Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 152
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, evidenziando la produzione di una serie ininterrotta di atti impositivi e di riscossione regolarmente notificati, che hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2943 c.c.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, argomentando che l'obbligo di motivazione per relationem è soddisfatto quando l'atto impugnato si inserisce in una fase avanzata del procedimento di riscossione e richiama atti presupposti già notificati, i quali contengono il dettaglio del calcolo degli interessi. La Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22281/2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 152
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 152
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo