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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore BRIGUORI PAOLA, Giudice DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 313/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7436/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220163246083000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Svolgimento del processo L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Roma n. 7436/2024, depositata il 6.6.2024, con cui è stato respinto il ricorso avverso la cartella a cartella di pagamento n. 09720220163246083000 con la quale l'Agenzia della NE ( ER ) aveva richiesto il pagamento complessivo di € 4.827,43, di cui e 2.730,66 per Irpef, € 147,66 per addizionale comunale ed € 471,34 per addizionale regionale, oltre sanzioni ed interessi, e spese di notifica, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36bis Dpr 600/73 del modello Unico 2019, redditi 2018; la Ricorrente_1 è stata altresì condannata alle spese processuali in euro 1.100, 00, oltre accessori di legge. La contribuente, concludendo per l' annullamento della cartella, con vittoria delle spese, .aveva eccepito: a) l'inesistenza e/o nullità insanabile della notifica proveniente da PEC non risultante da pubblici registri e conseguente illegittimità della cartella per violazione dell'art.
3-bis Legge 53/1994 in combinato disposto con l'art. 16-ter del DL n. 179/2012; b) la decadenza della pretesa tributaria;
c) la nullità della cartella per omessa notifica dell'invito al contraddittorio - Violazione dell'art.
5-ter D.Lgs n. 218/1997; d) la nullità e/o illegittimità della cartella per omessa notifica del prodromico e necessario avviso di accertamento - Violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis DPR n. 600/73 - Motivazione carente e criptica della cartella;
e) la nullità della cartella per omesso invito al contraddittorio: violazione dell'art. 36 bis, co.3, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, co. 5, L. 212/2000; f) l'illegittimità della cartella impugnata in punto di addizionali e di interessi per omessa notifica di prodromico avviso di accertamento - Incompetenza di ER in relazione all'intimazione di pagamento di sanzione non irrogata dall'Ente impositore e conseguente illegittimità della relativa richiesta di pagamento (art 16 DPR 472/1997); g) la nullità/illegittimità della cartella impugnata per omessa allegazione alla stessa dell'atto di accertamento non notificato o conosciuto dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate NE si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, dichiarando in via preliminare di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva;
e nel merito contestando tutte le eccezioni mosse dalla ricorrente, ritenute inammissibili, improponibili, e comunque infondate.
La Corte di primo grado ha sostanzialmente fatto proprie le argomentazioni di merito della resistente, ravvisando la totale infondatezza del ricorso. Con l'appello la contribuente ripropone espressamente le censure già sollevate in prime cure, contestando la erroneità della decisione in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità e/o illegittimità della cartella per violazione del preventivo contraddittorio e violazione dell'art. 36 bis, co.3, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, co. 5, L. 212/2000 e dell'art. 5 ter nel D. Lgs. n. 218/1997. L'Ader si è costituita difendendo la sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello, ritenuto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese. La causa è stata trattata all'udienza del 15 gennaio 206, come da verbale.
Motivi della decisione L'appello è in parte infondato ed in parte inammissibile. Premesso che l'appellante non ha riproposto la censura relativa alla nullità della notifica della cartella perché proveniente da indirizzo pec non presente nei registri ufficiali, l'unica parte della motivazione della sentenza espressamente contestata risulta quella relativa al rigetto della eccezione di nullità e/o illegittimità della cartella per violazione del preventivo contraddittorio e violazione dell'art. 36 bis, co.3, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, co. 5, L. 212/2000 e dell'art. 5 ter nel D. Lgs. n. 218/1997. Per il resto l'appello è inammissibile perché non si confronta affatto con la decisione impugnata, ma ripropone pedissequamente le censure sollevate con il ricorso introduttivo, che pure la Corte di I° ha esaminato e confutato con argomenti, oltre che condivisibili, in alcun modo esaminati e confutati nell'atto di appello. Invero, anche a voler accogliere un'interpretazione ispirata al favor impugnationis, per cui la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere necessario e sufficiente che l'appellante “svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata” (cfr. Cass. Sez. Trib. n. 15936/2003, richiamata da Cass. Sez. 5 n. 9083/2017), non essendo necessari né l'esame dei singoli passaggi argomentativi della motivazione della sentenza, né una rigorosa formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, resta comunque necessario il requisito della specificità dei motivi di impugnazione, che sussiste quando alle argomentazioni svolte nel provvedimento appellato vengono