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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA FA, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore COSTANZO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1110/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castel San Pietro Terme - Piazza Xx Settembre N. 3 40100 Bologna BO
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 202410042358182175053909 TRIBUTI LOCALI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo;
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni presentate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato telematicamente, la società S.R.L. SEMPLIFICATA impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 202410042358182175053909, notificata in data 11/11/2024, con la quale il Comune di Castel San Pietro Terme, per il tramite del Nuovo Circondario Imolese, intimava il pagamento della somma complessiva di € 83.399,23 a titolo di ICI/IMU, sanzioni e interessi per le annualità dal 2009 al 2018.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente deduceva, in via principale, l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. Intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa tributaria, stante la mancata o irrituale notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento) richiamati nel preavviso di ipoteca.
2. Violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per difetto di motivazione, con particolare riguardo alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e degli altri oneri accessori.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castel San Pietro Terme, depositando memoria di controdeduzioni con la quale contestava integralmente le avverse doglianze e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Ente resistente, a comprova della piena legittimità del proprio operato, produceva copiosa documentazione attestante la regolare notifica di tutti gli atti della sequenza procedimentale, idonei a interrompere costantemente il decorso del termine prescrizionale. In particolare, tra gli altri, venivano depositati i seguenti atti:
- avviso di accertamento ICI n. 302/2009 notificato il 14/11/2014;
- avviso di accertamento ICI n. 255/2010 notificato il 14/11/2014;
- ingiunzione n. 20161004311020000000232 notificata il 19/10/2016;
- preavviso di ipoteca n. 202410042358182175053909 notificato l'11/11/2024;
- avviso di accertamento n. 492/2011 notificato il 27/09/2016; - ingiunzione n. 20171004503250000000232 notificata il 04/09/2017;
- intimazione ad adempiere n. 202210041429021921797222 notificata il 27/12/2023;
- avviso di accertamento n. 288/2012 notificato il 27/09/2016;
- avviso di accertamento n. 151/2013 notificato il 27/09/2016;
- avviso di accertamento n. 49/2014 notificato il 27/09/2016;
- ingiunzione n. 20171004503410000000414 notificata il 04/09/2017;
- intimazione ad adempiere n. 201910041029530000000111 notificata il 13/12/2019;
- avviso di accertamento esecutivo n. 587/2015 notificato il 28/10/2020;
- intimazione ad adempiere n. 202310041928902072226686 notificata il 21/11/2023;
- avviso di accertamento esecutivo n. 478/2016 notificato il 20/07/2021;
- avviso di accertamento esecutivo n. 152/2017 notificato il 20/07/2021;
- avviso di accertamento esecutivo n. 23/2018 notificato il 20/07/2021;
In merito al dedotto difetto di motivazione, il Comune evidenziava come l'obbligo di dettaglio nel calcolo degli interessi non sussista per gli atti della riscossione successivi al primo, qualora questo contenga già tutte le necessarie specificazioni, richiamando a tal fine la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22281/2022.
La causa veniva quindi posta in decisione sulla base degli atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Sull'eccezione di prescrizione.
Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, è palesemente infondato. Come ampiamente documentato dall'Ente resistente attraverso la produzione degli atti precedentemente elencati, la pretesa del Comune di Castel San Pietro Terme è stata costantemente coltivata nel tempo mediante la regolare notifica di una serie ininterrotta di atti impositivi e di riscossione.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge che tutti gli avvisi di accertamento presupposti sono stati regolarmente notificati alla società contribuente, così come le successive ingiunzioni di pagamento e le intimazioni ad adempiere. A titolo meramente esemplificativo, si rileva che gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009 e 2010 sono stati notificati il 14/11/2014, seguiti dall'ingiunzione di pagamento n. 20161004311020000000232 notificata il 19/10/2016. Analogamente, gli avvisi di accertamento esecutivi IMU per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono stati notificati via PEC in data 20/07/2021. Ciascuno di tali atti, ritualmente portato a conoscenza del debitore, ha prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., facendo decorrere un nuovo periodo quinquennale.
La catena di atti notificati, che si estende fino alle più recenti intimazioni ad adempiere (notificate il 27/12/2023 e il 21/11/2023), dimostra in modo inconfutabile che il termine di prescrizione non è mai giunto a compimento. L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
2. Sul difetto di motivazione. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi, è infondato.
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000. Tuttavia, come correttamente argomentato dalla difesa del Comune, l'obbligo di motivazione può essere assolto anche "per relationem", mediante il richiamo ad altri atti già noti al contribuente. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22281/2022, hanno chiarito che:
“Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
Nel caso di specie, la comunicazione di preavviso di ipoteca non costituisce il primo atto con cui la pretesa è stata avanzata, ma si inserisce in una fase avanzata del procedimento di riscossione, facendo seguito a numerosi avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento già notificati. Tali atti presupposti, come si evince dai documenti prodotti, contengono il dettaglio del calcolo dell'imposta, delle sanzioni applicate (con indicazione della norma di riferimento, art. 13 D.Lgs. 471/97) e degli interessi (con specificazione dei tassi applicati e del periodo di riferimento).
