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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/11/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1287 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1287/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Irene Litrico (c.f. ) del Foro di Milano, presso il cui studio in Pieve Emanuele, C.F._2 via Zandonai n. 7/B è elettivamente domiciliato;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. ), sito in Locate Di Triulzi, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
, in persona del suo Amministratore pro tempore in persona dell'Ing.
[...] Controparte_2 CP_3
assistito e rappresentato dall'avv. Alessandro Ferrari (c.f. ), presso di lui
[...] C.F._3 elettivamente domiciliato in Locate Di Triulzi, via Martiri Della Libertà n. 51;
- parte convenuta -
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni eventuale contraria domanda ed eccezione, così giudicare: condannare il convenuto, per i titoli di cui in atti, ad eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi sul muro di confine per cui è causa necessari per porre l'edificio attoreo nelle medesime condizioni di protezione dagli eventi atmosferici, isolamento e sicurezza anteriori alla demolizione dello stabile confinante, con ogni altra provvidenza occorrenda.
Con vittoria di spese di lite.
Con riserva di agire in separata sede per ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti e subendi.
In via istruttoria, disporre consulenza tecnica di ufficio volta ad indicare, previa descrizione tecnica dell'attuale stato del manufatto di cui trattasi, gli interventi necessari per ovviare a quanto lamentato dall'attore, quantificandone il relativo costo.”. Conclusioni per parte convenuta
“In via pregiudiziale e preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Nel merito: dichiarare prescritta e comunque infondata e respingere ogni domanda attorea.
Nel merito, in via subordinata: nell'ipotesi di ritenuta provata la comproprietà del muro, dichiarare tenuti tutti i confinanti comproprietari alle spese di manutenzione in ragione della metà ciascuno.
In ogni caso: con vittoria delle spese del procedimento e dei compensi professionali.
Con ogni riserva istruttoria e salvezza di ogni diritto.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato ha adito l'intestato Tribunale domandando di Parte_1 condannare il (d'ora in poi, e per brevità, il Controparte_4
) ad eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi sul muro di confine per cui è causa, CP_1 necessari a porre l'edificio attoreo nelle medesime condizioni di protezione e sicurezza anteriori alla demolizione dello stabile confinante, avvenuta nel 1968.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- è comproprietario dell'immobile sito in Locate di Triulzi, piazza della Vittoria n. Parte_1
32 (cfr. ispezione ipotecaria e trascrizione – doc. 1 parte attrice);
- in origine l'immobile faceva parte di un più ampio edificio, suddiviso internamente da un muro di sostegno comune (cfr. planimetrie – doc. 2);
- nel 1968 il proprietario della parte dello stabile posta al di là del muro divisorio ha interamente demolito il proprio appartamento e ha, quindi, edificato – sul medesimo fondo ma in altra posizione rispetto all'edificio demolito – un nuovo immobile, oggi costituente il Condominio di piazza della
Vittoria n. 35 (cfr. scheda catastale – doc. 3);
- la rimozione del preesistente edificio è stata eseguita senza adeguata cura e ciò ha cagionato danni all'immobile di proprietà dell'attore, con perdita dell'isolamento termico e della pregressa protezione dagli eventi atmosferici, esposizione all'umidità di risalita dal terreno esposto alle intemperie, nonché con indebolimento della resistenza statica dell'edificio, come accertato dal perito di parte (cfr. relazione – doc. 4);
- nel tempo il muro comune, in difetto di manutenzione, ha subito un progressivo ammaloramento e, di conseguenza, l'unità immobiliare attorea ha iniziato a patire anche consistenti infiltrazioni di umidità provenienti dalla parete a confine;
2 - per ripristinare le condizioni adeguate dell'immobile occorre eseguire una serie di interventi edilizi e, nello specifico, lo scrostamento dell'intonaco ammalorato, la ricostituzione dei giunti dei mattoni,
l'applicazione di una guaina impermeabilizzante anche ai piedi del muro sino ad adeguata profondità,
l'applicazione di un nuovo intonaco e di un adeguato rivestimento a cappotto ed infine l'applicazione di un telaio di pilastri e travi in cemento armato atto a garantire la statica dell'edificio compromessa dalla demolizione;
- né le diffide stragiudiziali (cfr. doc. 6), né il procedimento di mediazione hanno condotto le parti ad un accordo conciliativo (cfr. doc. 7-8).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte attrice ha dedotto:
- la violazione dell'art. 883 c.c. da parte del precedente proprietario dell'immobile attiguo, che ha demolito la propria porzione dello stabile senza effettuare alcun intervento atto ad evitare danni all'edificio contiguo;
- la responsabilità del convenuto ed il conseguente onere di provvedere all'immediata CP_1 riparazione e messa in sicurezza del muro di confine fra le due proprietà.
1.1. Si è costituito in giudizio il , che ha eccepito preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la prescrizione del diritto, e ha concluso per il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto.
A sostegno delle domande ed eccezioni, parte convenuta ha dedotto:
- di essere stato costituito nel 1974 e, dunque, di non avere alcuna legittimazione passiva in relazione alla demolizione del precedente edificio, avvenuta nel 1968, da parte di altro soggetto (cfr. assegnazioni e regolamento condominiale – doc.
2-3 parte convenuta);
- che il diritto di controparte sarebbe già prescritto, sia ai sensi dell'art. 2051 che dell'art. 2043 c.c., considerato il lasso di tempo trascorso dal 1968, anno in cui è avvenuta la demolizione;
- di non rinvenire in citazione alcun elemento probatorio a sostegno della configurazione originaria dell'immobile dedotta ex adverso, né dell'avvenuta demolizione dello stabile, né del nesso eziologico tra l'abbattimento e le attuali necessità manutentive del bene;
- di non potersi desumere neppure se la parete divisoria fosse un muro comune ovvero solo un muro in aderenza del quale vi era costruita altra costruzione;
- che l'obbligazione propter rem si trasferirebbe solo se sorta dopo il trasferimento del bene, circostanza che non ricorre nel caso in esame ove il Condominio è stato costituito dopo la demolizione;
- che nelle precedenti interlocuzioni del 2013 l'arch. ha qualificato come muro di confine il Pt_1 muro per cui è causa e non già come muro comune (cfr. doc. 6).
1.2. Con le memorie ex art. 171-ter c.p.c. le parti hanno ribadito le opposte argomentazioni e hanno formulato le istanze istruttorie.
3 1.3. All'udienza del 6.12.2024 il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
1.4. Con ordinanza del 15.03.2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha fissato l'odierna udienza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c.
2. Sul difetto di legittimazione passiva del CP_1
Il convenuto ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo CP_1 di essere stato costituito nel 1974 e, quindi, in un periodo successivo alla demolizione dello stabile occorsa nel 1968, rispetto alla quale risulterebbe del tutto estraneo.
Di contro, parte attrice ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione, avendo chiaramente prospettato di agire nei confronti del non già in quanto autore della demolizione, bensì quale successore nella proprietà CP_1 del bene, in virtù della natura propter rem dell'obbligo di cui all'art. 883 c.c.
L'eccezione di parte convenuta non è fondata e non merita accoglimento.
Com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una delle condizioni dell'azione e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, con conseguente dovere del
Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (“La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”, così Cass. civ. Sez. L., sent. n. 17092 del 12.08.2016; ex multis, cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 2951 del 16.02.2016).
La legittimazione ad agire, quindi, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che attiene al merito della controversia, e deve essere valutata in relazione alla prospettazione del diritto riportata nella domanda. Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. civ. Sez.
III, sent. n. 2091 del 14.02.2012, in motivazione).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, l'eccezione sollevata non può trovare accoglimento.
Parte attrice, infatti, ha chiaramente prospettato di convenire in giudizio il quale successore nella CP_1 proprietà del bene parzialmente demolito dal suo dante causa, sig. , richiamando la natura Controparte_5 propter rem dell'obbligazione dedotta in giudizio.
