Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 313/2024 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, in persona del giudice dr.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 313 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'an- no 2024, avente ad oggetto: cessazione del contratto locazione ad uso abitativo alla sca- denza
TRA
CF ), in persona del le- Parte_1 P.IVA_1
gale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti
Danilo Mazzarini e Marilù Colucci ed elettivamente domiciliata in Monfalcone, alla via
Roma n. 17;
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Carmelita Cosentino e Sara Cappello;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
DECISA fuori udienza il 19/02/2025 con il deposito del dispositivo e della relativa mo- tivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
citava in giudizio , per la convalida della licenza per finita locazione Controparte_1 dell'immobile di sua proprietà, sito in Cormons, alla via Dante n. 67, deducendo di aver concesso in godimento il predetto immobile alla resistente, con contratto stipulato in da- ta 4.5.2016, regolarmente registrato, e di aver comunicato a quest'ultima il diniego di
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rinnovo alla naturale scadenza del contratto, a mezzo lettera raccomandata, ricevuta il
6.11.2024.
Si costituiva nel procedimento ex art. 657 c. 1 c.p.c., al fine di opporsi Controparte_1 allo sfratto, eccependo, in via preliminare, l'esistenza di una serie di vizi formali dell'atto di citazione, quali mancata indicazione, nella parte iniziale dell'atto, del codice fiscale, dell'indirizzo e-mail o p.e.c. ed il numero di fax dei difensori dell'intimante, nonché la parziale illeggibilità della procura alle liti, rilasciata a margine, in quanto in parte sovrapposta al testo dell'atto di citazione.
Nel merito, la resistente chiedeva rigettarsi la convalida della licenza per finita locazio- ne, in assenza di giusti motivi posti a fondamento del diniego di rinnovo.
Emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito, a fronte dell'opposizione dell'intimata, nella memoria integrativa depositata in data 11.9.2024, la società ha chiesto dichiararsi cessato il contratto di loca- Parte_1
zione stipulato tra le odierne parti, con condanna della resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa, libero da persone e cose, confermando la data del rilascio già fissata.
Nella memoria integrativa depositata il 4.10.2024 (nel fascicolo relativo al procedimen- to di convalida della licenza per finita locazione R.G. n. 221/2024), la resistente ha chiesto dichiararsi inammissibile la domanda volta alla convalida della licenza per finita locazione e la revoca dell'ordinanza provvisoria di rilascio.
In particolare, la resistente, oltre a reiterare le difese già svolte nel procedimento ex art. 657 c. 1 c.p.c. in relazione alla mancanza di giusti motivi del diniego di rinnovo, ha al- legato, nella memoria integrativa, profili di inadempimento contrattuale della contropar- te, deducendo che, tra il 2015 e il 2016, sarebbe stato concordato l'acquisto dell'immobile oggetto di causa, da parte di ella resistente, entro un “termine ordinato- rio”, e di aver versato il relativo prezzo, nonché di aver apportato migliorie all'immobile, in quanto “ceduto allo stato grezzo”.
Ciò posto, in via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda, stante l'esito negativo del tentativo di mediazione, per la mancata comparizione della resistente (v. doc. 12 fascicolo parte ricorrente), non essendovi in atti prova dell'impedimento allega- to dal difensore della resistente a presenziare all'incontro fissato dinanzi al mediatore per il giorno 9.9.2024, né di una richiesta di rinvio dell'incontro in ragione del dedotto impedimento.
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R.G. 313/2024 a.c.
Vanno, inoltre, rigettate le eccezioni sollevate dalla difesa della resistente volte a far va- lere i vizi formali dell'atto di citazione, atteso che il codice fiscale dei difensori della ri- corrente, nonché il loro indirizzo e-mail e p.e.c e il numero di fax sono tutti riportati in calce all'atto introduttivo, mentre, non sussiste il vizio denunciato con riferimento alla procura alle liti, in quanto risulta leggibile.
Nel merito la domanda di parte ricorrente, relativa alla cessazione del contratto di loca- zione per scadenza del termine, risulta fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, posto che alcuna contestazione è sorta tra le odierne parti in ordine alla tem- pestività della disdetta, comunicata dalla società ricorrente, a mezzo lettera raccomanda- ta, con la quale si comunicava la volontà di non rinnovare il contratto, giunto alla sua naturale scadenza alla data del 4.5.2024, la resistente ha posto a fondamento dell'opposizione la mancanza di validi motivi di diniego di rinnovo del contratto.
La doglianza non è, tuttavia, fondata, atteso che la disdetta inviata dal locatore alla se- conda scadenza contrattuale, anche definita disdetta semplice o a regime libero, non ri- chiede, in base alla previsione di cui all'art. 2 L. 431/1998, l'esplicitazione di validi mo- tivi di diniego, richiesti, invece, in caso di disdetta alla prima scadenza contrattuale, ai sensi del successivo art. 3.
Per quanto riguarda, invece, i profili di inadempimento allegati dalla resistente nella memoria integrativa, si rileva che alcuna domanda è stata formulata nel presente giudi- zio, avendo, in ogni caso, la ricorrente dimostrato di essere proprietaria dell'immobile oggetto di causa mediante il deposito della relativa visura tavolare (doc. 3 fascicolo di parte ricorrente).
Alcuna ulteriore data va fissata per il rilascio, essendo stata emessa l'ordinanza provvi- soria di rilascio, che va confermata.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in appli- cazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, secondo i parametri minimi dello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dai difensori e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
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R.G. 313/2024 a.c.
• dichiara cessato alla data del 4.5.2024 il contratto di locazione stipulato tra la so- cietà e avente ad oggetto Parte_1 Controparte_1
l'immobile sito in Cormons, alla via Dante n. 67, individuato alla P.T. 3092, c.t.
2 del C.C. di Cormons;
• conferma la data di rilascio fissata nell'ordinanza del 2.5.2024, depositata nel procedimento R.G. 221/2024 a.c.;
• condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della ricor- Controparte_1 rente, liquidate in € 400,16 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, il 19/02/2025.
IL GIUDICE
(dr.ssa Laura Di Lauro)
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