contrapposte quelle dell'appellante in modo da contestare il fondamento logico-giuridico delle prime. Tutto ciò è assente nell'atto di appello, stante la mera riproduzione in copia dei motivi di ricorso in primo grado, fermo restando che le argomentazioni adottate dal giudice di prime cure sono corrette e condivisibili, ed alle stesse si rimanda proprio perché non si rinviene nell'atto di appello alcuna confutazione delle medesime. Del pari condivisibili sono le argomentazioni della sentenza appellata in ordine al motivo espressamente confutato con i motivi di impugnazione. La Corte non può che ribadire come nell'ipotesi di liquidazione ex art 36 bis dpr 600 del 1973 e 54 bis dpr 633 del 1972 non è richiesta affatto a pena di nullità la preventiva comunicazione detta anche “ avviso bonario “, necessitata solo nelle ipotesi correttamente indicate dalla Corte di I°, quando cioè vi sia incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. La legittimità della cartella di pagamento non preceduta da alcuna comunicazione emerge sia dal dato letterale dell'articolo 6 della legge 212/2000, sia perché la norma in materia di liquidazione delle dichiarazioni (art. 36-bis del Dpr 600/1973) in generale non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento (Cassazione, sentenza n. 26361/2010 e ordinanza n. 16779/2012), sia infine per la funzione della stessa comunicazione. Invero, la liquidazione ex art 36 bis citato consiste in un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge relativi a errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili e manifestamente evidenti (senza la necessità, quindi, di alcuna istruttoria); ovvero a vizi di forma nella compilazione o, ancora, a indicazioni oggettivamente contraddittorie, qualora tali vizi ed irregolarità siano intrinseci alla dichiarazione stessa, senza cioè ricavare aliunde i parametri della verifica e senza pervenire alla correzione dei vizi o delle irregolarità riscontrate sulla base di una diversa valutazione qualitativa o quantitativa del presupposto di imposta-cfr. Cass., sentenza n. 9224/2011 ed altre conformi). Se dal controllo automatico emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione viene comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Poiché nel caso in esame non è stata prospettata alcuna situazione che imponesse l'invio della comunicazione preventiva rispetto alla cartella, ne consegue la piena legittimità della medesima, di cui non risultano contestati vizi propri. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore BRIGUORI PAOLA, Giudice DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 313/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7436/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220163246083000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Svolgimento del processo L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Roma n. 7436/2024, depositata il 6.6.2024, con cui è stato respinto il ricorso avverso la cartella a cartella di pagamento n. 09720220163246083000 con la quale l'Agenzia della NE ( ER ) aveva richiesto il pagamento complessivo di € 4.827,43, di cui e 2.730,66 per Irpef, € 147,66 per addizionale comunale ed € 471,34 per addizionale regionale, oltre sanzioni ed interessi, e spese di notifica, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36bis Dpr 600/73 del modello Unico 2019, redditi 2018; la Ricorrente_1 è stata altresì condannata alle spese processuali in euro 1.100, 00, oltre accessori di legge. La contribuente, concludendo per l' annullamento della cartella, con vittoria delle spese, .aveva eccepito: a) l'inesistenza e/o nullità insanabile della notifica proveniente da PEC non risultante da pubblici registri e conseguente illegittimità della cartella per violazione dell'art.
3-bis Legge 53/1994 in combinato disposto con l'art. 16-ter del DL n. 179/2012; b) la decadenza della pretesa tributaria;
c) la nullità della cartella per omessa notifica dell'invito al contraddittorio - Violazione dell'art.
5-ter D.Lgs n. 218/1997; d) la nullità e/o illegittimità della cartella per omessa notifica del prodromico e necessario avviso di accertamento - Violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis DPR n. 600/73 - Motivazione carente e criptica della cartella;
e) la nullità della cartella per omesso invito al contraddittorio: violazione dell'art. 36 bis, co.3, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, co. 5, L. 212/2000; f) l'illegittimità della cartella impugnata in punto di addizionali e di interessi per omessa notifica di prodromico avviso di accertamento - Incompetenza di ER in relazione all'intimazione di pagamento di sanzione non irrogata dall'Ente impositore e conseguente illegittimità della relativa richiesta di pagamento (art 16 DPR 472/1997); g) la nullità/illegittimità della cartella impugnata per omessa allegazione alla stessa dell'atto di accertamento non notificato o conosciuto dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate NE si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, dichiarando in via preliminare di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva;
e nel merito contestando tutte le eccezioni mosse dalla ricorrente, ritenute inammissibili, improponibili, e comunque infondate.
La Corte di primo grado ha sostanzialmente fatto proprie le argomentazioni di merito della resistente, ravvisando la totale infondatezza del ricorso. Con l'appello la contribuente ripropone espressamente le censure già sollevate in prime cure, contestando la erroneità della decisione in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità e/o illegittimità della cartella per violazione del preventivo contraddittorio e violazione dell'art. 36 bis, co.3, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, co. 5, L. 212/2000 e dell'art. 5 ter nel D. Lgs. n. 218/1997. L'Ader si è costituita difendendo la sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello, ritenuto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese. La causa è stata trattata all'udienza del 15 gennaio 206, come da verbale.
Motivi della decisione L'appello è in parte infondato ed in parte inammissibile. Premesso che l'appellante non ha riproposto la censura relativa alla nullità della notifica della cartella perché proveniente da indirizzo pec non presente nei registri ufficiali, l'unica parte della motivazione della sentenza espressamente contestata risulta quella relativa al rigetto della eccezione di nullità e/o illegittimità della cartella per violazione del preventivo contraddittorio e violazione dell'art. 36 bis, co.3, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, co. 5, L. 212/2000 e dell'art. 5 ter nel D. Lgs. n. 218/1997. Per il resto l'appello è inammissibile perché non si confronta affatto con la decisione impugnata, ma ripropone pedissequamente le censure sollevate con il ricorso introduttivo, che pure la Corte di I° ha esaminato e confutato con argomenti, oltre che condivisibili, in alcun modo esaminati e confutati nell'atto di appello. Invero, anche a voler accogliere un'interpretazione ispirata al favor impugnationis, per cui la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere necessario e sufficiente che l'appellante “svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata” (cfr. Cass. Sez. Trib. n. 15936/2003, richiamata da Cass. Sez. 5 n. 9083/2017), non essendo necessari né l'esame dei singoli passaggi argomentativi della motivazione della sentenza, né una rigorosa formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, resta comunque necessario il requisito della specificità dei motivi di impugnazione, che sussiste quando alle argomentazioni svolte nel provvedimento appellato vengono contrapposte quelle dell'appellante in modo da contestare il fondamento logico-giuridico delle prime. Tutto ciò è assente nell'atto di appello, stante la mera riproduzione in copia dei motivi di ricorso in primo grado, fermo restando che le argomentazioni adottate dal giudice di prime cure sono corrette e condivisibili, ed alle stesse si rimanda proprio perché non si rinviene nell'atto di appello alcuna confutazione delle medesime. Del pari condivisibili sono le argomentazioni della sentenza appellata in ordine al motivo espressamente confutato con i motivi di impugnazione. La Corte non può che ribadire come nell'ipotesi di liquidazione ex art 36 bis dpr 600 del 1973 e 54 bis dpr 633 del 1972 non è richiesta affatto a pena di nullità la preventiva comunicazione detta anche “ avviso bonario “, necessitata solo nelle ipotesi correttamente indicate dalla Corte di I°, quando cioè vi sia incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. La legittimità della cartella di pagamento non preceduta da alcuna comunicazione emerge sia dal dato letterale dell'articolo 6 della legge 212/2000, sia perché la norma in materia di liquidazione delle dichiarazioni (art. 36-bis del Dpr 600/1973) in generale non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento (Cassazione, sentenza n. 26361/2010 e ordinanza n. 16779/2012), sia infine per la funzione della stessa comunicazione. Invero, la liquidazione ex art 36 bis citato consiste in un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge relativi a errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili e manifestamente evidenti (senza la necessità, quindi, di alcuna istruttoria); ovvero a vizi di forma nella compilazione o, ancora, a indicazioni oggettivamente contraddittorie, qualora tali vizi ed irregolarità siano intrinseci alla dichiarazione stessa, senza cioè ricavare aliunde i parametri della verifica e senza pervenire alla correzione dei vizi o delle irregolarità riscontrate sulla base di una diversa valutazione qualitativa o quantitativa del presupposto di imposta-cfr. Cass., sentenza n. 9224/2011 ed altre conformi). Se dal controllo automatico emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione viene comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Poiché nel caso in esame non è stata prospettata alcuna situazione che imponesse l'invio della comunicazione preventiva rispetto alla cartella, ne consegue la piena legittimità della medesima, di cui non risultano contestati vizi propri. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.