Art. 66. (Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti) 1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 , e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a decorrere dal 1 aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) di cui all'allegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001.
2. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti, le disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 , sono destinate, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ad un apposito "Fondo per l'emergenza blue tongue" per il finanziamento di:
a) interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, l'agibilita' degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall' imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine, nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro per i bovini in eta' compresa fra 6 e 12 mesi, fino a 144,92 euro per i bovini di eta' compresa fra 12 e 24 mesi e 180,75 euro per le vacche a fine carriera produttiva; b) un indennizzo di 51, 64 euro a capo per gli stessi motivi di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di eta' inferiore a 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2001 .
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi nel senso che l'indennizzo e' corrisposto all'azienda di allevamento, previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.
4. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 , e successive modificazioni, e' estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti di cui all'allegato 1 della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1 gennaio 2004, in cento rate mensili.
5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e' sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 2002, dalla seguente:
"a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonche' di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;".
2. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti, le disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 , sono destinate, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ad un apposito "Fondo per l'emergenza blue tongue" per il finanziamento di:
a) interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, l'agibilita' degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall' imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine, nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro per i bovini in eta' compresa fra 6 e 12 mesi, fino a 144,92 euro per i bovini di eta' compresa fra 12 e 24 mesi e 180,75 euro per le vacche a fine carriera produttiva; b) un indennizzo di 51, 64 euro a capo per gli stessi motivi di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di eta' inferiore a 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2001 .
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi nel senso che l'indennizzo e' corrisposto all'azienda di allevamento, previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.
4. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 , e successive modificazioni, e' estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti di cui all'allegato 1 della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1 gennaio 2004, in cento rate mensili.
5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e' sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 2002, dalla seguente:
"a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonche' di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;".