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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8910 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Francesco Rigato, all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 19680 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
e nella qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentate e difese come da procura in atti dall'Avv. Daniele Checchi e dall'Avv. Antonella
D'Ovidio, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei predetti difensori, in Roma, Piazzale
Clodio n. 18
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la Sede Roma Flaminio, in Via Giulio Romano n. 46, CP_2 rappresentato e difeso dal funzionario Dr.ssa COSTANZA PATANÉ in virtù della delega del
Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio
RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni assistenziali per indennità di accompagnamento in favore del de cuius
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.5.2025 e esponevano che con Parte_1 Parte_2 decreto di omologa reso il 28.6.2024 a definizione del procedimento n. 24278/23, il Tribunale di
Roma aveva accertato in capo alla loro dante causa , deceduta il 7.7.2024, il Persona_1 requisito sanitario necessario ai fini della erogazione a suo favore della indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 L. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa CP_ presentata il 3.1.2023. Il decreto di omologa era stato notificato all' il 7.7.2024 e il 5.8.2024 era stato inoltrato all'Istituto anche il mod. AP70 necessario ai fini della erogazione della CP_3 prestazione economica. Era stata inoltre richiesta contestualmente l'elaborazione da parte dell'Istituto del numero/ categoria pensione inv. civ. ai fini dell'invio telematico del modello AP23
(cfr. all. 2); - nonostante la formale richiesta inviata a mezzo pec del 5.08.2024, l' ometteva CP_1 di inviare il modello TE08 con indicato il numero della pensione, circostanza che impediva agli eredi di presentare richiesta di pagamento mediante il sistema informatico del Patronato. CP_ Il 7.1.2025 era quindi stato inoltrato all' il mod. AP23 contenente la domanda dei ratei della indennità maturati dalla e non riscossi dagli eredi. Per_1
CP_ Nonostante l'arco temporale ben superiore a 120 giorni dalla notifica all' del decreto di CP_ omologa, l'erogazione dei ratei richiesti non era ancora stata disposta dall' circostanza che rendeva inevitabile rivolgersi al Giudice del lavoro.
Ciò posto, le ricorrenti concludevano chiedendo di dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto del de cuius alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, nella misura e con decorrenza di legge dal 3.01.2023 sino alla data del decesso del 7.07.2024; CP_
-per l'effetto, condannare l' a corrispondere pro quota a parte ricorrente, in qualità di eredi di
, i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione con decorrenza dal Persona_1
3.01.2023 sino alla data del decesso del 7.07.2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
-condannare i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore deli difensori dichiaratisi antistatari
CP_ Con memoria depositata il 2.9.2025 si costituiva in giudizio l' rilevando l'inammissibilità del ricorso, sul presupposto che l'accertamento delle condizioni di invalidità non comporta automaticamente il pagamento di una provvidenza economica, trattandosi dell'accertamento di uno stato di fatto e non di una situazione di diritto. Nel merito chiedeva quindi il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda di parte ricorrente.
All'udienza del 16.9.2025 le ricorrenti rappresentavano di non aver mai ricevuto il mod. TE08 da CP_ parte dell' e si riportavano alle conclusioni già formulate in ricorso.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, il Giudice definisce il giudizio con la presente sentenza munita di contestuali motivazioni, che deposita mediante applicativo Consolle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già esposto in fatto, le ricorrenti hanno depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio CP_ al fine di conseguire il pagamento da parte dell' dei ratei - maturati dalla data della domanda amministrativa presentata il 3.1.2023 sino alla data del decesso – dalla loro dante causa iure hereditatis, , deceduta in data 7.7.2024, a seguito di decreto di omologa del Persona_1
28.6.2024 reso nell'ambito del procedimento rubricato al n. 24278/23 RG di questo Tribunale.
Le ricorrenti, in qualità di eredi di , hanno diritto alla liquidazione dell'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, spettante alla loro dante causa.
Con decreto del 28.6.2024, il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ha omologato l'accertamento da parte del nominato CTU della sussistenza in capo alla predetta Persona_1 del requisito sanitario previsto dalla suddetta norma, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (3.1.2023) alla data del decesso avvenuto il 7.7.2024 (v. doc. allegati al ricorso). Il predetto decreto è stato notificato all' in data 7.7.2024 (v. allegati al ricorso) e in data 5.8.2024 CP_1
è stato notificato all' anche il modello AP/70 (cfr. allegati al ricorso). Controparte_4
CP_ Dalla memoria depositata dall' sembra dedursi che la ritenuta inammissibilità del ricorso discenda da difetto di domanda amministrativa da parte delle ricorrenti al fine di richiedere l'erogazione dei ratei della indennità maturati dalla L nulla ha eccepito invece con Per_1 CP_1 riferimento alla notifica del decreto di omologa e del mod. AP70 da parte delle ricorrenti. Risulta CP_ dagli atti che le ricorrenti hanno notificato all' sin dalla data del 5.8.2024 i rispettivi mod.
AP70, sicché l'accezione appare infondata con riferimento al rilievo della mancanza di domanda amministrativa delle eredi della al fine di richiedere il pagamento dei ratei maturati da de Per_1 cuius. Al riguardo la Corte di cassazione ha infatti affermato (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 2166 dell'1.2.2021 – RV 660353) che “il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche in caso di morte dell'assistibile antecedente all'accertamento del diritto. Ne consegue che, in caso di mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A., restando irrilevante che l'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994 preveda, in caso di morte del richiedente, che gli eredi sottopongano alle commissioni mediche istanza di definizione del procedimento, trattandosi di disciplina che, lungi dall'introdurre una nuova condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, esaurisce i propri effetti nell'ambito del procedimento amministrativo”.
Ciò posto, il Tribunale rileva che l'art 445 bis c.p.c. prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Ebbene, il suddetto termine è senz'altro spirato. Nel corso dell'udienza del 16.9.2025 il difensore delle ricorrenti ha inoltre dichiarato che a detta data l' non ha ancora provveduto alla liquidazione di quanto richiesto. CP_1
Non avendo inspiegabilmente l' provveduto a liquidare alle ricorrenti la prestazione in CP_1 oggetto, deve dichiararsi il diritto di queste ultime, nella loro qualità di eredi di a Persona_1 percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 maturata dalla dal 3.1.2023, Per_1 data della domanda amministrativa, al 7.7.2024, data del decesso.
Segue la condanna dell' all'erogazione dei ratei maturati, oltre interessi. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto delle ricorrenti, nella qualità di eredi di , a percepire Persona_1
l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 maturata dalla dal 3.1.2023 al Per_1
7.7.2024;
2. Per l'effetto condanna l' all'erogazione dei ratei maturati, oltre interessi;
CP_1
3. Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
885,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del
15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 16.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato