CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
FE MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 776/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BELLUNO sez. 1 e pubblicata il 10/01/2017
- pronuncia sentenza n. 2/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BELLUNO sez. 1 e pubblicata il 10/01/2017
- pronuncia sentenza n. 3/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BELLUNO sez. 1 e pubblicata il 10/01/2017 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q03AB007192015 IVA-REGIMI SPECIALI 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q03AB007202015 IVA-REGIMI SPECIALI 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q03AB007212015 IVA-REGIMI SPECIALI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 438/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Belluno, notificava alla società Ricorrente_1 srl tre avvisi di accertamento afferenti le annualità 2010, 2011 e 2013, con i quali veniva disconosciuto alla società il regime” di margine” di cui all'art. 36 del D. L. n. 41/95 in relazione all' acquisto di alcune auto di provenienza tedesca acquistate come privati residenti in [...]dal socio unico della Ricorrente_1 Rappresentante_1 e dalla sua compagna Nominativo_2, che le avevano acquistate da concessionarie tedesche versando a quest'ultime l'IV finale al consumo.
Secondo l'ufficio, eliminando l'artificiosa interposizione del socio Rappresentante_1 e della Nominativo_2, la Real Società_2 avrebbe dovuto acquistare l'auto usata direttamente dal concessionario tedesco come acquisto intracomunitario anziché avvalersi del regime speciale del margine, il quale prevede che l'IV dovuta per la cessione sia pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto ed il prezzo di rivendita, maggiorato delle spese di riparazione ed accessorie.
Gli avvisi de quibus venivano separatamente impugnati avanti la Corte di Giustizia tributaria di Belluno, adducendo molteplici motivi di doglianza fra i quali la violazione del principio di neutralità dell'IV e del divieto di doppia imposizione.
Il giudice adito, con sentenze nn. 1, 2 e 3/2017, accoglieva i ricorsi con compensazione delle spese di causa.
L'ufficio proponeva appello avverso le sentenze de quibus avanti la Corte di Giustizia tributaria del Veneto la quale, previa riunione delle impugnazioni, con sentenza n. 222/2019 confermava le sentenze di primo grado. Spese compensate.
L'ufficio impugnava la sentenza n. 222/2019 avanti la Corte di Cassazione deducendo l'illegittimità della stessa per apparenza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cpc nonché per violazione del D.L. n. 41/95.
Gli Ermellini, con ordinanza n. 33401/2024, cassavano con rinvio la sentenza di merito, affermando che i giudici di seconde cure avrebbero reso una motivazione meramente apparente, in quanto priva della preventiva valutazione degli elementi presuntivi offerti dall'ufficio circa l'indebita fruizione del regime di margine al fine di perseguire un risparmio d'imposta e senza far ricadere sulla società, ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza del presupposto soggettivo ai fini dell' applicazione dello speciale regime fiscale e della propria buona fede.
La società deposita atto di riassunzione della causa ex art. 63 del D.Lgs. n. 546/92, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'ufficio e la conferma delle sentenze emesse dai giudici di prime cure. Si costituisce l'ufficio nel giudizio di riassunzione, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado oltre alla rifusione delle spese di ogni grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio é fondato e va accolto.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33402/2024, ha fornito al giudice del rinvio chiare direttive alle quali questa Corte é obbligata ad attenersi.
Ed infatti, non v'é chi non veda come, dall'insieme dei diversi elementi presuntivi prodotti dall' ufficio a fondamento dell'attività accertativa e non valutati appieno dai giudici di merito (anzi, secondo gli Ermellini, la carenza motivazionale della sentenza cassata é stata considerata “al di sotto del minimo costituzionale” ex art. 111 Cost.), appaia evidente l'artata interposizione fittizia di soggetti privati residenti in [...], ossia il sig. Rappresentante_1, socio unico della società Ricorrente_1 srl e la compagna di questi, sig.ra Nominativo_2, negli acquisti intracomunitari di autovetture direttamente dai concessionari tedeschi, al fine di conseguire il vantaggio fiscale consistente nel versare l'IV solamente sul margine positivo lordo anziché sull'intero prezzo della cessione.
A tal riguardo, l'acquisto di autovetture usate in regime speciale IV, disciplinato dall' art. 36 del D.L. 41/95, prevede la sussistenza di chiari presupposti oggettivi e soggettivi.
Quanto ai presupposti soggettivi, oggetto di contestazione da parte dell'ufficio, la norma impone all'acquirente di acquistare il bene da:
- un privato;
- un soggetto che non abbia potuto fruire della detrazione dell'imposta sull'acquisto o importazione del bene;
- un soggetto passivo IV comunitario in regime di franchigia nel proprio Paese;
- un soggetto passivo IV che abbia assoggettato l'operazione al regime di margine.
Nel caso de quo, il requisito soggettivo non sussiste a seguito dell'artificiosa interposizione del Rappresentante_1 e della Nominativo_2.
A tal riguardo, questa Corte ritiene che la fattispecie oggetto del presente contenzioso rappresenti un'ipotesi di abuso del diritto, trattandosi di operazione economica volta al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione.
I due soggetti, di cui uno socio unico della Ricorrente_1 infatti, acquistavano direttamente dal concessionario tedesco le auto usate, subito dopo le rivendevano alla stessa Ricorrente_1 che pagava direttamente il concessionario tedesco.
