TAR Torino, sez. III, sentenza breve 18/03/2026, n. 598
TAR
Sentenza breve 18 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Falsa applicazione di legge ed eccesso di potere

    Il Tribunale ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo che la controversia riguardi la lesione di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, dato che la concessione e la revoca della borsa di studio sono basate sulla verifica di presupposti stabiliti dalla legge e dalla normativa di riferimento, senza discrezionalità amministrativa. La sanzione pecuniaria è anch'essa di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Motivi di impugnazione riproposti

    Il Tribunale ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo che la controversia riguardi la lesione di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, dato che la concessione e la revoca della borsa di studio sono basate sulla verifica di presupposti stabiliti dalla legge e dalla normativa di riferimento, senza discrezionalità amministrativa. La sanzione pecuniaria è anch'essa di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Impugnazione in via subordinata

    Il Tribunale ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo che la controversia riguardi la lesione di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, dato che la concessione e la revoca della borsa di studio sono basate sulla verifica di presupposti stabiliti dalla legge e dalla normativa di riferimento, senza discrezionalità amministrativa. La sanzione pecuniaria è anch'essa di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza breve 18/03/2026, n. 598
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 598
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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