CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. RI G. Di MA - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. IO NT - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.828/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avvocato Luana Saladino.
- APPELLANTE - Contro
. Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE - Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
In Fatto e in Diritto 1) Con sentenza n.228/2023 il Tribunale di Sciacca rigettava il ricorso in opposizione della in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di addebito Parte_1
n.59120210001274200000, notificato il 10.12.2021, con il quale le aveva intimato il CP_1 pagamento di complessivi euro 150.457,54 a titolo di contributi previdenziali Gestione Aziende lavoratori dipendenti per il periodo 02/2020 - 12/2020.
L'adito Tribunale disattesi i motivi di opposizione relativi alla regolarità formale del titolo impugnato, riteneva, sul presupposto per cui “nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito, grava su , attore in senso sostanziale, fornire la prova del fatto costitutivo della propria CP_1 pretesa”, che nella fattispecie:
- la pretesa contributiva dell'Istituto scaturiva dal mancato versamento (totale o parziale), da parte del ricorrente - datore di lavoro, dei contributi come emergenti dai modelli DM10, ossia le denunce contributive che mensilmente il datore di lavoro trasmette telematicamente all' , CP_1 con le quali riepiloga le retribuzioni erogate per ciascun mese ed il conseguente carico contributivo;
- la società opponente nella prima udienza di discussione utile celebratasi con modalità cartolare (cfr. note di trattazione del 6.5.2021) non aveva “specificatamente contestato la puntuale allegazione dell'ente impositore, limitandosi ad una generica contestazione delle difese avversarie ribadendo la sussistenza dell'onere della prova sull'Ente impositore, attore in senso sostanziale, alcun valore ricognitivo alle denunce trasmesse”, sicché, in assenza di precisa presa di posizione della parte convenuta in senso sostanziale circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, deve ritenersi circostanza non controversa, dunque provata ex art.115 c.p.c., la trasmissione all' da parte della dei modelli DM10 relativi al periodo in CP_1 Parte_1 oggetto, per come emergenti nell'avviso di addebito opposto;
- una volta provato dall' il fatto costitutivo della obbligazione contributiva rivendicata Pt_2 con l'avviso di addebito, sarebbe stato onere dell'opponente, nella fattispecie inosservato, in ossequio ai principi generali dettati dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2967 c.c., provare il corretto adempimento dell'obbligazione a suo carico e non limitarsi ad affermare in ricorso
“l'avvenuto pagamento dei contributi, senza in alcun modo fornirne riscontro documentale”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 2.8.2023, la dolendosi dell'erroneo richiamo ai principi giurisprudenziali Parte_1 operanti in tema di cartella di pagamento, atto impositivo formato a seguito di una precedente dichiarazione di esecutività del ruolo, dalla quale si distingue l'avviso di addebito perché privo “a monte di una dichiarazione di esecutività”.
Lamenta l'appellante, in parte riproponendo doglianze già formulate in primo grado e rimaste assorbite dalla statuizione di rigetto nel merito dell'opposizione, che:
- l'avviso impugnato è nullo, violando l'art.30 del D.L. n.78/2010, “per difetto di forma e di motivazione”, non riuscendosi a comprendere da una lettura del documento, secondo l'istante,
“a quale specifico titolo vengano mosse le contestazioni ed a che cosa si riferisca la ricostruzione della posizione contributiva;
- l' si è limitato ad allegare “agli atti del suo fascicolo solo l'avviso impugnato senza CP_1 depositare i DM 10” dei quali “ha certamente la disponibilità” per averli “presumibilmente ricevuti da parte del contribuente”;
- “il deposito del solo avviso non basta al fine di dimostrare il credito vantato, mancando l'allegazione dei documenti che avrebbero dovuto fornire la prova del rapporto sottostante e che avrebbero giustificato l'azione stessa”;
- il percorso motivazionale del decidente appare contraddittorio laddove prima si “afferma CP_ che l' risulta essere attore in senso sostanziale (con i relativi oneri di legge in tema di prova)” e poi si ritiene “che l'allegazione fatta dal debitore dell'Avviso di Addebito sia bastevole per riconoscere il debito in capo all'Istituto”, omettendo di considerare che l'Istituto previdenziale
“non ha in alcun modo provato il fatto costitutivo del proprio credito, avendone l'onere per stessa ammissione del giudicante”, mentre “il ricorrente, nel giudizio di primo grado, aveva solo l'onere di sollevare le carenze processuali dell'istituto, cosa fatta per stessa ammissione del Giudice, e rilavare che quanto chiesto non era dovuto” senza essere tenuto a “provare alcun fatto estintivo” non “avendo fra l'altro l' fornito prova del fatto costitutivo”. CP_1
Nessuno si è costituito per l' . CP_1
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 18.09.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell' non CP_1 costituitosi in giudizio. Passando al merito della vertenza, il primo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Invero, ribadita l'equivalenza tra l'estratto di ruolo (legittimante le pretese creditorie ingiunte con le cartelle di pagamento) e l'avviso di addebito emesso dall' avendo anche CP_1 quest'ultimo “efficacia di titolo esecutivo” (Cass. n.24589/2019), la società appellante, limitandosi a generiche asserzioni, non censura specificamente il percorso motivazionale adottato in proposito dall'adito Tribunale nel rigettare l'analoga eccezione formulata in primo grado [“Ciò premesso, dall'avviso di addebito prodotto da parte ricorrente … si ricava che il credito avanzato da CP_1 attiene a DM insoluti afferenti al periodo febbraio 2020 – dicembre 2020 presentati dalla società, in quanto soggetto iscritto alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. In particolare, per ogni periodo è riportato il dettaglio dell'importo dovuto e di quello effettivamente versato, con conseguente specificazione dell'importo richiesto. Di tal che non può negarsi che la pretesa creditoria portata dall' avviso di addebito n.59120210001274200000 opposto sia da ritenere sufficientemente individuata e determinata, ben consentendo all'odierna ricorrente di formulare eventuali difese di merito sul punto”.
Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello.
Invero, a fronte di quanto affermato dall' nella costituzione di primo grado circa la CP_1 causale del credito ingiunto nell'avviso de quo - individuata nella presentazione da parte della dei DM10 riferiti al periodo oggetto di accertamento accompagnata dal Parte_1 mancato versamento delle somme esposte in essi - la società appellante non ha mai negato di avere inviato i predetti modelli, non ha mai dettagliatamente contestato che il calcolo ad iniziativa dell' dei contributi omessi fosse fondato su dati diversi da quelli contenuti nei medesimi CP_1
DM10 e generanti l'impugnato avviso, non ha mai dedotto o documentato di avere versato i maggiori importi rivendicati nell'AVA oggetto di opposizione, non ha mai escluso la sussistenza di una diretta (ed immediata) sinallagmaticità fra i dati (relativi a presenze, orari e retribuzione dei dipendenti in servizio) riportati nei DM10 e la determinazione dei corrispondenti contributi.
In estrema sintesi una volta dimostrato il presupposto impositivo (come certificato proprio dall'avviso di addebito allegato alla produzione della ricorrente), pacificamente rappresentato dalla presentazione dei DM10 precompilati dalla stessa contribuente, sarebbe stato onere della società appellante, nella fattispecie inosservato, dimostrare l'erroneità dei conteggi, la non veridicità dei calcoli effettuati dall' , il versamento di quanto dovuto o la sussistenza di CP_1 ulteriori ragioni estintive del debito contributivo.
3) Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
Nulla per le spese del presente grado stante la mancata costituzione dell' . CP_1
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02.quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, devono essere dichiarate non dovute le somme di cui all'avviso di addebito oggetto dell'odierna opposizione. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' , conferma la sentenza n.228/2023, CP_1 emessa dal Tribunale di Sciacca G.L. in data 12 luglio 2023. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pai a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO NT RI G. Di MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. RI G. Di MA - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. IO NT - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.828/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avvocato Luana Saladino.
