n° 4394/2025, con memoria prodotta il 22 dicembre ha resistito alla pretesa avversaria: sottolineando come l'immobile per cui è lite non coincidesse con la dimora abituale della Ricorrente_1 e, quindi, non potesse fruire dell'esenzione per l'abitazione principale.
3. Con memoria depositata il 14 gennaio 2026 l'odierna ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, evidenziando di non aver invocato alcuna variazione catastale riguardo all'immobile oggetto del contendere.
4. All'udienza pubblica del 19 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente è appena il caso di osservare che il Comune non ha in alcun modo chiarito per qual motivo l'odierno giudizio andrebbe riunito con quello iscritto nel registro generale di questa Corte con il n°
4394/2025; né, di tale giudizio, è stato precisato l'oggetto e neppure l'identità delle parti.
6. Ciò premesso, il Comune appare essersi limitato a partire dal presupposto, condiviso nell'odierno ricorso, secondo cui l'immobile in questione non fosse adibito ad abitazione principale della Ricorrente_1 : con conseguente applicazione dell'aliquota del 10,6 ‰.
A fronte di tale elementare calcolo la Ricorrente_1 ha invocato una più favorevole imposizione applicando l'aliquota pertinente alla categoria A/10, anziché alla categoria A/2 in cui quell'immobile risultava accatastato: categoria, quest'ultima, peraltro confermata dal rogito notarile di acquisto dell'immobile stesso e dalla relativa visura catastale. Tuttavia non è in alcun modo dimostrato che risulti più favorevole l'aliquota IMU pertinente alla categoria A/10, rispetto a quella riferita alla categoria A/2, ove un immobile accatastato in quest'ultima sia assoggettabile a tassazione: com'è, appunto, il caso di specie. E va da sé come tale prova andasse fornita grazie alla delibera comunale in virtù della quale erano state applicate le aliquote IMU per l'annualità
2023; e non già grazie al mero screenshot di un calcolo effettuato dalla Ricorrente_1 tramite un sito Internet.
7. Né giova all'odierna ricorrente la previsione di cui al comma 745 dell'art. 1 della legge n° 160/2019: in virtù del quale “la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili … ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto … i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A …, con esclusione della categoria catastale A/10; …” e “d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10”. Quindi, a prescindere da quale possa essere l'effettivo utilizzo di un dato immobile, esclusivamente dalla sua formale classificazione catastale discende il moltiplicatore applicabile ai fini IMU e la conseguente tassazione. Peraltro l'eventuale variazione della categoria catastale spiega i propri effetti soltanto dall'anno successivo a quello della variazione stessa.
8. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso, la scarsa pertinenza delle argomentazioni difensive del Comune giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(NI US)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
US EUGENIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4400/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Palazzo Di Citta' 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3322 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 22 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 18 settembre 2025 al comune di Salerno (d'ora in poi: il Comune), nonché depositato quello stesso giorno presso questa Corte, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° 3322, notificatole il 31 luglio di quello stesso anno ed avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2023. A detrimento di tale avviso, recante un ammontare dovuto di 772,55 euro oltre agli accessori, l'odierna ricorrente ha lamentato che per l'immobile ubicato a Salerno in Indirizzo_1, quand'anche l'uso professionale a cui lei l'aveva adibito fosse stato esclusivo anziché promiscuo, coerentemente andava applicata l'aliquota pertinente alla categoria A/10, cioè agli immobili ad uso ufficio, e non già alla categoria A/2 in cui quell'immobile risultava accatastato: con una conseguente IMU dovuta nella minor misura di 386,27 euro.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'avviso impugnato.
2. Il Comune, dopo essersi costituito il 4 novembre 2025 limitandosi ad invocare la riunione con il giudizio iscritto nel registro generale di questa Corte con il n° 4394/2025, con memoria prodotta il 22 dicembre ha resistito alla pretesa avversaria: sottolineando come l'immobile per cui è lite non coincidesse con la dimora abituale della Ricorrente_1 e, quindi, non potesse fruire dell'esenzione per l'abitazione principale.
3. Con memoria depositata il 14 gennaio 2026 l'odierna ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, evidenziando di non aver invocato alcuna variazione catastale riguardo all'immobile oggetto del contendere.
4. All'udienza pubblica del 19 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente è appena il caso di osservare che il Comune non ha in alcun modo chiarito per qual motivo l'odierno giudizio andrebbe riunito con quello iscritto nel registro generale di questa Corte con il n°
4394/2025; né, di tale giudizio, è stato precisato l'oggetto e neppure l'identità delle parti.
6. Ciò premesso, il Comune appare essersi limitato a partire dal presupposto, condiviso nell'odierno ricorso, secondo cui l'immobile in questione non fosse adibito ad abitazione principale della Ricorrente_1 : con conseguente applicazione dell'aliquota del 10,6 ‰.
A fronte di tale elementare calcolo la Ricorrente_1 ha invocato una più favorevole imposizione applicando l'aliquota pertinente alla categoria A/10, anziché alla categoria A/2 in cui quell'immobile risultava accatastato: categoria, quest'ultima, peraltro confermata dal rogito notarile di acquisto dell'immobile stesso e dalla relativa visura catastale. Tuttavia non è in alcun modo dimostrato che risulti più favorevole l'aliquota IMU pertinente alla categoria A/10, rispetto a quella riferita alla categoria A/2, ove un immobile accatastato in quest'ultima sia assoggettabile a tassazione: com'è, appunto, il caso di specie. E va da sé come tale prova andasse fornita grazie alla delibera comunale in virtù della quale erano state applicate le aliquote IMU per l'annualità
2023; e non già grazie al mero screenshot di un calcolo effettuato dalla Ricorrente_1 tramite un sito Internet.
7. Né giova all'odierna ricorrente la previsione di cui al comma 745 dell'art. 1 della legge n° 160/2019: in virtù del quale “la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili … ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto … i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A …, con esclusione della categoria catastale A/10; …” e “d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10”. Quindi, a prescindere da quale possa essere l'effettivo utilizzo di un dato immobile, esclusivamente dalla sua formale classificazione catastale discende il moltiplicatore applicabile ai fini IMU e la conseguente tassazione. Peraltro l'eventuale variazione della categoria catastale spiega i propri effetti soltanto dall'anno successivo a quello della variazione stessa.
8. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso, la scarsa pertinenza delle argomentazioni difensive del Comune giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(NI US)