4 Tale allegazione fonda la legittimazione passiva del convenuto a subire il giudizio promosso dall'attore, fermo il successivo vaglio nel merito della fondatezza domanda, anche in punto di titolarità del diritto in capo al convenuto, e implica il rigetto dell'eccezione formulata.
3. Sull'abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
Parte attrice ha dedotto la responsabilità dell'originario proprietario per violazione dell'art. 883 c.c. per aver demolito il muro di confine senza adottare le necessarie precauzioni. Per l'effetto, ha domandato la condanna del , sorto sull'edificio abbattuto, ad eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi sul muro CP_1 di confine per cui è causa, necessari a porre l'edificio attoreo nelle medesime condizioni di protezione e sicurezza anteriori alla demolizione dello stabile confinante, avvenuta nel 1968.
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto e, comunque, l'assenza di riscontri probatori a supporto della domanda attorea.
3.1. Per delibare in merito alla domanda occorre richiamare la pertinente normativa e ricostruire la natura dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Assume rilievo la disciplina di cui all'art. 883 c.c., ai sensi del quale “Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni
e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino”. In base a tale norma, il proprietario di un edificio esistente nella sua autonomia, ma appoggiato all'edificio altrui, può demolirlo, ma deve eseguire le opere murarie di rafforzamento e consolidamento che servono a mantenere la staticità del muro che sia rimasto minorato nella sua resistenza e nel suo equilibrio, nonché esposto agli agenti esterni, per effetto della parziale demolizione (cfr. Tribunale di Salerno, sent. n. 1562/2022).
L'obbligo gravante sul proprietario che demolisce il muro comune impone l'osservanza delle cautele specificamente prescritte per evitare danni ai vicini, della cui produzione sarà responsabile (“la responsabilità del proprietario per i danni derivanti dalla demolizione del muro comune deve limitarsi, in ragione del rapporto di causalità, alle conseguenze effettive dell'opera di demolizione da lui compiuta, alla stregua dei criteri solitamente impiegati per definire il rapporto eziologico”, cfr. Cass. civ. sent. n. 10325/1998, in motivazione).
Quanto alla natura della responsabilità, deve premettersi che la fattispecie di cui all'art. 883 c.c. configura un'obbligazione reale (o propter rem), in quanto ascritta al proprietario dell'edificio sul fondamento della titolarità del relativo diritto reale.
Di conseguenza, la norma in commento non imputa al proprietario una responsabilità da fatto illecito derivante dall'inosservanza del generico obbligo del neminem laedere, bensì da inadempimento della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio propter rem, accessorio rispetto al contenuto del suo diritto di proprietà.
Tale inquadramento giuridico porte ad escludere, necessariamente, che nella fattispecie possa ritenersi spirato
5 il termine di prescrizione. Infatti, proprio in ragione della natura reale, l'obbligazione in esame è imprescrittibile e la relativa azione, da proporsi nei confronti dell'attuale proprietario dell'immobile, non è soggetta ad un termine entro il quale deve essere proposta (cfr. Cass. civ. sent. n. 24141/2007, a tenore della quale “La violazione dell'obbligazione propter rem anche se protratta per oltre vent'anni, non determina
l'estinzione del rapporto obbligatorio ma al contrario, avendo carattere permanente, consente ai condomini di esigere l'eliminazione della situazione determinata dalla violazione stessa.”).
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento.
3.2. Venendo alla prova della responsabilità, le opere previste dall'art. 883 c.c. mirano, come detto, ad assicurare al muro la solidità necessaria al raggiungimento degli scopi a cui lo stesso era anteriormente destinato.
Più in particolare, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, la disposizione di cui all'art. 883 c.c. si applica per analogia anche al caso di due edifici privi di muro comune, perché costruiti in aderenza, quando la tecnica costruttiva sia stata tale che l'uno svolge funzione di sostegno e appoggio all'altro (cfr. Cass. civ. sent. n. 5475/1993).
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo non si estende a soggetti diversi dal proprietario, né alla riparazione di danni determinati da carenze strutturali dell'edificio “Il proprietario che demolisce il muro comune è obbligato ad eseguire le riparazioni necessarie ad evitare danni ai vicini. Tuttavia, tale obbligo - il quale costituisce oggetto di un'obbligazione “propter rem” - non si estende, per difetto del nesso causale, ai danni ascrivibili causalmente alla condotta di altri soggetti (terzi esecutori di altre opere di demolizione) od alle carenze strutturali del fabbricato (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 9034/2016).
3.3. Applicando i richiamati principi al caso di specie, è necessario stabilire se, nel caso in esame, il manufatto demolito avesse una funzione di sostegno in ragione della tecnica costruttiva e, dunque, se non siano state eseguite le opere necessarie ad evitare ogni danno all'immobile del sig. . Pt_1
Le allegazioni attoree sul punto, tuttavia, sono del tutto inidonee a fornire elementi di prova atti a dimostrare che il muro avesse un'effettiva funzione di sostegno, nonché a comprovare la riconducibilità dei danni lamentati ai lavori di demolizione eseguiti nel 1968.
Le produzioni documentali sono insufficienti, non potendosi trarre dalle fotografie e planimetrie allegate alcun elemento a sostegno della tesi di parte attrice. Nello specifico, la mera indicazione cartografica non consente di ritenere che i lavori di demolizione siano stati eseguiti in violazione delle cautele imposte dall'art. 883 c.c.
Anche la perizia di parte versata in atti non fornisce utili riscontri rispetto al fatto storico e al nesso eziologico tra questo e i danni lamentati.
A diverse conclusioni non poteva giungersi neppure mediante la domandata CTU, non disposta in quanto esplorativa. Supporta in tal senso il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di
6 preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può
- nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova.
A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.” (cfr. Cass. civ. sent. n. 31886/2019).
Dal complesso delle risultanze istruttorie non può, dunque, ritenersi che i lavori eseguiti siano stati causa dei lamentati danni, non potendo escludersi che gli stessi si siano prodotti in relazione al mero decorso del tempo o per carenze strutturali dell'edificio.
Conseguentemente, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente quanto alla prova della sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
4. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste integralmente a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000) e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda formulata da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lodi, il 3 novembre 2025.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1287/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Irene Litrico (c.f. ) del Foro di Milano, presso il cui studio in Pieve Emanuele, C.F._2 via Zandonai n. 7/B è elettivamente domiciliato;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. ), sito in Locate Di Triulzi, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
, in persona del suo Amministratore pro tempore in persona dell'Ing.
[...] Controparte_2 CP_3
assistito e rappresentato dall'avv. Alessandro Ferrari (c.f. ), presso di lui
[...] C.F._3 elettivamente domiciliato in Locate Di Triulzi, via Martiri Della Libertà n. 51;
- parte convenuta -
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni eventuale contraria domanda ed eccezione, così giudicare: condannare il convenuto, per i titoli di cui in atti, ad eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi sul muro di confine per cui è causa necessari per porre l'edificio attoreo nelle medesime condizioni di protezione dagli eventi atmosferici, isolamento e sicurezza anteriori alla demolizione dello stabile confinante, con ogni altra provvidenza occorrenda.
Con vittoria di spese di lite.
Con riserva di agire in separata sede per ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti e subendi.
In via istruttoria, disporre consulenza tecnica di ufficio volta ad indicare, previa descrizione tecnica dell'attuale stato del manufatto di cui trattasi, gli interventi necessari per ovviare a quanto lamentato dall'attore, quantificandone il relativo costo.”. Conclusioni per parte convenuta
“In via pregiudiziale e preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Nel merito: dichiarare prescritta e comunque infondata e respingere ogni domanda attorea.
Nel merito, in via subordinata: nell'ipotesi di ritenuta provata la comproprietà del muro, dichiarare tenuti tutti i confinanti comproprietari alle spese di manutenzione in ragione della metà ciascuno.
In ogni caso: con vittoria delle spese del procedimento e dei compensi professionali.
Con ogni riserva istruttoria e salvezza di ogni diritto.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato ha adito l'intestato Tribunale domandando di Parte_1 condannare il (d'ora in poi, e per brevità, il Controparte_4
) ad eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi sul muro di confine per cui è causa, CP_1 necessari a porre l'edificio attoreo nelle medesime condizioni di protezione e sicurezza anteriori alla demolizione dello stabile confinante, avvenuta nel 1968.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- è comproprietario dell'immobile sito in Locate di Triulzi, piazza della Vittoria n. Parte_1
32 (cfr. ispezione ipotecaria e trascrizione – doc. 1 parte attrice);
- in origine l'immobile faceva parte di un più ampio edificio, suddiviso internamente da un muro di sostegno comune (cfr. planimetrie – doc. 2);
- nel 1968 il proprietario della parte dello stabile posta al di là del muro divisorio ha interamente demolito il proprio appartamento e ha, quindi, edificato – sul medesimo fondo ma in altra posizione rispetto all'edificio demolito – un nuovo immobile, oggi costituente il Condominio di piazza della
Vittoria n. 35 (cfr. scheda catastale – doc. 3);
- la rimozione del preesistente edificio è stata eseguita senza adeguata cura e ciò ha cagionato danni all'immobile di proprietà dell'attore, con perdita dell'isolamento termico e della pregressa protezione dagli eventi atmosferici, esposizione all'umidità di risalita dal terreno esposto alle intemperie, nonché con indebolimento della resistenza statica dell'edificio, come accertato dal perito di parte (cfr. relazione – doc. 4);
- nel tempo il muro comune, in difetto di manutenzione, ha subito un progressivo ammaloramento e, di conseguenza, l'unità immobiliare attorea ha iniziato a patire anche consistenti infiltrazioni di umidità provenienti dalla parete a confine;
2 - per ripristinare le condizioni adeguate dell'immobile occorre eseguire una serie di interventi edilizi e, nello specifico, lo scrostamento dell'intonaco ammalorato, la ricostituzione dei giunti dei mattoni,
l'applicazione di una guaina impermeabilizzante anche ai piedi del muro sino ad adeguata profondità,
l'applicazione di un nuovo intonaco e di un adeguato rivestimento a cappotto ed infine l'applicazione di un telaio di pilastri e travi in cemento armato atto a garantire la statica dell'edificio compromessa dalla demolizione;
- né le diffide stragiudiziali (cfr. doc. 6), né il procedimento di mediazione hanno condotto le parti ad un accordo conciliativo (cfr. doc. 7-8).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte attrice ha dedotto:
- la violazione dell'art. 883 c.c. da parte del precedente proprietario dell'immobile attiguo, che ha demolito la propria porzione dello stabile senza effettuare alcun intervento atto ad evitare danni all'edificio contiguo;
- la responsabilità del convenuto ed il conseguente onere di provvedere all'immediata CP_1 riparazione e messa in sicurezza del muro di confine fra le due proprietà.
1.1. Si è costituito in giudizio il , che ha eccepito preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la prescrizione del diritto, e ha concluso per il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto.
A sostegno delle domande ed eccezioni, parte convenuta ha dedotto:
- di essere stato costituito nel 1974 e, dunque, di non avere alcuna legittimazione passiva in relazione alla demolizione del precedente edificio, avvenuta nel 1968, da parte di altro soggetto (cfr. assegnazioni e regolamento condominiale – doc.
2-3 parte convenuta);
- che il diritto di controparte sarebbe già prescritto, sia ai sensi dell'art. 2051 che dell'art. 2043 c.c., considerato il lasso di tempo trascorso dal 1968, anno in cui è avvenuta la demolizione;
- di non rinvenire in citazione alcun elemento probatorio a sostegno della configurazione originaria dell'immobile dedotta ex adverso, né dell'avvenuta demolizione dello stabile, né del nesso eziologico tra l'abbattimento e le attuali necessità manutentive del bene;
- di non potersi desumere neppure se la parete divisoria fosse un muro comune ovvero solo un muro in aderenza del quale vi era costruita altra costruzione;
- che l'obbligazione propter rem si trasferirebbe solo se sorta dopo il trasferimento del bene, circostanza che non ricorre nel caso in esame ove il Condominio è stato costituito dopo la demolizione;
- che nelle precedenti interlocuzioni del 2013 l'arch. ha qualificato come muro di confine il Pt_1 muro per cui è causa e non già come muro comune (cfr. doc. 6).