L'atto impugnato elenca puntualmente tutti gli atti presupposti, indicandone gli estremi e le date di notifica, consentendo così alla contribuente di ricostruire agevolmente l'origine e la composizione del debito complessivo. La motivazione è dunque pienamente sufficiente, in quanto il richiamo agli atti precedenti, già in possesso della ricorrente, soddisfa l'onere imposto dalla legge.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che si liquidano in euro 6.000,00 oltre accessori.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA FA, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore COSTANZO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1110/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castel San Pietro Terme - Piazza Xx Settembre N. 3 40100 Bologna BO
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 202410042358182175053909 TRIBUTI LOCALI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo;
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni presentate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato telematicamente, la società S.R.L. SEMPLIFICATA impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 202410042358182175053909, notificata in data 11/11/2024, con la quale il Comune di Castel San Pietro Terme, per il tramite del Nuovo Circondario Imolese, intimava il pagamento della somma complessiva di € 83.399,23 a titolo di ICI/IMU, sanzioni e interessi per le annualità dal 2009 al 2018.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente deduceva, in via principale, l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. Intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa tributaria, stante la mancata o irrituale notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento) richiamati nel preavviso di ipoteca.
2. Violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per difetto di motivazione, con particolare riguardo alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e degli altri oneri accessori.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castel San Pietro Terme, depositando memoria di controdeduzioni con la quale contestava integralmente le avverse doglianze e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Ente resistente, a comprova della piena legittimità del proprio operato, produceva copiosa documentazione attestante la regolare notifica di tutti gli atti della sequenza procedimentale, idonei a interrompere costantemente il decorso del termine prescrizionale. In particolare, tra gli altri, venivano depositati i seguenti atti:
- avviso di accertamento ICI n. 302/2009 notificato il 14/11/2014;
- avviso di accertamento ICI n. 255/2010 notificato il 14/11/2014;
- ingiunzione n. 20161004311020000000232 notificata il 19/10/2016;
- preavviso di ipoteca n. 202410042358182175053909 notificato l'11/11/2024;
- avviso di accertamento n. 492/2011 notificato il 27/09/2016; - ingiunzione n. 20171004503250000000232 notificata il 04/09/2017;
- intimazione ad adempiere n. 202210041429021921797222 notificata il 27/12/2023;
- avviso di accertamento n. 288/2012 notificato il 27/09/2016;
- avviso di accertamento n. 151/2013 notificato il 27/09/2016;
- avviso di accertamento n. 49/2014 notificato il 27/09/2016;
- ingiunzione n. 20171004503410000000414 notificata il 04/09/2017;
- intimazione ad adempiere n. 201910041029530000000111 notificata il 13/12/2019;
- avviso di accertamento esecutivo n. 587/2015 notificato il 28/10/2020;
- intimazione ad adempiere n. 202310041928902072226686 notificata il 21/11/2023;
- avviso di accertamento esecutivo n. 478/2016 notificato il 20/07/2021;
- avviso di accertamento esecutivo n. 152/2017 notificato il 20/07/2021;
- avviso di accertamento esecutivo n. 23/2018 notificato il 20/07/2021;
In merito al dedotto difetto di motivazione, il Comune evidenziava come l'obbligo di dettaglio nel calcolo degli interessi non sussista per gli atti della riscossione successivi al primo, qualora questo contenga già tutte le necessarie specificazioni, richiamando a tal fine la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22281/2022.
La causa veniva quindi posta in decisione sulla base degli atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Sull'eccezione di prescrizione.
Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, è palesemente infondato. Come ampiamente documentato dall'Ente resistente attraverso la produzione degli atti precedentemente elencati, la pretesa del Comune di Castel San Pietro Terme è stata costantemente coltivata nel tempo mediante la regolare notifica di una serie ininterrotta di atti impositivi e di riscossione.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge che tutti gli avvisi di accertamento presupposti sono stati regolarmente notificati alla società contribuente, così come le successive ingiunzioni di pagamento e le intimazioni ad adempiere. A titolo meramente esemplificativo, si rileva che gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009 e 2010 sono stati notificati il 14/11/2014, seguiti dall'ingiunzione di pagamento n. 20161004311020000000232 notificata il 19/10/2016. Analogamente, gli avvisi di accertamento esecutivi IMU per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono stati notificati via PEC in data 20/07/2021. Ciascuno di tali atti, ritualmente portato a conoscenza del debitore, ha prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., facendo decorrere un nuovo periodo quinquennale.
La catena di atti notificati, che si estende fino alle più recenti intimazioni ad adempiere (notificate il 27/12/2023 e il 21/11/2023), dimostra in modo inconfutabile che il termine di prescrizione non è mai giunto a compimento. L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
2. Sul difetto di motivazione. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi, è infondato.
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000. Tuttavia, come correttamente argomentato dalla difesa del Comune, l'obbligo di motivazione può essere assolto anche "per relationem", mediante il richiamo ad altri atti già noti al contribuente. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22281/2022, hanno chiarito che:
“Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
Nel caso di specie, la comunicazione di preavviso di ipoteca non costituisce il primo atto con cui la pretesa è stata avanzata, ma si inserisce in una fase avanzata del procedimento di riscossione, facendo seguito a numerosi avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento già notificati. Tali atti presupposti, come si evince dai documenti prodotti, contengono il dettaglio del calcolo dell'imposta, delle sanzioni applicate (con indicazione della norma di riferimento, art. 13 D.Lgs. 471/97) e degli interessi (con specificazione dei tassi applicati e del periodo di riferimento).
L'atto impugnato elenca puntualmente tutti gli atti presupposti, indicandone gli estremi e le date di notifica, consentendo così alla contribuente di ricostruire agevolmente l'origine e la composizione del debito complessivo. La motivazione è dunque pienamente sufficiente, in quanto il richiamo agli atti precedenti, già in possesso della ricorrente, soddisfa l'onere imposto dalla legge.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che si liquidano in euro 6.000,00 oltre accessori.