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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/10/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
MA SA AR PRESIDENTE RELATRICE
NA AR CONSIGLIERA
IE CO CONSIGLIERA in esito all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 285 di RACL dell'anno 2022, proposta da:
Parte_1
in persona del in carica, rappresentato e difeso, in forza di
[...] Controparte_1 procura generale alle liti conferita con rogito del notaio in data 05/04/2016, rep. n. 12428, racc. 6775, Per_1 dall'Avv. IE Cabiddu, e presso la medesima elettivamente domiciliato in Cagliari via Sonnino n. 96
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari Controparte_2 presso gli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano per delega a margine del ricorso introduttivo del primo giudizio del 18/06/2019
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' appellante: “voglia la Corte d'Appello adita in parziale riforma della sentenza impugnata, respingere la Pt_1 domanda relativa all'artrosi cervicale e, in ogni caso, con rimodulazione dell'entità della rendita complessiva e delle relative decorrenze. Con ogni conseguente pronuncia, anche in merito alle spese del giudizio”.
Per l'appellato : “abbiamo fiducia che la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma della Controparte_2 sentenza appellata: 1) Dichiari che l'appellato ha diritto ad una rendita complessiva del 22% dal 25/02/16, del 25% dal
11/07/18 e del 32% dal 16/09/18. 2) Condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali Pt_1
e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari. 3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile dell'appellato, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore ad € 25.676,02, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di accoglimento dell'appello avverso, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo carico”.
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato il 20 giugno 2019, , già titolare di indennizzo in rendita in misura del Controparte_2
19% (3% per STC, 8% per lesioni alla colonna lombo-sacrale, 3% per epicondilite bilaterale e 6% per esiti di infortunio del 29/06/2015 alla spalla sinistra), si era rivolto al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, per dedurre che, a causa dell'attività lavorativa svolta dal 1973 come operaio e artigiano termoidraulico, alle dipendenze di diverse ditte, aveva contratto lesioni agli arti superiori per le quali aveva presentato domanda di indennizzo all' in data 25/02/2016 e 26/06/2018, ottenendo il riconoscimento Pt_1 soltanto di un danno biologico del 3% per epicondilite che non compensava l'entità della lesione riportata. Par E poiché anche il danno per la si era aggravato, in data 11/07/2018 aveva presentato domanda di aggravamento, ma anche questa, al pari dell'opposizione proposta, non era stata accolta dall' Pt_1
A fondamento delle proprie pretese aveva in particolare allegato di essere sempre stato esposto a CP_2 ripetuti sforzi delle braccia, delle spalle e dei gomiti, in particolare durante la movimentazione dei macchinari che installava (pompe di calore, condizionatori, caldaie a gas e altri ) o di cui curava anche smontaggio e manutenzione (caldaie a gas, gasolio e condizionatori), aggiungendo di avere utilizzato per tre ore al giorno strumenti vibranti idonei a trasmettere vibrazioni al sistema mano-braccio (trapano, mola smeriglio ed altri attrezzi per la realizzazione di impianti termoidraulici e per la posa in opera delle relative tubazioni), con sforzo prolungato dalle spalle e delle braccia e dei polsi e delle mani, operando con il collo prolungatamente sollevato verso l'alto o rivolto verso il basso, di media per due ore al giorno.
Ritenendo di avere quindi diritto ad un indennizzo anche per le malattie riportate alla spalla destra ed alla colonna cervicale, di cui l non aveva invece riconosciuto l'origine professionale, ad un maggiore Pt_1 indennizzo per l'epicondilite già indennizzata e non correttamente valutata in sede amministrativa e per l'aggravamento dei postumi della sindrome del tunnel carpale, nella misura corrispondente al danno biologico risultante in corso di causa, aveva concluso per il riconoscimento di un maggiore indennizzo, da conglobarsi con il danno per gli esiti dell'infortunio alla spalla sinistra e per le lesioni alla colonna lombosacrale già riconosciuti rispettivamente nella misura del 6% e del 8%.
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L' si era costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda proposta da rilevando Pt_1 CP_2 che, fin dalla fase amministrativa, era rimasta indimostrata la sua adibizione alle mansioni indicate nel ricorso, ai periodi di espletamento dell'attività lavorativa e conseguentemente al rischio di contrarre le patologie denunciate, non essendo documentata una significativa esposizione al rischio da microtrauma vibratorio, tanto più in assenza di questionari specifici e di elementi tali da consentire di determinare l'effettività del rischio stesso in termini di costanza, abitualità e durata, nè erano stati acquisiti referti di esami strumentali necessari per inquadrare i caratteri del deficit vascolare periferico eventualmente riconducibile all'effetto delle vibrazioni.
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Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 662 del 16/09/2022, aveva accolto in parte la domanda riconoscendo il diritto di di CP_2 percepire un superiore indennizzo in rendita nella misura del 26% dalla domanda amministrativa del 25 febbraio 2016 e del 32% dal 16 settembre 2018, data riferita alla sentenza n. 695 del 16 giugno 2021 nel frattempo
2 intervenuta a suo favore, condannando perciò l' al pagamento degli importi dovuti con gli accessori di Pt_1 legge, nonché alla rifusione delle spese processuali in suo favore, previamente compensate per un terzo, in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea e tenuto conto dell'incremento del valore percentuale del danno da ultimo riconoscibile siccome correlato ad un pronunciamento intervenuto in corso di causa.
Più precisamente il Tribunale era giunto a tali conclusioni premettendo che, nelle more del procedimento, era intervenuta la sentenza n. 695 del 16 giugno 2021, passata in giudicato, prodotta telematicamente il 9 maggio
2022, con la quale era stata riconosciuta al ricorrente una maggior rendita complessiva del 26% (rispetto al 19% esistente), a far data dal 16 settembre 2018, riferita ad un infortunio sul lavoro occorsogli il 19 maggio 2018 e aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato, condivise dal primo giudice perché frutto di accurati esami medici e puntuale studio dei documenti prodotti, oltre che coerenti con le risultanze dei documenti in atti e con quelle ricavabili dalla prova testimoniale svolta.
Anche all'esito delle osservazioni critiche avanzate dalla difesa di parte ricorrente il citato consulente, aveva proseguito il Tribunale, era comunque giunto alla conclusione che , già indennizzato in rendita in CP_2 misura del 19%, forse anche affetto da patologia del rachide cervicale e da tendinopatia degenerativa della spalla destra, entrambe riconducibili a malattia professionale, dalle quali era scaturito un danno biologico permanente del 4% per ciascuna, escludendo invece che si fossero aggravate le altre patologie (STC, epicondilite bilaterale ed esiti di infortunio sul lavoro del 29.06.2015), da ritenersi quindi correttamente indennizzate, riconoscendo perciò un danno biologico complessivo del 32%, rilevando che le patologie riscontrate erano state favorite dallo svolgimento dell'attività lavorativa alle condizioni descritte in ricorso e confermate dai testi, seppure in maniera non esclusiva.
Avverso la sentenza ha proposto appello l cui ha in parte resistito . Pt_1 Controparte_2
Motivi della decisione
L' ha ritenuto errata la sentenza per i seguenti due motivi: Pt_1
1) il primo giudice aveva riconosciuto la tutela dell'artrosi cervicale, attribuendo alla medesima un danno Pt_1 biologico del 4%, senza considerare che il consulente tecnico d'ufficio, che inizialmente aveva motivato la relazione preliminare in senso contrario, escludendo di tale patologia la natura professionale, aveva poi mutato il proprio convincimento sulla base delle sole considerazioni avverse, senza fornire alcun fondamento scientifico utile all'accoglimento della richiesta, essendo bene ricordare che in un soggetto di 64 anni come l'artrosi è affezione di natura degenerativa e che è assai improbabile trovare nella popolazione CP_2 generale soggetti di pari età che abbiano espletato le mansioni più varie, dall'avvocato al muratore, che non abbiano la medesima patologia.
Le motivazioni dell'elaborato peritale erano, perciò, carenti dal punto di vista scientifico, non essendo affatto spiegato come “le posture scomode del rachide cervicale” avessero potuto “concausare l'eziopatogenesi di una malattia degenerativa ad età-relata come l'artrosi”.
2) La sentenza doveva essere in ogni caso riformata, anche a prescindere dall'accoglimento della prima doglianza, con riferimento alle percentuali di rendita ed alle decorrenze in quanto all'epoca dell'istanza formulata per lesioni osteoarticolari, quella del 25 febbraio 2016, era titolare di una rendita nella CP_2 Pt_1 misura del 16% (6% per tendinopatia del sovraspinoso sinistro con lesione tendinea, 8% per ernia discale
3 lombare e 3% per STC), con la conseguenza che, conglobando da tale data il 4% riconosciuto dal consulente per l'artrosi cervicale (comunque contestato), ed il 4% per la tendinopatia della spalla destra, facendo applicazione della formula riduzionistica, si sarebbe ottenuto un danno del 22% e non del 26%, non raggiungibile neppure con una somma matematica.
Nel mese di luglio 2018 a era stato poi riconosciuto un danno da epicondilite nella misura del 3%, CP_2 con conseguente danno complessivo del 26% e nel mese di settembre 2018, una volta stabilizzatosi il danno da infortunio sul lavoro del 19 maggio 2018, valutato nella misura del 8% nella sentenza invocata, si poteva ottenere una rendita del 31%.
Riassumendo, ha dedotto l le decorrenze corrette, anche ammettendo l'origine lavorativa dell'artrosi Pt_1 cervicale, erano 22% da febbraio 2016; 25% da luglio 2018 e 31% da settembre 2018, a conferma delle carenze sul piano sia della motivazione medico-legale che delle decorrenze delle conclusioni rassegnate dal CTU, erroneamente condivise dal primo giudice.
Da ciò la conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, nel senso di escludere la natura professionale relativa all'artrosi cervicale, rigettando la relativa domanda e rimodulando la rendita complessiva anche con le corrette decorrenze.
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, che ha resistito in merito al primo motivo di gravame, ha invece concordato in parte con Controparte_2
l'istituto in merito alle percentuali riconosciute e alle decorrenze indicate in sentenza, evidenziando che al primo giudice, ma anche alle parti (lo stesso non aveva mosso alcuna censura all'elaborato peritale in Pt_1 merito), per mero errore di lettura dei documenti, era sfuggito che all'epoca della domanda amministrativa del 25/02/2016, relativa alla patologia cervicale e della spalla destra, l'appellato era già titolare di una rendita al 16% e che la maggior rendita del 19% era stata riconosciuta, con l'inclusione del 3% per l'epicondilite, solo con decorrenza dal 11 luglio 2018.
Era, invece, corretta la percentuale del 32% globale riconosciuta dal CTU da settembre 2018, dal momento che dal mese di settembre 2018 a era spettata una rendita del 26% in forza del giudicato di cui alla CP_2 sentenza n. 695 del 2021 prodotta agli atti, frutto del conglobamento delle preesistenze indennizzate al 19% con l'8% derivante dagli esiti dell'infortunio del 19 maggio 2018.
Di conseguenza, ha proseguito , da febbraio 2016 spettava effettivamente a un indennizzo CP_2 CP_2 del 22% (16% preesistente conglobato con il 4% attribuito rispettivamente alla patologia della colonna cervicale e della spalla destra), come indicato dall da luglio 2018 un indennizzo del 25% come indicato dall Pt_1 Pt_1
(19% preesistente in ragione del riconoscimento dell'epicondilite bilaterale al 3%, oltre 4% attribuito alla patologia della colonna cervicale e della spalla a destra); dal 16 settembre 2018, giorno successivo alla data di cessazione dell'inabilità temporanea dell'infortunio del 19 maggio 2018, 26% in forza del giudicato che, conglobato con il 4% attribuito alla patologia cervicale e a alla spalla destra, portava ad un danno complessivo del 32%.
Il calcolo del 31% operato dall' aveva, infatti, preso in considerazione il 25%, e non il 26% statuito con la Pt_1 citata sentenza definitiva, con la conseguenza che l'appellato aveva diritto a una rendita del 22% da febbraio
2016; del 25% da luglio 2018; del 32% da settembre 2018 e che in tal senso doveva essere parzialmente
4 modificata la sentenza.
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L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Poiché i motivi d'appello attengono anche a valutazioni di natura medico-legale la Corte, vista la posizione assunta da , che ha resistito al primo motivo di appello, ha ritenuto necessario procedere ad un nuovo CP_2 accertamento peritale, ritenendo non esaustive, perché non adeguatamente motivate, le conclusioni rassegnate dal consulente nominato dal primo giudice, il dottor che aveva inizialmente escluso Persona_2
l'origine professionale della patologia del rachide cervicale da cui era risultato affetto, ovvero la CP_2 sussistenza di un nesso causale tra tale patologia e l'attività di lavoro dal medesimo svolta dal 1973 come operaio e artigiano termoidraulico.
Il consulente era, infatti, partito dalla premessa che tra i criteri da considerare nel determinismo della malattia professionale, il primo era che in letteratura poteva dirsi sufficientemente correlato il rapporto esistente tra attività di movimentazione manuale di carichi e uso di strumenti vibranti, entrambi dedotti da , ed CP_2 incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche a carico dell'apparato locomotore ed in particolare degli arti superiori e che di conseguenza era cruciale determinare il nesso causale tra le noxae lavorative e il quadro morboso osservato, considerando che la patologia artrosica è da considerarsi nella maggior parte dei casi, come sostenuto dall una patologia comune. Pt_1
Come riportato in letteratura, al fine di indennizzare una malattia professionale non tabellata come quella in oggetto, aveva proseguito l'ausiliario, doveva essere necessariamente precisata la diagnosi in termini di quadro clinico, anatomo-funzionale e strumentale nosograficamente definito in senso diagnostico differenziale e caratterizzato da fenomeni biologici più precoci e/o intensi rispetto a quelli presentati dalla popolazione non lavorativa, tenuto conto delle caratteristiche individuali (costituzione, sesso, età ecc.); la pregressa esposizione in termini significativi per natura, intensità e durata, ad uno o più fattori di rischio lavorativo;
la relazione tra fattori morbigeni extralavorativi e noxae professionali, che devono aver svolto un ruolo superiore a quello assunto dai primi a livello eziopatogenetico, precisando inoltre se il paziente ha presentato fenomeni biologici più precoci ed intensi rispetto a quelli presentati dalla popolazione non lavorativa, tenuto conto delle citate caratteristiche individuali.
Ciò consentiva secondo il consulente di ritenere soddisfatti nel caso in oggetto la maggior parte dei criteri medico-legali in tema di nesso causale, dei criteri cronologico e topografico con riferimento alle lesioni rilevate a carico degli arti superiori, tanto più che era stato già riconosciuto affetto da sindrome del tunnel CP_2 carpale, malattia professionale che riconosce la stessa eziopatogenesi e da lesioni della spalla destra seppure di natura traumatica, con la conseguenza che, acquisita la prova circa l'attività lavorativa espletata dal ricorrente, in questo caso ricavabile in particolare dalle prove testimoniali, che avevano confermato l'esposizione a movimenti ripetuti a carico delle spalle, il mantenimento di posture incongrue e l'impegno di forza, con impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi idonei a trasmettere vibrazioni al sistema mano-braccio, non rimaneva che confermare l'esistenza della malattia denunciata dal ricorrente con evidente nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia, non potendosi escludere che sia l'attività lavorativa che l'ambiente di lavoro avessero potuto incidere anche come concausa nel determinismo della patologia degli arti
5 superiori riscontrata, che, come noto, non escludeva l'indennizzabilità della malattia.
Il consulente aveva poi proseguito evidenziando che non era invece altrettanto evidente il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia artrosica del rachide cervicale, che necessitava di fattori di rischio non rilevati nel caso in oggetto e poteva quindi essere considerata patologia comune.
A tali conclusioni erano state opposte osservazioni dalla difesa di , secondo cui il consulente non CP_2 aveva tenuto adeguatamente conto delle risultanze della prova testimoniale che aveva documentato in causa l'uso di strumenti vibranti per tre ore al giorno e l'assunzione di posture incongrue del collo per circa due ore al giorno, benché richiamate dallo stesso CTU alla pagina 4 della bozza dell'elaborato peritale in sede di ricostruzione dell'anamnesi lavorativa, tanto più che il quadro riscontrato nel ricorrente già dal 2016 era caratterizzato da multiple discopatie, insorte in anni pregressi e confermate dai successivi esami strumentali, in esito alle quali il consulente aveva mutato il proprio giudizio.
Più precisamente l'ausiliario aveva riconosciuto natura professionale alla patologia del rachide cervicale sofferta da con la seguente - scarna - motivazione: ”si può accogliere la richiesta che tale patologia verrà CP_2 considerata malattia professionale anche alla luce delle prove testimoniali che documentano la effettiva esposizione lavorativa a posture incongrue viziate assunte quotidianamente con posture scomode del collo prolungatamente proteso verso l'alto od il basso per l'esecuzione della posa in opera degli impianti e uso costante di strumenti vibranti” aggiungendo che “certo non si può escludere che l'attività lavorativa e l'ambiente di lavoro abbiano potuto incidere anche come concausa nel determinismo della patologia in esame ma ciò, come noto virgola non esclude l'indennizzabilità della malattia”, non idonea spiegare perché avesse in precedenza escluso la rilevanza di tali circostanze in termini significativi per natura, intensità e durata, giungendo alla conclusione che la patologia del rachide cervicale fosse una patologia comune e le avesse poi ritenute rilevanti al fine di mutare l'originario giudizio espresso.
E ciò benché già a pagina 4 dell'elaborato peritale avesse dato atto delle risultanze della prova testimoniale acquisita, ovvero dell'utilizzo di strumenti vibranti per circa tre ore al giorno e dell'assunzione di posture del collo scomode per una media di due ore al giorno, rilevando che tali mansioni avevano esposto a CP_2 sollecitazioni sul cingolo scapolare e a vibrazioni al sistema mano-braccio dall'intero corpo, oltre che a posizioni fisse incongrue prolungate ovvero ad un rischio ritenuto in origine non significativo.
Il collegio ha, quindi, affidato le operazioni peritali al dott. , specialista in ortopedia e Persona_3 traumatologia, noto alla Corte per la sua particolare esperienza, che ha, innanzitutto, accertato l'esistenza della malattia denunziata, formulando diagnosi di “sindrome cervicoalgica in spondiloartrosi cervicale”, della quale ha però escluso l'origine professionale, evidenziando che , dal 1973, come attestato anche dalle prove CP_2 testimoniali, aveva lavorato come operaio termoidraulico e dal 1992 come artigiano titolare di impresa con dipendenti, esposto indubbiamente a movimentazione di carichi, assunzione di posture viziate, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, utilizzo saltuario di strumenti vibranti, con reale rischio biomeccanico del rachide lombare, considerando il lungo periodo di esposizione a movimentazione di carichi e le posture scorrette con sovraccarico del rachide prevalentemente lombare, ed infatti l' aveva indennizzato la Pt_1 patologia del rachide lombosacrale dal medesimo riportata, peraltro riscontrabile nel 46% dei lavoratori europei.
6 Quanto invece alla spondiloartrosi cervicale il consulente ha rilevato che si trattava di malattia non tabellata, in merito alla quale era indispensabile quindi, al fine di valutarne l'origina professionale, fare il punto sulle mansioni espletate dal lavoratore, sulle condizioni di lavoro in cui si era trovato ad operare, dal momento che la patologia in questione poteva essere derivata da posture o movimenti nocivi come le vibrazioni nel loro reiterarsi nell'apparato locomotore, considerando anche il complessivo periodo di esercizio dell'attività lavorativa e, nello specifico caso, anche come avesse influito la combinazione reciproca dei fattori di ripetitività, impegno di forza, posizioni non corrette e inadeguati periodi di recupero, evidenziando che nel caso di non poteva ritenersi documentato che l'attività di operaio termoidraulico svolta nel tempo CP_2 avesse comportato uno specifico e notevole sovraccarico funzionale della colonna cervicale, per intensità e durata tale da determinare importanti alterazioni degenerative.
Nel suo caso, infatti, il rachide cervicale non era risultato impegnato in posture fisse, e tantomeno soggetto a particolari vibrazioni o costretto ad atteggiamenti posturali scorretti se non per tempi limitati ed occasionalmente, essendo prevalente in ogni caso nell'attività svolta il sovraccarico funzionale a carico degli arti superiori e del rachide lombare piuttosto che su quello cervicale, come confermato dalle prove testimoniali acquisite, considerando che entrambi i testi avevano riferito di posture scomode, ma anche dalle esposizioni denunciate nei certificati di malattia professionale del 25/02/2016 e del 10/08/2018, nei quali si era fatto riferimento in prevalenza all'uso di strumenti vibranti.
Esaminando poi il questionario per malattie da posture incongrue e microtraumi ripetuti, emergeva che nel medesimo vi era riferimento ad una postura in piedi, né erano quantificabili i movimenti svolti nell'arco di un minuto di lavoro, con la conseguenza che i dati in merito a tale rischio erano frammentari ed incompleti e non permettevano di apprezzare la effettiva entità del rischio in termini di costanza, abitualità e durata non esistendo inoltre letteratura scientifica che ponesse in rapporto di causa-effetto atteggiamenti posturali in flesso-estensione con le patologie degenerative cervicali, se non in casi particolari, tanto più considerando il modesto rilievo clinico della patologia cervicale riscontrata su , come attestato dalla scarsità di rilievo CP_2 anamnestico, dall'assenza di qualsivoglia documentazione sanitaria relativa a controlli ortopedici, fisiatrici,
NCH, a terapie mediche e a cicli di FKT, a fronte di numerosi accertamenti strumentali con RX e RMN svolti, che a livello di RX confermavano segni di spondiloartrosi con riduzione di spazi discali per multiple discopatie da C3 a C7 (RX 11/01/2016) e a livello di RMN (29/08/2018) segni di spondiloartrosi con riduzione degli spazi discali e protrusione posteriore diffusa in C3C4, C4C5, C5C6, C6C7 con riduzione dei neuroforami e segnata condizione di dilatazione del canale ependimale cervicale per idromielia (reperti analoghi erano documentati in successiva RMN del 28/03/2019 senza riferimento ad ernie discali).
Si trattava di un quadro che, fatta eccezione per la dilatazione del canale centrale, secondo il consulente non si discostava dai processi degenerativi delle strutture osteoarticolari e discolegamentose del rachide cervicale rilevabili comunemente in soggetti di pari età, considerando che all'atto della domanda aveva oltre CP_2 sessant'anni, determinati da fattori prevalentemente endogeni piuttosto che da fattori quali microtraumi secondari ad attività lavorativa.
Non si poteva neppure escludere, ha proseguito l'ausiliario, che il trauma cranio-cervicale sofferto nel mese di settembre 2018, con postumi pari ad un danno del 8%, avesse determinato anche una sofferenza delle
7 strutture osteoarticolari e discolegamentose cervicali tali da determinarne un'accelerazione e riacutizzazione della sindrome algico-disfunzionale dovendosi, perciò, ritenere che il quadro clinico funzionale e strumentale della colonna di fosse difficilmente configurabile, a livello di colonna cervicale, come malattia CP_2 professionale, profilandosi più verosimilmente come malattia comune in soggetto ultrasessantenne, senza nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta, neppure a livello di concausalità, se non con criterio di semplice possibilità.
Ed il consulente ha ribadito tali conclusioni anche in esito alle osservazioni mosse da , con le quali CP_2 gli era stato rappresentato di non avere adeguatamente valorizzato nella perizia la raggiunta prova dell'esposizione al rischio in quanto le prove testimoniali avrebbero attestato l'utilizzo di strumenti vibranti per tre ore al giorno ed il fatto che avesse tenuto posizioni scomode del collo per una media di due CP_2 ore al giorno, rilevando che l'utilizzo per tre ore al giorno di strumenti vibranti era idoneo a determinare una patologia degenerativa delle spalle, epicondiliti e sindrome del tunnel carpale, tutte patologie infatti riconosciute dall alla ricorrente, mentre non vi era alcuna prova che il lavoro con il collo esteso o flesso Pt_1 per due ore al giorno potesse influire su alterazioni degenerative cervicali, dato che il rachide cervicale è dotato di un apparato muscolare legamentoso così robusto tale da tollerare posizioni definite semplicemente
“scomode” e certamente temporanee se limitate a due ore al giorno.
Ha poi proseguito spiegando, quanto all'infortunio del 2018, di avere detto che lo stesso poteva avere inciso sulla sofferenza delle strutture osteoarticolari e disco-legamentose cervicali, accelerando e riacutizzano la sindrome algico disfunzionale ovvero la sintomatologia dolorosa e non certamente le alterazioni degenerative cervicali, come ipotizzato dalla difesa resistente, escludendo quindi di avere al medesimo riferito un ruolo concausale, ribadendo altresì che non esisteva letteratura scientifica che ponesse in rapporto di causa-effetto atteggiamenti posturali in flesso-estensione non con il dolore cervicale, ma con patologie degenerative cervicali, se non in casi specifici e particolari, facendo notare che dolore cervicale non significa necessariamente patologia degenerativa cervicale ed infatti si trattava di malattia non tabellata, circostanza questa che tanto poteva dire sulla attendibilità di molti dei lavori citati dalla difesa resistente, a riprova che i movimenti ripetuti dalle spalle e le flessioni cervicali costituivano fattori di rischio per il dolore cervicale, tanto più considerando che ciò che caratterizza la differenza tra indennizzabilità o meno di una patologia è la analisi e la valutazione del caso specifico, che presenta caratteristiche uniche rispetto ad altri casi, tenendo conto dell'esposizione lavorativa e dell'eventuale ruolo causale o concausale delle varie noxae patogene.
Né, ha aggiunto il consulente, dopo avere ribadito tutte le altre considerazioni già svolte, poteva ritenersi dirimente la sentenza n. 1312 del 2016 del Tribunale invocata nelle osservazioni di parte resistente, in quanto riferibile al caso specifico esaminato e giudicato, difficilmente assimilabile a quello di per età del CP_2 soggetto, costituzione fisica, mansioni, tempo di esposizione a fattori di rischio differenti qualitativamente e quantitativamente e soprattutto per risposta individuale, facendosi riferimento ad un soggetto esposto a vibrazioni meccaniche e a movimentazione manuale di carichi e posture incongrue e ad un rachide con preesistenze, che non era certo il caso di . CP_2
Di conseguenza ha proseguito l'ausiliario “se indubbiamente un soggetto è adibito in modo non occasionale, per un tempo sufficiente per intensità e durata, a lavorazioni che lo espongono a vibrazioni a tutto il corpo (e non solo al sistema
8 braccio-mano), a movimentazione manuale di carichi, posture incongrue (soprattutto rotazioni della colonna), la patologia cervicale merita di essere considerata di natura professionale (come in minatori e trattoristi..) e in presenza di un rachide con preesistenze patologiche non lavoro-correlate, queste possono rappresentare una concausa, ma non possono essere considerate preesistenze patologiche i comuni processi di senescenza e degenerazione osteoarticolare”, confermando quindi le conclusioni già raggiunte in merito alla natura non professionale della patologia cervicale riscontrata su , ritenuta non in nesso causale con l'attività svolta se non con criterio di semplice possibilità e, CP_2 quindi, malattia comune di frequente osservazione in soggetti sessantenni.
Il danno biologico complessivo, considerando nel tempo le preesistenze già indennizzate dall e la Pt_1 percentuale del 26% riconosciuta da settembre 2018 con sentenza passata in giudicato, è stato quindi quantificato dal consulente, che ha tenuto conto in proposito delle osservazioni mosse dai medici dell'istituto in merito agli arrotondamenti operati in eccesso nella bozza dell'elaborato peritale, con applicazione della formula a scalare, facendo riferimento all'attitudine al lavoro residua nelle seguenti percentuali e con le decorrenze di seguito precisate:
19% da febbraio 2016, considerando il 16% riconosciuto per le preesistenze (e cioè 8% per la colonna lombare,
6% per la spalla sn e 3%per STC) e aggiungendo il danno del 4% per il danno alla spalla destra;
22% da luglio 2018, aggiungendo al 19% il danno da epicondilite quantificato correttamente in misura del 3%;
29% da settembre 2018, considerando il danno da infortunio del maggio 2018 (8%).
Il collegio condivide le predette conclusioni, dalle quali non intende discostarsi, dato che alle stesse il consulente è giunto sulla scorta di una articolata motivazione, fondata sulla valutazione di un complesso di elementi già sopra evidenziati, dai quali ha ricavato l'insussistenza di fattori di rischio adeguati ed idonei nel caso di specie a fondare un giudizio di derivazione professionale della patologia cervicale sofferta da CP_2 in termini di probabilità qualificata, e non di mera possibilità, tra i quali va compresa la lettura nel senso invocato dagli appellanti delle risultanze delle prove testimoniali (esposizione a vibrazioni per tre ore al giorno e a posture scomode per una media di due ore al giorno), ritenute non idonee comunque a condurre a conclusioni differenti, per i motivi medico-legali già sopra evidenziati, e a dire il vero non specificamente censuratati dalla difesa resistente, in assenza peraltro di particolarità della fattispecie concreta tali da portare a conclusioni probabilistiche ed in assenza di dati di letteratura scientifica che avessero posto in rapporto di causa-effetto atteggiamenti posturali in flesso-estensione con alterazioni degenerative cervicali (diverse dal dolore cervicale) e tali degenerazioni con l'uso di strumenti vibranti per un tempo limitato (tre ore), seppure quotidiano, idonei a tradurre in probabilità qualificata la mera possibilità.
Il consulente nominato dalla corte ha anche motivato il proprio giudizio spiegando, senza incorrere in tal senso in specifiche censure di parte avversa, che anche a voler ritenere provata la dedotta esposizione a rischio nei termini riferiti dai testi e cioè di un utilizzo da parte di per tre ore al giorno di strumenti vibranti, CP_2 ciò non avrebbe comunque potuto determinare patologie diverse da quelle degenerative delle spalle, epicondiliti o sindrome del tunnel carpale già riconosciute al ricorrente, così come lo svolgimento del lavoro con posture scomode del collo, esteso o flesso, per una media di due ore al giorno, descritto dai testi non avrebbe potuto determinare alterazioni degenerative del rachide cervicale perché dotato di un apparato muscolare e legamentoso robusto al punto da tollerare posizioni scomode e di certo temporanee perché riferite
9 ad una media di due ore al giorno.
Ed ha poi spiegato di non avere ritenuto l'infortunio occorso nel 2018 come concausa della patologia, ma di avere precisato che poteva avere comportato un'accelerazione e una riacutizzazione della sindrome algico- disfunzionale sofferta da , concorrendo quindi sulla sintomatologia dolorosa e non certo sulle CP_2 alterazioni degenerative cervicali, richiamando da un lato l'assenza di studi scientifici in materia, idonei a supportare l'esistenza del dedotto nesso di causa, rilevando che le tabelle richiamate da si riferivano CP_2 fattori di rischio per il dolore cervicale, nonché le risultanze dei questionari in atti, le peculiarità del caso specifico e il modesto rilievo clinico della patologia cervicale presente nel ricorrente, correttamente perciò concludendo, sull'esistenza di un quadro molto simile ai processi degenerativi delle medesime strutture osteoarticolari e disco-legamentose del rachide cervicale comunemente rilevabili in soggetti della medesima età di , che all'atto della domanda aveva oltre i sessant'anni, determinati perciò da fattori CP_2 prevalentemente endogeni piuttosto che da microtraumi secondari ad attività lavorativa, non idonei ad influire neppure a livello di concausa.
Si tratta di conclusioni, peraltro, che non si pongono neppure in contrasto con il precedente del Tribunale invocato dalla difesa appellata, che attiene ad una diversa fattispecie e le cui differenze sono state ben spiegate dall'ausiliario della Corte.
Le predette conclusioni in merito alla patologia della colonna cervicale sono, peraltro, del tutto conformi a quelle in origine formulate dal CTU nominato dal primo giudice, il dottor che in senso Persona_2 analogo aveva valutato le risultanze dell'istruttoria testimoniale, e cioè nel senso dell'insussistenza dei fattori di rischio necessari per affermare come probabile – e non solo possibile - il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta da e la patologia del rachide cervicale nel medesimo riscontrata, affermando espressamente CP_2
“non rilevati nel caso in oggetto”, e non rilevabili dalle dichiarazioni dei testimoni, che anche il dott. Persona_2 aveva ben presenti e aveva adeguatamente considerato nel caso di specie (pag. 4 della relazione peritale), evidentemente escludendo anche la significatività del rischio per natura, intensità e durata (così nella premessa, di cui ai punti 1), 2) e 3) a pag. 6 della relazione peritale a sua firma).
E dalle medesime egli si era discostato solo in esito alle osservazioni mosse dalla difesa resistente, senza però offrire sostanziale ed adeguata motivazione.
Né può ignorarsi che il CTU nominato in questo grado del giudizio, rispetto al consulente del primo giudice,
è anche giunto alle proprie conclusioni solo dopo avere esaminato nel dettaglio una serie di elementi concreti di valutazione, certamente più specifici (attività lavorativa svolta anche come descritta dai testi, questionario delle malattie da posture incongrue, costanza, abitualità e durata del rischio, letteratura scientifica, modesto rilievo clinico della patologia cervicale come da RX e RMN prodotte, trauma cranio cervicale sofferto a settembre 2018), e coerenti con i principi materia di nesso causale rispetto a quelli, a dire il vero molto scarni, su cui si è fondata la relazione di consulenza elaborata nel giudizio di primo grado.
Tale elaborato risulta, infatti, concentrato in poche righe con le quali il consulente, che pure aveva inizialmente ritenuto “non altrettanto evidente il nesso causale tra l'attività svolta e la malattia artrosica del rachide cervicale”, precisando che la stessa necessitava di “fattori di rischio non rilevati nel caso in oggetto” e che poteva perciò essere considerata malattia comune, aveva poi corretto il proprio giudizio dichiarando che si poteva ritenere tale
10 patologia malattia professionale “anche alla luce delle prove testimoniali, che documentano la effettiva esposizione lavorativa a posture incongrue viziate assunte quotidianamente con posture scomode del collo prolungatamente proteso verso l'alto od il basso per l'esecuzione della posa in opera degli impianti e uso costante di strumenti vibranti”, senza spiegare le ragioni per cui era giunto a conclusioni differenti sulla base della valutazione dei medesimi fatti di prova già considerati alla pagina 4, a differenza dell'ausiliario della Corte che ha ben spiegato come l'utilizzo per tre ore al giorno di strumenti vibranti, nella letteratura scientifica, fosse considerato idoneo a determinare patologie degenerative a livello delle spalle, epicondiliti o sindrome del tunnel carpale, infatti riconosciute al ricorrente, spiegando anche che il rachide cervicale, a fronte di posture scomode con il collo esteso o flesso per una media di due ore al giorno, e quindi temporanee, è dotato di un apparato muscolare e legamentoso così robusto che gli consente di tollerarle, così esponendo le compiute ragioni per cui aveva ritenuto di escludere che siffatta esposizione fosse idonea a determinare le lamentate alterazioni degenerative cervicali, anche a livello di concausa.
E con tali motivazioni, fondate sulla valutazione di elementi specifici e coerenti con i principi in materia di nesso causale tra lavorazioni svolte e patologia denunciata, non si è neppure confrontata la difesa resistente che, come nelle osservazioni formulate, anche nelle difese formulate nel giudizio di appello ha continuato a ribadire che le prove testimoniali giustificavano in questo caso la natura di concausa dell'attività lavorativa e dell'ambiente di lavoro, secondo il principio dell'equivalenza causale, benchè il consulente nominato dalla corte, con il circostanziato giudizio espresso, lo avesse escluso.
In conclusione, in ragione delle argomentazioni sopra esposte, tenuto conto degli elementi di valutazione evidenziati, coerenti con le risultanze di causa, oltre che con i principi giurisprudenziali in materia di nesso causale, la Corte ritiene, in adesione alle conclusioni del proprio consulente, che non possa dirsi sussistente il necessario nesso causale e/o concausale tra la lavorazione svolta da negli anni e la patologia CP_2 cervicale denunciata, con ogni verosimiglianza scientifica e con criterio di ragionevole probabilità, dovendosi alla stessa riconoscere malattia comune, con conseguente accoglimento del motivo di appello formulato sul punto dall' che riverbera ovviamente i propri effetti anche sulle percentuali di rendita spettanti a Pt_1
e sulle relative decorrenze, come segnalato dall' con il secondo motivo d'appello, tanto più CP_2 Pt_1 considerando che deve escludersi dal calcolo la valutazione del 4% operata dal primo consulente in merito alla patologia del rachide cervicale, qui non confermata.
La sentenza impugnata va, quindi, in parte riformata, dichiarando che , che a febbraio 2016, Controparte_2 quando ha proposto domanda di indennizzo per il rachide cervicale e per la spalla destra (domanda del
25.02.2016), era già titolare l'indennizzo in rendita in misura del 16% (3% per STC, 8% per lesioni alla colonna
L/S e 6% per esiti di infortunio sul lavoro del 29.06.2015 alla spalla sinistra), era anche affetto da “tendinopatia alla spalla destra”, di verosimile origine professionale, dalla quale è derivato un danno biologico del 4%, ed aveva perciò diritto da tale data, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa (25.02.2016), ad un complessivo indennizzo in rendita del 19%.
Considerando che è poi risultato affetto da “epicondilite” di verosimile origine professionale, dalla quale è derivato un ulteriore danno biologico del 3% (domanda del 11 luglio 2018), da tale data gli spettava una rendita complessiva del 22%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa.
11 Dal 16 settembre 2018, che è il giorno successivo alla data di cessazione dell'ITT dell'infortunio del 19 maggio
2018, cui è conseguito un danno biologico permanente del 8% da “trauma cranio cervicale”, di conseguenza il danno complessivo conglobato era pari al 29%.
Va quindi dichiarato che ha diritto di percepire da tali date, il corrispondente indennizzo in Controparte_2 rendita, nella misura e con decorrenza di legge e, per l'effetto, l deve essere condannato a liquidare in suo Pt_1 favore il predetto indennizzo in rendita, in rapporto ad un danno biologico del 19%, del 22% e del 29% con le decorrenze sopra precisate, nella misura e con la decorrenza di legge ed al pagamento degli importi a tale titolo maturati e scaduti, detratto quanto già percepito per il medesimo titolo nel medesimo periodo, oltre maggior misura tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado ritiene la Corte che sussistano i presupposti per compensarle per un terzo tra le parti in ragione del solo parziale accoglimento del ricorso, mentre per la parte residua, le stesse, liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55 del 2014 con le successive modifiche, seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell che è tenuto alla loro rifusione in favore di Pt_1 CP_2
e vanno quantificate riferendosi ai parametri minimi previsti, per ciascuna delle quattro fasi del
[...] giudizio (la fase istruttoria si è effettivamente svolta), nello scaglione di valore da 5.200,01 a 26.000 € (valore dichiarato in parcella ed accertato della controversia), della tabella relativa alle cause di previdenza.
La fondatezza dei motivi di appello, considerata unitamente al complessivo andamento della lite, rende invece giustificato compensare per due terzi tra le parti le spese di questo grado del giudizio, che per la parte residua vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55 del 2014 con le successive modifiche, secondo il principio di soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell siccome comunque maggiormente Pt_1 soccombente, che è tenuto alla loro rifusione in favore di , quantificate riferendosi ai Controparte_2 parametri minimi previsti nella tabella per i giudizi dinanzi alla Corte d'appello di analogo valore per le quattro fasi del giudizio che si sono effettivamente svolte.
Restano altresì definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate Pt_1 provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, Pt_1
n. 662 del 16/09/2022 e, in parziale riforma della stessa, dichiara:
A) che , a febbraio 2016 già titolare l'indennizzo in rendita in misura del 16%, da tale data è Controparte_2 risultato anche affetto da “tendinopatia degenerativa della spalla destra”, di verosimile origine professionale, dalla quale è derivato un danno biologico del 4%; dal mese di luglio 2018 anche da “epicondilite bilaterale” di verosimile origine professionale, dalla quale è derivato un danno biologico del 3%; dal 16 settembre 2018 da
“trauma cranio-cervicale” da infortunio sul lavoro cui è conseguito un danno biologico del 8%, con conseguente danno complessivo pari al 19% da febbraio 2016, al 22% da luglio 2018 ed al 29% dal 16 settembre 2018 ed ha, quindi, diritto di percepire da tali date, il corrispondente indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge;
B) condanna, per l'effetto, l' a liquidare in favore di il predetto indennizzo in rendita, in Pt_1 Controparte_2
12 rapporto ad un danno biologico del 19%, del 22% e del 29% con le decorrenze sopra precisate, nella misura e con la decorrenza di legge ed al pagamento degli importi a tale titolo maturati e scaduti, detratto quanto già percepito nel medesimo periodo per i medesimi titoli, oltre maggior misura tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
C) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condanna l alla Pt_1 rifusione della restante parte in favore di , che liquida in complessivi 1.937,00 euro, oltre Controparte_2 spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge;
D) dichiara compensate per due terzi tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna l alla rifusione Pt_1 del restante terzo in favore di , che liquida in complessivi 970,00 €, oltre spese forfettarie al Controparte_2
15% e accessori dovuti per legge;
E) delle spese di entrambi i gradi del giudizio dispone la distrazione in favore dei difensori di Controparte_2 anticipatari e pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza già liquidate con separato decreto. Pt_1
Cagliari, 3 ottobre 2025
La Presidente relatrice
MA SA AR
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
MA SA AR PRESIDENTE RELATRICE
NA AR CONSIGLIERA
IE CO CONSIGLIERA in esito all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 285 di RACL dell'anno 2022, proposta da:
Parte_1
in persona del in carica, rappresentato e difeso, in forza di
[...] Controparte_1 procura generale alle liti conferita con rogito del notaio in data 05/04/2016, rep. n. 12428, racc. 6775, Per_1 dall'Avv. IE Cabiddu, e presso la medesima elettivamente domiciliato in Cagliari via Sonnino n. 96
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari Controparte_2 presso gli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano per delega a margine del ricorso introduttivo del primo giudizio del 18/06/2019
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' appellante: “voglia la Corte d'Appello adita in parziale riforma della sentenza impugnata, respingere la Pt_1 domanda relativa all'artrosi cervicale e, in ogni caso, con rimodulazione dell'entità della rendita complessiva e delle relative decorrenze. Con ogni conseguente pronuncia, anche in merito alle spese del giudizio”.
Per l'appellato : “abbiamo fiducia che la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma della Controparte_2 sentenza appellata: 1) Dichiari che l'appellato ha diritto ad una rendita complessiva del 22% dal 25/02/16, del 25% dal
11/07/18 e del 32% dal 16/09/18. 2) Condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali Pt_1
e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari. 3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile dell'appellato, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore ad € 25.676,02, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di accoglimento dell'appello avverso, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo carico”.
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato il 20 giugno 2019, , già titolare di indennizzo in rendita in misura del Controparte_2
19% (3% per STC, 8% per lesioni alla colonna lombo-sacrale, 3% per epicondilite bilaterale e 6% per esiti di infortunio del 29/06/2015 alla spalla sinistra), si era rivolto al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, per dedurre che, a causa dell'attività lavorativa svolta dal 1973 come operaio e artigiano termoidraulico, alle dipendenze di diverse ditte, aveva contratto lesioni agli arti superiori per le quali aveva presentato domanda di indennizzo all' in data 25/02/2016 e 26/06/2018, ottenendo il riconoscimento Pt_1 soltanto di un danno biologico del 3% per epicondilite che non compensava l'entità della lesione riportata. Par E poiché anche il danno per la si era aggravato, in data 11/07/2018 aveva presentato domanda di aggravamento, ma anche questa, al pari dell'opposizione proposta, non era stata accolta dall' Pt_1
A fondamento delle proprie pretese aveva in particolare allegato di essere sempre stato esposto a CP_2 ripetuti sforzi delle braccia, delle spalle e dei gomiti, in particolare durante la movimentazione dei macchinari che installava (pompe di calore, condizionatori, caldaie a gas e altri ) o di cui curava anche smontaggio e manutenzione (caldaie a gas, gasolio e condizionatori), aggiungendo di avere utilizzato per tre ore al giorno strumenti vibranti idonei a trasmettere vibrazioni al sistema mano-braccio (trapano, mola smeriglio ed altri attrezzi per la realizzazione di impianti termoidraulici e per la posa in opera delle relative tubazioni), con sforzo prolungato dalle spalle e delle braccia e dei polsi e delle mani, operando con il collo prolungatamente sollevato verso l'alto o rivolto verso il basso, di media per due ore al giorno.
Ritenendo di avere quindi diritto ad un indennizzo anche per le malattie riportate alla spalla destra ed alla colonna cervicale, di cui l non aveva invece riconosciuto l'origine professionale, ad un maggiore Pt_1 indennizzo per l'epicondilite già indennizzata e non correttamente valutata in sede amministrativa e per l'aggravamento dei postumi della sindrome del tunnel carpale, nella misura corrispondente al danno biologico risultante in corso di causa, aveva concluso per il riconoscimento di un maggiore indennizzo, da conglobarsi con il danno per gli esiti dell'infortunio alla spalla sinistra e per le lesioni alla colonna lombosacrale già riconosciuti rispettivamente nella misura del 6% e del 8%.
*
L' si era costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda proposta da rilevando Pt_1 CP_2 che, fin dalla fase amministrativa, era rimasta indimostrata la sua adibizione alle mansioni indicate nel ricorso, ai periodi di espletamento dell'attività lavorativa e conseguentemente al rischio di contrarre le patologie denunciate, non essendo documentata una significativa esposizione al rischio da microtrauma vibratorio, tanto più in assenza di questionari specifici e di elementi tali da consentire di determinare l'effettività del rischio stesso in termini di costanza, abitualità e durata, nè erano stati acquisiti referti di esami strumentali necessari per inquadrare i caratteri del deficit vascolare periferico eventualmente riconducibile all'effetto delle vibrazioni.
**
Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 662 del 16/09/2022, aveva accolto in parte la domanda riconoscendo il diritto di di CP_2 percepire un superiore indennizzo in rendita nella misura del 26% dalla domanda amministrativa del 25 febbraio 2016 e del 32% dal 16 settembre 2018, data riferita alla sentenza n. 695 del 16 giugno 2021 nel frattempo
2 intervenuta a suo favore, condannando perciò l' al pagamento degli importi dovuti con gli accessori di Pt_1 legge, nonché alla rifusione delle spese processuali in suo favore, previamente compensate per un terzo, in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea e tenuto conto dell'incremento del valore percentuale del danno da ultimo riconoscibile siccome correlato ad un pronunciamento intervenuto in corso di causa.
Più precisamente il Tribunale era giunto a tali conclusioni premettendo che, nelle more del procedimento, era intervenuta la sentenza n. 695 del 16 giugno 2021, passata in giudicato, prodotta telematicamente il 9 maggio
2022, con la quale era stata riconosciuta al ricorrente una maggior rendita complessiva del 26% (rispetto al 19% esistente), a far data dal 16 settembre 2018, riferita ad un infortunio sul lavoro occorsogli il 19 maggio 2018 e aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato, condivise dal primo giudice perché frutto di accurati esami medici e puntuale studio dei documenti prodotti, oltre che coerenti con le risultanze dei documenti in atti e con quelle ricavabili dalla prova testimoniale svolta.
Anche all'esito delle osservazioni critiche avanzate dalla difesa di parte ricorrente il citato consulente, aveva proseguito il Tribunale, era comunque giunto alla conclusione che , già indennizzato in rendita in CP_2 misura del 19%, forse anche affetto da patologia del rachide cervicale e da tendinopatia degenerativa della spalla destra, entrambe riconducibili a malattia professionale, dalle quali era scaturito un danno biologico permanente del 4% per ciascuna, escludendo invece che si fossero aggravate le altre patologie (STC, epicondilite bilaterale ed esiti di infortunio sul lavoro del 29.06.2015), da ritenersi quindi correttamente indennizzate, riconoscendo perciò un danno biologico complessivo del 32%, rilevando che le patologie riscontrate erano state favorite dallo svolgimento dell'attività lavorativa alle condizioni descritte in ricorso e confermate dai testi, seppure in maniera non esclusiva.
Avverso la sentenza ha proposto appello l cui ha in parte resistito . Pt_1 Controparte_2
Motivi della decisione
L' ha ritenuto errata la sentenza per i seguenti due motivi: Pt_1
1) il primo giudice aveva riconosciuto la tutela dell'artrosi cervicale, attribuendo alla medesima un danno Pt_1 biologico del 4%, senza considerare che il consulente tecnico d'ufficio, che inizialmente aveva motivato la relazione preliminare in senso contrario, escludendo di tale patologia la natura professionale, aveva poi mutato il proprio convincimento sulla base delle sole considerazioni avverse, senza fornire alcun fondamento scientifico utile all'accoglimento della richiesta, essendo bene ricordare che in un soggetto di 64 anni come l'artrosi è affezione di natura degenerativa e che è assai improbabile trovare nella popolazione CP_2 generale soggetti di pari età che abbiano espletato le mansioni più varie, dall'avvocato al muratore, che non abbiano la medesima patologia.
Le motivazioni dell'elaborato peritale erano, perciò, carenti dal punto di vista scientifico, non essendo affatto spiegato come “le posture scomode del rachide cervicale” avessero potuto “concausare l'eziopatogenesi di una malattia degenerativa ad età-relata come l'artrosi”.
2) La sentenza doveva essere in ogni caso riformata, anche a prescindere dall'accoglimento della prima doglianza, con riferimento alle percentuali di rendita ed alle decorrenze in quanto all'epoca dell'istanza formulata per lesioni osteoarticolari, quella del 25 febbraio 2016, era titolare di una rendita nella CP_2 Pt_1 misura del 16% (6% per tendinopatia del sovraspinoso sinistro con lesione tendinea, 8% per ernia discale
3 lombare e 3% per STC), con la conseguenza che, conglobando da tale data il 4% riconosciuto dal consulente per l'artrosi cervicale (comunque contestato), ed il 4% per la tendinopatia della spalla destra, facendo applicazione della formula riduzionistica, si sarebbe ottenuto un danno del 22% e non del 26%, non raggiungibile neppure con una somma matematica.
Nel mese di luglio 2018 a era stato poi riconosciuto un danno da epicondilite nella misura del 3%, CP_2 con conseguente danno complessivo del 26% e nel mese di settembre 2018, una volta stabilizzatosi il danno da infortunio sul lavoro del 19 maggio 2018, valutato nella misura del 8% nella sentenza invocata, si poteva ottenere una rendita del 31%.
Riassumendo, ha dedotto l le decorrenze corrette, anche ammettendo l'origine lavorativa dell'artrosi Pt_1 cervicale, erano 22% da febbraio 2016; 25% da luglio 2018 e 31% da settembre 2018, a conferma delle carenze sul piano sia della motivazione medico-legale che delle decorrenze delle conclusioni rassegnate dal CTU, erroneamente condivise dal primo giudice.
Da ciò la conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, nel senso di escludere la natura professionale relativa all'artrosi cervicale, rigettando la relativa domanda e rimodulando la rendita complessiva anche con le corrette decorrenze.
*
, che ha resistito in merito al primo motivo di gravame, ha invece concordato in parte con Controparte_2
l'istituto in merito alle percentuali riconosciute e alle decorrenze indicate in sentenza, evidenziando che al primo giudice, ma anche alle parti (lo stesso non aveva mosso alcuna censura all'elaborato peritale in Pt_1 merito), per mero errore di lettura dei documenti, era sfuggito che all'epoca della domanda amministrativa del 25/02/2016, relativa alla patologia cervicale e della spalla destra, l'appellato era già titolare di una rendita al 16% e che la maggior rendita del 19% era stata riconosciuta, con l'inclusione del 3% per l'epicondilite, solo con decorrenza dal 11 luglio 2018.