- APPELLANTE - Contro
. Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE - Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
In Fatto e in Diritto 1) Con sentenza n.228/2023 il Tribunale di Sciacca rigettava il ricorso in opposizione della in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di addebito Parte_1
n.59120210001274200000, notificato il 10.12.2021, con il quale le aveva intimato il CP_1 pagamento di complessivi euro 150.457,54 a titolo di contributi previdenziali Gestione Aziende lavoratori dipendenti per il periodo 02/2020 - 12/2020.
L'adito Tribunale disattesi i motivi di opposizione relativi alla regolarità formale del titolo impugnato, riteneva, sul presupposto per cui “nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito, grava su , attore in senso sostanziale, fornire la prova del fatto costitutivo della propria CP_1 pretesa”, che nella fattispecie:
- la pretesa contributiva dell'Istituto scaturiva dal mancato versamento (totale o parziale), da parte del ricorrente - datore di lavoro, dei contributi come emergenti dai modelli DM10, ossia le denunce contributive che mensilmente il datore di lavoro trasmette telematicamente all' , CP_1 con le quali riepiloga le retribuzioni erogate per ciascun mese ed il conseguente carico contributivo;
- la società opponente nella prima udienza di discussione utile celebratasi con modalità cartolare (cfr. note di trattazione del 6.5.2021) non aveva “specificatamente contestato la puntuale allegazione dell'ente impositore, limitandosi ad una generica contestazione delle difese avversarie ribadendo la sussistenza dell'onere della prova sull'Ente impositore, attore in senso sostanziale, alcun valore ricognitivo alle denunce trasmesse”, sicché, in assenza di precisa presa di posizione della parte convenuta in senso sostanziale circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, deve ritenersi circostanza non controversa, dunque provata ex art.115 c.p.c., la trasmissione all' da parte della dei modelli DM10 relativi al periodo in CP_1 Parte_1 oggetto, per come emergenti nell'avviso di addebito opposto;
- una volta provato dall' il fatto costitutivo della obbligazione contributiva rivendicata Pt_2 con l'avviso di addebito, sarebbe stato onere dell'opponente, nella fattispecie inosservato, in ossequio ai principi generali dettati dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2967 c.c., provare il corretto adempimento dell'obbligazione a suo carico e non limitarsi ad affermare in ricorso
“l'avvenuto pagamento dei contributi, senza in alcun modo fornirne riscontro documentale”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 2.8.2023, la dolendosi dell'erroneo richiamo ai principi giurisprudenziali Parte_1 operanti in tema di cartella di pagamento, atto impositivo formato a seguito di una precedente dichiarazione di esecutività del ruolo, dalla quale si distingue l'avviso di addebito perché privo “a monte di una dichiarazione di esecutività”.