L'appello dell'ufficio va, quindi, accolto e, per l'effetto, va dichiarata la legittimità degli atti impositivi impugnati.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite dei giudizi di merito e di legittimità, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna parte soccombente a rifondere le spese di lite dei giudizi di merito e di legittimità che liquida in € 10.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
FE MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 776/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BELLUNO sez. 1 e pubblicata il 10/01/2017
- pronuncia sentenza n. 2/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BELLUNO sez. 1 e pubblicata il 10/01/2017
- pronuncia sentenza n. 3/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BELLUNO sez. 1 e pubblicata il 10/01/2017 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q03AB007192015 IVA-REGIMI SPECIALI 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q03AB007202015 IVA-REGIMI SPECIALI 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q03AB007212015 IVA-REGIMI SPECIALI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 438/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Belluno, notificava alla società Ricorrente_1 srl tre avvisi di accertamento afferenti le annualità 2010, 2011 e 2013, con i quali veniva disconosciuto alla società il regime” di margine” di cui all'art. 36 del D. L. n. 41/95 in relazione all' acquisto di alcune auto di provenienza tedesca acquistate come privati residenti in [...]dal socio unico della Ricorrente_1 Rappresentante_1 e dalla sua compagna Nominativo_2, che le avevano acquistate da concessionarie tedesche versando a quest'ultime l'IV finale al consumo.
Secondo l'ufficio, eliminando l'artificiosa interposizione del socio Rappresentante_1 e della Nominativo_2, la Real Società_2 avrebbe dovuto acquistare l'auto usata direttamente dal concessionario tedesco come acquisto intracomunitario anziché avvalersi del regime speciale del margine, il quale prevede che l'IV dovuta per la cessione sia pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto ed il prezzo di rivendita, maggiorato delle spese di riparazione ed accessorie.
Gli avvisi de quibus venivano separatamente impugnati avanti la Corte di Giustizia tributaria di Belluno, adducendo molteplici motivi di doglianza fra i quali la violazione del principio di neutralità dell'IV e del divieto di doppia imposizione.
Il giudice adito, con sentenze nn. 1, 2 e 3/2017, accoglieva i ricorsi con compensazione delle spese di causa.
L'ufficio proponeva appello avverso le sentenze de quibus avanti la Corte di Giustizia tributaria del Veneto la quale, previa riunione delle impugnazioni, con sentenza n. 222/2019 confermava le sentenze di primo grado. Spese compensate.
L'ufficio impugnava la sentenza n. 222/2019 avanti la Corte di Cassazione deducendo l'illegittimità della stessa per apparenza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cpc nonché per violazione del D.L. n. 41/95.
Gli Ermellini, con ordinanza n. 33401/2024, cassavano con rinvio la sentenza di merito, affermando che i giudici di seconde cure avrebbero reso una motivazione meramente apparente, in quanto priva della preventiva valutazione degli elementi presuntivi offerti dall'ufficio circa l'indebita fruizione del regime di margine al fine di perseguire un risparmio d'imposta e senza far ricadere sulla società, ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza del presupposto soggettivo ai fini dell' applicazione dello speciale regime fiscale e della propria buona fede.
La società deposita atto di riassunzione della causa ex art. 63 del D.Lgs. n. 546/92, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'ufficio e la conferma delle sentenze emesse dai giudici di prime cure. Si costituisce l'ufficio nel giudizio di riassunzione, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado oltre alla rifusione delle spese di ogni grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio é fondato e va accolto.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33402/2024, ha fornito al giudice del rinvio chiare direttive alle quali questa Corte é obbligata ad attenersi.
Ed infatti, non v'é chi non veda come, dall'insieme dei diversi elementi presuntivi prodotti dall' ufficio a fondamento dell'attività accertativa e non valutati appieno dai giudici di merito (anzi, secondo gli Ermellini, la carenza motivazionale della sentenza cassata é stata considerata “al di sotto del minimo costituzionale” ex art. 111 Cost.), appaia evidente l'artata interposizione fittizia di soggetti privati residenti in [...], ossia il sig. Rappresentante_1, socio unico della società Ricorrente_1 srl e la compagna di questi, sig.ra Nominativo_2, negli acquisti intracomunitari di autovetture direttamente dai concessionari tedeschi, al fine di conseguire il vantaggio fiscale consistente nel versare l'IV solamente sul margine positivo lordo anziché sull'intero prezzo della cessione.
A tal riguardo, l'acquisto di autovetture usate in regime speciale IV, disciplinato dall' art. 36 del D.L. 41/95, prevede la sussistenza di chiari presupposti oggettivi e soggettivi.
Quanto ai presupposti soggettivi, oggetto di contestazione da parte dell'ufficio, la norma impone all'acquirente di acquistare il bene da:
- un privato;
- un soggetto che non abbia potuto fruire della detrazione dell'imposta sull'acquisto o importazione del bene;
- un soggetto passivo IV comunitario in regime di franchigia nel proprio Paese;
- un soggetto passivo IV che abbia assoggettato l'operazione al regime di margine.
Nel caso de quo, il requisito soggettivo non sussiste a seguito dell'artificiosa interposizione del Rappresentante_1 e della Nominativo_2.
A tal riguardo, questa Corte ritiene che la fattispecie oggetto del presente contenzioso rappresenti un'ipotesi di abuso del diritto, trattandosi di operazione economica volta al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione.
I due soggetti, di cui uno socio unico della Ricorrente_1 infatti, acquistavano direttamente dal concessionario tedesco le auto usate, subito dopo le rivendevano alla stessa Ricorrente_1 che pagava direttamente il concessionario tedesco.
L'appello dell'ufficio va, quindi, accolto e, per l'effetto, va dichiarata la legittimità degli atti impositivi impugnati.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite dei giudizi di merito e di legittimità, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna parte soccombente a rifondere le spese di lite dei giudizi di merito e di legittimità che liquida in € 10.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.