1.2. Con le memorie ex art. 171-ter c.p.c. le parti hanno ribadito le opposte argomentazioni e hanno formulato le istanze istruttorie.
3 1.3. All'udienza del 6.12.2024 il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
1.4. Con ordinanza del 15.03.2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha fissato l'odierna udienza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c.
2. Sul difetto di legittimazione passiva del CP_1
Il convenuto ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo CP_1 di essere stato costituito nel 1974 e, quindi, in un periodo successivo alla demolizione dello stabile occorsa nel 1968, rispetto alla quale risulterebbe del tutto estraneo.
Di contro, parte attrice ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione, avendo chiaramente prospettato di agire nei confronti del non già in quanto autore della demolizione, bensì quale successore nella proprietà CP_1 del bene, in virtù della natura propter rem dell'obbligo di cui all'art. 883 c.c.
L'eccezione di parte convenuta non è fondata e non merita accoglimento.
Com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una delle condizioni dell'azione e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, con conseguente dovere del
Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (“La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”, così Cass. civ. Sez. L., sent. n. 17092 del 12.08.2016; ex multis, cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 2951 del 16.02.2016).
La legittimazione ad agire, quindi, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che attiene al merito della controversia, e deve essere valutata in relazione alla prospettazione del diritto riportata nella domanda. Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. civ. Sez.
III, sent. n. 2091 del 14.02.2012, in motivazione).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, l'eccezione sollevata non può trovare accoglimento.
Parte attrice, infatti, ha chiaramente prospettato di convenire in giudizio il quale successore nella CP_1 proprietà del bene parzialmente demolito dal suo dante causa, sig. , richiamando la natura Controparte_5 propter rem dell'obbligazione dedotta in giudizio.
4 Tale allegazione fonda la legittimazione passiva del convenuto a subire il giudizio promosso dall'attore, fermo il successivo vaglio nel merito della fondatezza domanda, anche in punto di titolarità del diritto in capo al convenuto, e implica il rigetto dell'eccezione formulata.
3. Sull'abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
Parte attrice ha dedotto la responsabilità dell'originario proprietario per violazione dell'art. 883 c.c. per aver demolito il muro di confine senza adottare le necessarie precauzioni. Per l'effetto, ha domandato la condanna del , sorto sull'edificio abbattuto, ad eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi sul muro CP_1 di confine per cui è causa, necessari a porre l'edificio attoreo nelle medesime condizioni di protezione e sicurezza anteriori alla demolizione dello stabile confinante, avvenuta nel 1968.
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto e, comunque, l'assenza di riscontri probatori a supporto della domanda attorea.
3.1. Per delibare in merito alla domanda occorre richiamare la pertinente normativa e ricostruire la natura dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Assume rilievo la disciplina di cui all'art. 883 c.c., ai sensi del quale “Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni
e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino”. In base a tale norma, il proprietario di un edificio esistente nella sua autonomia, ma appoggiato all'edificio altrui, può demolirlo, ma deve eseguire le opere murarie di rafforzamento e consolidamento che servono a mantenere la staticità del muro che sia rimasto minorato nella sua resistenza e nel suo equilibrio, nonché esposto agli agenti esterni, per effetto della parziale demolizione (cfr. Tribunale di Salerno, sent. n. 1562/2022).
L'obbligo gravante sul proprietario che demolisce il muro comune impone l'osservanza delle cautele specificamente prescritte per evitare danni ai vicini, della cui produzione sarà responsabile (“la responsabilità del proprietario per i danni derivanti dalla demolizione del muro comune deve limitarsi, in ragione del rapporto di causalità, alle conseguenze effettive dell'opera di demolizione da lui compiuta, alla stregua dei criteri solitamente impiegati per definire il rapporto eziologico”, cfr. Cass. civ. sent. n. 10325/1998, in motivazione).
