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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7437 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
-N.R.G.A.C. 19599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19599 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. AMOROSO VITTORIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Alessandro Manzoni 157/C
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti GRASSI
NICOLETTA, GRASSI LUCIO ANTONIO e presso i quali elettivamente CP_2 domicilia in Napoli alla Via Carlo Poerio n.53
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2024 , premesso di essersi separato da Parte_1
in forza di decreto di omologa n. 5747/2020 reso dal Tribunale di Controparte_1
Napoli in data 10.11.2020, nel quale era stato previsto l'obbligo a suo carico di corrispondere alla l'importo mensile di Euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
all'epoca maggiorenne ma non economicamente autosufficiente oltre al 50% delle spese Per_1
1 straordinarie, chiedeva la modifica del predetto provvedimento ed in particolare la revoca di tale obbligo, in subordine, la riduzione ad Euro 350,00 del predetto importo.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva dissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva confermarsi le statuizioni stabilite con il predetto decreto di omologa di separazione.
All'udienza del 18.03.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori i quali rappresentavano che le parti erano addivenute ad un accordo a tacitazione del contenzioso in essere. Chiedevano pertanto un breve rinvio onde consentire di formalizzare i patti.
All'udienza del 15.05.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui chiedevano recepirsi in sentenza le condizioni concordate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1.il dott. si obbliga a versare alla dott.ssa , con decorrenza dal Parte_1 Controparte_3 mese di maggio 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio studente, Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con la madre, la somma mensile di euro trecentocinquanta/00 (350,00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La prima rivalutazione ISTAT avrà decorrenza dal mese di maggio duemilaventisei (maggio 2026). L'obbligo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio si concluderà il trentuno dicembre duemilaventisette e ciò a prescindere Per_1 dal raggiungimento o meno, nel frattempo, dell'autosufficienza economica da parte di Il Per_1 versamento del predetto importo di euro trecentocinquanta/00 (350,00) mensili dovrà essere Parte effettuato dal dott. anticipatamente , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla dott. . Controparte_3
2.il dott. si obbliga a concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche, sia a Parte_1 quelle non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sia a quelle specialistiche necessarie per il figlio, alle spese universitarie e post- universitarie di quest'ultimo e, in genere, a tutte le spese straordinarie così come indicate nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli che si allega come parte integrante del presente accordo.
2
3.Le parti concordano che la dott.ssa continuerà ad abitare, a titolo gratuito, Controparte_3 nella unità immobiliare sita in Napoli alla Via Belvedere n.212, ex residenza coniugale, in comproprietà al cinquanta per cento tra il ricorrente e la resistente, e ciò sino al termine del trentuno dicembre duemliatrentadue (31.12.2032);
4.Restano a carico di entrambe le parti gli oneri straordinari relativi all'immobile indicato al precedente punto tre (3) , mentre restano a carico della dott.ssa gli oneri Controparte_3 gravanti per la legge sul comodatario.
5.Le parti espressamente prevedono che l'accordo per cui la dott.ssa Controparte_3 continuerà ad abitare a titolo gratuito nell'unità immobiliare sita in Napoli, alla Via Belvedere
n.212, già adibita a residenza coniugale , non è sottoposto alla condizione che il figlio Per_1 maggiorenne, continui ad abitare ivi con la madre. Tale diritto permane in capo alla moglie indipendentemente da eventuali mutamenti nella composizione del nucleo familiare e non potrà essere revocato unilateralmente dal marito separato per nessuna ragione.
6.Il dott. , per l'effetto di quanto concordato al precedente punto 3, si obbliga a non Parte_1 richiedere sino al primo gennaio duemilatrentatre (01.01.2033) la divisione giudiziale dell'immobile ove risiede la moglie e si obbliga espressamente a non alienare a terzi la sua quota di proprietà sino alla scadenza del termine innanzi indicato, e a non richiedere alla dott.ssa
[...]
alcuna indennità in relazione all'uso gratuito da parte di quest'ultima dell'immobile CP_3 di proprietà comune. Il marito rinuncia espressamente a qualunque diritto di accesso all'immobile se non previo consenso scritto alla moglie.
7.Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
8.Le spese legali si intendono compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano, con la sottoscrizione del presente accordo, alla solidarietà professionale prevista dalla vigente legge professionale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli
3 recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite, come tra l'latro richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
- modifica le condizioni accessorie alla separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19599 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. AMOROSO VITTORIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Alessandro Manzoni 157/C
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti GRASSI
NICOLETTA, GRASSI LUCIO ANTONIO e presso i quali elettivamente CP_2 domicilia in Napoli alla Via Carlo Poerio n.53
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2024 , premesso di essersi separato da Parte_1
in forza di decreto di omologa n. 5747/2020 reso dal Tribunale di Controparte_1
Napoli in data 10.11.2020, nel quale era stato previsto l'obbligo a suo carico di corrispondere alla l'importo mensile di Euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
all'epoca maggiorenne ma non economicamente autosufficiente oltre al 50% delle spese Per_1
1 straordinarie, chiedeva la modifica del predetto provvedimento ed in particolare la revoca di tale obbligo, in subordine, la riduzione ad Euro 350,00 del predetto importo.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva dissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva confermarsi le statuizioni stabilite con il predetto decreto di omologa di separazione.
All'udienza del 18.03.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori i quali rappresentavano che le parti erano addivenute ad un accordo a tacitazione del contenzioso in essere. Chiedevano pertanto un breve rinvio onde consentire di formalizzare i patti.
All'udienza del 15.05.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui chiedevano recepirsi in sentenza le condizioni concordate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1.il dott. si obbliga a versare alla dott.ssa , con decorrenza dal Parte_1 Controparte_3 mese di maggio 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio studente, Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con la madre, la somma mensile di euro trecentocinquanta/00 (350,00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La prima rivalutazione ISTAT avrà decorrenza dal mese di maggio duemilaventisei (maggio 2026). L'obbligo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio si concluderà il trentuno dicembre duemilaventisette e ciò a prescindere Per_1 dal raggiungimento o meno, nel frattempo, dell'autosufficienza economica da parte di Il Per_1 versamento del predetto importo di euro trecentocinquanta/00 (350,00) mensili dovrà essere Parte effettuato dal dott. anticipatamente , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla dott. . Controparte_3
2.il dott. si obbliga a concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche, sia a Parte_1 quelle non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sia a quelle specialistiche necessarie per il figlio, alle spese universitarie e post- universitarie di quest'ultimo e, in genere, a tutte le spese straordinarie così come indicate nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli che si allega come parte integrante del presente accordo.
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3.Le parti concordano che la dott.ssa continuerà ad abitare, a titolo gratuito, Controparte_3 nella unità immobiliare sita in Napoli alla Via Belvedere n.212, ex residenza coniugale, in comproprietà al cinquanta per cento tra il ricorrente e la resistente, e ciò sino al termine del trentuno dicembre duemliatrentadue (31.12.2032);
4.Restano a carico di entrambe le parti gli oneri straordinari relativi all'immobile indicato al precedente punto tre (3) , mentre restano a carico della dott.ssa gli oneri Controparte_3 gravanti per la legge sul comodatario.
5.Le parti espressamente prevedono che l'accordo per cui la dott.ssa Controparte_3 continuerà ad abitare a titolo gratuito nell'unità immobiliare sita in Napoli, alla Via Belvedere
n.212, già adibita a residenza coniugale , non è sottoposto alla condizione che il figlio Per_1 maggiorenne, continui ad abitare ivi con la madre. Tale diritto permane in capo alla moglie indipendentemente da eventuali mutamenti nella composizione del nucleo familiare e non potrà essere revocato unilateralmente dal marito separato per nessuna ragione.
6.Il dott. , per l'effetto di quanto concordato al precedente punto 3, si obbliga a non Parte_1 richiedere sino al primo gennaio duemilatrentatre (01.01.2033) la divisione giudiziale dell'immobile ove risiede la moglie e si obbliga espressamente a non alienare a terzi la sua quota di proprietà sino alla scadenza del termine innanzi indicato, e a non richiedere alla dott.ssa
[...]
alcuna indennità in relazione all'uso gratuito da parte di quest'ultima dell'immobile CP_3 di proprietà comune. Il marito rinuncia espressamente a qualunque diritto di accesso all'immobile se non previo consenso scritto alla moglie.
7.Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
8.Le spese legali si intendono compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano, con la sottoscrizione del presente accordo, alla solidarietà professionale prevista dalla vigente legge professionale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli
3 recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite, come tra l'latro richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
- modifica le condizioni accessorie alla separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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