Era, invece, corretta la percentuale del 32% globale riconosciuta dal CTU da settembre 2018, dal momento che dal mese di settembre 2018 a era spettata una rendita del 26% in forza del giudicato di cui alla CP_2 sentenza n. 695 del 2021 prodotta agli atti, frutto del conglobamento delle preesistenze indennizzate al 19% con l'8% derivante dagli esiti dell'infortunio del 19 maggio 2018.
Di conseguenza, ha proseguito , da febbraio 2016 spettava effettivamente a un indennizzo CP_2 CP_2 del 22% (16% preesistente conglobato con il 4% attribuito rispettivamente alla patologia della colonna cervicale e della spalla destra), come indicato dall da luglio 2018 un indennizzo del 25% come indicato dall Pt_1 Pt_1
(19% preesistente in ragione del riconoscimento dell'epicondilite bilaterale al 3%, oltre 4% attribuito alla patologia della colonna cervicale e della spalla a destra); dal 16 settembre 2018, giorno successivo alla data di cessazione dell'inabilità temporanea dell'infortunio del 19 maggio 2018, 26% in forza del giudicato che, conglobato con il 4% attribuito alla patologia cervicale e a alla spalla destra, portava ad un danno complessivo del 32%.
Il calcolo del 31% operato dall' aveva, infatti, preso in considerazione il 25%, e non il 26% statuito con la Pt_1 citata sentenza definitiva, con la conseguenza che l'appellato aveva diritto a una rendita del 22% da febbraio
2016; del 25% da luglio 2018; del 32% da settembre 2018 e che in tal senso doveva essere parzialmente
4 modificata la sentenza.
*
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Poiché i motivi d'appello attengono anche a valutazioni di natura medico-legale la Corte, vista la posizione assunta da , che ha resistito al primo motivo di appello, ha ritenuto necessario procedere ad un nuovo CP_2 accertamento peritale, ritenendo non esaustive, perché non adeguatamente motivate, le conclusioni rassegnate dal consulente nominato dal primo giudice, il dottor che aveva inizialmente escluso Persona_2
l'origine professionale della patologia del rachide cervicale da cui era risultato affetto, ovvero la CP_2 sussistenza di un nesso causale tra tale patologia e l'attività di lavoro dal medesimo svolta dal 1973 come operaio e artigiano termoidraulico.
Il consulente era, infatti, partito dalla premessa che tra i criteri da considerare nel determinismo della malattia professionale, il primo era che in letteratura poteva dirsi sufficientemente correlato il rapporto esistente tra attività di movimentazione manuale di carichi e uso di strumenti vibranti, entrambi dedotti da , ed CP_2 incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche a carico dell'apparato locomotore ed in particolare degli arti superiori e che di conseguenza era cruciale determinare il nesso causale tra le noxae lavorative e il quadro morboso osservato, considerando che la patologia artrosica è da considerarsi nella maggior parte dei casi, come sostenuto dall una patologia comune. Pt_1
Come riportato in letteratura, al fine di indennizzare una malattia professionale non tabellata come quella in oggetto, aveva proseguito l'ausiliario, doveva essere necessariamente precisata la diagnosi in termini di quadro clinico, anatomo-funzionale e strumentale nosograficamente definito in senso diagnostico differenziale e caratterizzato da fenomeni biologici più precoci e/o intensi rispetto a quelli presentati dalla popolazione non lavorativa, tenuto conto delle caratteristiche individuali (costituzione, sesso, età ecc.); la pregressa esposizione in termini significativi per natura, intensità e durata, ad uno o più fattori di rischio lavorativo;
la relazione tra fattori morbigeni extralavorativi e noxae professionali, che devono aver svolto un ruolo superiore a quello assunto dai primi a livello eziopatogenetico, precisando inoltre se il paziente ha presentato fenomeni biologici più precoci ed intensi rispetto a quelli presentati dalla popolazione non lavorativa, tenuto conto delle citate caratteristiche individuali.
Ciò consentiva secondo il consulente di ritenere soddisfatti nel caso in oggetto la maggior parte dei criteri medico-legali in tema di nesso causale, dei criteri cronologico e topografico con riferimento alle lesioni rilevate a carico degli arti superiori, tanto più che era stato già riconosciuto affetto da sindrome del tunnel CP_2 carpale, malattia professionale che riconosce la stessa eziopatogenesi e da lesioni della spalla destra seppure di natura traumatica, con la conseguenza che, acquisita la prova circa l'attività lavorativa espletata dal ricorrente, in questo caso ricavabile in particolare dalle prove testimoniali, che avevano confermato l'esposizione a movimenti ripetuti a carico delle spalle, il mantenimento di posture incongrue e l'impegno di forza, con impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi idonei a trasmettere vibrazioni al sistema mano-braccio, non rimaneva che confermare l'esistenza della malattia denunciata dal ricorrente con evidente nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia, non potendosi escludere che sia l'attività lavorativa che l'ambiente di lavoro avessero potuto incidere anche come concausa nel determinismo della patologia degli arti
5 superiori riscontrata, che, come noto, non escludeva l'indennizzabilità della malattia.
Il consulente aveva poi proseguito evidenziando che non era invece altrettanto evidente il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia artrosica del rachide cervicale, che necessitava di fattori di rischio non rilevati nel caso in oggetto e poteva quindi essere considerata patologia comune.
A tali conclusioni erano state opposte osservazioni dalla difesa di , secondo cui il consulente non CP_2 aveva tenuto adeguatamente conto delle risultanze della prova testimoniale che aveva documentato in causa l'uso di strumenti vibranti per tre ore al giorno e l'assunzione di posture incongrue del collo per circa due ore al giorno, benché richiamate dallo stesso CTU alla pagina 4 della bozza dell'elaborato peritale in sede di ricostruzione dell'anamnesi lavorativa, tanto più che il quadro riscontrato nel ricorrente già dal 2016 era caratterizzato da multiple discopatie, insorte in anni pregressi e confermate dai successivi esami strumentali, in esito alle quali il consulente aveva mutato il proprio giudizio.
Più precisamente l'ausiliario aveva riconosciuto natura professionale alla patologia del rachide cervicale sofferta da con la seguente - scarna - motivazione: ”si può accogliere la richiesta che tale patologia verrà CP_2 considerata malattia professionale anche alla luce delle prove testimoniali che documentano la effettiva esposizione lavorativa a posture incongrue viziate assunte quotidianamente con posture scomode del collo prolungatamente proteso verso l'alto od il basso per l'esecuzione della posa in opera degli impianti e uso costante di strumenti vibranti” aggiungendo che “certo non si può escludere che l'attività lavorativa e l'ambiente di lavoro abbiano potuto incidere anche come concausa nel determinismo della patologia in esame ma ciò, come noto virgola non esclude l'indennizzabilità della malattia”, non idonea spiegare perché avesse in precedenza escluso la rilevanza di tali circostanze in termini significativi per natura, intensità e durata, giungendo alla conclusione che la patologia del rachide cervicale fosse una patologia comune e le avesse poi ritenute rilevanti al fine di mutare l'originario giudizio espresso.
E ciò benché già a pagina 4 dell'elaborato peritale avesse dato atto delle risultanze della prova testimoniale acquisita, ovvero dell'utilizzo di strumenti vibranti per circa tre ore al giorno e dell'assunzione di posture del collo scomode per una media di due ore al giorno, rilevando che tali mansioni avevano esposto a CP_2 sollecitazioni sul cingolo scapolare e a vibrazioni al sistema mano-braccio dall'intero corpo, oltre che a posizioni fisse incongrue prolungate ovvero ad un rischio ritenuto in origine non significativo.
Il collegio ha, quindi, affidato le operazioni peritali al dott. , specialista in ortopedia e Persona_3 traumatologia, noto alla Corte per la sua particolare esperienza, che ha, innanzitutto, accertato l'esistenza della malattia denunziata, formulando diagnosi di “sindrome cervicoalgica in spondiloartrosi cervicale”, della quale ha però escluso l'origine professionale, evidenziando che , dal 1973, come attestato anche dalle prove CP_2 testimoniali, aveva lavorato come operaio termoidraulico e dal 1992 come artigiano titolare di impresa con dipendenti, esposto indubbiamente a movimentazione di carichi, assunzione di posture viziate, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, utilizzo saltuario di strumenti vibranti, con reale rischio biomeccanico del rachide lombare, considerando il lungo periodo di esposizione a movimentazione di carichi e le posture scorrette con sovraccarico del rachide prevalentemente lombare, ed infatti l' aveva indennizzato la Pt_1 patologia del rachide lombosacrale dal medesimo riportata, peraltro riscontrabile nel 46% dei lavoratori europei.
6 Quanto invece alla spondiloartrosi cervicale il consulente ha rilevato che si trattava di malattia non tabellata, in merito alla quale era indispensabile quindi, al fine di valutarne l'origina professionale, fare il punto sulle mansioni espletate dal lavoratore, sulle condizioni di lavoro in cui si era trovato ad operare, dal momento che la patologia in questione poteva essere derivata da posture o movimenti nocivi come le vibrazioni nel loro reiterarsi nell'apparato locomotore, considerando anche il complessivo periodo di esercizio dell'attività lavorativa e, nello specifico caso, anche come avesse influito la combinazione reciproca dei fattori di ripetitività, impegno di forza, posizioni non corrette e inadeguati periodi di recupero, evidenziando che nel caso di non poteva ritenersi documentato che l'attività di operaio termoidraulico svolta nel tempo CP_2 avesse comportato uno specifico e notevole sovraccarico funzionale della colonna cervicale, per intensità e durata tale da determinare importanti alterazioni degenerative.
Nel suo caso, infatti, il rachide cervicale non era risultato impegnato in posture fisse, e tantomeno soggetto a particolari vibrazioni o costretto ad atteggiamenti posturali scorretti se non per tempi limitati ed occasionalmente, essendo prevalente in ogni caso nell'attività svolta il sovraccarico funzionale a carico degli arti superiori e del rachide lombare piuttosto che su quello cervicale, come confermato dalle prove testimoniali acquisite, considerando che entrambi i testi avevano riferito di posture scomode, ma anche dalle esposizioni denunciate nei certificati di malattia professionale del 25/02/2016 e del 10/08/2018, nei quali si era fatto riferimento in prevalenza all'uso di strumenti vibranti.