Lamenta l'appellante, in parte riproponendo doglianze già formulate in primo grado e rimaste assorbite dalla statuizione di rigetto nel merito dell'opposizione, che:
- l'avviso impugnato è nullo, violando l'art.30 del D.L. n.78/2010, “per difetto di forma e di motivazione”, non riuscendosi a comprendere da una lettura del documento, secondo l'istante,
“a quale specifico titolo vengano mosse le contestazioni ed a che cosa si riferisca la ricostruzione della posizione contributiva;
- l' si è limitato ad allegare “agli atti del suo fascicolo solo l'avviso impugnato senza CP_1 depositare i DM 10” dei quali “ha certamente la disponibilità” per averli “presumibilmente ricevuti da parte del contribuente”;
- “il deposito del solo avviso non basta al fine di dimostrare il credito vantato, mancando l'allegazione dei documenti che avrebbero dovuto fornire la prova del rapporto sottostante e che avrebbero giustificato l'azione stessa”;
- il percorso motivazionale del decidente appare contraddittorio laddove prima si “afferma CP_ che l' risulta essere attore in senso sostanziale (con i relativi oneri di legge in tema di prova)” e poi si ritiene “che l'allegazione fatta dal debitore dell'Avviso di Addebito sia bastevole per riconoscere il debito in capo all'Istituto”, omettendo di considerare che l'Istituto previdenziale
“non ha in alcun modo provato il fatto costitutivo del proprio credito, avendone l'onere per stessa ammissione del giudicante”, mentre “il ricorrente, nel giudizio di primo grado, aveva solo l'onere di sollevare le carenze processuali dell'istituto, cosa fatta per stessa ammissione del Giudice, e rilavare che quanto chiesto non era dovuto” senza essere tenuto a “provare alcun fatto estintivo” non “avendo fra l'altro l' fornito prova del fatto costitutivo”. CP_1
Nessuno si è costituito per l' . CP_1
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 18.09.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell' non CP_1 costituitosi in giudizio. Passando al merito della vertenza, il primo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Invero, ribadita l'equivalenza tra l'estratto di ruolo (legittimante le pretese creditorie ingiunte con le cartelle di pagamento) e l'avviso di addebito emesso dall' avendo anche CP_1 quest'ultimo “efficacia di titolo esecutivo” (Cass. n.24589/2019), la società appellante, limitandosi a generiche asserzioni, non censura specificamente il percorso motivazionale adottato in proposito dall'adito Tribunale nel rigettare l'analoga eccezione formulata in primo grado [“Ciò premesso, dall'avviso di addebito prodotto da parte ricorrente … si ricava che il credito avanzato da CP_1 attiene a DM insoluti afferenti al periodo febbraio 2020 – dicembre 2020 presentati dalla società, in quanto soggetto iscritto alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. In particolare, per ogni periodo è riportato il dettaglio dell'importo dovuto e di quello effettivamente versato, con conseguente specificazione dell'importo richiesto. Di tal che non può negarsi che la pretesa creditoria portata dall' avviso di addebito n.59120210001274200000 opposto sia da ritenere sufficientemente individuata e determinata, ben consentendo all'odierna ricorrente di formulare eventuali difese di merito sul punto”.
Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello.
Invero, a fronte di quanto affermato dall' nella costituzione di primo grado circa la CP_1 causale del credito ingiunto nell'avviso de quo - individuata nella presentazione da parte della dei DM10 riferiti al periodo oggetto di accertamento accompagnata dal Parte_1 mancato versamento delle somme esposte in essi - la società appellante non ha mai negato di avere inviato i predetti modelli, non ha mai dettagliatamente contestato che il calcolo ad iniziativa dell' dei contributi omessi fosse fondato su dati diversi da quelli contenuti nei medesimi CP_1
DM10 e generanti l'impugnato avviso, non ha mai dedotto o documentato di avere versato i maggiori importi rivendicati nell'AVA oggetto di opposizione, non ha mai escluso la sussistenza di una diretta (ed immediata) sinallagmaticità fra i dati (relativi a presenze, orari e retribuzione dei dipendenti in servizio) riportati nei DM10 e la determinazione dei corrispondenti contributi.
In estrema sintesi una volta dimostrato il presupposto impositivo (come certificato proprio dall'avviso di addebito allegato alla produzione della ricorrente), pacificamente rappresentato dalla presentazione dei DM10 precompilati dalla stessa contribuente, sarebbe stato onere della società appellante, nella fattispecie inosservato, dimostrare l'erroneità dei conteggi, la non veridicità dei calcoli effettuati dall' , il versamento di quanto dovuto o la sussistenza di CP_1 ulteriori ragioni estintive del debito contributivo.
3) Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
Nulla per le spese del presente grado stante la mancata costituzione dell' . CP_1
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02.quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, devono essere dichiarate non dovute le somme di cui all'avviso di addebito oggetto dell'odierna opposizione. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' , conferma la sentenza n.228/2023, CP_1 emessa dal Tribunale di Sciacca G.L. in data 12 luglio 2023. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pai a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO NT RI G. Di MA