Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2347/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2347/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
NE, Dorsoduro 586
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
NE – Lido, via Lepanto 34,
entrambi, rappresentati e difesi, dall'Avv. Elisabetta Orsini del Foro di NE
( presso il cui studio - sito in NE, San MA 4270 - Email_1
sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di NE.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Collegio sulle seguenti conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 15.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024 “che codesto On. Tribunale Voglia, ai sensi dell'art. 4 l. 898/70, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IT ET (TV), trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di del Comune di NE al n. 4, parte 2, serie B dell'anno 1997, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla relativa annotazione, rinunciando liberamente e coscientemente alla presenza fisica a tale udienza e/o a quelle successive, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e confermando la volontà di non riconciliarsi e di sciogliere il vincolo matrimoniale e confermandosi altresì i genitori che, stante l'intervenuta indipendenza economica di MA, continueranno a versare direttamente alla sola ciascuno Pt_3
l'importo mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) e così per complessivi € 300,00
(trecento/00) mensili, preferibilmente tramite bonifico bancario, e di ripartirsi per giusta metà le spese straordinarie per gli stessi secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di NE.
Spese di lite compensate.”
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 3.06.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in data 7.06.1997, in IT ET (Tv), matrimonio iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di NE dell'anno 1997, Parte 2, Serie. B, atto n. 4; che dall'unione erano nati due figli, (nata a [...], l'[...]) Persona_1
maggiorenne e economicamente non indipendente e (nato a [...], il Persona_2
20.01.2004), maggiorenne e economicamente indipendente e che tra loro era intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di NE in data 20.12.2023, n. 370/2023 (publicata il 6.02.2024), protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla stessa e chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice delegato fissata in data 29.10.2024 fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127-ter c.p.c.
Il P.M., intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e sono conformi all'interesse materiale della figlia maggiorenne ed economicamente non indipendente. Pt_3
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 07.06.1997 con rito concordatario da e e trascritto nel Registro atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio dell'anno 1997, Parte 2, Serie B ,atto n. 4 del Comune di NE, alle condizioni in epigrafe indicate;
-Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
-Spese di lite compensate.
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio del 6.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero