Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 18/03/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00598/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FA PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Uras e Emanuele Tanas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Sciolla e Beniamino Maccarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DI - Ente Regionale per il Diritto Allo Studio Universitario del Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento EDISU del 27 novembre 2025 (protocollo n. 0046503/2025, notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale e ricevuto in data 9 dicembre 2025) con il quale si comunicava al Sig. PI la revoca della borsa di studio, la conseguente decadenza dal beneficio e l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012, art. 10, co. 3, e art. 38, co. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a seguito di autonomo accertamento da parte della Guardia di Finanza di Cagliari risultato non conforme;
- della ivi richiamata Determinazione n. 487 del 30 ottobre 2025 (ad oggi non conosciuta) con la quale veniva disposta a carico del sig. PI FA la revoca della borsa di studio per l’a.a. 2024/2025 dell’importo di € 7.918,38, unitamente alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, la decadenza dall’esonero del pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2024/2025 e il blocco temporaneo della carriera scolastica in caso di mancato pagamento delle stesse;
- e qualora occorrer possa, e nella parte indicata nel prosieguo del presente ricorso, del “Bando di concorso A.A. 2024/25 per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo, premio di laurea e di contributi straordinari per studenti con invalidità pari o superiore al 46% iscritti al collocamento mirato”, anno accademico 2024/2025, nonché del “Regolamento delle procedure di accertamento sulle domande presentate per ottenere i benefici erogati da EDISU Piemonte”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati, con riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17.2.2026:
- del provvedimento EDISU del 27 novembre 2025 (protocollo n. 0046503/2025, notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale e ricevuto in data 9 dicembre 2025) con il quale si comunicava al Sig. PI la revoca della borsa di studio, la conseguente decadenza dal beneficio e l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012, art. 10, co. 3, e art. 38, co. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a seguito di autonomo accertamento da parte della Guardia di Finanza di Cagliari risultato non conforme;
- della ivi richiamata Determinazione n. 487 del 30 ottobre 2025 (ad oggi non conosciuta) con la quale veniva disposta a carico del sig. PI FA la revoca della borsa di studio per l’a.a. 2024/2025 dell’importo di € 7.918,38, unitamente alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, la decadenza dall’esonero del pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2024/2025 e il blocco temporaneo della carriera scolastica in caso di mancato pagamento delle stesse;
- e qualora occorrer possa, e nella parte indicata nel prosieguo del presente ricorso, del “Bando di concorso A.A. 2024/25 - per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo, premio di laurea e di contributi straordinari per studenti con invalidità pari o superiore al 46% iscritti al collocamento mirato”, anno accademico 2024/2025, nonché del “Regolamento delle procedure di accertamento sulle domande presentate per ottenere i benefici erogati da EDISU Piemonte”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della e Ricerca, dell’Università degli Studi di Torino e di DI - Ente Regionale per il Diritto Allo Studio Universitario del Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ZO IA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte FA PI impugnava l’atto, meglio indicato in epigrafe, mediante il quale gli veniva comunicata l’adozione, da parte dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte (d’ora in avanti anche DI), del provvedimento di revoca della borsa di studio universitaria (adottato con determinazione n. 487 del 30.10.2025) e contestuale applicazione di sanzione pecuniaria per aver reso dichiarazioni non veritiere al fine di fruire del beneficio economico.
Gli atti venivano impugnati per il seguente motivo, così formulato nel ricorso: Falsa applicazione, non ricorrendone i presupposti sostanziali, dell’art. 10, co. 3, D.Lgs. n. 68/2012, nonché dell’art. 38, co. 3, D.L. n. 78/2010. Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, per evidente difetto di proporzionalità, per sviamento, irragionevolezza, illogicità, difetto e/o carenza istruttoria e motivazione carente o illogica, travisamento dei fatti nonché per violazione del contraddittorio e di leale collaborazione tra PA e singoli cittadini.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università di Torino si costituivano in giudizio per resistere al ricorso. In particolare, l’Università di Torino chiedeva di essere estromessa dal giudizio in quanto carente di legittimazione passiva.
Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e regolarmene depositato, in data 17.2.2026, presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, FA PI impugnava il provvedimento adottato con determinazione n. 487/2025, non conosciuto al tempo della proposizione del ricorso principale, mediante il quale veniva disposta la revoca della borsa di studio e comminata la sanzione pecuniaria.
Avverso tale atto veniva riproposto il medesimo motivo di impugnazione già formulato nel ricorso principale.
Parte resistente DI si costituiva in giudizio con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Con successiva memoria, depositata in data 6.3.2026, DI eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario.
All’odierna camera di consiglio, fissata per la decisione sull’istanza cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente aderiva all’eccezione di carenza di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Il Collegio, dato avviso circa la possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 60 c.p.a., tratteneva la causa in decisione.
L’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata da parte resistente è fondata, in ragione delle seguenti considerazioni.
In tema di concessione e revoca di borsa di studio universitaria va data continuità all’orientamento fatto proprio dal T.A.R. Piemonte, secondo cui « In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, nel cui ambito rientrano i conferimenti delle borse di studio, quali finanziamenti concessi a studenti che non dispongono di mezzi economici per proseguire gli studi, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo; autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ord. 9 agosto 2018, n. 20683; Cass. civ., Sez. I, ord. 7 luglio 2023, n. 19253).
Ciò posto, nel caso in esame la concessione dei benefici è subordinata soltanto alla ricorrenza dei presupposti individuati dalla normativa di riferimento nonché dagli atti generali e regolamentari dell’Amministrazione, adottati in conformità alla suddetta normativa.
In sede di concessione dei benefici non si configura alcuna attività discrezionale in capo all’Amministrazione.
La scelta dell’interesse pubblico perseguito (la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza nell’accesso all’istruzione superiore – si veda l’art. 2 del D.lgs. n. 68 del 2012) è svolta a monte dalla legge anche nel quomodo. L’ente preposto alla concessione ed erogazione dei benefici non deve compiere alcuna ulteriore valutazione per il perseguimento di tale interesse, non avendo alcun potere di incisione sull’assetto delle situazioni soggettive, ma dovendo semplicemente riscontrare la sussistenza o meno dei presupposti stabiliti a monte.
Secondo la costante giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 18 gennaio 2024, n. 1946; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013 n. 17 e 29 gennaio 2014 n. 6) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, così che alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione.
Nel caso di specie la decadenza disposta dall’Università è stata determinata dall’accertamento, seppure ex post, dell’assenza ab origine in capo alla parte ricorrente dei requisiti stabiliti dal bando e dall’art. 10 del D.lgs. n. 68/2012 che sanziona la presentazione di “dichiarazioni non veritiere”. Tale accertamento non assume alcun connotato di discrezionalità (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 2993; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 1931; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 29 luglio 2019, n. 1767).
Pertanto, la posizione giuridica soggettiva del privato assume la consistenza del diritto soggettivo ed in quanto tale risulta tutelabile davanti al giudice ordinario ».
Con riferimento al caso di specie, il provvedimento di revoca della borsa di studio è fondato sulla non veridicità di circostanze di fatto sulla base delle quali il ricorrente ha determinato l’ISEE ai fini della partecipazione al bando per l’assegnazione della borsa di studio. In particolare, il ricorrente ha presentato l’ISEE in qualità di unico componente il nucleo familiare in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia. Dunque, rilevava l’amministrazione come non potessero dirsi sussistenti ab origine le condizioni per l’ottenimento della borsa di studio, ciò che imponeva la revoca dello stesso ed il recupero delle somme.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, in applicazione dei principi sopra esposti, si imponga la declinatoria della giurisdizione, in favore del giudice ordinario, in quanto il provvedimento di revoca è espressione di attività i cui presupposti sono delineati integralmente dalla legge, con la conseguenza che non è configurabile, nel caso di specie, un interesse legittimo in capo al ricorrente.
In relazione all’irrogazione della sanzione amministrativa, l’attribuzione della potestas iudicandi in capo al giudice ordinario si fonda sulla previsione di cui all’art. 22 della L. n. 689 del 1981, secondo cui « Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ».
Poiché, nel caso di specie, non vengono in rilievo fattispecie di giurisdizione esclusiva, anche in relazione all’irrogazione della sanzione pecuniaria deve concludersi nel senso del difetto di giurisdizione.
Si impone, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, come integrato da motivi aggiunti, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta a norma dell’art. 11 c.p.a.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
ZO IA CO, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO IA CO | RO RN |
IL SEGRETARIO