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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/12/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 5426/2024
Il Giudice DR NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SILTI ROBERTO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
EC UN ZO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si discute della computabilità o meno nella base imponibile, su cui vanno versati i contributi alla Gestione artigiani a titolo di partecipazione quale socio lavoratore della dei redditi percepiti quale CP_2 Parte_2 socio non lavoratore della , la quale gestisce in Parte_3
locazione un immobile e percepisce come solo reddito il canone di locazione.
Se si tratta di reddito da capitale, secondo la cassazione, esso è irrilevante ai fini della base imponibile previdenziale;
lo è invece se si tratta di reddito d'impresa. È reddito da capitale quello derivante alla partecipazione a società di capitali, dove il socio non svolge attività lavorativa. Ma se si tratta di partecipazione a società di persone, quale la snc, il reddito è reddito d'impresa (Cass.29779/17), e ciò quand'anche tale reddito derivi dalla gestione di cespiti immobiliari (Cass.18892/23).
Dunque la domanda va respinta, essendo reddito d'impresa quello derivante a introiti di canoni di locazione, con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Condanna l'attore a rifondere le spese all' liquidate in €3000 per CP_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge.
Il Giudice
DR NI
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sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 5426/2024
Il Giudice DR NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SILTI ROBERTO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
EC UN ZO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si discute della computabilità o meno nella base imponibile, su cui vanno versati i contributi alla Gestione artigiani a titolo di partecipazione quale socio lavoratore della dei redditi percepiti quale CP_2 Parte_2 socio non lavoratore della , la quale gestisce in Parte_3
locazione un immobile e percepisce come solo reddito il canone di locazione.
Se si tratta di reddito da capitale, secondo la cassazione, esso è irrilevante ai fini della base imponibile previdenziale;
lo è invece se si tratta di reddito d'impresa. È reddito da capitale quello derivante alla partecipazione a società di capitali, dove il socio non svolge attività lavorativa. Ma se si tratta di partecipazione a società di persone, quale la snc, il reddito è reddito d'impresa (Cass.29779/17), e ciò quand'anche tale reddito derivi dalla gestione di cespiti immobiliari (Cass.18892/23).
Dunque la domanda va respinta, essendo reddito d'impresa quello derivante a introiti di canoni di locazione, con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Condanna l'attore a rifondere le spese all' liquidate in €3000 per CP_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge.
Il Giudice
DR NI
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