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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4174 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza del 12.11.2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cre- Parte_1 C.F._1 mano alla Via F. De Lauzieres, 46 presso lo studio dell'Avv. Biagio Borrelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C. F. elettivamente domiciliato in Napoli alla via Monte- CP_1 C.F._2 vergine,20 presso lo studio dell'Avv. Ramona Di Domenico che lo rappresenta e difende giusta pro- cura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato l' 8.5.2025 la ricorrente (nata ad [...] l' 1-6-
1988), premesso di aver contratto matrimonio in Aversa in data 12.9.2014 con il resistente (nato a
Napoli il 31.10.1976) dal quale è nato un figlio - (nato a [...] il [...])- ha chiesto Per_1
1 R.G. n. 4174/2025
che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei prov- vedimenti accessori.
In particolare chiedeva la conferma dell' affidamento condiviso del minore con collocamento preva- lente presso di sé; la conferma delle visite come indicate in ricorso;
la conferma dell'assegnazione della casa familiare;
prevedere in capo al resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 330,00, entro il giorno sette di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio minore;
oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico al 100%.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, aderendo alla domanda principale, chiedeva la conferma delle condizioni della separazione stabilendo quanto al termine di pagamento del mantenimento il giorno
20 in luogo del 7 di ogni mese, con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 12 novembre 2025 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato dichiarando di aver raggiunto un accordo;
su richiesta delle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modi- ficata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal
26 maggio 2015) dalla negoziazione assistita siglata in data 24 maggio 2022, procedimento autoriz- zato con atto del 7 giugno 2022 (prot. 215/22) e trascritto nel Registro di stato civile al n. 98, parte
II, serie C, anno 2022; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo alle medesime condizioni del ricorso che riproducono la separazione con le seguenti precisazioni:
- A decorrere dalla sentenza di divorzio, il resistente verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma di 330,00 euro, oltre Istat, entro il 25 di ogni mese;
- Le spese straordinarie come da Protocollo sono al 50% tra le parti. Le spese della scuola privata
(retta e mensa) saranno anticipate dalla e rimborsate al 50% dall' entro e non oltre Pt_1 CP_1
5 giorni dalla trasmissione della prova del pagamento. L'iscrizione scolastica sarà pagata dall' con rimborso da parte della nelle medesime modalità di cui sopra. Le altre CP_1 Pt_1 spese verranno rimborsate nelle stesse modalità a seconda del genitore anticipatario
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
2 R.G. n. 4174/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aversa il 12.9.2014 (atto n.
162, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) tra (nata ad Parte_1
Aversa l' 1-6-1988) ed (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte CP_1 motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 19 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4174 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza del 12.11.2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cre- Parte_1 C.F._1 mano alla Via F. De Lauzieres, 46 presso lo studio dell'Avv. Biagio Borrelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C. F. elettivamente domiciliato in Napoli alla via Monte- CP_1 C.F._2 vergine,20 presso lo studio dell'Avv. Ramona Di Domenico che lo rappresenta e difende giusta pro- cura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato l' 8.5.2025 la ricorrente (nata ad [...] l' 1-6-
1988), premesso di aver contratto matrimonio in Aversa in data 12.9.2014 con il resistente (nato a
Napoli il 31.10.1976) dal quale è nato un figlio - (nato a [...] il [...])- ha chiesto Per_1
1 R.G. n. 4174/2025
che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei prov- vedimenti accessori.
In particolare chiedeva la conferma dell' affidamento condiviso del minore con collocamento preva- lente presso di sé; la conferma delle visite come indicate in ricorso;
la conferma dell'assegnazione della casa familiare;
prevedere in capo al resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 330,00, entro il giorno sette di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio minore;
oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico al 100%.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, aderendo alla domanda principale, chiedeva la conferma delle condizioni della separazione stabilendo quanto al termine di pagamento del mantenimento il giorno
20 in luogo del 7 di ogni mese, con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 12 novembre 2025 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato dichiarando di aver raggiunto un accordo;
su richiesta delle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modi- ficata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal
26 maggio 2015) dalla negoziazione assistita siglata in data 24 maggio 2022, procedimento autoriz- zato con atto del 7 giugno 2022 (prot. 215/22) e trascritto nel Registro di stato civile al n. 98, parte
II, serie C, anno 2022; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo alle medesime condizioni del ricorso che riproducono la separazione con le seguenti precisazioni:
- A decorrere dalla sentenza di divorzio, il resistente verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma di 330,00 euro, oltre Istat, entro il 25 di ogni mese;
- Le spese straordinarie come da Protocollo sono al 50% tra le parti. Le spese della scuola privata
(retta e mensa) saranno anticipate dalla e rimborsate al 50% dall' entro e non oltre Pt_1 CP_1
5 giorni dalla trasmissione della prova del pagamento. L'iscrizione scolastica sarà pagata dall' con rimborso da parte della nelle medesime modalità di cui sopra. Le altre CP_1 Pt_1 spese verranno rimborsate nelle stesse modalità a seconda del genitore anticipatario
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
2 R.G. n. 4174/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aversa il 12.9.2014 (atto n.
162, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) tra (nata ad Parte_1
Aversa l' 1-6-1988) ed (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte CP_1 motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 19 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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