Quanto alla natura della responsabilità, deve premettersi che la fattispecie di cui all'art. 883 c.c. configura un'obbligazione reale (o propter rem), in quanto ascritta al proprietario dell'edificio sul fondamento della titolarità del relativo diritto reale.
Di conseguenza, la norma in commento non imputa al proprietario una responsabilità da fatto illecito derivante dall'inosservanza del generico obbligo del neminem laedere, bensì da inadempimento della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio propter rem, accessorio rispetto al contenuto del suo diritto di proprietà.
Tale inquadramento giuridico porte ad escludere, necessariamente, che nella fattispecie possa ritenersi spirato
5 il termine di prescrizione. Infatti, proprio in ragione della natura reale, l'obbligazione in esame è imprescrittibile e la relativa azione, da proporsi nei confronti dell'attuale proprietario dell'immobile, non è soggetta ad un termine entro il quale deve essere proposta (cfr. Cass. civ. sent. n. 24141/2007, a tenore della quale “La violazione dell'obbligazione propter rem anche se protratta per oltre vent'anni, non determina
l'estinzione del rapporto obbligatorio ma al contrario, avendo carattere permanente, consente ai condomini di esigere l'eliminazione della situazione determinata dalla violazione stessa.”).
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento.
3.2. Venendo alla prova della responsabilità, le opere previste dall'art. 883 c.c. mirano, come detto, ad assicurare al muro la solidità necessaria al raggiungimento degli scopi a cui lo stesso era anteriormente destinato.
Più in particolare, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, la disposizione di cui all'art. 883 c.c. si applica per analogia anche al caso di due edifici privi di muro comune, perché costruiti in aderenza, quando la tecnica costruttiva sia stata tale che l'uno svolge funzione di sostegno e appoggio all'altro (cfr. Cass. civ. sent. n. 5475/1993).
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo non si estende a soggetti diversi dal proprietario, né alla riparazione di danni determinati da carenze strutturali dell'edificio “Il proprietario che demolisce il muro comune è obbligato ad eseguire le riparazioni necessarie ad evitare danni ai vicini. Tuttavia, tale obbligo - il quale costituisce oggetto di un'obbligazione “propter rem” - non si estende, per difetto del nesso causale, ai danni ascrivibili causalmente alla condotta di altri soggetti (terzi esecutori di altre opere di demolizione) od alle carenze strutturali del fabbricato (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 9034/2016).
3.3. Applicando i richiamati principi al caso di specie, è necessario stabilire se, nel caso in esame, il manufatto demolito avesse una funzione di sostegno in ragione della tecnica costruttiva e, dunque, se non siano state eseguite le opere necessarie ad evitare ogni danno all'immobile del sig. . Pt_1
Le allegazioni attoree sul punto, tuttavia, sono del tutto inidonee a fornire elementi di prova atti a dimostrare che il muro avesse un'effettiva funzione di sostegno, nonché a comprovare la riconducibilità dei danni lamentati ai lavori di demolizione eseguiti nel 1968.
Le produzioni documentali sono insufficienti, non potendosi trarre dalle fotografie e planimetrie allegate alcun elemento a sostegno della tesi di parte attrice. Nello specifico, la mera indicazione cartografica non consente di ritenere che i lavori di demolizione siano stati eseguiti in violazione delle cautele imposte dall'art. 883 c.c.
Anche la perizia di parte versata in atti non fornisce utili riscontri rispetto al fatto storico e al nesso eziologico tra questo e i danni lamentati.
A diverse conclusioni non poteva giungersi neppure mediante la domandata CTU, non disposta in quanto esplorativa. Supporta in tal senso il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di
6 preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può
- nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova.
A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.” (cfr. Cass. civ. sent. n. 31886/2019).
Dal complesso delle risultanze istruttorie non può, dunque, ritenersi che i lavori eseguiti siano stati causa dei lamentati danni, non potendo escludersi che gli stessi si siano prodotti in relazione al mero decorso del tempo o per carenze strutturali dell'edificio.
Conseguentemente, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente quanto alla prova della sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
4. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste integralmente a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000) e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda formulata da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lodi, il 3 novembre 2025.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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