Esaminando poi il questionario per malattie da posture incongrue e microtraumi ripetuti, emergeva che nel medesimo vi era riferimento ad una postura in piedi, né erano quantificabili i movimenti svolti nell'arco di un minuto di lavoro, con la conseguenza che i dati in merito a tale rischio erano frammentari ed incompleti e non permettevano di apprezzare la effettiva entità del rischio in termini di costanza, abitualità e durata non esistendo inoltre letteratura scientifica che ponesse in rapporto di causa-effetto atteggiamenti posturali in flesso-estensione con le patologie degenerative cervicali, se non in casi particolari, tanto più considerando il modesto rilievo clinico della patologia cervicale riscontrata su , come attestato dalla scarsità di rilievo CP_2 anamnestico, dall'assenza di qualsivoglia documentazione sanitaria relativa a controlli ortopedici, fisiatrici,
NCH, a terapie mediche e a cicli di FKT, a fronte di numerosi accertamenti strumentali con RX e RMN svolti, che a livello di RX confermavano segni di spondiloartrosi con riduzione di spazi discali per multiple discopatie da C3 a C7 (RX 11/01/2016) e a livello di RMN (29/08/2018) segni di spondiloartrosi con riduzione degli spazi discali e protrusione posteriore diffusa in C3C4, C4C5, C5C6, C6C7 con riduzione dei neuroforami e segnata condizione di dilatazione del canale ependimale cervicale per idromielia (reperti analoghi erano documentati in successiva RMN del 28/03/2019 senza riferimento ad ernie discali).
Si trattava di un quadro che, fatta eccezione per la dilatazione del canale centrale, secondo il consulente non si discostava dai processi degenerativi delle strutture osteoarticolari e discolegamentose del rachide cervicale rilevabili comunemente in soggetti di pari età, considerando che all'atto della domanda aveva oltre CP_2 sessant'anni, determinati da fattori prevalentemente endogeni piuttosto che da fattori quali microtraumi secondari ad attività lavorativa.
Non si poteva neppure escludere, ha proseguito l'ausiliario, che il trauma cranio-cervicale sofferto nel mese di settembre 2018, con postumi pari ad un danno del 8%, avesse determinato anche una sofferenza delle
7 strutture osteoarticolari e discolegamentose cervicali tali da determinarne un'accelerazione e riacutizzazione della sindrome algico-disfunzionale dovendosi, perciò, ritenere che il quadro clinico funzionale e strumentale della colonna di fosse difficilmente configurabile, a livello di colonna cervicale, come malattia CP_2 professionale, profilandosi più verosimilmente come malattia comune in soggetto ultrasessantenne, senza nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta, neppure a livello di concausalità, se non con criterio di semplice possibilità.
Ed il consulente ha ribadito tali conclusioni anche in esito alle osservazioni mosse da , con le quali CP_2 gli era stato rappresentato di non avere adeguatamente valorizzato nella perizia la raggiunta prova dell'esposizione al rischio in quanto le prove testimoniali avrebbero attestato l'utilizzo di strumenti vibranti per tre ore al giorno ed il fatto che avesse tenuto posizioni scomode del collo per una media di due CP_2 ore al giorno, rilevando che l'utilizzo per tre ore al giorno di strumenti vibranti era idoneo a determinare una patologia degenerativa delle spalle, epicondiliti e sindrome del tunnel carpale, tutte patologie infatti riconosciute dall alla ricorrente, mentre non vi era alcuna prova che il lavoro con il collo esteso o flesso Pt_1 per due ore al giorno potesse influire su alterazioni degenerative cervicali, dato che il rachide cervicale è dotato di un apparato muscolare legamentoso così robusto tale da tollerare posizioni definite semplicemente
“scomode” e certamente temporanee se limitate a due ore al giorno.
Ha poi proseguito spiegando, quanto all'infortunio del 2018, di avere detto che lo stesso poteva avere inciso sulla sofferenza delle strutture osteoarticolari e disco-legamentose cervicali, accelerando e riacutizzano la sindrome algico disfunzionale ovvero la sintomatologia dolorosa e non certamente le alterazioni degenerative cervicali, come ipotizzato dalla difesa resistente, escludendo quindi di avere al medesimo riferito un ruolo concausale, ribadendo altresì che non esisteva letteratura scientifica che ponesse in rapporto di causa-effetto atteggiamenti posturali in flesso-estensione non con il dolore cervicale, ma con patologie degenerative cervicali, se non in casi specifici e particolari, facendo notare che dolore cervicale non significa necessariamente patologia degenerativa cervicale ed infatti si trattava di malattia non tabellata, circostanza questa che tanto poteva dire sulla attendibilità di molti dei lavori citati dalla difesa resistente, a riprova che i movimenti ripetuti dalle spalle e le flessioni cervicali costituivano fattori di rischio per il dolore cervicale, tanto più considerando che ciò che caratterizza la differenza tra indennizzabilità o meno di una patologia è la analisi e la valutazione del caso specifico, che presenta caratteristiche uniche rispetto ad altri casi, tenendo conto dell'esposizione lavorativa e dell'eventuale ruolo causale o concausale delle varie noxae patogene.
Né, ha aggiunto il consulente, dopo avere ribadito tutte le altre considerazioni già svolte, poteva ritenersi dirimente la sentenza n. 1312 del 2016 del Tribunale invocata nelle osservazioni di parte resistente, in quanto riferibile al caso specifico esaminato e giudicato, difficilmente assimilabile a quello di per età del CP_2 soggetto, costituzione fisica, mansioni, tempo di esposizione a fattori di rischio differenti qualitativamente e quantitativamente e soprattutto per risposta individuale, facendosi riferimento ad un soggetto esposto a vibrazioni meccaniche e a movimentazione manuale di carichi e posture incongrue e ad un rachide con preesistenze, che non era certo il caso di . CP_2
Di conseguenza ha proseguito l'ausiliario “se indubbiamente un soggetto è adibito in modo non occasionale, per un tempo sufficiente per intensità e durata, a lavorazioni che lo espongono a vibrazioni a tutto il corpo (e non solo al sistema
8 braccio-mano), a movimentazione manuale di carichi, posture incongrue (soprattutto rotazioni della colonna), la patologia cervicale merita di essere considerata di natura professionale (come in minatori e trattoristi..) e in presenza di un rachide con preesistenze patologiche non lavoro-correlate, queste possono rappresentare una concausa, ma non possono essere considerate preesistenze patologiche i comuni processi di senescenza e degenerazione osteoarticolare”, confermando quindi le conclusioni già raggiunte in merito alla natura non professionale della patologia cervicale riscontrata su , ritenuta non in nesso causale con l'attività svolta se non con criterio di semplice possibilità e, CP_2 quindi, malattia comune di frequente osservazione in soggetti sessantenni.
Il danno biologico complessivo, considerando nel tempo le preesistenze già indennizzate dall e la Pt_1 percentuale del 26% riconosciuta da settembre 2018 con sentenza passata in giudicato, è stato quindi quantificato dal consulente, che ha tenuto conto in proposito delle osservazioni mosse dai medici dell'istituto in merito agli arrotondamenti operati in eccesso nella bozza dell'elaborato peritale, con applicazione della formula a scalare, facendo riferimento all'attitudine al lavoro residua nelle seguenti percentuali e con le decorrenze di seguito precisate:
19% da febbraio 2016, considerando il 16% riconosciuto per le preesistenze (e cioè 8% per la colonna lombare,
6% per la spalla sn e 3%per STC) e aggiungendo il danno del 4% per il danno alla spalla destra;
22% da luglio 2018, aggiungendo al 19% il danno da epicondilite quantificato correttamente in misura del 3%;
29% da settembre 2018, considerando il danno da infortunio del maggio 2018 (8%).
Il collegio condivide le predette conclusioni, dalle quali non intende discostarsi, dato che alle stesse il consulente è giunto sulla scorta di una articolata motivazione, fondata sulla valutazione di un complesso di elementi già sopra evidenziati, dai quali ha ricavato l'insussistenza di fattori di rischio adeguati ed idonei nel caso di specie a fondare un giudizio di derivazione professionale della patologia cervicale sofferta da CP_2 in termini di probabilità qualificata, e non di mera possibilità, tra i quali va compresa la lettura nel senso invocato dagli appellanti delle risultanze delle prove testimoniali (esposizione a vibrazioni per tre ore al giorno e a posture scomode per una media di due ore al giorno), ritenute non idonee comunque a condurre a conclusioni differenti, per i motivi medico-legali già sopra evidenziati, e a dire il vero non specificamente censuratati dalla difesa resistente, in assenza peraltro di particolarità della fattispecie concreta tali da portare a conclusioni probabilistiche ed in assenza di dati di letteratura scientifica che avessero posto in rapporto di causa-effetto atteggiamenti posturali in flesso-estensione con alterazioni degenerative cervicali (diverse dal dolore cervicale) e tali degenerazioni con l'uso di strumenti vibranti per un tempo limitato (tre ore), seppure quotidiano, idonei a tradurre in probabilità qualificata la mera possibilità.
Il consulente nominato dalla corte ha anche motivato il proprio giudizio spiegando, senza incorrere in tal senso in specifiche censure di parte avversa, che anche a voler ritenere provata la dedotta esposizione a rischio nei termini riferiti dai testi e cioè di un utilizzo da parte di per tre ore al giorno di strumenti vibranti, CP_2 ciò non avrebbe comunque potuto determinare patologie diverse da quelle degenerative delle spalle, epicondiliti o sindrome del tunnel carpale già riconosciute al ricorrente, così come lo svolgimento del lavoro con posture scomode del collo, esteso o flesso, per una media di due ore al giorno, descritto dai testi non avrebbe potuto determinare alterazioni degenerative del rachide cervicale perché dotato di un apparato muscolare e legamentoso robusto al punto da tollerare posizioni scomode e di certo temporanee perché riferite
9 ad una media di due ore al giorno.
Ed ha poi spiegato di non avere ritenuto l'infortunio occorso nel 2018 come concausa della patologia, ma di avere precisato che poteva avere comportato un'accelerazione e una riacutizzazione della sindrome algico- disfunzionale sofferta da , concorrendo quindi sulla sintomatologia dolorosa e non certo sulle CP_2 alterazioni degenerative cervicali, richiamando da un lato l'assenza di studi scientifici in materia, idonei a supportare l'esistenza del dedotto nesso di causa, rilevando che le tabelle richiamate da si riferivano CP_2 fattori di rischio per il dolore cervicale, nonché le risultanze dei questionari in atti, le peculiarità del caso specifico e il modesto rilievo clinico della patologia cervicale presente nel ricorrente, correttamente perciò concludendo, sull'esistenza di un quadro molto simile ai processi degenerativi delle medesime strutture osteoarticolari e disco-legamentose del rachide cervicale comunemente rilevabili in soggetti della medesima età di , che all'atto della domanda aveva oltre i sessant'anni, determinati perciò da fattori CP_2 prevalentemente endogeni piuttosto che da microtraumi secondari ad attività lavorativa, non idonei ad influire neppure a livello di concausa.
Si tratta di conclusioni, peraltro, che non si pongono neppure in contrasto con il precedente del Tribunale invocato dalla difesa appellata, che attiene ad una diversa fattispecie e le cui differenze sono state ben spiegate dall'ausiliario della Corte.
Le predette conclusioni in merito alla patologia della colonna cervicale sono, peraltro, del tutto conformi a quelle in origine formulate dal CTU nominato dal primo giudice, il dottor che in senso Persona_2 analogo aveva valutato le risultanze dell'istruttoria testimoniale, e cioè nel senso dell'insussistenza dei fattori di rischio necessari per affermare come probabile – e non solo possibile - il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta da e la patologia del rachide cervicale nel medesimo riscontrata, affermando espressamente CP_2
“non rilevati nel caso in oggetto”, e non rilevabili dalle dichiarazioni dei testimoni, che anche il dott. Persona_2 aveva ben presenti e aveva adeguatamente considerato nel caso di specie (pag. 4 della relazione peritale), evidentemente escludendo anche la significatività del rischio per natura, intensità e durata (così nella premessa, di cui ai punti 1), 2) e 3) a pag. 6 della relazione peritale a sua firma).
E dalle medesime egli si era discostato solo in esito alle osservazioni mosse dalla difesa resistente, senza però offrire sostanziale ed adeguata motivazione.
Né può ignorarsi che il CTU nominato in questo grado del giudizio, rispetto al consulente del primo giudice,
è anche giunto alle proprie conclusioni solo dopo avere esaminato nel dettaglio una serie di elementi concreti di valutazione, certamente più specifici (attività lavorativa svolta anche come descritta dai testi, questionario delle malattie da posture incongrue, costanza, abitualità e durata del rischio, letteratura scientifica, modesto rilievo clinico della patologia cervicale come da RX e RMN prodotte, trauma cranio cervicale sofferto a settembre 2018), e coerenti con i principi materia di nesso causale rispetto a quelli, a dire il vero molto scarni, su cui si è fondata la relazione di consulenza elaborata nel giudizio di primo grado.
Tale elaborato risulta, infatti, concentrato in poche righe con le quali il consulente, che pure aveva inizialmente ritenuto “non altrettanto evidente il nesso causale tra l'attività svolta e la malattia artrosica del rachide cervicale”, precisando che la stessa necessitava di “fattori di rischio non rilevati nel caso in oggetto” e che poteva perciò essere considerata malattia comune, aveva poi corretto il proprio giudizio dichiarando che si poteva ritenere tale
10 patologia malattia professionale “anche alla luce delle prove testimoniali, che documentano la effettiva esposizione lavorativa a posture incongrue viziate assunte quotidianamente con posture scomode del collo prolungatamente proteso verso l'alto od il basso per l'esecuzione della posa in opera degli impianti e uso costante di strumenti vibranti”, senza spiegare le ragioni per cui era giunto a conclusioni differenti sulla base della valutazione dei medesimi fatti di prova già considerati alla pagina 4, a differenza dell'ausiliario della Corte che ha ben spiegato come l'utilizzo per tre ore al giorno di strumenti vibranti, nella letteratura scientifica, fosse considerato idoneo a determinare patologie degenerative a livello delle spalle, epicondiliti o sindrome del tunnel carpale, infatti riconosciute al ricorrente, spiegando anche che il rachide cervicale, a fronte di posture scomode con il collo esteso o flesso per una media di due ore al giorno, e quindi temporanee, è dotato di un apparato muscolare e legamentoso così robusto che gli consente di tollerarle, così esponendo le compiute ragioni per cui aveva ritenuto di escludere che siffatta esposizione fosse idonea a determinare le lamentate alterazioni degenerative cervicali, anche a livello di concausa.
E con tali motivazioni, fondate sulla valutazione di elementi specifici e coerenti con i principi in materia di nesso causale tra lavorazioni svolte e patologia denunciata, non si è neppure confrontata la difesa resistente che, come nelle osservazioni formulate, anche nelle difese formulate nel giudizio di appello ha continuato a ribadire che le prove testimoniali giustificavano in questo caso la natura di concausa dell'attività lavorativa e dell'ambiente di lavoro, secondo il principio dell'equivalenza causale, benchè il consulente nominato dalla corte, con il circostanziato giudizio espresso, lo avesse escluso.
In conclusione, in ragione delle argomentazioni sopra esposte, tenuto conto degli elementi di valutazione evidenziati, coerenti con le risultanze di causa, oltre che con i principi giurisprudenziali in materia di nesso causale, la Corte ritiene, in adesione alle conclusioni del proprio consulente, che non possa dirsi sussistente il necessario nesso causale e/o concausale tra la lavorazione svolta da negli anni e la patologia CP_2 cervicale denunciata, con ogni verosimiglianza scientifica e con criterio di ragionevole probabilità, dovendosi alla stessa riconoscere malattia comune, con conseguente accoglimento del motivo di appello formulato sul punto dall' che riverbera ovviamente i propri effetti anche sulle percentuali di rendita spettanti a Pt_1
e sulle relative decorrenze, come segnalato dall' con il secondo motivo d'appello, tanto più CP_2 Pt_1 considerando che deve escludersi dal calcolo la valutazione del 4% operata dal primo consulente in merito alla patologia del rachide cervicale, qui non confermata.
La sentenza impugnata va, quindi, in parte riformata, dichiarando che , che a febbraio 2016, Controparte_2 quando ha proposto domanda di indennizzo per il rachide cervicale e per la spalla destra (domanda del
25.02.2016), era già titolare l'indennizzo in rendita in misura del 16% (3% per STC, 8% per lesioni alla colonna
L/S e 6% per esiti di infortunio sul lavoro del 29.06.2015 alla spalla sinistra), era anche affetto da “tendinopatia alla spalla destra”, di verosimile origine professionale, dalla quale è derivato un danno biologico del 4%, ed aveva perciò diritto da tale data, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa (25.02.2016), ad un complessivo indennizzo in rendita del 19%.
Considerando che è poi risultato affetto da “epicondilite” di verosimile origine professionale, dalla quale è derivato un ulteriore danno biologico del 3% (domanda del 11 luglio 2018), da tale data gli spettava una rendita complessiva del 22%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa.
11 Dal 16 settembre 2018, che è il giorno successivo alla data di cessazione dell'ITT dell'infortunio del 19 maggio
2018, cui è conseguito un danno biologico permanente del 8% da “trauma cranio cervicale”, di conseguenza il danno complessivo conglobato era pari al 29%.
Va quindi dichiarato che ha diritto di percepire da tali date, il corrispondente indennizzo in Controparte_2 rendita, nella misura e con decorrenza di legge e, per l'effetto, l deve essere condannato a liquidare in suo Pt_1 favore il predetto indennizzo in rendita, in rapporto ad un danno biologico del 19%, del 22% e del 29% con le decorrenze sopra precisate, nella misura e con la decorrenza di legge ed al pagamento degli importi a tale titolo maturati e scaduti, detratto quanto già percepito per il medesimo titolo nel medesimo periodo, oltre maggior misura tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado ritiene la Corte che sussistano i presupposti per compensarle per un terzo tra le parti in ragione del solo parziale accoglimento del ricorso, mentre per la parte residua, le stesse, liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55 del 2014 con le successive modifiche, seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell che è tenuto alla loro rifusione in favore di Pt_1 CP_2
e vanno quantificate riferendosi ai parametri minimi previsti, per ciascuna delle quattro fasi del
[...] giudizio (la fase istruttoria si è effettivamente svolta), nello scaglione di valore da 5.200,01 a 26.000 € (valore dichiarato in parcella ed accertato della controversia), della tabella relativa alle cause di previdenza.
La fondatezza dei motivi di appello, considerata unitamente al complessivo andamento della lite, rende invece giustificato compensare per due terzi tra le parti le spese di questo grado del giudizio, che per la parte residua vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55 del 2014 con le successive modifiche, secondo il principio di soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell siccome comunque maggiormente Pt_1 soccombente, che è tenuto alla loro rifusione in favore di , quantificate riferendosi ai Controparte_2 parametri minimi previsti nella tabella per i giudizi dinanzi alla Corte d'appello di analogo valore per le quattro fasi del giudizio che si sono effettivamente svolte.
Restano altresì definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate Pt_1 provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, Pt_1
n. 662 del 16/09/2022 e, in parziale riforma della stessa, dichiara:
A) che , a febbraio 2016 già titolare l'indennizzo in rendita in misura del 16%, da tale data è Controparte_2 risultato anche affetto da “tendinopatia degenerativa della spalla destra”, di verosimile origine professionale, dalla quale è derivato un danno biologico del 4%; dal mese di luglio 2018 anche da “epicondilite bilaterale” di verosimile origine professionale, dalla quale è derivato un danno biologico del 3%; dal 16 settembre 2018 da
“trauma cranio-cervicale” da infortunio sul lavoro cui è conseguito un danno biologico del 8%, con conseguente danno complessivo pari al 19% da febbraio 2016, al 22% da luglio 2018 ed al 29% dal 16 settembre 2018 ed ha, quindi, diritto di percepire da tali date, il corrispondente indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge;
B) condanna, per l'effetto, l' a liquidare in favore di il predetto indennizzo in rendita, in Pt_1 Controparte_2
12 rapporto ad un danno biologico del 19%, del 22% e del 29% con le decorrenze sopra precisate, nella misura e con la decorrenza di legge ed al pagamento degli importi a tale titolo maturati e scaduti, detratto quanto già percepito nel medesimo periodo per i medesimi titoli, oltre maggior misura tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
C) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condanna l alla Pt_1 rifusione della restante parte in favore di , che liquida in complessivi 1.937,00 euro, oltre Controparte_2 spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge;
D) dichiara compensate per due terzi tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna l alla rifusione Pt_1 del restante terzo in favore di , che liquida in complessivi 970,00 €, oltre spese forfettarie al Controparte_2
15% e accessori dovuti per legge;
E) delle spese di entrambi i gradi del giudizio dispone la distrazione in favore dei difensori di Controparte_2 anticipatari e pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza già liquidate con separato decreto. Pt_1
Cagliari, 3 ottobre 2025
La Presidente relatrice
MA SA AR
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